Art. 11.
Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

  1.  Al  comma  1  dell'articolo  6 del decreto legislativo 30 marzo
2001,  n.  165,  dopo  il primo periodo, ((sono inseriti i seguenti))
«Nell'individuazione  delle  dotazioni  organiche, le amministrazioni
non   possono  determinare,  in  presenza  di  vacanze  di  organico,
situazioni  di  soprannumerarieta'  di  personale,  anche temporanea,
nell'ambito   dei   contingenti   relativi   alle  singole  posizioni
economiche  delle  aree funzionali e di livello dirigenziale. Ai fini
della  mobilita' collettiva le amministrazioni effettuano annualmente
rilevazioni  delle  eccedenze  di  personale su base territoriale per
categoria o area, qualifica e profilo professionale.».
 
          Riferimenti normativi:

              - Si  riporta l'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo
          2001,  n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del
          lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni pubbliche»
          (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 9 maggio 2001, n. 106
          - serie ordinaria), come modificato dalla presente legge:
              «Art.  6  (Organizzazione  e  disciplina degli uffici e
          dotazioni  organiche). - 1. Nelle amministrazioni pubbliche
          l'organizzazione  e  la disciplina degli uffici, nonche' la
          consistenza  e la variazione delle dotazioni organiche sono
          determinate  in  funzione delle finalita' indicate all'art.
          1,  comma  1,  previa verifica degli effettivi fabbisogni e
          previa   consultazione   delle   organizzazioni   sindacali
          rappresentative  ai  sensi dell'art. 9. Nell'individuazione
          delle  dotazioni  organiche, le amministrazioni non possono
          determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni
          di   soprannumerarieta'  di  personale,  anche  temporanea,
          nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni
          economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale.
          Ai  fini  della  mobilita'  collettiva  le  amministrazioni
          effettuano   annualmente  rilevazioni  delle  eccedenze  di
          personale  su  base  territoriale  per  categoria  o  area,
          qualifica   e  profilo  professionale.  Le  amministrazioni
          pubbliche  curano  l'ottimale  distribuzione  delle risorse
          umane  attraverso  la coordinata attuazione dei processi di
          mobilita' e di reclutamento del personale.
              2.   Per  le  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento  autonomo,  si  applica l'art. 17, comma 4-bis,
          della  legge  23 agosto  1988, n. 400. La distribuzione del
          personale  dei  diversi livelli o qualifiche previsti dalla
          dotazione  organica  puo' essere modificata con decreto del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su proposta del
          ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro,
          del bilancio e della programmazione economica, ove comporti
          riduzioni  di  spesa  o  comunque  non  incrementi la spesa
          complessiva   riferita   al   personale  effettivamente  in
          servizio al 31 dicembre dell'anno precedente.
              3.  Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni
          organiche  si  procede periodicamente e comunque a scadenza
          triennale,  nonche'  ove  risulti  necessario  a seguito di
          riordino,   fusione,   trasformazione  o  trasferimento  di
          funzioni.  Ogni  amministrazione procede adottando gli atti
          previsti dal proprio ordinamento.
              4.   Le   variazioni  delle  dotazioni  organiche  gia'
          determinate  sono  approvate  dall'organo  di vertice delle
          amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale
          del  fabbisogno di personale di cui all'art. 39 della legge
          27 dicembre  1997,  n.  449,  e successive modificazioni ed
          integrazioni,   e   con  gli  strumenti  di  programmazione
          economico-finanziaria  pluriennale.  Per le amministrazioni
          dello  Stato, la programmazione triennale del fabbisogno di
          personale  e'  deliberata  dal  Consiglio dei Ministri e le
          variazioni  delle  dotazioni  organiche sono determinate ai
          sensi  dell'art.  17,  comma  4-bis,  della legge 23 agosto
          1988, n. 400.
              5. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il
          Ministero    degli    affari   esteri,   nonche'   per   le
          amministrazioni  che esercitano competenze istituzionali in
          materia  di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di
          giustizia,  sono  fatte  salve  le particolari disposizioni
          dettate  dalle normative di settore. L'art. 5, comma 3, del
          decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente
          al   personale   appartenente  alle  Forze  di  polizia  ad
          ordinamento civile, si interpreta nel senso che al predetto
          personale  non  si  applica l'art. 16 dello stesso decreto.
          Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione
          delle  dotazioni  organiche  del personale degli istituti e
          scuole   di   ogni  ordine  e  grado  e  delle  istituzioni
          educative. Le attribuzioni del Ministero dell'universita' e
          della  ricerca  scientifica e tecnologica, relative a tutto
          il  personale  tecnico  e amministrativo universitario, ivi
          compresi  i  dirigenti,  sono  devolute  all'universita' di
          appartenenza.  Parimenti  sono  attribuite agli osservatori
          astronomici,  astrofisici e vesuviano tutte le attribuzioni
          del  Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
          e  tecnologica  in  materia  di  personale, ad eccezione di
          quelle relative al reclutamento del personale di ricerca.
              6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli
          adempimenti   di  cui  al  presente  articolo  non  possono
          assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle
          categorie protette.».