Art. 12.
                Proroga delle assunzioni autorizzate

  1.  Le  assunzioni  autorizzate  per  l'anno  2005  con decreto del
Presidente  della  Repubblica  in  data  6 settembre 2005, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 2005, possono essere
effettuate  entro  il  30 aprile  2006.  Le assunzioni di personale a
tempo  indeterminato  di  cui  all'articolo  1, comma 98, della legge
30 dicembre  2004,  n.  311,  relative  all'anno 2005, possono essere
effettuate  secondo le modalita' ed i criteri individuati nei decreti
ivi previsti.
 
          Riferimenti normativi:

              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          6 settembre  2005  reca  «Autorizzazione  ad  assunzioni di
          personale   nelle   pubbliche   amministrazioni,   a  norma
          dell'art.  1,  commi  95,  96  e 97 della legge 30 dicembre
          2004,  n.  311» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221
          del 22 settembre 2005).
              - Si  riporta  il  testo del comma 98 dell'art. 1 della
          legge  30 dicembre 2004, n. 311, recante: «Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato  (legge finanziaria 2005)» (pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale   31 dicembre   2004,  supplemento  ordinario  n.
          192/L):
              «98.  Ai  fini del concorso delle autonomie regionali e
          locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con
          decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, da
          emanare  previo  accordo  tra  Governo, regioni e autonomie
          locali  da  concludere in sede di Conferenza unificata, per
          le  amministrazioni  regionali,  gli  enti  locali  di  cui
          all'art.  2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e gli enti del Servizio
          sanitario  nazionale,  sono fissati criteri e limiti per le
          assunzioni  per  il  triennio 2005-2007, previa attivazione
          delle  procedure  di  mobilita' e fatte salve le assunzioni
          del   personale   infermieristico  del  Servizio  sanitario
          nazionale.  Le  predette  misure  devono  garantire, per le
          regioni e le autonomie locali, la realizzazione di economie
          di  spesa  lorde  non  inferiori  a 213 milioni di euro per
          l'anno  2005,  a 572 milioni di euro per l'anno 2006, a 850
          milioni  di  euro per l'anno 2007 e a 940 milioni di euro a
          decorrere  dall'anno  2008  e,  per  gli  enti del Servizio
          sanitario  nazionale, economie di spesa lorde non inferiori
          a  215  milioni  di  euro per l'anno 2005, a 579 milioni di
          euro per l'anno 2006, a 860 milioni di euro per l'anno 2007
          e  a  949  milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Fino
          all'emanazione dei decreti di cui al presente comma trovano
          applicazione  le  disposizioni  di cui al primo periodo del
          comma 95. Le province e i comuni che non abbiano rispettato
          le  regole  del  patto  di  stabilita'  interno non possono
          procedere  ad  assunzioni  di  personale a qualsiasi titolo
          nell'anno  successivo  a  quello  del  mancato  rispetto. I
          singoli  enti  in  caso  di  assunzioni di personale devono
          autocertificare il rispetto delle disposizioni del patto di
          stabilita'  interno  per l'anno precedente quello nel quale
          vengono   disposte   le   assunzioni.  In  ogni  caso  sono
          consentite,   previa   autocertificazione  degli  enti,  le
          assunzioni  connesse  al passaggio di funzioni e competenze
          alle  regioni  e  agli enti locali il cui onere sia coperto
          dai   trasferimenti  erariali  compensativi  della  mancata
          assegnazione  di  unita'  di  personale.  Per  le Camere di
          commercio,   industria,   artigianato   e   agricoltura   e
          l'Unioncamere,  con  decreto  del Ministero delle attivita'
          produttive,  d'intesa  con  la Presidenza del Consiglio dei
          Ministri  -  Dipartimento  della funzione pubblica e con il
          Ministero  dell'economia  e delle finanze, sono individuati
          specifici  indicatori  di equilibrio economico-finanziario,
          volti  a fissare criteri e limiti per le assunzioni a tempo
          indeterminato,  nel  rispetto  delle  previsioni  di cui al
          presente comma.».