Art. 17. Strumenti informativi per la sicurezza dei trasporti 1. Ferme restando le competenze, anche in ordine al coordinamento tecnico-operativo, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, nonche' del Ministero dell'interno, (( puo' essere istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, )) un sistema di controllo e monitoraggio delle informazioni inerenti alla sicurezza e alla regolarita' della circolazione stradale e dello svolgimento dei servizi di trasporto, da realizzarsi mediante il continuo interscambio di dati grazie alla connessione stabile, in via telematica, dei centri di controllo, delle sale operative e delle strutture apposite esistenti presso le pubbliche amministrazioni, gli enti ed i soggetti operatori, pubblici e privati, comunque preposti ai settori della circolazione stradale e del trasporto dei passeggeri e delle merci, ferme restando le funzioni di coordinamento in materia di informazione stradale svolte dal Centro di coordinamento informazioni sulla sicurezza stradale (CCISS) 2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono adottate direttive per l'organizzazione del sistema di cui al comma 1 e per l'attuazione degli strumenti di connessione.