Art. 17.
        Strumenti informativi per la sicurezza dei trasporti

  1.  Ferme  restando le competenze, anche in ordine al coordinamento
tecnico-operativo,  della  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri -
Dipartimento   della   protezione   civile,   nonche'  del  Ministero
dell'interno,  ((  puo'  essere  istituito, presso il Ministero delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  avvalendosi  delle risorse umane,
strumentali  e  finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente e,
comunque,  senza  nuovi  o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato,  ))  un sistema di controllo e monitoraggio delle informazioni
inerenti   alla  sicurezza  e  alla  regolarita'  della  circolazione
stradale e dello svolgimento dei servizi di trasporto, da realizzarsi
mediante  il  continuo  interscambio  di dati grazie alla connessione
stabile,  in  via  telematica,  dei  centri  di controllo, delle sale
operative  e  delle  strutture apposite esistenti presso le pubbliche
amministrazioni,  gli  enti  ed  i  soggetti  operatori,  pubblici  e
privati,  comunque  preposti ai settori della circolazione stradale e
del  trasporto  dei  passeggeri  e  delle  merci,  ferme  restando le
funzioni  di coordinamento in materia di informazione stradale svolte
dal  Centro  di  coordinamento  informazioni sulla sicurezza stradale
(CCISS)
  2.  Con  decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di  concerto  con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono
adottate direttive per l'organizzazione del sistema di cui al comma 1
e per l'attuazione degli strumenti di connessione.