Art. 18.
     Gestione dei diritti da parte di Cinecitta' Holding S.p.a.

  1.  Cinecitta'  Holding  S.p.a.,  istituita  ai sensi dell'articolo
5-bis, comma 1, del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito,
con  modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, gestisce, per
conto del Ministero per i beni e le attivita' culturali, i diritti di
utilizzazione  e  di  sfruttamento  dei  film finanziati ai sensi del
decreto   legislativo   22 gennaio   2004,   n.   28,   e  successive
modificazioni,   nonche'   dei   film   gia'   finanziati   ai  sensi
dell'articolo  28  della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive
modificazioni,  ((  e  ai  sensi  dell'articolo  16 del decreto-legge
14 gennaio  1994,  n.  26, convertito, con modificazioni, dalla legge
1° marzo 1994, n. 153. )) Il negativo e le copie delle opere filmiche
di cui al presente comma, gia' depositate presso la Fondazione centro
sperimentale  di cinematografia, ovvero presso laboratori di sviluppo
e  stampa  per  conto della medesima, permangono presso la Fondazione
stessa,   che   le  utilizza  nell'ambito  dei  propri  programmi  di
diffusione culturale.
  2.  Lo  sfruttamento  dei  diritti  di cui al comma 1 e' oggetto di
apposita  convenzione  stipulata  tra  il  Ministero  per i beni e le
attivita'  cultuali  -  Direzione generale per il cinema e Cinecitta'
Holding  S.p.a.,  sentita  la  Consulta territoriale per le attivita'
cinematografiche  di  cui  all'articolo  4  del  decreto  legislativo
22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni.
  3.  I  proventi  derivanti dallo sfruttamento dei diritti di cui al
comma  1  sono  versati  al  Fondo di cui all'articolo 12 del decreto
legislativo  22 gennaio  2004, n. 28, e successive modificazioni, per
le finalita' di cui al comma 3, lettera a), del medesimo articolo.
((  4. Dalle disposizioni del presente articolo, )) ed in particolare
dalla  convenzione  di cui al comma 2, (( non devono derivare nuovi o
maggiori oneri )) per la finanza pubblica.
 
          Riferimenti normativi:

              - Si    riporta   il   testo   dell'art.   5-bis,   del
          decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, recante «Disposizioni
          urgenti   per   la   soppressione   del   Ministero   delle
          partecipazioni statali e per il riordino di IRI, ENI, ENEL,
          IMI,  BNL  e  INA»  (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          24 aprile   1993,   n.  95)  e  convertito  in  legge,  con
          modificazioni,   dalla   legge   23 giugno   1993,  n.  202
          (pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  23 giugno 1993, n.
          145):
              «Art.  5-bis.  -  1. L'Ente autonomo di gestione per il
          cinema  e'  trasformato  in  societa'  per  azioni  con  le
          procedure  di  cui al decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992,
          n. 359, e successive modificazioni e integrazioni.
              2.  In  attesa  del  riordino della disciplina generale
          delle partecipazioni societarie dello Stato, nella societa'
          di  cui  al  comma 1 il Ministro del tesoro, del bilancio e
          della  programmazione economica assume la titolarita' delle
          relative  partecipazioni  e  il  Ministro  per  i beni e le
          attivita'  culturali  esercita  i  diritti  dell'azionista,
          sentito  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e della
          programmazione  economica  per  quanto  riguarda  i profili
          patrimoniali, finanziari e statutari.
              3.  La  societa'  presenta,  annualmente, all'autorita'
          competente  in  materia di turismo e spettacolo, unitamente
          alle societa' in essa inquadrate, una proposta di programma
          di  produzione,  distribuzione  e  promozione  in  Italia e
          all'estero  di  opere  cinematografiche  di  lungo  e corto
          metraggio di interesse culturale, un programma di attivita'
          nei  settori dell'esercizio, delle industrie tecniche e dei
          servizi  e  di altre attivita' previste dagli statuti delle
          singole   societa'  inquadrate,  nonche'  una  proposta  di
          programma  di  attivita' finanziaria volta al potenziamento
          del  cinema  nazionale  ed  un programma di riconversione e
          restauro  di  pellicole e materiali fotocinematografici dei
          propri archivi; e' tenuta inoltre a presentare un programma
          di  acquisizione  e  potenziamento di sale cinematografiche
          per  promuovere  in  particolare  la  programmazione  della
          cinematografia    italiana    ed   europea.   Con   decreto
          dell'autorita'   competente   in   materia   di  turismo  e
          spettacolo,   sulla   base  del  programma  preventivamente
          approvato,   vengono   assegnate  ed  erogate  le  relative
          sovvenzioni  a  valere sul Fondo unico per lo spettacolo di
          cui  all'art.  1  della legge 30 aprile 1985, n. 163, sulla
          base  di  una  percentuale  della  quota del Fondo medesimo
          destinata  al cinema, previamente definita per ciascun anno
          con  decreto  del  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali.  Tali  sovvenzioni  sono  sostitutive di tutti i
          contributi  previsti  dalla  legislazione  vigente a favore
          dell'Ente  autonomo  di  gestione  per  il  cinema  e delle
          societa' in esso inquadrate a carico del Fondo suddetto. Il
          programma  deve  essere realizzato entro il 31 dicembre del
          secondo anno successivo alla data della sua approvazione.
              4.  Nella  prospettiva  della  costituzione  di un polo
          pubblico  dell'audiovisivo, la societa' stipula convenzioni
          con  l'IRI  S.p.a.  nei  settori  di attivita' di interesse
          comune.».
              - Il  decreto  legislativo  22 gennaio 2004, n. 28 reca
          «Riforma   della   disciplina   in   materia  di  attivita'
          cinematografiche, a norma dell'art. 10 della legge 6 luglio
          2002,   n.   137»   (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          5 febbraio 2004, n. 29).
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 16 del decreto-legge
          14 gennaio  1994,  n.  26,  recante  «Interventi urgenti in
          favore  del  cinema»  (pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
          17 gennaio   1994,  n.  12)  e  convertito  in  legge,  con
          modificazioni,   dalla   legge   1° marzo   1994,   n.  153
          (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 marzo 1994, n. 55):
              «Art. 16. - 1. Presso la societa' concessionaria ovvero
          gli   enti   creditizi  di  cui  all'art.  27  della  legge
          4 novembre  1965, n. 1213, e' istituito un fondo denominato
          «Fondo  di  garanzia»,  che  ha  lo  scopo di garantire gli
          investimenti   promossi   dalle   imprese  cinematografiche
          nazionali   nella   produzione,   nella   distribuzione   e
          nell'esportazione  di  film di lungometraggio dichiarati di
          interesse  culturale  nazionale e di quelli di cui all'art.
          28 della medesima legge.
              2.
              3.  La  garanzia  assiste  i  mutui  contratti  con  la
          societa'  concessionaria  ovvero  con gli enti creditizi di
          cui   al  citato  art.  27,  da  imprese  italiane  per  la
          produzione,  la  distribuzione  e l'esportazione di film di
          cui  al comma 1, in misura, rispettivamente, pari al 70 per
          cento  del  mutuo  stesso  per  quanto  riguarda  i film di
          interesse  culturale nazionale e al 90 per cento per i film
          di  cui  al  citato  art.  28.  La  garanzia  opera  in via
          sussidiaria all'ammortamento del mutuo.
              4.  Alla fine di ogni semestre gli importi del fondo di
          garanzia non utilizzati o resisi disponibili per estinzione
          del  mutuo  vanno  in  aumento  della  quota  del  fondo di
          intervento.
              5.  L'Autorita' competente in materia di spettacolo, di
          concerto  con il Ministro del tesoro, fissa, con decreto da
          emanare  entro  novanta  giorni  dalla  data  di entrata in
          vigore  del  presente decreto, le modalita' di gestione del
          fondo  di  garanzia e stabilisce i principi e i criteri cui
          devono  attenersi le imprese per evidenziare i risultati di
          gestione  e  di operativita' riferiti alla produzione, alla
          distribuzione  ed  all'esportazione  dei  film  per  cui si
          richiede   l'intervento   del   fondo   di   garanzia;   la
          documentazione  contabile  relativa alle anzidette gestioni
          deve   essere   verificata   da   parte   di   societa'  di
          certificazione e revisione legalmente riconosciute.
              5-bis.  Nel  caso  in cui il mutuo a tasso agevolato e'
          concesso  dalla  societa'  concessionaria non si applica il
          comma  2  e, qualora il mutuo non venga in tutto o in parte
          ammortizzato,  si  applica  quanto  previsto  dall'art. 17,
          comma 6-bis.».
              - Si riporta il testo degli articoli 4 e 12 del decreto
          legislativo  22 gennaio  2004,  n.  28, reca «Riforma della
          disciplina  in  materia  di  attivita'  cinematografiche, a
          norma  dell'art.  10  della  legge  6 luglio  2002, n. 137»
          (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 5 febbraio 2004, n.
          29):
              «Art.   4.  (Consulta  territoriale  per  le  attivita'
          cinematografiche).  -  1. Presso il Ministero, e' istituita
          la consulta territoriale per le attivita' cinematografiche,
          d'ora in avanti indicata «Consulta».
              2.  La consulta e' presieduta dal capo del Dipartimento
          per  lo  spettacolo  e  lo  sport  o dal Direttore generale
          competente  appositamente  delegato,  ed  e'  composta  dal
          presidente  del  centro sperimentale di cinematografia, dal
          presidente  di Cinecitta' holding S.p.a., da quattro membri
          designati  dalle  associazioni  di  categoria  maggiormente
          rappresentative  nel settore cinematografico, dei quali due
          designati  dalle  associazioni maggiormente rappresentative
          nel  settore  dell'esercizio,  da  tre rappresentanti delle
          Regioni, designati dalla Conferenza Stato-regioni, e da tre
          rappresentanti   degli   enti   locali,   designati   dalla
          Conferenza Stato-citta'.
              3.  La  consulta  provvede  alla  predisposizione di un
          programma triennale, approvato dal Ministro per i beni e le
          attivita'  culturali,  di  seguito  denominato: "Ministro",
          contenente:
                a) l'individuazione, per ciascuna regione, delle aree
          geografiche  di intervento per la realizzazione delle opere
          di  cui all'art. 15, comma 2, lettere a) e b), del presente
          decreto;
                b) l'individuazione,  sul territorio nazionale, delle
          aree privilegiate di investimento di cui all'art. 16, comma
          3;
                c) l'individuazione degli obiettivi per la promozione
          delle  attivita' cinematografiche di cui all'art. 19, comma
          3.
              4.  La  consulta,  su  richiesta  del  Ministro, presta
          attivita'  di  consulenza  ed  elabora indicazioni utili al
          raggiungimento delle finalita' di cui all'art. 1.
              5.  La  consulta  esprime  parere  sulle  richieste  di
          autorizzazione all'apertura delle multisale di cui all'art.
          22, comma 5.
              6.  Con  successivo  decreto  ministeriale  e' definita
          l'organizzazione della consulta, alle cui spese si provvede
          nell'ambito  degli  stanziamenti  ordinari  nello  stato di
          previsione  del Ministero. La partecipazione alle sedute e'
          a titolo gratuito.».
              «Art.  12  (Fondo  per  la produzione, la distribuzione
          l'esercizio  e  le  industrie  tecniche). - 1. E' istituito
          presso   il  Ministero  il  Fondo  per  la  produzione,  la
          distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche.
              2.  Al  Fondo  di cui al comma 1 affluiscono le risorse
          finanziarie  disponibili  ed esistenti alla data di entrata
          in vigore del presente decreto:
                a) sul  fondo speciale di cui all'art. 27 della legge
          4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;
                b) sul  fondo  particolare  di  cui all'art. 28 della
          legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;
                c) sul  fondo  di  intervento di cui all'art. 2 della
          legge 14 agosto 1971, n. 819, e successive modificazioni;
                d) sul  fondo  di  sostegno  di  cui all'art. 1 della
          legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni;
                e) sul  fondo  di  garanzia  di  cui  all'art. 16 del
          decreto-legge  14 gennaio 1994, n. 26, convertito in legge,
          con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153.
              I  fondi  di  cui  alla  citata legge n. 1213 del 1965,
          legge n. 819 del 1971, legge n. 378 del 1980 e legge n. 153
          del  1994,  sono  contestualmente  soppressi.  Il  Ministro
          dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
              3. Il Fondo di cui al comma 1 e' destinato:
                a) al finanziamento degli investimenti promossi dalle
          imprese   cinematografiche   per  la  produzione  di  opere
          filmiche,  anche  con  riferimento  alla  realizzazione  di
          colonne   sonore,   e  per  lo  sviluppo  di  sceneggiature
          originali di particolare rilievo culturale e sociale;
                b) alla  corresponsione  di  contributi  a  favore di
          imprese  di  distribuzione  ed  esportazione,  anche per la
          realizzazione   di   versioni   dei  film  riconosciuti  di
          interesse  culturale  in  lingua  diversa  da  quella della
          ripresa sonora diretta;
                c) alla  corresponsione di contributi sugli interessi
          dei  mutui  ed  alla  concessione  di  contributi  in conto
          capitale   a  favore  delle  imprese  di  esercizio  e  dei
          proprietari  di sale cinematografiche, per la realizzazione
          di nuove sale o il ripristino di sale inattive, nonche' per
          l'adeguamento  delle  strutture  e  per  il  rinnovo  delle
          apparecchiature,  con particolare riguardo all'introduzione
          di impianti automatizzati o di nuove tecnologie;
                d) alla   concessione  di  mutui  decennali  a  tasso
          agevolato  o  contributi  sugli  interessi  a  favore delle
          industrie  tecniche cinematografiche, per la realizzazione,
          la  ristrutturazione,  la  trasformazione  o  l'adeguamento
          strutturale   e   tecnologico   di   teatri   di  posa,  di
          stabilimenti  di sviluppo e stampa, di sincronizzazione, di
          post-produzione;
                e) alla  corresponsione  di  contributi  destinati ad
          ulteriori    esigenze    del    settore   delle   attivita'
          cinematografiche, salvo diversa determinazione del Ministro
          con riferimento ad altri settori dello spettacolo.
              3-bis.  Alle  risorse  finanziarie  del Fondo di cui al
          comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'art. 72
          della   legge   27 dicembre  2002,  n.  289,  e  successive
          modificazioni.
              4.  Con decreto ministeriale, sentita la consulta, sono
          stabilite annualmente le quote percentuali del Fondo di cui
          al comma 1, in relazione alle finalita' di cui al comma 3.
              5. Con decreto del Ministro sono stabilite, di concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze, le modalita'
          tecniche  di  gestione  del  Fondo  di  cui al comma 1 e di
          erogazione  dei  finanziamenti e dei contributi, nonche' le
          modalita'   tecniche   di   monitoraggio  dell'impiego  dei
          finanziamenti concessi.
              6. Le risorse giacenti sui fondi di cui al comma 2 alla
          data  di entrata in vigore delle disposizioni contenute nel
          presente decreto, nonche' la percentuale della quota cinema
          del  fondo  di  cui  alla  legge  30 aprile  1985,  n. 163,
          destinata alle imprese di produzione e distribuzione, nella
          misura  residuata  all'esito delle domande valutate secondo
          il  regime transitorio di cui all'art. 27, confluiscono nel
          Fondo  di  cui al comma 1. Nel medesimo Fondo confluiscono,
          altresi',  le  eventuali  risorse  relative  a  rientri  di
          finanziamenti  erogati  sui fondi di cui al comma 2, previo
          versamento   dell'entrata  del  bilancio  dello  Stato.  Il
          Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
          apportare le necessarie variazioni al bilancio dello Stato.
              7.  Il  Ministero  gestisce  il Fondo di cui al comma 1
          avvalendosi  di appositi organismi e mediante la stipula di
          convenzioni   con   uno   o   piu'   istituti  di  credito,
          selezionati,  ai  sensi delle disposizioni vigenti, in base
          ai  criteri  delle  piu' vantaggiose condizioni di gestione
          offerte     e    della    adeguatezza    delle    strutture
          tecnico-organizzative   ai   fini   della  prestazione  del
          servizio.  Le  risorse  del  medesimo Fondo sono versate su
          apposita  contabilita'  speciale,  intestata  all'organismo
          affidatario  del servizio, per il funzionamento della quale
          si   applicano  le  modalita'  previste  dall'art.  10  del
          regolamento   di   cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
              8.  La gestione finanziaria del Fondo di cui al comma 1
          resta  affidata,  non  oltre  il 30 giugno 2006, alla Banca
          nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e
          teatrale S.p.a.».