Art. 18. Gestione dei diritti da parte di Cinecitta' Holding S.p.a. 1. Cinecitta' Holding S.p.a., istituita ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, gestisce, per conto del Ministero per i beni e le attivita' culturali, i diritti di utilizzazione e di sfruttamento dei film finanziati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, nonche' dei film gia' finanziati ai sensi dell'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, (( e ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153. )) Il negativo e le copie delle opere filmiche di cui al presente comma, gia' depositate presso la Fondazione centro sperimentale di cinematografia, ovvero presso laboratori di sviluppo e stampa per conto della medesima, permangono presso la Fondazione stessa, che le utilizza nell'ambito dei propri programmi di diffusione culturale. 2. Lo sfruttamento dei diritti di cui al comma 1 e' oggetto di apposita convenzione stipulata tra il Ministero per i beni e le attivita' cultuali - Direzione generale per il cinema e Cinecitta' Holding S.p.a., sentita la Consulta territoriale per le attivita' cinematografiche di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni. 3. I proventi derivanti dallo sfruttamento dei diritti di cui al comma 1 sono versati al Fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, per le finalita' di cui al comma 3, lettera a), del medesimo articolo. (( 4. Dalle disposizioni del presente articolo, )) ed in particolare dalla convenzione di cui al comma 2, (( non devono derivare nuovi o maggiori oneri )) per la finanza pubblica.
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 5-bis, del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, recante «Disposizioni urgenti per la soppressione del Ministero delle partecipazioni statali e per il riordino di IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL e INA» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1993, n. 95) e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 giugno 1993, n. 145): «Art. 5-bis. - 1. L'Ente autonomo di gestione per il cinema e' trasformato in societa' per azioni con le procedure di cui al decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e successive modificazioni e integrazioni. 2. In attesa del riordino della disciplina generale delle partecipazioni societarie dello Stato, nella societa' di cui al comma 1 il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica assume la titolarita' delle relative partecipazioni e il Ministro per i beni e le attivita' culturali esercita i diritti dell'azionista, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per quanto riguarda i profili patrimoniali, finanziari e statutari. 3. La societa' presenta, annualmente, all'autorita' competente in materia di turismo e spettacolo, unitamente alle societa' in essa inquadrate, una proposta di programma di produzione, distribuzione e promozione in Italia e all'estero di opere cinematografiche di lungo e corto metraggio di interesse culturale, un programma di attivita' nei settori dell'esercizio, delle industrie tecniche e dei servizi e di altre attivita' previste dagli statuti delle singole societa' inquadrate, nonche' una proposta di programma di attivita' finanziaria volta al potenziamento del cinema nazionale ed un programma di riconversione e restauro di pellicole e materiali fotocinematografici dei propri archivi; e' tenuta inoltre a presentare un programma di acquisizione e potenziamento di sale cinematografiche per promuovere in particolare la programmazione della cinematografia italiana ed europea. Con decreto dell'autorita' competente in materia di turismo e spettacolo, sulla base del programma preventivamente approvato, vengono assegnate ed erogate le relative sovvenzioni a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui all'art. 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, sulla base di una percentuale della quota del Fondo medesimo destinata al cinema, previamente definita per ciascun anno con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali. Tali sovvenzioni sono sostitutive di tutti i contributi previsti dalla legislazione vigente a favore dell'Ente autonomo di gestione per il cinema e delle societa' in esso inquadrate a carico del Fondo suddetto. Il programma deve essere realizzato entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla data della sua approvazione. 4. Nella prospettiva della costituzione di un polo pubblico dell'audiovisivo, la societa' stipula convenzioni con l'IRI S.p.a. nei settori di attivita' di interesse comune.». - Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 reca «Riforma della disciplina in materia di attivita' cinematografiche, a norma dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 febbraio 2004, n. 29). - Si riporta il testo dell'art. 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, recante «Interventi urgenti in favore del cinema» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 gennaio 1994, n. 12) e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 marzo 1994, n. 55): «Art. 16. - 1. Presso la societa' concessionaria ovvero gli enti creditizi di cui all'art. 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e' istituito un fondo denominato «Fondo di garanzia», che ha lo scopo di garantire gli investimenti promossi dalle imprese cinematografiche nazionali nella produzione, nella distribuzione e nell'esportazione di film di lungometraggio dichiarati di interesse culturale nazionale e di quelli di cui all'art. 28 della medesima legge. 2. 3. La garanzia assiste i mutui contratti con la societa' concessionaria ovvero con gli enti creditizi di cui al citato art. 27, da imprese italiane per la produzione, la distribuzione e l'esportazione di film di cui al comma 1, in misura, rispettivamente, pari al 70 per cento del mutuo stesso per quanto riguarda i film di interesse culturale nazionale e al 90 per cento per i film di cui al citato art. 28. La garanzia opera in via sussidiaria all'ammortamento del mutuo. 4. Alla fine di ogni semestre gli importi del fondo di garanzia non utilizzati o resisi disponibili per estinzione del mutuo vanno in aumento della quota del fondo di intervento. 5. L'Autorita' competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, fissa, con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalita' di gestione del fondo di garanzia e stabilisce i principi e i criteri cui devono attenersi le imprese per evidenziare i risultati di gestione e di operativita' riferiti alla produzione, alla distribuzione ed all'esportazione dei film per cui si richiede l'intervento del fondo di garanzia; la documentazione contabile relativa alle anzidette gestioni deve essere verificata da parte di societa' di certificazione e revisione legalmente riconosciute. 5-bis. Nel caso in cui il mutuo a tasso agevolato e' concesso dalla societa' concessionaria non si applica il comma 2 e, qualora il mutuo non venga in tutto o in parte ammortizzato, si applica quanto previsto dall'art. 17, comma 6-bis.». - Si riporta il testo degli articoli 4 e 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, reca «Riforma della disciplina in materia di attivita' cinematografiche, a norma dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 febbraio 2004, n. 29): «Art. 4. (Consulta territoriale per le attivita' cinematografiche). - 1. Presso il Ministero, e' istituita la consulta territoriale per le attivita' cinematografiche, d'ora in avanti indicata «Consulta». 2. La consulta e' presieduta dal capo del Dipartimento per lo spettacolo e lo sport o dal Direttore generale competente appositamente delegato, ed e' composta dal presidente del centro sperimentale di cinematografia, dal presidente di Cinecitta' holding S.p.a., da quattro membri designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative nel settore cinematografico, dei quali due designati dalle associazioni maggiormente rappresentative nel settore dell'esercizio, da tre rappresentanti delle Regioni, designati dalla Conferenza Stato-regioni, e da tre rappresentanti degli enti locali, designati dalla Conferenza Stato-citta'. 3. La consulta provvede alla predisposizione di un programma triennale, approvato dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, di seguito denominato: "Ministro", contenente: a) l'individuazione, per ciascuna regione, delle aree geografiche di intervento per la realizzazione delle opere di cui all'art. 15, comma 2, lettere a) e b), del presente decreto; b) l'individuazione, sul territorio nazionale, delle aree privilegiate di investimento di cui all'art. 16, comma 3; c) l'individuazione degli obiettivi per la promozione delle attivita' cinematografiche di cui all'art. 19, comma 3. 4. La consulta, su richiesta del Ministro, presta attivita' di consulenza ed elabora indicazioni utili al raggiungimento delle finalita' di cui all'art. 1. 5. La consulta esprime parere sulle richieste di autorizzazione all'apertura delle multisale di cui all'art. 22, comma 5. 6. Con successivo decreto ministeriale e' definita l'organizzazione della consulta, alle cui spese si provvede nell'ambito degli stanziamenti ordinari nello stato di previsione del Ministero. La partecipazione alle sedute e' a titolo gratuito.». «Art. 12 (Fondo per la produzione, la distribuzione l'esercizio e le industrie tecniche). - 1. E' istituito presso il Ministero il Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche. 2. Al Fondo di cui al comma 1 affluiscono le risorse finanziarie disponibili ed esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto: a) sul fondo speciale di cui all'art. 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni; b) sul fondo particolare di cui all'art. 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni; c) sul fondo di intervento di cui all'art. 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, e successive modificazioni; d) sul fondo di sostegno di cui all'art. 1 della legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni; e) sul fondo di garanzia di cui all'art. 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153. I fondi di cui alla citata legge n. 1213 del 1965, legge n. 819 del 1971, legge n. 378 del 1980 e legge n. 153 del 1994, sono contestualmente soppressi. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 3. Il Fondo di cui al comma 1 e' destinato: a) al finanziamento degli investimenti promossi dalle imprese cinematografiche per la produzione di opere filmiche, anche con riferimento alla realizzazione di colonne sonore, e per lo sviluppo di sceneggiature originali di particolare rilievo culturale e sociale; b) alla corresponsione di contributi a favore di imprese di distribuzione ed esportazione, anche per la realizzazione di versioni dei film riconosciuti di interesse culturale in lingua diversa da quella della ripresa sonora diretta; c) alla corresponsione di contributi sugli interessi dei mutui ed alla concessione di contributi in conto capitale a favore delle imprese di esercizio e dei proprietari di sale cinematografiche, per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, nonche' per l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo delle apparecchiature, con particolare riguardo all'introduzione di impianti automatizzati o di nuove tecnologie; d) alla concessione di mutui decennali a tasso agevolato o contributi sugli interessi a favore delle industrie tecniche cinematografiche, per la realizzazione, la ristrutturazione, la trasformazione o l'adeguamento strutturale e tecnologico di teatri di posa, di stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione, di post-produzione; e) alla corresponsione di contributi destinati ad ulteriori esigenze del settore delle attivita' cinematografiche, salvo diversa determinazione del Ministro con riferimento ad altri settori dello spettacolo. 3-bis. Alle risorse finanziarie del Fondo di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'art. 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni. 4. Con decreto ministeriale, sentita la consulta, sono stabilite annualmente le quote percentuali del Fondo di cui al comma 1, in relazione alle finalita' di cui al comma 3. 5. Con decreto del Ministro sono stabilite, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le modalita' tecniche di gestione del Fondo di cui al comma 1 e di erogazione dei finanziamenti e dei contributi, nonche' le modalita' tecniche di monitoraggio dell'impiego dei finanziamenti concessi. 6. Le risorse giacenti sui fondi di cui al comma 2 alla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente decreto, nonche' la percentuale della quota cinema del fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinata alle imprese di produzione e distribuzione, nella misura residuata all'esito delle domande valutate secondo il regime transitorio di cui all'art. 27, confluiscono nel Fondo di cui al comma 1. Nel medesimo Fondo confluiscono, altresi', le eventuali risorse relative a rientri di finanziamenti erogati sui fondi di cui al comma 2, previo versamento dell'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le necessarie variazioni al bilancio dello Stato. 7. Il Ministero gestisce il Fondo di cui al comma 1 avvalendosi di appositi organismi e mediante la stipula di convenzioni con uno o piu' istituti di credito, selezionati, ai sensi delle disposizioni vigenti, in base ai criteri delle piu' vantaggiose condizioni di gestione offerte e della adeguatezza delle strutture tecnico-organizzative ai fini della prestazione del servizio. Le risorse del medesimo Fondo sono versate su apposita contabilita' speciale, intestata all'organismo affidatario del servizio, per il funzionamento della quale si applicano le modalita' previste dall'art. 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. 8. La gestione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 resta affidata, non oltre il 30 giugno 2006, alla Banca nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e teatrale S.p.a.».