Art. 3-bis.
Modifica dell'articolo 1, comma 137, della legge 23 dicembre 2005, n.
                                 266

((  1.  All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il comma
137  e'  sostituito  dal  seguente:  «137. A decorrere dal 1° gennaio
2006,  le  imposte  o  addizionali risultanti dalla dichiarazione dei
redditi  non  sono  dovute  o,  se  il  saldo  e'  negativo, non sono
rimborsabili  se  i  relativi  importi,  con riferimento alla singola
imposta  o  addizionale,  non  superano  il limite di dodici euro. La
disposizione  si  applica  anche alle dichiarazioni presentate con il
modello  `730'.  Ai  soggetti  che  prestano  assistenza fiscale o al
sostituto  d'imposta  non  e'  dovuto  alcun  compenso  a  carico del
bilancio   dello   Stato  per  le  dichiarazioni  modello  '730'  dei
contribuenti per i quali si rende applicabile una delle condizioni di
esonero  di  cui  all'articolo  1,  quarto  comma,  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  29 settembre  1973,  n. 600, salvo che
dalla   dichiarazione  emerga  un  importo,  dovuto  o  rimborsabile,
superiore   a   dodici  euro  per  ciascuna  imposta  o  addizionale.
L'articolo 2 della legge 18 aprile 1986, n. 121, e' abrogato».
  2.  Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di 1
milione  di  euro annui a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere
si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello stanziamento
iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2006-2008, nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri. ))
 
          Riferimenti normativi:

              - La   legge   23 dicembre   2005,   n.   266,  recante
          «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
          pluriennale   dello  Stato  (legge  finanziaria  2006)»  e'
          pubblicata nel supplemento ordinario n. 211/L alla Gazzetta
          Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2005.
              - La legge 18 aprile 1986, n. 121, recante «Conversione
          in legge del decreto-legge 5 marzo 1986, n. 57, concernente
          revisione   delle  aliquote  e  delle  detrazioni  ai  fini
          dell'applicazione  dell'imposta  sul  reddito delle persone
          fisiche»   e'   pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  del
          26 aprile 1986, n. 96.