Art. 30. Adeguamento della componente aereonavale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera 1. Al fine di rafforzare le capacita' di pattugliamento e sorveglianza marittima del Corpo delle Capitanerie di porto - guardia costiera, tramite l'adeguamento della propria componente aeronavale, e' autorizzato un contributo annuale di 4 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, come rifinanziata dall'articolo 4, comma 176, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni.
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, recante: «Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti.» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto 2002, n. 181, serie ordinaria): «Art. 13 (Attivazione degli interventi previsti nel programma di infrastrutture). - 1. Per la progettazione e realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale, individuate in apposito programma approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), e per le attivita' di istruttoria e monitoraggio sulle stesse, nonche' per opere di captazione ed adduzione di risorse idriche necessarie a garantire continuita' dell'approvvigionamento idrico per quanto di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 193.900.000 euro per l'anno 2002, di 160.400.000 euro per l'anno 2003 e di 109.400.000 euro per l'anno 2004. Le predette risorse, che, ai fini del soddisfacimento del principio di addizionalita', devono essere destinate, per almeno il 30 per cento, al Mezzogiorno, unitamente a quelle provenienti da rimborsi comunitari, integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i soggetti autorizzati a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie e le quote a ciascuno assegnate, sono stabilite le modalita' di erogazione delle somme dovute dagli istituti finanziatori ai mutuatari e le quote da utilizzare per le attivita' di progettazione, istruttoria e monitoraggio. Le somme non utilizzate dai soggetti attuatori al termine della realizzazione delle opere sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli interventi di cui al presente articolo.». - Si riporta il testo del comma 176 dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2003, n. 299, serie ordinaria): «176. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio 2004-2006 i limiti di impegno di cui alla tabella 1, allegata alla presente legge, con la decorrenza e l'anno terminale ivi indicati.».