Art. 30.
Adeguamento  della componente aereonavale del Corpo delle Capitanerie
                     di porto - Guardia costiera

  1.   Al  fine  di  rafforzare  le  capacita'  di  pattugliamento  e
sorveglianza marittima del Corpo delle Capitanerie di porto - guardia
costiera,  tramite l'adeguamento della propria componente aeronavale,
e'  autorizzato  un  contributo  annuale  di  4  milioni  di euro per
quindici  anni  a  decorrere  dall'anno  2006.  Al  relativo onere si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n.
166,  come  rifinanziata  dall'articolo 4,  comma  176,  della  legge
24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni.
 
          Riferimenti normativi:

              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  13, comma 1, della
          legge  1° agosto  2002,  n.  166, recante: «Disposizioni in
          materia  di  infrastrutture e trasporti.» (pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 3 agosto 2002, n. 181, serie ordinaria):
              «Art.  13  (Attivazione  degli  interventi previsti nel
          programma  di  infrastrutture). - 1. Per la progettazione e
          realizzazione   delle   opere   strategiche  di  preminente
          interesse  nazionale,  individuate  in  apposito  programma
          approvato    dal    Comitato   interministeriale   per   la
          programmazione  economica  (CIPE),  e  per  le attivita' di
          istruttoria  e monitoraggio sulle stesse, nonche' per opere
          di  captazione ed adduzione di risorse idriche necessarie a
          garantire  continuita'  dell'approvvigionamento  idrico per
          quanto  di  competenza del Ministero delle infrastrutture e
          dei   trasporti,   sono   autorizzati   limiti  di  impegno
          quindicennali  di  193.900.000  euro  per  l'anno  2002, di
          160.400.000  euro per l'anno 2003 e di 109.400.000 euro per
          l'anno   2004.  Le  predette  risorse,  che,  ai  fini  del
          soddisfacimento  del  principio  di  addizionalita', devono
          essere   destinate,   per   almeno  il  30  per  cento,  al
          Mezzogiorno,  unitamente  a  quelle provenienti da rimborsi
          comunitari,  integrano i finanziamenti pubblici, comunitari
          e  privati allo scopo disponibili. Con decreto del Ministro
          delle  infrastrutture  e  dei trasporti, di concerto con il
          Ministro  dell'economia e delle finanze, sono individuati i
          soggetti  autorizzati  a  contrarre  mutui  o ad effettuare
          altre   operazioni   finanziarie  e  le  quote  a  ciascuno
          assegnate,  sono stabilite le modalita' di erogazione delle
          somme  dovute dagli istituti finanziatori ai mutuatari e le
          quote  da  utilizzare  per  le  attivita' di progettazione,
          istruttoria  e  monitoraggio.  Le  somme non utilizzate dai
          soggetti  attuatori  al  termine  della realizzazione delle
          opere sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per
          essere  riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia
          e  delle  finanze,  ad apposito capitolo da istituire nello
          stato  di  previsione  del Ministero delle infrastrutture e
          dei  trasporti  per  gli  interventi  di  cui  al  presente
          articolo.».
              - Si  riporta  il testo del comma 176 dell'art. 4 della
          legge  24 dicembre 2003, n. 350, recante: «Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato  (legge  finanziaria 2004) (pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 27 dicembre 2003, n. 299, serie ordinaria):
              «176.  Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e
          dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio 2004-2006 i
          limiti  di  impegno  di  cui  alla tabella 1, allegata alla
          presente  legge,  con  la decorrenza e l'anno terminale ivi
          indicati.».