Art. 34-bis.
Modifica  all'articolo  8  del  decreto-legge  8 luglio 2002, n. 138,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.

((  1.  All'articolo  8, comma 4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n.
138,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 8 agosto 2002, n.
178,  dopo  il  secondo  periodo e' inserito il seguente: «Al fine di
garantire  il  coordinamento  e  la  sinergia  delle  funzioni  della
societa'  con  quelle  dell'ente,  le  rispettive  cariche di vertice
possono coincidere.». ))
 
          Riferimenti normativi:

              - Si  riporta  il  testo dell'art. 8, del decreto-legge
          8 luglio  2002,  n.  138,  recante  «Interventi  urgenti in
          materia  tributaria,  di  privatizzazioni,  di contenimento
          della  spesa  farmaceutica  e per il sostegno dell'economia
          anche  nelle  aree svantaggiate» (pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale   8 luglio   2002,   n.   158),  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge   8 agosto   2002,   n.  178
          (pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  10 agosto 2002, n.
          187,  serie  ordinaria),  come  modificato  dalla  presente
          legge:
              «Art.  8  (Riassetto  del  CONI).  - 1. L'ente pubblico
          Comitato  olimpico  nazionale  italiano  (CONI) si articola
          negli   organi,  anche  periferici,  previsti  dal  decreto
          legislativo  23 luglio 1999, n. 242. Per l'espletamento dei
          suoi compiti si avvale della societa' prevista dal comma 2.
              2.  E'  costituita  una  societa'  per  azioni  con  la
          denominazione «CONI Servizi spa».
              3.  Il  capitale  sociale  e' stabilito in 1 milione di
          euro.   Successivi   apporti   al   capitale  sociale  sono
          stabiliti,   tenuto   conto  del  piano  industriale  della
          societa',  dal  Ministro  dell'economia e delle finanze, di
          intesa con il Ministro per i beni e le attivita' culturali.
              4. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia
          e  delle  finanze. Il presidente della societa' e gli altri
          componenti  del consiglio di amministrazione sono designati
          dal  CONI.  Al  fine  di  garantire  il  coordinamento e la
          sinergia   delle   funzioni   della   societa'  con  quelle
          dell'ente,   le   rispettive  cariche  di  vertice  possono
          coincidere.   Il   presidente  del  collegio  sindacale  e'
          designato  dal Ministro dell'economia e delle finanze e gli
          altri  componenti  del medesimo collegio dal Ministro per i
          beni e le attivita' culturali.
              5.   L'approvazione  dello  statuto  e  la  nomina  dei
          componenti  degli  organi  sociali  previsti  dallo statuto
          stesso  sono  effettuati  dalla  prima  assemblea,  che  il
          Ministro  dell'economia  e  delle finanze, di intesa con il
          Ministro per i beni e le attivita' culturali, convoca entro
          trenta  giorni dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto.
              6.  Entro  tre  mesi dalla prima assemblea, con decreto
          del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, adottato di
          concerto  con  il  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali,  sono  designati uno o piu' soggetti di adeguata
          esperienza e qualificazione professionale per effettuare la
          stima   del   patrimonio   sociale.   Entro  tre  mesi  dal
          ricevimento   della  relazione  giurata,  il  consiglio  di
          amministrazione  o  l'amministratore  unico della societa',
          sentito   il   collegio   sindacale,  determina  il  valore
          definitivo  del  capitale  sociale nei limiti del valore di
          stima contenuto nella relazione stessa e in misura comunque
          non  superiore  a  quella  risultante dall'applicazione dei
          criteri   di   cui   all'art.  11,  comma  2,  della  legge
          21 novembre  2000, n. 342. Qualora il risultato della stima
          si   rivelasse  insufficiente,  con  decreto  del  Ministro
          dell'economia  e  delle finanze potranno essere individuati
          beni  immobili  patrimoniali  dello Stato da conferire alla
          Coni  Servizi  spa  A  tale fine potranno essere effettuati
          ulteriori   apporti  al  capitale  sociale  con  successivi
          provvedimenti legislativi.
              7.   La  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del
          presente  decreto  tiene luogo degli adempimenti in materia
          di  costituzione  di  societa'  per  azioni  previsti dalle
          vigenti disposizioni.
              8.  I rapporti, anche finanziari, tra il CONI e la CONI
          Servizi  spa  sono disciplinati da un contratto di servizio
          annuale.
              9. La CONI Servizi spa puo' stipulare convenzioni anche
          con le regioni, le province autonome e gli enti locali.
              10.  Il  controllo  della  Corte  dei  conti sulla CONI
          Servizi  spa  si svolge con le modalita' previste dall'art.
          12  della  legge 21 marzo 1958, n. 259. La CONI Servizi spa
          puo'  avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato,
          ai  sensi  dell'art. 43 del testo unico delle leggi e delle
          norme  giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio
          dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato,
          di  cui  al  regio  decreto  30 ottobre  1933,  n.  1611, e
          successive modificazioni.
              11.  Il  personale  alle  dipendenze dell'ente pubblico
          CONI  e',  dall'8 luglio  2002,  alle dipendenze della CONI
          Servizi  spa, la quale succede in tutti i rapporti attivi e
          passivi,  compresi  i  rapporti  di  finanziamento  con  le
          banche,  e nella titolarita' dei beni facenti capo all'ente
          pubblico.  Con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
          Ministri,  adottato  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  del  presente decreto, su proposta del
          Ministro  per  la  funzione  pubblica,  di  concerto con il
          Ministro   dell'economia   e   delle  finanze,  sentite  le
          organizzazioni   sindacali,  sono  stabilite  le  modalita'
          attuative  del  trasferimento  del  personale del CONI alla
          CONI Servizi spa, anche ai fini della salvaguardia, dopo il
          trasferimento  e  nella  fase  di  prima  attuazione  della
          presente   disposizione,   delle   procedure  di  cui  agli
          articoli 30, 31 e 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
          n. 165. Per i dipendenti in servizio presso l'ente pubblico
          CONI  alla  data  di entrata in vigore del presente decreto
          rimangono  fermi  i regimi contributivi e pensionistici per
          le anzianita' maturate fino alla predetta data.
              12.   Tutti   gli  atti  connessi  alle  operazioni  di
          costituzione  della  societa' e di conferimento alla stessa
          sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono, pertanto,
          effettuati in regime di neutralita' fiscale.
              13. Sino alla prima assemblea restano in vigore, in via
          provvisoria, tutte le disposizioni legislative e statutarie
          che   disciplinano   il  CONI.  Dalla  predetta  data  tali
          disposizioni restano in vigore in quanto compatibili.
              14. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di
          vigilanza del Ministero per i beni e le attivita' culturali
          sul CONI.
              15.  All'onere  derivante dal presente articolo, pari a
          1.000.000  di  euro, si provvede, per l'anno 2002, mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
          fini   del   bilancio   triennale   2002-2004,  nell'ambito
          dell'unita'  previsionale  di base di conto capitale «fondo
          speciale»   dello   stato   di   previsione  del  Ministero
          dell'economia  e delle finanze per l'anno 2002, utilizzando
          l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».