Art. 34-ter. Utilizzazione di somme (( 1. Le somme iscritte, rispettivamente, nel fondo da ripartire per il finanziamento di progetti di innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni e nel Paese, ai sensi dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e nel fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico, ai sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, di pertinenza del centro di responsabilita' «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, relative all'unita' previsionale di base 4.2.3.28 «Fondo per l'innovazione tecnologica», non utilizzate al termine dell'esercizio stesso, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. ))
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2002, n. 305, serie ordinaria): «Art. 26 (Disposizioni in materia di innovazione tecnologica). - 1. Per l'attuazione del comma 7 dell'art. 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' istituito il fondo per il finanziamento di progetti di innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni e nel Paese con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2003, al cui finanziamento concorrono la riduzione dell'8 per cento degli stanziamenti per l'informatica iscritti nel bilancio dello Stato e quota parte delle riduzioni per consumi intermedi di cui all'art. 23, comma 3. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o piu' decreti di natura non regolamentare, stabilisce le modalita' di funzionamento del fondo, individua i progetti da finanziare e, ove necessario, la relativa ripartizione tra le amministrazioni interessate. 2. Al fine di assicurare una migliore efficacia della spesa informatica e telematica sostenuta dalle pubbliche amministrazioni, di generare significativi risparmi eliminando duplicazioni e inefficienze, promuovendo le migliori pratiche e favorendo il riuso, nonche' di indirizzare gli investimenti nelle tecnologie informatiche e telematiche, secondo una coordinata e integrata strategia, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie: a); b) approva, con il Ministro dell'economia e delle finanze, il piano triennale ed i relativi aggiornamenti annuali di cui all'art. 7 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, entro il 30 giugno di ogni anno; c) valuta la congruenza dei progetti di innovazione tecnologica che ritiene di grande valenza strategica rispetto alle direttive di cui alla lettera a) ed assicura il monitoraggio dell'esecuzione; d) individua i progetti intersettoriali che devono essere realizzati in collaborazione tra le varie amministrazioni interessate assicurandone il coordinamento e definendone le modalita' di realizzazione; e); f) stabilisce le modalita' con le quali le pubbliche amministrazioni comunicano le informazioni relative ai programmi informatici, realizzati su loro specifica richiesta, di cui esse dispongono, al fine di consentirne il riuso previsto dall'art. 25, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340; g) individua specifiche iniziative per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e per le isole minori; h). 3. Nei casi in cui i progetti di cui ai commi 1 e 2 riguardino l'organizzazione e la dotazione tecnologica delle regioni e degli enti territoriali, i provvedimenti sono adottati sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 4. Al fine di accelerare la diffusione della carta di identita' elettronica e della carta nazionale dei servizi, le pubbliche amministrazioni interessate, nel quadro di un programma nazionale approvato con decreto dei Ministri per l'innovazione e le tecnologie, dell'economia e delle finanze, della salute e dell'interno, possono procurarsi i necessari finanziamenti nelle seguenti forme anche cumulabili tra loro: a) convenzioni con istituti di credito o finanziari; b) contributi di privati interessati a forme di promozione; c) ricorso alla finanza di progetto; d) operazioni di cartolarizzazione. 5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono determinati i criteri e le procedure di accreditamento dei corsi universitari a distanza e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici, ai sensi del regolamento di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, al termine dei corsi stessi, senza oneri a carico del bilancio dello Stato fatto salvo quanto previsto dalla legge 29 luglio 1991, n. 243, e dall'art. 2, comma 5, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25. Ai fini dell'acquisizione dell'autorizzazione al rilascio dei titoli accademici, le istituzioni devono disporre di adeguate risorse organizzative e gestionali in grado di: a) presentare un'architettura di sistema flessibile e capace di utilizzare in modo mirato le diverse tecnologie per la gestione dell'interattivita', salvaguardando il principio della loro usabilita'; b) favorire l'integrazione coerente e didatticamente valida della gamma di servizi di supporto alla didattica distribuita; c) garantire la selezione, progettazione e redazione di adeguate risorse di apprendimento per ciascun courseware; d) garantire adeguati contesti di interazione per la somministrazione e la gestione del flusso dei contenuti di apprendimento, anche attraverso l'offerta di un articolato servizio di teletutoring; e) garantire adeguate procedure di accertamento delle conoscenze in funzione della certificazione delle competenze acquisite; provvedere alla ricerca e allo sviluppo di architetture innovative di sistemi e-learning in grado di supportare il flusso di dati multimediali relativi alla gamma di prodotti di apprendimento offerti. 6. Per la realizzazione dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e per la informatizzazione delle prefetture e' autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.». - Si riporta il testo dell'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 2003, n. 15, serie ordinaria): «Art. 27 (Disposizioni in materia di innovazione tecnologica nella pubblica amministrazione). - 1. Nel perseguimento dei fini di maggior efficienza ed economicita' dell'azione amministrativa, nonche' di modernizzazione e sviluppo del Paese, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, nell'attivita' di coordinamento e di valutazione dei programmi, dei progetti e dei piani di azione formulati dalle amministrazioni per lo sviluppo dei sistemi informativi, sostiene progetti di grande contenuto innovativo, di rilevanza strategica, di preminente interesse nazionale, con particolare attenzione per i progetti di carattere intersettoriale, con finanziamenti aggiuntivi a carico e nei limiti del Fondo di cui al comma 2; puo' inoltre promuovere e finanziare progetti del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie con le medesime caratteristiche. 2. Il Ministro, sentito il Comitato dei Ministri per la societa' dell'informazione, individua i progetti di cui al comma 1, con l'indicazione degli stanziamenti necessari per la realizzazione di ciascuno di essi. Per il finanziamento relativo e' istituito il «Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico», iscritto in una apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 3. Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 2 e' autorizzata la spesa di 25.823.000 euro per l'anno 2002, 51.646.000 euro per l'anno 2003 e 77.469.000 euro per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 4. Le risorse di cui all'art. 29, comma 7, lettera b), secondo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, destinate al finanziamento dei progetti innovativi nel settore informatico, confluiscono nel Fondo di cui al comma 2 e a tal fine vengono mantenute in bilancio per essere versate in entrata e riassegnate al Fondo medesimo. 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 6. A decorrere dall'anno 2005, l'autorizzazione di spesa puo' essere rifinanziata ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 7. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie assicura il raccordo con il Ministro per la funzione pubblica relativamente alle innovazioni che riguardano l'ordinamento organizzativo e funzionale delle pubbliche amministrazioni. 8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanati uno o piu' regolamenti, ai sensi dell'art. 117, sesto comma, della Costituzione e dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per introdurre nella disciplina vigente le norme necessarie ai fini del conseguimento dei seguenti obiettivi: a) diffusione dei servizi erogati in via telematica ai cittadini e alle imprese, anche con l'intervento dei privati, nel rispetto dei principi di cui all'art. 97 della Costituzione e dei provvedimenti gia' adottati; b); c) diffusione dell'uso delle firme elettroniche; d) ricorso a procedure telematiche da parte della pubblica amministrazione per l'approvvigionamento di beni e servizi, potenziando i servizi forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze attraverso la CONSIP Spa (concessionaria servizi informativi pubblici); e) estensione dell'uso della posta elettronica nell'ambito delle pubbliche amministrazioni e dei rapporti tra pubbliche amministrazioni e privati; f) generalizzazione del ricorso a procedure telematiche nella contabilita' e nella tesoreria; g) alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti; h) impiego della telematica nelle attivita' di formazione dei dipendenti pubblici; i) diritto di accesso e di reclamo esperibile in via telematica da parte dell'interessato nei confronti delle pubbliche amministrazioni. 9. I regolamenti di cui al comma 8 sono adottati su proposta congiunta dei Ministri per la funzione pubblica e per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 10. All'art. 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2003, il Governo, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale, procede alla soppressione dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione e del Centro tecnico di cui all'art. 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonche' all'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'innovazione tecnologica. L'Agenzia subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione e del Centro tecnico; subentra altresi' nelle funzioni gia' svolte dai predetti organismi, fatte salve quelle attribuite dalla legge al Ministro per l'innovazione e le tecnologie"; b) al comma 7, lettera b), dopo le parole: "pubblica amministrazione (AIPA)" sono inserite le seguenti: ", fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6".».