Art. 34-ter.
                       Utilizzazione di somme

((  1. Le somme iscritte, rispettivamente, nel fondo da ripartire per
il   finanziamento  di  progetti  di  innovazione  tecnologica  nelle
pubbliche  amministrazioni  e  nel  Paese,  ai sensi dell'articolo 26
della  legge  27 dicembre  2002, n. 289, e nel fondo di finanziamento
per   i   progetti  strategici  nel  settore  informatico,  ai  sensi
dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, di pertinenza del
centro  di  responsabilita'  «Ragioneria  generale dello Stato» dello
stato  di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2005, relative all'unita' previsionale di base 4.2.3.28 «Fondo
per   l'innovazione   tecnologica»,   non   utilizzate   al   termine
dell'esercizio  stesso,  sono  conservate  nel  conto dei residui per
essere utilizzate nell'esercizio successivo. ))
 
          Riferimenti normativi:

              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  26  della  legge
          27 dicembre  2002,  n.  289,  recante: «Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge   finanziaria   2003)»  (pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 31 dicembre 2002, n. 305, serie ordinaria):
              «Art.   26  (Disposizioni  in  materia  di  innovazione
          tecnologica).  -  1. Per l'attuazione del comma 7 dell'art.
          29  della  legge  28 dicembre 2001, n. 448, e' istituito il
          fondo  per  il  finanziamento  di  progetti  di innovazione
          tecnologica nelle pubbliche amministrazioni e nel Paese con
          una  dotazione  di  100 milioni di euro per l'anno 2003, al
          cui  finanziamento concorrono la riduzione dell'8 per cento
          degli  stanziamenti per l'informatica iscritti nel bilancio
          dello  Stato  e  quota  parte  delle  riduzioni per consumi
          intermedi  di  cui  all'art.  23,  comma 3. Il Ministro per
          l'innovazione  e le tecnologie, di concerto con il Ministro
          per  la  funzione  pubblica  e  il Ministro dell'economia e
          delle  finanze,  con  uno  o  piu'  decreti  di  natura non
          regolamentare, stabilisce le modalita' di funzionamento del
          fondo,   individua   i   progetti   da  finanziare  e,  ove
          necessario, la relativa ripartizione tra le amministrazioni
          interessate.
              2.  Al  fine di assicurare una migliore efficacia della
          spesa  informatica  e  telematica sostenuta dalle pubbliche
          amministrazioni,   di   generare   significativi   risparmi
          eliminando  duplicazioni  e  inefficienze,  promuovendo  le
          migliori   pratiche   e  favorendo  il  riuso,  nonche'  di
          indirizzare  gli investimenti nelle tecnologie informatiche
          e   telematiche,   secondo   una   coordinata  e  integrata
          strategia, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie:
                a);
                b) approva,  con  il  Ministro  dell'economia e delle
          finanze,  il  piano  triennale  ed i relativi aggiornamenti
          annuali   di   cui   all'art.  7  del  decreto  legislativo
          12 febbraio 1993, n. 39, entro il 30 giugno di ogni anno;
                c) valuta  la  congruenza dei progetti di innovazione
          tecnologica   che  ritiene  di  grande  valenza  strategica
          rispetto  alle direttive di cui alla lettera a) ed assicura
          il monitoraggio dell'esecuzione;
                d) individua  i  progetti  intersettoriali che devono
          essere   realizzati   in   collaborazione   tra   le  varie
          amministrazioni  interessate assicurandone il coordinamento
          e definendone le modalita' di realizzazione;
                e);
                f) stabilisce  le modalita' con le quali le pubbliche
          amministrazioni  comunicano  le  informazioni  relative  ai
          programmi   informatici,   realizzati   su  loro  specifica
          richiesta,  di  cui esse dispongono, al fine di consentirne
          il  riuso  previsto  dall'art.  25,  comma  1,  della legge
          24 novembre 2000, n. 340;
                g) individua  specifiche  iniziative per i comuni con
          popolazione  inferiore  a  5.000  abitanti  e  per le isole
          minori;
                h).
              3.  Nei  casi  in  cui i progetti di cui ai commi 1 e 2
          riguardino  l'organizzazione  e  la  dotazione  tecnologica
          delle  regioni  e  degli enti territoriali, i provvedimenti
          sono  adottati  sentita  la  Conferenza  unificata  di  cui
          all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
              4.  Al  fine di accelerare la diffusione della carta di
          identita'  elettronica e della carta nazionale dei servizi,
          le  pubbliche amministrazioni interessate, nel quadro di un
          programma  nazionale approvato con decreto dei Ministri per
          l'innovazione   e  le  tecnologie,  dell'economia  e  delle
          finanze,  della salute e dell'interno, possono procurarsi i
          necessari   finanziamenti   nelle   seguenti   forme  anche
          cumulabili tra loro:
                a) convenzioni con istituti di credito o finanziari;
                b) contributi  di  privati  interessati  a  forme  di
          promozione;
                c) ricorso alla finanza di progetto;
                d) operazioni di cartolarizzazione.
              5.    Con   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita'  e della ricerca, adottato di concerto con
          il   Ministro  per  l'innovazione  e  le  tecnologie,  sono
          determinati  i criteri e le procedure di accreditamento dei
          corsi   universitari   a   distanza   e  delle  istituzioni
          universitarie  abilitate a rilasciare titoli accademici, ai
          sensi  del  regolamento  di  cui  al  decreto  ministeriale
          3 novembre  1999,  n.  509, del Ministro dell'universita' e
          della  ricerca  scientifica  e  tecnologica, al termine dei
          corsi stessi, senza oneri a carico del bilancio dello Stato
          fatto  salvo quanto previsto dalla legge 29 luglio 1991, n.
          243,  e  dall'art.  2, comma 5, lettera c), del decreto del
          Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25. Ai fini
          dell'acquisizione   dell'autorizzazione   al  rilascio  dei
          titoli   accademici,  le  istituzioni  devono  disporre  di
          adeguate risorse organizzative e gestionali in grado di:
                a) presentare un'architettura di sistema flessibile e
          capace  di  utilizzare in modo mirato le diverse tecnologie
          per  la  gestione  dell'interattivita',  salvaguardando  il
          principio della loro usabilita';
                b) favorire  l'integrazione coerente e didatticamente
          valida  della  gamma  di servizi di supporto alla didattica
          distribuita;
                c) garantire  la selezione, progettazione e redazione
          di   adeguate   risorse   di   apprendimento   per  ciascun
          courseware;
                d) garantire  adeguati contesti di interazione per la
          somministrazione  e la gestione del flusso dei contenuti di
          apprendimento,  anche attraverso l'offerta di un articolato
          servizio di teletutoring;
                e) garantire adeguate procedure di accertamento delle
          conoscenze   in   funzione   della   certificazione   delle
          competenze   acquisite;  provvedere  alla  ricerca  e  allo
          sviluppo  di  architetture innovative di sistemi e-learning
          in  grado  di  supportare  il  flusso  di dati multimediali
          relativi alla gamma di prodotti di apprendimento offerti.
              6.  Per  la  realizzazione dell'anagrafe degli italiani
          residenti  all'estero  e  per  la  informatizzazione  delle
          prefetture  e'  autorizzata  la spesa di 25 milioni di euro
          per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.».
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  27  della  legge
          16 gennaio  2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali
          in  materia  di pubblica amministrazione» (pubblicata nella
          Gazzetta   Ufficiale   20 gennaio   2003,   n.   15,  serie
          ordinaria):
              «Art.   27  (Disposizioni  in  materia  di  innovazione
          tecnologica  nella  pubblica  amministrazione).  -  1.  Nel
          perseguimento   dei   fini   di   maggior   efficienza   ed
          economicita'   dell'azione   amministrativa,   nonche'   di
          modernizzazione  e  sviluppo  del  Paese,  il  Ministro per
          l'innovazione    e   le   tecnologie,   nell'attivita'   di
          coordinamento  e di valutazione dei programmi, dei progetti
          e  dei  piani di azione formulati dalle amministrazioni per
          lo  sviluppo  dei sistemi informativi, sostiene progetti di
          grande  contenuto  innovativo,  di rilevanza strategica, di
          preminente  interesse nazionale, con particolare attenzione
          per   i   progetti   di   carattere   intersettoriale,  con
          finanziamenti aggiuntivi a carico e nei limiti del Fondo di
          cui  al  comma  2;  puo'  inoltre  promuovere  e finanziare
          progetti del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie
          con le medesime caratteristiche.
              2. Il Ministro, sentito il Comitato dei Ministri per la
          societa'  dell'informazione, individua i progetti di cui al
          comma 1, con l'indicazione degli stanziamenti necessari per
          la  realizzazione di ciascuno di essi. Per il finanziamento
          relativo  e'  istituito  il  «Fondo  di finanziamento per i
          progetti  strategici  nel settore informatico», iscritto in
          una  apposita  unita'  previsionale  di base dello stato di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
              3.  Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 2 e'
          autorizzata  la  spesa  di 25.823.000 euro per l'anno 2002,
          51.646.000  euro  per  l'anno  2003  e  77.469.000 euro per
          l'anno   2004.  Al  relativo  onere  si  provvede  mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
          fini   del   bilancio   triennale   2002-2004,  nell'ambito
          dell'unita'  previsionale  di base di conto capitale «Fondo
          speciale»   dello   stato   di   previsione  del  Ministero
          dell'economia  e  delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
          parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al
          medesimo Ministero.
              4.  Le risorse di cui all'art. 29, comma 7, lettera b),
          secondo  periodo,  della  legge  28 dicembre  2001, n. 448,
          destinate  al  finanziamento  dei  progetti  innovativi nel
          settore informatico, confluiscono nel Fondo di cui al comma
          2  e  a  tal  fine vengono mantenute in bilancio per essere
          versate in entrata e riassegnate al Fondo medesimo.
              5.   Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare con propri decreti le occorrenti
          variazioni di bilancio.
              6.  A  decorrere  dall'anno  2005,  l'autorizzazione di
          spesa puo' essere rifinanziata ai sensi dell'art. 11, comma
          3,  lettera  f),  della  legge  5 agosto  1978,  n.  468, e
          successive modificazioni.
              7.  Il  Ministro  per  l'innovazione  e  le  tecnologie
          assicura  il  raccordo  con  il  Ministro  per  la funzione
          pubblica  relativamente  alle  innovazioni  che  riguardano
          l'ordinamento  organizzativo  e  funzionale delle pubbliche
          amministrazioni.
              8.  Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge  sono  emanati  uno  o piu' regolamenti, ai
          sensi  dell'art.  117,  sesto  comma,  della Costituzione e
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          per introdurre nella disciplina vigente le norme necessarie
          ai fini del conseguimento dei seguenti obiettivi:
                a) diffusione  dei  servizi erogati in via telematica
          ai  cittadini  e  alle  imprese, anche con l'intervento dei
          privati, nel rispetto dei principi di cui all'art. 97 della
          Costituzione e dei provvedimenti gia' adottati;
                b);
                c) diffusione dell'uso delle firme elettroniche;
                d) ricorso  a  procedure  telematiche  da parte della
          pubblica amministrazione per l'approvvigionamento di beni e
          servizi,   potenziando  i  servizi  forniti  dal  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  attraverso  la CONSIP Spa
          (concessionaria servizi informativi pubblici);
                e) estensione   dell'uso   della   posta  elettronica
          nell'ambito  delle pubbliche amministrazioni e dei rapporti
          tra pubbliche amministrazioni e privati;
                f) generalizzazione    del    ricorso   a   procedure
          telematiche nella contabilita' e nella tesoreria;
                g) alfabetizzazione    informatica    dei    pubblici
          dipendenti;
                h) impiego   della   telematica  nelle  attivita'  di
          formazione dei dipendenti pubblici;
                i) diritto  di accesso e di reclamo esperibile in via
          telematica  da  parte  dell'interessato nei confronti delle
          pubbliche amministrazioni.
              9.  I  regolamenti  di  cui al comma 8 sono adottati su
          proposta  congiunta dei Ministri per la funzione pubblica e
          per  l'innovazione  e  le  tecnologie,  di  concerto con il
          Ministro dell'economia e delle finanze.
              10.  All'art.  29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
          sono apportate le seguenti modificazioni:
                a) il  comma  6  e'  sostituito dal seguente: "6. Con
          regolamento,  da  emanare  ai  sensi dell'art. 17, comma 2,
          della  legge  23 agosto  1988,  n.  400, entro il 30 giugno
          2003,  il Governo, su proposta del Ministro dell'economia e
          delle  finanze  e del Ministro per la funzione pubblica, di
          concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie,
          sentite  le  organizzazioni sindacali per quanto riguarda i
          riflessi  sulla  destinazione  del  personale, procede alla
          soppressione   dell'Autorita'   per   l'informatica   nella
          pubblica  amministrazione  e  del  Centro  tecnico  di  cui
          all'art.  17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
          nonche'    all'istituzione   dell'Agenzia   nazionale   per
          l'innovazione  tecnologica.  L'Agenzia  subentra in tutti i
          rapporti  giuridici  attivi  e  passivi  dell'Autorita' per
          l'informatica  nella  pubblica amministrazione e del Centro
          tecnico;  subentra  altresi' nelle funzioni gia' svolte dai
          predetti  organismi,  fatte  salve  quelle attribuite dalla
          legge al Ministro per l'innovazione e le tecnologie";
                b) al  comma 7, lettera b), dopo le parole: "pubblica
          amministrazione  (AIPA)" sono inserite le seguenti: ", fino
          alla  data  di  entrata in vigore del regolamento di cui al
          comma 6".».