Art. 34-quater.
                        Tutela del risparmio

((  1.  Le disposizioni di cui agli articoli 8, comma 2, 11, comma 2,
lettere  b)  e c), e comma 3, limitatamente, in quest'ultimo caso, ai
prodotti  assicurativi,  e 25, comma 2, della legge 28 dicembre 2005,
n.  262,  si  applicano  a  decorrere  dal 17 maggio 2006 ovvero, ove
previste,  dal-l'emanazione delle relative disposizioni di attuazione
da  parte  della  Commissione  nazionale  per  le societa' e la borsa
(CONSOB) e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private
e di interesse collettivo (ISVAP).
  2.  All'articolo  42  della  legge  28 dicembre  2005,  n.  262, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «5-bis.   Le  disposizioni  regolamentari  e  quelle  di  carattere
generale  di  attuazione  della  presente  legge  sono adottate dalla
CONSOB  entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge
stessa». ))
 
          Riferimenti normativi:

              - Si  riporta  il testo degli articoli 8, 11 e 25 della
          legge  28 dicembre  2005, n. 262, recante «Disposizioni per
          la  tutela  del  risparmio  e  la  disciplina  dei  mercati
          finanziari»    (pubblicata    nella    Gazzetta   Ufficiale
          28 dicembre 2005, n. 301, serie ordinaria):
              «Art.  8 (Concessione di credito in favore di azionisti
          e  obbligazioni  degli esponenti bancari). - 1. All'art. 53
          del   testo   unico  delle  leggi  in  materia  bancaria  e
          creditizia,  di  cui  al  decreto  legislativo 1° settembre
          1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le
          seguenti modificazioni:
                a) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
              "4.  Le banche devono rispettare le condizioni indicate
          dalla Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del
          CICR, per le attivita' di rischio nei confronti di:
                  a) soggetti  che,  direttamente  o  indirettamente,
          detengono   una  partecipazione  rilevante  o  comunque  il
          controllo della banca o della societa' capogruppo;
                  b) soggetti  che  sono  in grado di nominare, anche
          sulla  base  di accordi, uno o piu' componenti degli organi
          di amministrazione o controllo della banca o della societa'
          capogruppo;
                  c) coloro che svolgono funzioni di amministrazione,
          direzione  o controllo presso la banca o presso la societa'
          capogruppo;
                  d) societa' controllate dai soggetti indicati nelle
          lettere  a),  b) e c) o presso le quali gli stessi svolgono
          funzioni di amministrazione, direzione o controllo;
                  e) altri  soggetti che sono comunque collegati alla
          banca, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia";
                b) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
              "4-bis.   Le   condizioni   di  cui  al  comma  4  sono
          determinate tenuto conto:
                a) dell'entita' del patrimonio della banca;
                b) dell'entita'  della  partecipazione  eventualmente
          detenuta;
                c) dell'insieme delle attivita' di rischio del gruppo
          bancario  nei  confronti  dei  soggetti di cui al comma 4 e
          degli  altri  soggetti ai medesimi collegati secondo quanto
          stabilito dalla Banca d'Italia.
              4-ter.  La  Banca  d'Italia  individua i casi in cui il
          mancato  rispetto  delle  condizioni  di  cui  al  comma  4
          comporta la sospensione dei diritti amministrativi connessi
          con la partecipazione.
              4-quater.   La  Banca  d'Italia,  in  conformita'  alle
          deliberazioni  del CICR, disciplina i conflitti d'interessi
          tra  le  banche  e  i  soggetti  indicati  nel  comma 4, in
          relazione alle altre attivita' bancarie".
              2.  All'art.  136  del  testo  unico  di cui al decreto
          legislativo   1° settembre   1993,  n.  385,  e  successive
          modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
                a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
              «2-bis.  Per  l'applicazione  dei  commi 1 e 2 rilevano
          anche    le   obbligazioni   intercorrenti   con   societa'
          controllate  dai soggetti di cui ai medesimi commi o presso
          le   quali   gli   stessi  soggetti  svolgono  funzioni  di
          amministrazione,  direzione  o  controllo,  nonche'  con le
          societa'  da queste controllate o che le controllano o sono
          ad esse collegate»;
                b) al  comma  3,  le  parole:  «dei commi 1 e 2» sono
          sostituite dalle seguenti: «dei commi 1, 2 e 2-bis».».
              «Art.   11   (Circolazione   in   Italia  di  strumenti
          finanziari  collocati  presso  investitori  professionali e
          obblighi informativi). - 1. All'art. 2412 del codice civile
          sono apportate le seguenti modificazioni:
                a) dopo il terzo comma e' inserito il seguente:
              "Al computo del limite di cui al primo comma concorrono
          gli  importi  relativi  a  garanzie comunque prestate dalla
          societa'  per  obbligazioni emesse da altre societa', anche
          estere»;
                b) il settimo comma e' abrogato.
              2.  Al  testo  unico  di  cui  al  decreto  legislativo
          24 febbraio  1998,  n. 58, e successive modificazioni, sono
          apportate le seguenti modificazioni:
                a) all'art.   30,   il  comma  9  e'  sostituito  dal
          seguente:
              «9.  Il  presente articolo si applica anche ai prodotti
          finanziari   diversi   dagli  strumenti  finanziari  e  dai
          prodotti  finanziari emessi dalle imprese di assicurazione,
          fermo   restando   l'obbligo   di  consegna  del  prospetto
          informativo»;
                b) la  lettera  f)  del  comma  1  dell'art.  100  e'
          abrogata;
                c) dopo l'art. 100 e' inserito il seguente:
              «Art. 100-bis (Circolazione dei prodotti finanziari). -
          1.  Nei  casi  di  sollecitazione  all'investimento  di cui
          all'art.   100,   comma  1,  lettera a),  e  di  successiva
          circolazione in Italia di prodotti finanziari, anche emessi
          all'estero,    gli   investitori   professionali   che   li
          trasferiscono,  fermo  restando  quanto  previsto  ai sensi
          dell'art.  21, rispondono della solvenza dell'emittente nei
          confronti   degli  acquirenti  che  non  siano  investitori
          professionali,  per  la  durata  di un anno dall'emissione.
          Resta fermo quanto stabilito dall'art. 2412, secondo comma,
          del codice civile.
              2.  Il  comma  1  non  si  applica  se  l'intermediario
          consegna    un    documento   informativo   contenente   le
          informazioni stabilite dalla CONSOB agli acquirenti che non
          siano  investitori  professionali, anche qualora la vendita
          avvenga    su    richiesta   di   questi   ultimi.   Spetta
          all'intermediario  l'onere  della  prova  di aver adempiuto
          agli obblighi indicati dal presente comma";
                d) all'art.   118,  il  comma  2  e'  sostituito  dal
          seguente:
              "2. L'art. 116 non si applica agli strumenti finanziari
          emessi dalle banche, diversi dalle azioni o dagli strumenti
          finanziari  che  permettono  di  acquisire  o sottoscrivere
          azioni".
              3.  Nella parte II, titolo II, capo II, del testo unico
          di  cui  al  decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
          successive  modificazioni,  dopo  l'art.  25 e' aggiunto il
          seguente:
              "Art. 25-bis (Prodotti finanziari emessi da banche e da
          imprese  di  assicurazione).  -  1. Gli articoli 21 e 23 si
          applicano alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti
          finanziari emessi da banche nonche', in quanto compatibili,
          da imprese di assicurazione.
              2.  In  relazione  ai  prodotti di cui al comma 1 e nel
          perseguimento  delle  finalita' di cui all'art. 5, comma 3,
          la  CONSOB  esercita sui soggetti abilitati e sulle imprese
          di  assicurazione  i  poteri  di  vigilanza  regolamentare,
          informativa  e  ispettiva  di  cui  all'art.  6,  comma  2,
          all'art.  8, commi 1 e 2, e all'art. 10, comma 1, nonche' i
          poteri di cui all'art. 7, comma 1.
              3.  Il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza
          o il comitato per il controllo sulla gestione delle imprese
          di  assicurazione  informa senza indugio la CONSOB di tutti
          gli   atti   o   i   fatti,   di  cui  venga  a  conoscenza
          nell'esercizio  dei  propri compiti, che possano costituire
          una  violazione  delle norme di cui al presente capo ovvero
          delle  disposizioni  generali  o  particolari emanate dalla
          CONSOB ai sensi del comma 2.
              4.  Le  societa'  incaricate  della revisione contabile
          delle  imprese  di  assicurazione  comunicano senza indugio
          alla  CONSOB gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento
          dell'incarico,  che possano costituire una grave violazione
          delle   norme   di   cui  al  presente  capo  ovvero  delle
          disposizioni generali o particolari emanate dalla CONSOB ai
          sensi del comma 2.
              5.  I  commi  3  e  4 si applicano anche all'organo che
          svolge  funzioni  di  controllo  e alle societa' incaricate
          della   revisione   contabile   presso   le   societa'  che
          controllano l'impresa di assicurazione o che sono da queste
          controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.
              6.  L'ISVAP e la CONSOB si comunicano reciprocamente le
          ispezioni   da   ciascuna   disposte   sulle   imprese   di
          assicurazione.  Ciascuna  autorita' puo' chiedere all'altra
          di    svolgere   accertamenti   su   aspetti   di   propria
          competenza".».
              «Art.  25  (Competenze  in materia di trasparenza delle
          condizioni  contrattuali  delle  banche, degli intermediari
          finanziari, delle assicurazioni e dei fondi pensione). - 1.
          Al  testo  unico di cui al decreto legislativo 1° settembre
          1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le
          seguenti modificazioni:
                a) all'art. 116, comma 2, alinea, le parole: «sentita
          la Banca d'Italia» sono sostituite dalle seguenti: «sentite
          la CONSOB e la Banca d'Italia»;
                b) all'art.  117,  comma  8,  primo  periodo, dopo le
          parole:  "La  Banca d'Italia" sono inserite le seguenti: ",
          d'intesa con la CONSOB,"; al terzo periodo, dopo le parole:
          "della  Banca  d'Italia"  sono  aggiunte  le  seguenti:  «,
          adottate d'intesa con la CONSOB»;
                c) all'art.  127,  comma  3,  dopo  le parole: "Banca
          d'Italia"  sono  inserite  le  seguenti: ", d'intesa con la
          CONSOB".
              2.  Le competenze stabilite dall'art. 109, comma 4, del
          decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 174, con riguardo ai
          prodotti  assicurativi di cui al punto III della lettera a)
          della  tabella  di  cui all'allegato I del medesimo decreto
          legislativo  sono  esercitate  dall'ISVAP  d'intesa  con la
          CONSOB.
              3.  Le  competenze  in  materia  di  trasparenza  e  di
          correttezza  dei  comportamenti di cui all'art. 1, comma 2,
          lettera  h),  della  legge  23 agosto  2004,  n.  243, sono
          esercitate  dalla COVIP compatibilmente con le disposizioni
          per la sollecitazione del pubblico risparmio. Restano ferme
          le  competenze  in  materia  di tutela della concorrenza su
          tutte  le  forme  pensionistiche  complementari  attribuite
          all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato dalla
          legge  10 ottobre  1990, n. 287, e le competenze in materia
          di  sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione
          attribuite  all'ISVAP  dalla  legge 12 agosto 1982, n. 576,
          incluse   quelle  relative  ai  prodotti  assicurativi  con
          finalita' previdenziali.
              4.  All'art.  1,  comma  2,  lettera  h),  della  legge
          23 agosto    2004,   n.   243,   all'alinea,   le   parole:
          "l'unitarieta' e" sono soppresse.».
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  42  della  legge
          28 dicembre  2005,  n.  262,  recante  «Disposizioni per la
          tutela   del   risparmio   e   la  disciplina  dei  mercati
          finanziari»    (pubblicata    nella    Gazzetta   Ufficiale
          28 dicembre 2005, n. 301, serie ordinaria), come modificato
          dalla presente legge:
              «Art.  42  (Termine  per gli adempimenti previsti dalla
          presente  legge)  -  1.  Entro  dodici  mesi  dalla data di
          entrata   in  vigore  della  presente  legge,  le  societa'
          iscritte nel registro delle imprese alla data di entrata in
          vigore della presente legge provvedono ad uniformare l'atto
          costitutivo  e  lo  statuto  alle  disposizioni  da  questa
          introdotte.
              2. Fino alla costituzione dell'albo unico dei promotori
          finanziari  ai sensi dell'art. 31 del testo unico di cui al
          decreto   legislativo   24 febbraio   1998,   n.  58,  come
          modificato   dall'art.   14,  comma  1,  lettera b),  della
          presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni in
          materia  di  albo  unico nazionale dei promotori finanziari
          recate dal citato art. 31 del testo unico di cui al decreto
          legislativo  n.  58 del 1998, nel testo vigente prima della
          data di entrata in vigore della presente legge.
              3.  Le  disposizioni  contenute negli articoli 165-ter,
          165-quater  e  165-quinquies  del  testo  unico  di  cui al
          decreto  legislativo  24 febbraio  1998,  n. 58, introdotti
          dall'art.  6,  comma  1, della presente legge, si applicano
          alle   societa'   che   vi   sono   soggette,  a  decorrere
          dall'esercizio  successivo  a  quello in corso alla data di
          entrata in vigore della presente legge.
              4.  La  disposizione  di cui all'art. 161, comma 4, del
          testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
          n.  58,  come modificato dall'art. 18, comma 1, lettera d),
          della presente legge, si applica a decorrere dal 1° gennaio
          dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata
          in   vigore   della  presente  legge.  Fino  a  tale  data,
          continuano  ad applicarsi le disposizioni del medesimo art.
          161, comma 4, nel testo vigente prima della data di entrata
          in vigore della presente legge.
              5.  Gli  incarichi  in  corso  alla  data di entrata in
          vigore  della  presente  legge  e che ricadono in una delle
          situazioni  specifiche  di  incompatibilita' previste dalle
          disposizioni  contenute  nell'art.  18  per  le societa' di
          revisione  e  le entita' appartenenti alla medesima rete, i
          loro soci, gli amministratori, i componenti degli organi di
          controllo,  i dipendenti della societa' di revisione stessa
          e  delle  societa' da essa controllate, ad essa collegate o
          che  la  controllano  o sono sottoposte a comune controllo,
          possono  essere  portati  a  definizione secondo i previsti
          termini  contrattuali, senza possibilita' di rinnovo. Entro
          il  termine  di dodici mesi dalla data di entrata in vigore
          della presente legge, il recesso unilaterale da parte della
          societa',  o  dei soggetti appartenenti alla medesima rete,
          dall'incarico revisionale o da contratti per lo svolgimento
          di  servizi, giustificato dalla necessita' di rimuovere una
          causa   di   incompatibilita',  non  comporta  obblighi  di
          indennizzo,   risarcimento  o  l'applicazione  di  clausole
          penali o sanzioni, anche se previste in norme di legge o in
          clausole contrattuali.
              5-bis.   Le  disposizioni  regolamentari  e  quelle  di
          carattere  generale di attuazione della presente legge sono
          adottate  dalla  CONSOB  entro  dodici  mesi  dalla data di
          entrata in vigore della legge stessa.».