Art. 34-quinquies.
         Disposizioni di semplificazione in materia edilizia

((  1. Per attuare la semplificazione dei procedimenti amministrativi
catastali  ed  edilizi,  con  uno  o  piu' decreti del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri,  da  adottare entro otto mesi dalla data di
entrata  in  vigore  della legge di conversione del presente decreto,
sentita   la   Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  sono
stabilite  le  modalita' tecniche e operative per l'istituzione di un
modello  unico digitale per l'edilizia da introdurre gradualmente per
la  presentazione  in  via  telematica ai comuni di denunce di inizio
attivita',  di  domande per il rilascio di permessi di costruire e di
ogni  altro  atto  di  assenso  comunque  denominato  in  materia  di
attivita'  edilizia.  Il  suddetto  modello  unico comprende anche le
informazioni  necessarie per le dichiarazioni di variazione catastale
e  di  nuova costruzione da redigere in conformita' a quanto disposto
dal  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Ministro  delle  finanze
19 aprile  1994, n. 701, che pervengano all'Agenzia del territorio ai
fini  delle  attivita'  di  censimento catastale. In via transitoria,
fino  a  quando  non sara' operativo il modello unico per l'edilizia,
l'Agenzia  del  territorio  invia  ai  comuni  per  via telematica le
dichiarazioni  di  variazione e di nuova costruzione presentate a far
data  dal  1° gennaio  2006  e  i comuni verificano la coerenza delle
caratteristiche  dichiarate  dell'unita'  immobiliare  rispetto  alle
informazioni  disponibili,  sulla  base  degli atti in loro possesso.
Eventuali   incoerenze   riscontrate   dai   comuni   sono  segnalate
all'Agenzia   del   territorio   che  provvede  agli  adempimenti  di
competenza.  Con  decreto  del  direttore  dell'Agenzia,  sentita  la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente  decreto,  sono  regolamentate le procedure attuative e sono
stabiliti tipologia e termini per la trasmissione telematica dei dati
ai  comuni  e  per la segnalazione delle incongruenze all'Agenzia del
territorio, nonche' le relative modalita' di interscambio.
  2.   Al   fine   della   razionalizzazione   dei   procedimenti  di
presentazione delle domande di nuova costruzione o di mutazione nello
stato dei beni:
    a) al  primo  comma  dell'articolo  28  del  regio  decreto-legge
13 aprile  1939,  n.  652, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 agosto   1939,  n.  1249,  le  parole:  «il  31 gennaio  dell'anno
successivo  a  quello» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni
dal momento»;
    b) e  dichiarazioni  relative alle mutazioni nello stato dei beni
delle  unita' immobiliari gia' censite, di cui all'articolo 17, primo
comma,  lettera  b),  del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249,
devono  essere  presentate  agli  uffici provinciali dell'Agenzia del
territorio  entro  trenta  giorni  dal  momento  in  cui esse si sono
verificate. ))
 
          Riferimenti normativi:

              - Il decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994,
          n.  701  reca  «Regolamento recante norme per l'automazione
          delle  procedure di aggiornamento degli archivi catastali e
          delle  conservatorie  dei registri immobiliari» (pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 24 dicembre 1994, n. 300).
              - Si   riporta   il   testo   dell'art.  28  del  regio
          decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, recante «Accertamento
          generale  dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo
          reddito  e  formazione  del  nuovo catasto edilizio urbano»
          (pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 6 maggio 1939, n. 108
          e,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 11 agosto
          1939,   n.   1249   (pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
          4 settembre  1939,  n. 206), come modificato dalla presente
          legge:
              «Art.  28.  -  I fabbricati nuovi ed ogni altra stabile
          costruzione nuova che debbono considerarsi immobili urbani,
          a  norma  dell'art. 4, devono essere dichiarati all'Ufficio
          tecnico  erariale  entro  trenta  giorni dal momento in cui
          sono  divenuti  abitabili  o  servibili  all'uso  cui  sono
          destinati,     ancorche'    esenti,    temporaneamente    o
          permanentemente,  dai  tributi immobiliari, ovvero soggetti
          ad imposta mobiliare.
              Debbono  del  pari  essere  dichiarati, entro lo stesso
          termine,  i  fabbricati  che  passano dalla categoria degli
          esenti a quella dei soggetti all'imposta.
              La  dichiarazione  deve  essere  compilata per ciascuna
          unita'    immobiliare    su    apposita    scheda   fornita
          dall'amministrazione dello Stato e deve essere corredata da
          una  planimetria, designata su modello fornito dalla stessa
          Amministrazione, in conformita' delle norme di cui all'art.
          7.
              I  Comuni  sono  obbligati  a  dare notizia agli Uffici
          tecnici  erariali  competenti per territorio, delle licenze
          di  costruzione rilasciate a norma dell'art. 31 della legge
          17 agosto 1942, n. 1150.».
              - Si   riporta   il   testo   dell'art.  17  del  regio
          decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, recante «Accertamento
          generale  dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo
          reddito  e  formazione  del  nuovo catasto edilizio urbano»
          (pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 6 maggio 1939, n. 108
          e,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 11 agosto
          1939,   n.   1249   (pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
          4 settembre 1939, n. 206):
              «Art.  17.  -  Il  nuovo  catasto  edilizio  urbano  e'
          conservato  e tenuto al corrente, in modo continuo ed anche
          con  verificazioni  periodiche,  allo  scopo  di  tenere in
          evidenza  per  ciascun  comune  o  porzione  di  comune, le
          mutazioni che avvengono:
                a) rispetto  alla  persona  del  proprietario  o  del
          possessore  dei beni nonche' rispetto alla persona che gode
          di diritti reali sui beni stessi;
                b) nello  stato  dei  beni,  per  quanto  riguarda la
          consistenza   e  l'attribuzione  della  categoria  e  della
          classe.
              Le   tariffe   possono   essere  rivedute  in  sede  di
          verificazione   periodica   od   anche   in  dipendenza  di
          circostanze  di  carattere generale o locale nei modi e nei
          termini  da  stabilirsi  con  regolamento,  salvo quanto e'
          disposto nel successivo art. 25.».