Art. 34-sexies.
     Sgravi contributivi per le imprese di cabotaggio marittimo

((  1.   Per  la  salvaguardia  dei  livelli  occupazionali  e  della
competitivita' delle navi italiane, i benefici di cui all'articolo 6,
comma  1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  27 febbraio 1998, n. 30, per il biennio
2006-2007  sono  estesi  nel  limite  del  50  per cento alle imprese
armatoriali per le navi di cui all'articolo 21, comma 10, della legge
27 dicembre  2002,  n.  289.  Per  l'attuazione del presente comma e'
autorizzata  la  spesa  di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni
2006  e  2007.  Con  decreto  del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da adottare d'intesa con il Ministro dell'economia e delle
finanze,  sono  stabilite  le  disposizioni  attuative  del  presente
articolo al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui
al presente comma.
  2.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  articolo,
determinato  in  20  milioni  di  euro per ciascuno degli anni 2006 e
2007,     si     provvede     mediante    corrispondente    riduzione
dell'autorizzazione  di  spesa  di cui all'articolo 9, comma 3, della
legge 28 dicembre 1999, n. 522. ))
 
          Riferimenti normativi:

              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  6,  comma  1,  del
          decreto-legge    30 dicembre    1997,   n.   457,   recante
          «Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo  del  settore dei
          trasporti   e  l'incremento  dell'occupazione»  (pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  31 dicembre  1997,  n.  303)  e
          convertito   in   legge,  con  modificazioni,  dalla  legge
          27 febbraio   1998,   n.   30  (pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 28 febbraio 1998, n. 49):
              «Art. 6 (Sgravi contributivi). - 1. Per la salvaguardia
          dell'occupazione  della  gente  di  mare,  a  decorrere dal
          1° gennaio  1998,  le  imprese  armatrici, per il personale
          avente  i  requisiti  di  cui all'art. 119 del codice della
          navigazione  ed  imbarcato  su  navi  iscritte nel Registro
          internazionale   di  cui  all'art.  1,  nonche'  lo  stesso
          personale  suindicato  sono  esonerati  dal  versamento dei
          contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge.
          Il  relativo onere e' a carico della gestione commissariale
          del   Fondo   gestione   istituti  contrattuali  lavoratori
          portuali  in  liquidazione  di cui all'art. 1, comma 1, del
          decreto-legge   22 gennaio  1990,  n.  6,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24 marzo  1990,  n. 58, ed e'
          rimborsato su conforme rendicontazione.
              2.  Il  contributo  di  cui  all'art.  1, comma 20, del
          decreto-legge  21 ottobre  1996,  n.  535,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  23 dicembre  1996, n. 647, e'
          prorogato,   per   l'anno  1997,  a  favore  delle  imprese
          armatrici ai sensi ed alle condizioni previste dall'art. 1,
          comma   4,   del  decreto-legge  13 luglio  1995,  n.  287,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995,
          n. 343.
              3.  Il  contributo  di cui al comma 2 si somma a quelli
          concessi  alle  aziende  quali  aiuti  alla  gestione,  per
          ciascun anno solare, anche in base ad altre disposizioni di
          legge.  I  benefici medesimi, complessivamente, non possono
          superare  per  ciascuna  nave  il massimale fissato su base
          annua  dall'art.  1  del  decreto-legge 18 ottobre 1990, n.
          296,  convertito  dalla  legge 17 dicembre 1990, n. 383. Ai
          fini  dell'erogazione  del presente beneficio va assunto il
          valore  medio  di  cambio  attribuito  alla moneta italiana
          nell'anno cui si riferisce il beneficio medesimo.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 21, comma 10, della
          legge  27 dicembre  2002, n. 289, recante «Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato  (legge finanziaria 2003)» (pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 31 dicembre 2002, n. 305, serie ordinaria):
              «10.  I  benefici  di  cui  all'art.  6,  comma  1, del
          decreto-legge  30 dicembre  1997,  n.  457,  convertito con
          modificazioni,  dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, per il
          periodo  2003-2005  sono estesi nel limite del 25 per cento
          alle  imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche
          in  via  non  esclusiva,  per  l'intero  anno, attivita' di
          cabotaggio,  ad  esclusione  delle navi di proprieta' dello
          Stato o di imprese che hanno in vigore con esso convenzioni
          o contratti di servizio.».
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  9,  della  legge
          28 dicembre  1999,  n.  522,  recante  «Misure  di sostegno
          all'industria  cantieristica ed armatoriale ed alla ricerca
          applicata  nel  settore  navale» (pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 14 gennaio 2000, n. 10):
              «Art.   9   (Sgravi  contributivi  per  le  imprese  di
          cabotaggio  marittimo). - 1. Dal 1° gennaio 1999 i benefici
          previsti    dall'art.   6,   comma 1,   del   decreto-legge
          30 dicembre  1997,  n.  457, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  27 febbraio  1998,  n.  30,  con le modalita'
          previste  dalla  stessa  norma, sono estesi per il triennio
          1999-2001,  nel  limite  massimo  dell'80  per  cento, alle
          imprese  impegnate nei servizi marittimi di cabotaggio, per
          gli  oneri  contributivi  relativi  al  personale  avente i
          requisiti di cui all'art. 119 del codice della navigazione,
          ed  imbarcato  su navi di bandiera italiana che, per almeno
          il  50  per  cento  del loro impiego complessivo nell'anno,
          effettuano  servizi di trasporto passeggeri, merci, misti o
          di crociera tra porti nazionali.
              2.  Le  imprese armatoriali nei cui confronti sia stato
          accertato, dai competenti organi del Ministero del lavoro e
          della previdenza sociale, il mancato rispetto dei contratti
          di  lavoro  del  personale  di  bordo decadono dai benefici
          concessi  ai  sensi  del  comma 1. Al fine di consentire il
          controllo  del  rispetto  delle  disposizioni  del presente
          articolo,  le  imprese  armatoriali  che si avvalgono degli
          sgravi  di  cui  al comma 1 devono corredare i prospetti di
          liquidazione   dei   contributi   previdenziali   con   una
          certificazione,  rilasciata  dalla Capitaneria di porto ove
          le  stesse  imprese  hanno  costituito il turno particolare
          previsto  dai  contratti, la quale attesti i nominativi dei
          marittimi  iscritti  nel turno particolare secondo le norme
          previste   dai   contratti  collettivi.  La  decadenza  dai
          benefici   di   cui  al  comma  1  consegue  altresi'  alla
          violazione   delle   vigenti  disposizioni  in  materia  di
          sicurezza  e  igiene  del  lavoro, qualora dalla violazione
          stessa consegua condanna penale per il datore di lavoro.
              3.  Per  le  finalita' di cui al presente articolo sono
          autorizzati  limiti di impegno quindicennali di lire 41.000
          milioni  annue  a decorrere dall'anno 1999 e di lire 23.000
          milioni  annue  a  decorrere dall'anno 2000 in favore della
          gestione   commissariale   del   Fondo   gestione  istituti
          contrattuali  lavoratori  portuali  in liquidazione, di cui
          all'art.  1, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n.
          6,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 24 marzo
          1990, n. 58.
              4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge
          non  e'  consentita  l'iscrizione  nelle  matricole  e  nei
          registri  nazionali di navi adibite al trasporto passeggeri
          provenienti da registri stranieri, costruite da oltre venti
          anni.
              5.  All'art.  1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre
          1997,  n.  457,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          27 febbraio  1998,  n. 30, dopo le parole: «come sostituito
          dall'art. 7» sono aggiunte le seguenti: «, salvo che per le
          navi  da  carico  di oltre 650 tonnellate di stazza lorda e
          nei  limiti  di  un viaggio di cabotaggio mensile quando il
          viaggio  di  cabotaggio  segua  o  preceda  un  viaggio  in
          provenienza o diretto verso un altro Stato».