Art. 34-sexies. Sgravi contributivi per le imprese di cabotaggio marittimo (( 1. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitivita' delle navi italiane, i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, per il biennio 2006-2007 sono estesi nel limite del 50 per cento alle imprese armatoriali per le navi di cui all'articolo 21, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al presente comma. 2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 28 dicembre 1999, n. 522. ))
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1997, n. 303) e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 1998, n. 49): «Art. 6 (Sgravi contributivi). - 1. Per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, a decorrere dal 1° gennaio 1998, le imprese armatrici, per il personale avente i requisiti di cui all'art. 119 del codice della navigazione ed imbarcato su navi iscritte nel Registro internazionale di cui all'art. 1, nonche' lo stesso personale suindicato sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge. Il relativo onere e' a carico della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, ed e' rimborsato su conforme rendicontazione. 2. Il contributo di cui all'art. 1, comma 20, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, e' prorogato, per l'anno 1997, a favore delle imprese armatrici ai sensi ed alle condizioni previste dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343. 3. Il contributo di cui al comma 2 si somma a quelli concessi alle aziende quali aiuti alla gestione, per ciascun anno solare, anche in base ad altre disposizioni di legge. I benefici medesimi, complessivamente, non possono superare per ciascuna nave il massimale fissato su base annua dall'art. 1 del decreto-legge 18 ottobre 1990, n. 296, convertito dalla legge 17 dicembre 1990, n. 383. Ai fini dell'erogazione del presente beneficio va assunto il valore medio di cambio attribuito alla moneta italiana nell'anno cui si riferisce il beneficio medesimo.». - Si riporta il testo dell'art. 21, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2002, n. 305, serie ordinaria): «10. I benefici di cui all'art. 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, per il periodo 2003-2005 sono estesi nel limite del 25 per cento alle imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche in via non esclusiva, per l'intero anno, attivita' di cabotaggio, ad esclusione delle navi di proprieta' dello Stato o di imprese che hanno in vigore con esso convenzioni o contratti di servizio.». - Si riporta il testo dell'art. 9, della legge 28 dicembre 1999, n. 522, recante «Misure di sostegno all'industria cantieristica ed armatoriale ed alla ricerca applicata nel settore navale» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 2000, n. 10): «Art. 9 (Sgravi contributivi per le imprese di cabotaggio marittimo). - 1. Dal 1° gennaio 1999 i benefici previsti dall'art. 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, con le modalita' previste dalla stessa norma, sono estesi per il triennio 1999-2001, nel limite massimo dell'80 per cento, alle imprese impegnate nei servizi marittimi di cabotaggio, per gli oneri contributivi relativi al personale avente i requisiti di cui all'art. 119 del codice della navigazione, ed imbarcato su navi di bandiera italiana che, per almeno il 50 per cento del loro impiego complessivo nell'anno, effettuano servizi di trasporto passeggeri, merci, misti o di crociera tra porti nazionali. 2. Le imprese armatoriali nei cui confronti sia stato accertato, dai competenti organi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il mancato rispetto dei contratti di lavoro del personale di bordo decadono dai benefici concessi ai sensi del comma 1. Al fine di consentire il controllo del rispetto delle disposizioni del presente articolo, le imprese armatoriali che si avvalgono degli sgravi di cui al comma 1 devono corredare i prospetti di liquidazione dei contributi previdenziali con una certificazione, rilasciata dalla Capitaneria di porto ove le stesse imprese hanno costituito il turno particolare previsto dai contratti, la quale attesti i nominativi dei marittimi iscritti nel turno particolare secondo le norme previste dai contratti collettivi. La decadenza dai benefici di cui al comma 1 consegue altresi' alla violazione delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro, qualora dalla violazione stessa consegua condanna penale per il datore di lavoro. 3. Per le finalita' di cui al presente articolo sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 41.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999 e di lire 23.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000 in favore della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione, di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58. 4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non e' consentita l'iscrizione nelle matricole e nei registri nazionali di navi adibite al trasporto passeggeri provenienti da registri stranieri, costruite da oltre venti anni. 5. All'art. 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, dopo le parole: «come sostituito dall'art. 7» sono aggiunte le seguenti: «, salvo che per le navi da carico di oltre 650 tonnellate di stazza lorda e nei limiti di un viaggio di cabotaggio mensile quando il viaggio di cabotaggio segua o preceda un viaggio in provenienza o diretto verso un altro Stato».