Art. 34-septies.
           Disposizioni concernenti le autorita' portuali

((  1.  Alle  autorita'  portuali,  istituite  ai  sensi  della legge
28 gennaio  1994, n. 84, e successive modificazioni, non si applicano
per gli anni 2006 e 2007 le disposizioni di cui all'articolo 1, comma
57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nei limiti di 30 milioni di
euro annui per ciascuno degli anni 2006 e 2007.
  2.  Con  decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
da  adottare  d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono  stabilite  le  disposizioni  attuative del presente articolo al
fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
  3.  All'onere  derivante  dal comma 1, determinato in 30 milioni di
euro  per  ciascuno  degli  anni  2006  e  2007, si provvede mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo
parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al  medesimo
Ministero.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio. ))
 
          Riferimenti normativi:

              - La  legge 28 gennaio 1994, n. 84 reca «Riordino della
          legislazione   in   materia   portuale»  (pubblicata  nella
          Gazzetta   Ufficiale   4 febbraio   1994,  n.  28  -  serie
          ordinaria).
              - Si  riporta  il  testo del comma 57 dell'art. 1 della
          legge  30 dicembre  2004, n. 311, recante «Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato  (legge finanziaria 2005)» (pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale   31 dicembre   2004,  supplemento  ordinario  n.
          192/L):
              «57.  Per  il  triennio  2005-2007,  gli  enti indicati
          nell'elenco  1  allegato  alla presente legge, ad eccezione
          degli  enti  di  previdenza  di  cui al decreto legislativo
          30 giugno  1994,  n.  509, e successive modificazioni, e al
          decreto  legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e successive
          modificazioni,  delle  altre  associazioni  e fondazioni di
          diritto  privato e degli enti del sistema camerale, possono
          incrementare  per  l'anno  2005  le proprie spese, al netto
          delle   spese   di   personale,  in  misura  non  superiore
          all'ammontare  delle  spese dell'anno 2003 incrementato del
          4,5  per  cento.  Per  gli  anni  2006 e 2007 si applica la
          percentuale   di   incremento   del   2   per   cento  alle
          corrispondenti  spese determinate per l'anno precedente con
          i  criteri  stabiliti  dal  presente comma. Per le spese di
          personale  si  applica  la specifica disciplina di settore.
          Alle regioni e agli enti locali di cui ai commi da 21 a 53,
          agli  enti del Servizio sanitario nazionale di cui ai commi
          da 164 a 188, nonche' agli enti indicati nell'art. 3, commi
          1  e 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si applica la
          disciplina ivi prevista.».