Art. 34-octies. Rifinanziamento della legge 16 marzo 2001, n. 88 (( 1. Per la prosecuzione degli interventi in materia di investimenti navali, di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, approvati dalla Commissione europea con decisione SG (2001)D/285716 del 1° febbraio 2001, da realizzare sulla base dell'avanzamento dei lavori raggiunto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' autorizzata per ciascuno degli anni 2006 e 2007 la spesa di 19 milioni di euro e la spesa di 10 milioni di euro per 5 anni a decorrere dall'anno 2008. 2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, recante «Nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. 3 aprile 2001, n. 78): «Art. 3 (Modalita' d'intervento sui finanziamenti). - 1. Alle imprese armatoriali aventi i requisiti di cui all'art. 143 del codice della navigazione che effettuano gli investimenti di cui all'art. 1 della presente legge il Ministero dei trasporti e della navigazione puo' altresi' concedere un contributo pari all'abbattimento, entro il limite massimo del 3,80 per cento annuo, del tasso d'interesse commerciale di riferimento (CIRR) in relazione ad un piano d'ammortamento della durata di dodici anni calcolato sull'80 per cento del prezzo dei lavori di costruzione o trasformazione dell'unita'. 2. Il contributo e' corrisposto anche durante i lavori, previa presentazione di idonea fidejussione bancaria o assicurativa, in rate semestrali costanti posticipate per la durata di dodici anni decorrenti dal 1° marzo o dal 1° settembre di ciascun anno. 3. Nel rispetto delle disposizioni comunitarie vigenti in materia e nei limiti degli stanziamenti gia' autorizzati da leggi vigenti, le operazioni di cui al presente articolo sono ammissibili all'intervento del Fondo centrale di garanzia per il credito navale di cui all'art. 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261, e successive modificazioni. 4. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzato un limite d'impegno dodecennale di lire 72.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.». - Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261, recante «Rifinanziamento delle leggi di sostegno all'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione delle disposizioni comunitarie di settore» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 agosto 1997, n. 183, serie ordinaria): «Art. 5. - 1. E' istituito il Fondo centrale di garanzia per il credito navale, di seguito denominato «Fondo», destinato alla copertura dei rischi derivanti dalla mancata restituzione del capitale e dalla mancata corresponsione dei relativi interessi ed altri accessori connessi o dipendenti dai finanziamenti di cui al presente articolo. La gestione finanziaria, amministrativa e tecnica del Fondo e' affidata ad una banca iscritta all'albo di cui all'art. 13 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, prescelta dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica mediante procedure di evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, ed in base a criteri che tengano conto delle condizioni offerte e dell'adeguatezza della struttura tecnico-organizzativa ai fini della prestazione del servizio. 2. Possono essere ammessi all'intervento della garanzia del Fondo i finanziamenti garantiti da ipoteca di primo grado sulla nave che ne e' oggetto, concessi da banche ad armatori italiani ed esteri per i lavori, effettuati nei cantieri nazionali, di costruzione e trasformazione delle unita' navali previste dall'art. 2 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, di durata non superiore a dodici anni dall'ultimazione della nave, di importo non superiore all'80 per cento del prezzo contrattuale e ad un tasso di interesse non inferiore a quello di cui alla risoluzione del Consiglio dell'OCSE del 3 agosto 1981, e successive modificazioni. Sono altresi' ammessi all'intervento della garanzia del Fondo i finanziamenti a tasso di mercato, ancorche' inferiore a quello di cui alla risoluzione del Consiglio della Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) del 3 agosto 1981, e successive modificazioni, nei casi in cui il credito non sia assistito da agevolazioni pubbliche finalizzate a ridurre l'onere degli interessi. 3. La garanzia del Fondo puo' essere accordata alla banca concedente il finanziamento fino ad un massimale del 40 per cento del finanziamento stesso, su richiesta della banca concedente, previa richiesta della banca concedente e dell'armatore interessato. Nei limiti di detto massimale, la garanzia puo' essere attivata in misura non superiore al 90 per cento della perdita che, di intesa con il soggetto gestore del Fondo, risulti definitivamente accertata. 4. Le condizioni e le modalita' dell'intervento della garanzia del Fondo sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione. 5. Il Fondo ha una dotazione iniziale costituita dall'apporto dello Stato ed e' alimentato dai versamenti una tantum effettuati dalle banche richiedenti a fronte della concessione della garanzia e dagli interessi maturati sulle disponibilita' del Fondo stesso. 6. Per l'attuazione di quanto disposto dal presente articolo e' autorizzato un limite d'impegno di durata decennale pari a lire 20.000 milioni per l'anno 1998.».