Art. 34-octies.
          Rifinanziamento della legge 16 marzo 2001, n. 88

((  1.   Per   la   prosecuzione   degli  interventi  in  materia  di
investimenti navali, di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo 2001,
n.   88,   approvati  dalla  Commissione  europea  con  decisione  SG
(2001)D/285716   del  1° febbraio  2001,  da  realizzare  sulla  base
dell'avanzamento  dei lavori raggiunto alla data di entrata in vigore
della  legge  di conversione del presente decreto, e' autorizzata per
ciascuno  degli  anni 2006 e 2007 la spesa di 19 milioni di euro e la
spesa di 10 milioni di euro per 5 anni a decorrere dall'anno 2008.
  2.  All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
a  19  milioni  di  euro  per  ciascuno degli anni 2006 e 2007 e a 10
milioni  di  euro  per  ciascuno  degli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e
2012,    si    fa    fronte    mediante    corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui  all'articolo  5  della legge
31 luglio 1997, n. 261.
  3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
))
 
          Riferimenti normativi:

              - Si  riporta il testo dell'art. 3 della legge 16 marzo
          2001,  n.  88,  recante  «Nuove  disposizioni in materia di
          investimenti  nelle  imprese  marittime»  (pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale. 3 aprile 2001, n. 78):
              «Art.  3  (Modalita' d'intervento sui finanziamenti). -
          1.  Alle  imprese  armatoriali  aventi  i  requisiti di cui
          all'art.  143  del  codice della navigazione che effettuano
          gli  investimenti di cui all'art. 1 della presente legge il
          Ministero  dei  trasporti e della navigazione puo' altresi'
          concedere  un  contributo  pari  all'abbattimento, entro il
          limite   massimo  del  3,80  per  cento  annuo,  del  tasso
          d'interesse  commerciale di riferimento (CIRR) in relazione
          ad  un  piano  d'ammortamento  della  durata di dodici anni
          calcolato  sull'80  per  cento  del  prezzo  dei  lavori di
          costruzione o trasformazione dell'unita'.
              2. Il contributo e' corrisposto anche durante i lavori,
          previa  presentazione  di  idonea  fidejussione  bancaria o
          assicurativa,  in  rate semestrali costanti posticipate per
          la  durata  di  dodici  anni  decorrenti dal 1° marzo o dal
          1° settembre di ciascun anno.
              3.  Nel rispetto delle disposizioni comunitarie vigenti
          in materia e nei limiti degli stanziamenti gia' autorizzati
          da leggi vigenti, le operazioni di cui al presente articolo
          sono  ammissibili  all'intervento  del  Fondo  centrale  di
          garanzia  per  il  credito  navale  di cui all'art. 5 della
          legge 31 luglio 1997, n. 261, e successive modificazioni.
              4.  Per  le  finalita'  di  cui al presente articolo e'
          autorizzato  un limite d'impegno dodecennale di lire 72.000
          milioni annue a decorrere dall'anno 2001.».
              - Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 31 luglio
          1997,  n.  261,  recante  «Rifinanziamento  delle  leggi di
          sostegno  all'industria  cantieristica  ed  armatoriale  ed
          attuazione   delle  disposizioni  comunitarie  di  settore»
          (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 agosto 1997, n. 183,
          serie ordinaria):
              «Art.  5.  -  1.  E'  istituito  il  Fondo  centrale di
          garanzia  per  il  credito  navale,  di  seguito denominato
          «Fondo»,  destinato  alla  copertura  dei  rischi derivanti
          dalla  mancata  restituzione  del  capitale e dalla mancata
          corresponsione  dei  relativi  interessi ed altri accessori
          connessi  o dipendenti dai finanziamenti di cui al presente
          articolo. La gestione finanziaria, amministrativa e tecnica
          del Fondo e' affidata ad una banca iscritta all'albo di cui
          all'art. 13 del testo unico delle leggi in materia bancaria
          e  creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre
          1993,  n.  385,  prescelta  dal  Ministro  del  tesoro, del
          bilancio   e   della   programmazione   economica  mediante
          procedure   di  evidenza  pubblica  ai  sensi  del  decreto
          legislativo 17 marzo 1995, n. 157, ed in base a criteri che
          tengano  conto  delle condizioni offerte e dell'adeguatezza
          della   struttura   tecnico-organizzativa   ai  fini  della
          prestazione del servizio.
              2. Possono essere ammessi all'intervento della garanzia
          del  Fondo  i  finanziamenti  garantiti da ipoteca di primo
          grado  sulla  nave che ne e' oggetto, concessi da banche ad
          armatori  italiani  ed  esteri per i lavori, effettuati nei
          cantieri  nazionali,  di costruzione e trasformazione delle
          unita'   navali  previste  dall'art.  2  del  decreto-legge
          24 dicembre   1993,   n.   564,   convertito   dalla  legge
          22 febbraio  1994, n. 132, di durata non superiore a dodici
          anni  dall'ultimazione della nave, di importo non superiore
          all'80  per  cento del prezzo contrattuale e ad un tasso di
          interesse  non  inferiore  a quello di cui alla risoluzione
          del  Consiglio  dell'OCSE  del  3 agosto 1981, e successive
          modificazioni.  Sono  altresi' ammessi all'intervento della
          garanzia  del  Fondo  i  finanziamenti  a tasso di mercato,
          ancorche'  inferiore  a  quello di cui alla risoluzione del
          Consiglio  della  Organizzazione  per  la cooperazione e lo
          sviluppo  economico  (OCSE) del 3 agosto 1981, e successive
          modificazioni, nei casi in cui il credito non sia assistito
          da  agevolazioni  pubbliche  finalizzate  a ridurre l'onere
          degli interessi.
              3.  La  garanzia  del  Fondo puo' essere accordata alla
          banca  concedente il finanziamento fino ad un massimale del
          40  per  cento del finanziamento stesso, su richiesta della
          banca concedente, previa richiesta della banca concedente e
          dell'armatore  interessato.  Nei limiti di detto massimale,
          la garanzia puo' essere attivata in misura non superiore al
          90  per  cento della perdita che, di intesa con il soggetto
          gestore del Fondo, risulti definitivamente accertata.
              4.  Le  condizioni e le modalita' dell'intervento della
          garanzia  del Fondo sono stabilite con decreto del Ministro
          del  tesoro,  di  concerto  con il Ministro dei trasporti e
          della navigazione.
              5.  Il  Fondo  ha  una  dotazione  iniziale  costituita
          dall'apporto  dello  Stato  ed e' alimentato dai versamenti
          una  tantum  effettuati  dalle  banche richiedenti a fronte
          della concessione della garanzia e dagli interessi maturati
          sulle disponibilita' del Fondo stesso.
              6.  Per  l'attuazione  di  quanto disposto dal presente
          articolo  e'  autorizzato  un  limite  d'impegno  di durata
          decennale pari a lire 20.000 milioni per l'anno 1998.».