Art. 4.
Monitoraggio  sui contratti a tempo determinato e la somministrazione
        a tempo determinato nelle pubbliche amministrazioni.

  1. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
  «4-bis.  L'avvio  delle procedure concorsuali mediante l'emanazione
di  apposito  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia e delle finanze, di cui al
comma 4  si  applica  anche  alle  procedure  di reclutamento a tempo
determinato  per  contingenti superiori alle cinque unita', inclusi i
contratti  di  formazione  e  lavoro,  e  tiene  conto  degli aspetti
finanziari, nonche' dei criteri previsti dall'articolo 36.».
  2.  All'articolo  36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
  «1-bis.  Le  amministrazioni possono attivare i contratti di cui al
comma  1  solo  per  esigenze  temporanee  ed  eccezionali  e  previo
esperimento  di  procedure  inerenti  assegnazione di personale anche
temporanea,   nonche'  previa  valutazione  circa  l'opportunita'  di
attivazione  di contratti con le agenzie di cui all'articolo 4, comma
1, lettera a), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per
la  somministrazione  a  tempo  determinato  di  personale, ovvero di
esternalizzazione e appalto dei servizi.
((  1-bis.  1.  Le  disposizioni  di cui al comma 1-bis costituiscono
norme di principio per l'utilizzo delle forme contrattuali flessibili
negli enti locali. ))
  1-ter. Le amministrazioni pubbliche trasmettono alla Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri  - Dipartimento della funzione pubblica e al
Ministero   dell'economia   e  delle  finanze  -  Dipartimento  della
Ragioneria   Generale   dello   Stato,   le  convenzioni  concernenti
l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.».
 
          Riferimenti normativi:

              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli 35  e  36 del
          decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
          generali  sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
          amministrazioni   pubbliche»   (pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  9 maggio  2001,  n.  106), come modificati dalla
          presente legge:
              «Art.   35   (Reclutamento   del   personale).   -   1.
          L'assunzione  nelle  amministrazioni  pubbliche avviene con
          contratto individuale di lavoro:
                a) tramite  procedure selettive, conformi ai principi
          del  comma 3, volte all'accertamento della professionalita'
          richiesta,  che  garantiscano  in misura adeguata l'accesso
          dall'esterno;
                b) mediante  avviamento degli iscritti nelle liste di
          collocamento  ai  sensi  della  legislazione vigente per le
          qualifiche  e  profili  per  i  quali  e' richiesto il solo
          requisito  della  scuola  dell'obbligo,  facendo  salvi gli
          eventuali     ulteriori     requisiti     per    specifiche
          professionalita'.
              2.   Le   assunzioni   obbligatorie   da   parte  delle
          amministrazioni  pubbliche,  aziende  ed  enti pubblici dei
          soggetti  di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono
          per   chiamata  numerica  degli  iscritti  nelle  liste  di
          collocamento  ai  sensi  della  vigente  normativa,  previa
          verifica  della  compatibilita'  della  invalidita'  con le
          mansioni  da  svolgere.  Per  il coniuge superstite e per i
          figli   del  personale  delle  Forze  armate,  delle  Forze
          dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del
          personale     della     Polizia     municipale     deceduto
          nell'espletamento  del  servizio, nonche' delle vittime del
          terrorismo  e  della  criminalita'  organizzata di cui alla
          legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed
          integrazioni,   tali   assunzioni  avvengono  per  chiamata
          diretta nominativa.
              3.   Le   procedure  di  reclutamento  nelle  pubbliche
          amministrazioni si conformano ai seguenti principi:
                a) adeguata  pubblicita'  della selezione e modalita'
          di   svolgimento   che   garantiscano   l'imparzialita'   e
          assicurino   economicita'   e  celerita'  di  espletamento,
          ricorrendo,   ove  e'  opportuno,  all'ausilio  di  sistemi
          automatizzati,   diretti   anche   a  realizzare  forme  di
          preselezione;
                b) adozione  di  meccanismi  oggettivi e trasparenti,
          idonei  a verificare il possesso dei requisiti attitudinali
          e  professionali  richiesti  in relazione alla posizione da
          ricoprire;
                c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici e
          lavoratori;
                d) decentramento delle procedure di reclutamento;
                e) composizione  delle commissioni esclusivamente con
          esperti  di  provata  competenza nelle materie di concorso,
          scelti  tra  funzionari  delle  amministrazioni, docenti ed
          estranei   alle   medesime,   che   non   siano  componenti
          dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che
          non   ricoprano   cariche   politiche   e   che  non  siano
          rappresentanti  sindacali  o designati dalle confederazioni
          ed    organizzazioni   sindacali   o   dalle   associazioni
          professionali.
              4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di
          reclutamento  sono  adottate  da ciascuna amministrazione o
          ente   sulla   base   della  programmazione  triennale  del
          fabbisogno  di  personale  deliberata ai sensi dell'art. 39
          della   legge   27 dicembre  1997,  n.  449,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni. Per le amministrazioni dello
          Stato,  anche  ad  ordinamento  autonomo,  le  agenzie, ivi
          compresa  l'Agenzia  autonoma per la gestione dell'albo dei
          segretari  comunali  e  provinciali,  gli enti pubblici non
          economici  e  gli  enti  di ricerca, con organico superiore
          alle  200  unita',  l'avvio  delle procedure concorsuali e'
          subordinato   all'emanazione   di   apposito   decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  da  adottare su
          proposta  del Ministro per la funzione pubblica di concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze.
              4-bis.  L'avvio  delle  procedure  concorsuali mediante
          l'emanazione   di   apposito  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio   dei  Ministri,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica
          anche  alle  procedure  di reclutamento a tempo determinato
          per  contingenti  superiori  alle  cinque unita', inclusi i
          contratti  di  formazione  e  lavoro,  e  tiene conto degli
          aspetti  finanziari, nonche' dei criteri previsti dall'art.
          36.
              5.   I   concorsi  pubblici  per  le  assunzioni  nelle
          amministrazioni  dello  Stato  e  nelle aziende autonome si
          espletano  di norma a livello regionale. Eventuali deroghe,
          per  ragioni tecnico-amministrative o di economicita', sono
          autorizzate  dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Per
          gli   uffici   aventi  sede  regionale,  compartimentale  o
          provinciale   possono   essere   banditi   concorsi   unici
          circoscrizionali per l'accesso alle varie professionalita'.
              5-bis.  I vincitori dei concorsi devono permanere nella
          sede  di  prima destinazione per un periodo non inferiore a
          cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non
          derogabile dai contratti collettivi.
              6.  Ai  fini  delle  assunzioni  di personale presso la
          Presidenza  del Consiglio dei Ministri e le amministrazioni
          che  esercitano  competenze  istituzionali  in  materia  di
          difesa  e  sicurezza  dello Stato, di polizia, di giustizia
          ordinaria,   amministrativa,   contabile  e  di  difesa  in
          giudizio  dello  Stato,  si  applica  il  disposto  di  cui
          all'art.   26  della  legge  1° febbraio  1989,  n.  53,  e
          successive modificazioni ed integrazioni.
              7.  Il  regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
          servizi   degli   enti   locali   disciplina  le  dotazioni
          organiche,  le  modalita'  di  assunzione  agli impieghi, i
          requisiti  di  accesso  e  le  procedure  concorsuali,  nel
          rispetto dei principi fissati dai commi precedenti.».
              «Art. 36 (Forme contrattuali flessibili di assunzione e
          di    impiego   del   personale).   -   1.   Le   pubbliche
          amministrazioni,   nel   rispetto  delle  disposizioni  sul
          reclutamento  del  personale di cui ai commi precedenti, si
          avvalgono delle forme contrattuali flessibili di assunzione
          e  di  impiego  del  personale previste dal codice civile e
          dalle    leggi   sui   rapporti   di   lavoro   subordinato
          nell'impresa. I contratti collettivi nazionali provvedono a
          disciplinare  la materia dei contratti a tempo determinato,
          dei  contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti
          formativi  e  della  fornitura  di  prestazioni  di  lavoro
          temporaneo,  in applicazione di quanto previsto dalla legge
          18 aprile   1962,   n.   230,   dall'art.  23  della  legge
          28 febbraio  1987,  n.  56,  dall'art.  3 del decreto-legge
          30 ottobre  1984,  n.  726,  convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  19 dicembre  1984,  n.  863, dall'art. 16 del
          decreto-legge   16 maggio  1994,  n.  299,  convertito  con
          modificazioni,  dalla  legge  19 luglio 1994, n. 451, dalla
          legge  24 giugno  1997,  n. 196, nonche' da ogni successiva
          modificazione o integrazione della relativa disciplina.
              1-bis.  Le amministrazioni possono attivare i contratti
          di   cui  al  comma  1  solo  per  esigenze  temporanee  ed
          eccezionali  e  previo  esperimento  di  procedure inerenti
          assegnazione  di personale anche temporanea, nonche' previa
          valutazione   circa   l'opportunita'   di   attivazione  di
          contratti  con  le  agenzie  di  cui  all'art.  4, comma 1,
          lettera  a),  del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
          276,   per  la  somministrazione  a  tempo  determinato  di
          personale,   ovvero  di  esternalizzazione  e  appalto  dei
          servizi.
              1-bis.  1.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  1 bis
          costituiscono norme di principio per l'utilizzo delle forme
          contrattuali flessibili negli enti locali.
              1-ter.  Le  amministrazioni  pubbliche trasmettono alla
          Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
          funzione  pubblica  e  al  Ministero  dell'economia e delle
          finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale dello
          Stato, le convenzioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori
          socialmente utili.
              2.   In   ogni  caso,  la  violazione  di  disposizioni
          imperative   riguardanti   l'assunzione   o   l'impiego  di
          lavoratori,  da  parte delle pubbliche amministrazioni, non
          puo'  comportare  la  costituzione  di rapporti di lavoro a
          tempo    indeterminato    con    le    medesime   pubbliche
          amministrazioni,  ferma  restando  ogni  responsabilita'  e
          sanzione.   Il   lavoratore   interessato   ha  diritto  al
          risarcimento  del  danno  derivante  dalla  prestazione  di
          lavoro   in   violazione  di  disposizioni  imperative.  Le
          amministrazioni  hanno  l'obbligo  di  recuperare  le somme
          pagate   a   tale   titolo   nei  confronti  dei  dirigenti
          responsabili,  qualora  la  violazione  sia dovuta a dolo o
          colpa grave.».