Art. 5

Proroga dei contratti a tempo determinato della Croce Rossa italiana

    1.   Al   fine   di   assicurare  l'espletamento  delle  funzioni
istituzionali,  possono  essere  prorogati  per l'intero anno 2006, a
tutti gli effetti di legge, i contratti a tempo determinato stipulati
dalla  Croce  Rossa  italiana.  Alla  copertura del relativo onere si
provvede  con  le  ordinarie  dotazioni finanziarie della Croce Rossa
italiana,  ((  e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio  dello Stato. )) Alla compensazione degli effetti finanziari
che   ne   derivano   sui   saldi   di   finanza  pubblica,  relativi
all'indebitamento e al fabbisogno, si fa fronte mediante riduzione di
8  milioni  di euro dell'importo complessivo fissato dall'articolo 1,
comma 33, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
 
          Riferimenti normativi:

              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  1, comma 33, della
          legge  23 dicembre  2005, n. 266, recante «Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato  (legge finanziaria 2006)» (pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 29 dicembre 2005, n. 211/L, supplemento ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2005):
              «33.  Per  l'anno 2006 le erogazioni del Fondo speciale
          rotativo  per l'innovazione tecnologica, di cui all'art. 14
          della   legge   17 febbraio   1982,  n.  46,  e  successive
          modificazioni,  non  possono superare l'importo complessivo
          di   1.900   milioni   di   euro.   Ai  fini  del  relativo
          monitoraggio,   il  Ministero  delle  attivita'  produttive
          comunica  mensilmente  al  Ministero  dell'economia e delle
          finanze i pagamenti effettuati.».