Art. 5-bis.
Contratti   a   tempo   determinato  stipulati  dall'Agenzia  per  le
          organizzazioni non lucrative di utilita' sociale

((  1.   Al   fine   di   assicurare  l'espletamento  delle  funzioni
istituzionali,  possono  essere  prorogati  per l'intero anno 2006, a
tutti gli effetti di legge, i contratti a tempo determinato stipulati
dall'Agenzia  per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale
(ONLUS).  Alla  copertura  del  relativo  onere  si  provvede  con le
ordinarie   dotazioni   finanziarie  della  medesima  Agenzia,  senza
ulteriori oneri per la finanza pubblica. ))