Art. 6.
Semplificazione  degli  adempimenti amministrativi per le persone con
                             disabilita'

  1.  Le  regioni,  nell'ambito  delle  proprie  competenze, adottano
disposizioni  dirette  a  semplificare  e  unificare  le procedure di
accertamento  sanitario  di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre
1990,  n.  295,  per  l'invalidita'  civile, la cecita', la sordita',
nonche' quelle per l'accertamento dell'handicap e dell'handicap grave
di  cui  agli  articoli 3  e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
successive  modificazioni,  effettuate  dalle apposite Commissioni in
sede,  forma  e  data  unificata  per  tutti  gli ambiti nei quali e'
previsto un accertamento legale.
  2.  Al comma 3 dell'articolo 399 del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, dopo le parole: «non si applica al personale di cui all'articolo
21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104» sono aggiunte le seguenti: «e
al personale di cui all'articolo 33, comma 5, della medesima legge.».
  3.  Il  comma 2 dell'articolo 1997 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e' sostituito dal seguente:
  «2.  I soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o
ingravescenti,   ((   inclusi  i  soggetti  affetti  da  sindrome  da
talidomide,   ))   che   abbiano   dato   luogo   al   riconoscimento
dell'indennita'  di accompagnamento o di comunicazione sono esonerati
da  ogni  visita medica finalizzata all'accertamento della permanenza
della  minorazione  civile  o dell'handicap. Con decreto del Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto con il Ministro della
salute,  sono  individuate,  senza  ulteriori  oneri per lo Stato, le
patologie  e  le  menomazioni  rispetto  alle  quali sono esclusi gli
accertamenti   di   controllo  e  di  revisione  ed  e'  indicata  la
documentazione  sanitaria,  da  richiedere  agli  interessati  o alle
commissioni  mediche  delle  aziende  sanitarie  locali  qualora  non
acquisita agli atti, idonea a comprovare la minorazione.».
((  3-bis.     L'accertamento    dell'invalidita'    civile    ovvero
del-l'handicap,  riguardante  soggetti  con patologie oncologiche, e'
effettuato  dalle  commissioni  mediche  di  cui all'articolo 1 della
legge  15 ottobre  1990,  n.  295,  ovvero all'articolo 4 della legge
5 febbraio   1992,  n.  104,  entro  quindici  giorni  dalla  domanda
dell'interessato.   Gli   esiti   dell'accertamento  hanno  efficacia
immediata  per  il  godimento  dei  benefici da essi derivanti, fatta
salva   la  facolta'  della  commissione  medica  periferica  di  cui
all'articolo  1,  comma  7,  della  legge 15 ottobre 1990, n. 295, di
sospenderne gli effetti fino all'esito di ulteriori accertamenti. ))
 
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  1  della  legge
          15 ottobre 1990, n. 295, recante «Modifiche ed integrazioni
          all'art.  3  del  decreto-legge  30 maggio  1988,  n.  173,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988,
          n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione
          delle  categorie  delle minorazioni e malattie invalidanti»
          (pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 20 ottobre 1990, n.
          246):
              «Art.  1.  - 1. Gli accertamenti sanitari relativi alle
          domande per ottenere la pensione, l'assegno o le indennita'
          d'invalidita'  civile, di cui alla legge 26 maggio 1970, n.
          381, e successive modificazioni, alla legge 27 maggio 1970,
          n.  382,  e  successive  modificazioni, alla legge 30 marzo
          1971,  n.  118,  e  successive  modificazioni, e alla legge
          11 febbraio  1980,  n.  18,  come  modificata  dalla  legge
          21 novembre 1988, n. 508, nonche' gli accertamenti sanitari
          relativi  alle domande per usufruire di benefici diversi da
          quelli   innanzi  indicati  sono  effettuati  dalle  unita'
          sanitarie locali, a modifica di quanto stabilito in materia
          dall'art.  3  del  decreto-legge  30 maggio  1988,  n. 173,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988,
          n.  291,  e  dall'art.  6-bis,  comma  1, del decreto-legge
          25 novembre  1989,  n.  382, convertito, con modificazioni,
          dalla   legge   25 gennaio   1990,   n.   8,  e  successive
          modificazioni.
              2.  Nell'ambito  di  ciascuna  unita'  sanitaria locale
          operano  una  o  piu'  commissioni  mediche  incaricate  di
          effettuare  gli  accertamenti.  Esse  sono  composte  da un
          medico   specialista  in  medicina  legale  che  assume  le
          funzioni  di  presidente  e da due medici di cui uno scelto
          prioritariamente   tra  gli  specialisti  in  medicina  del
          lavoro. I medici di cui al presente comma sono scelti tra i
          medici  dipendenti  o  convenzionati della unita' sanitaria
          locale territorialmente competente.
              3.  Le  commissioni  di cui al comma 2 sono di volta in
          volta   integrate   con  un  sanitario  in  rappresentanza,
          rispettivamente,  dell'Associazione  nazionale dei mutilati
          ed  invalidi civili, dell'Unione italiana ciechi, dell'Ente
          nazionale  per  la protezione e l'assistenza ai sordomuti e
          dell'Associazione nazionale delle famiglie dei fanciulli ed
          adulti  subnormali,  ogni  qualvolta devono pronunciarsi su
          invalidi appartenenti alle rispettive categorie.
              4.  In  sede  di  accertamento  sanitario,  la  persona
          interessata  puo'  farsi  assistere  dal  proprio medico di
          fiducia.
              5.  Le  domande  giacenti presso le commissioni mediche
          periferiche  per  le  pensioni  di  guerra  e d'invalidita'
          civile  alla data di entrata in vigore della presente legge
          devono  essere trasmesse alle commissioni di cui al comma 2
          entro  trenta  giorni,  e  devono essere definite da queste
          ultime  entro  un  anno dalla data della trasmissione degli
          atti.
              6.  Il  Ministro  del tesoro, entro trenta giorni dalla
          data  di  entrata in vigore della presente legge, determina
          con  proprio decreto il modello di domanda da presentare al
          fine di ottenere l'invalidita' civile, e le caratteristiche
          della   certificazione   che   deve   essere   allegata   a
          dimostrazione della presunta invalidita'.
              7.   Copia  dei  verbali  di  visita  conseguenti  agli
          accertamenti  sanitari  di  cui  al  comma 1 sono trasmessi
          dalle  unita'  sanitarie locali alla competente commissione
          medica periferica per le pensioni di guerra e d'invalidita'
          civile.  Decorsi  sessanta  giorni dalla data di ricezione,
          debitamente comprovata, di tali verbali di visita senza che
          l'anzidetta    commissione   abbia   chiesto,   indicandone
          esplicita   e  dettagliata  motivazione  medico-legale,  la
          sospensione  della procedura per ulteriori accertamenti, da
          effettuare  tramite  la  stessa  unita'  sanitaria locale o
          mediante  visita  diretta  dell'interessato  da parte della
          commissione medica periferica, i medesimi verbali di visita
          sono   trasmessi   dalle   unita'   sanitarie  locali  alla
          competente   prefettura   per   gli  ulteriori  adempimenti
          necessari  per  la  concessione  delle provvidenze previste
          dalla legge.
              8.  Contro  gli  accertamenti sanitari effettuati dalle
          unita'  sanitarie  locali  di  cui  al  comma 1, contro gli
          eventuali  accertamenti effettuati, nei casi previsti dalla
          commissione  indicata  al  comma 7, gli interessati possono
          presentare,  entro  sessanta giorni dalla notifica, ricorso
          in carta semplice al Ministro del tesoro, che decide, entro
          centottanta giorni, sentita la commissione medica superiore
          e  d'invalidita'  civile,  di  cui all'art. 3, comma 2, del
          decreto-legge   30 maggio  1988,  n.  173,  convertito  con
          modificazioni,  dalla legge 26 luglio 1988, n. 291. Avverso
          la  decisione  del Ministro del tesoro e' ammessa la tutela
          giurisdizionale dinanzi al giudice ordinario.
              9. Resta ferma la competenza del Ministero del tesoro -
          Direzione  generale  dei  servizi  vari e delle pensioni di
          guerra,  per  l'effettuazione  delle  verifiche  intese  ad
          accertare   la  permanenza  dei  requisiti  prescritti  per
          usufruire  della  pensione, dell'assegno o dell'indennita',
          di  cui  all'art.  3, comma 10, del decreto-legge 30 maggio
          1988,  n.  173,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          26 luglio 1988, n. 291.».
              - Si  riporta il testo degli articoli 3 e 4 della legge
          5 febbraio   1992,   n.   104,  recante  «Legge-quadro  per
          l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti delle
          persone  handicappate» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          17 febbraio 1992, n. 39):
              «Art.  3  (Soggetti  aventi  diritto).  - 1. E' persona
          handicappata  colui  che  presenta  una minorazione fisica,
          psichica  o  sensoriale, stabilizzata o progressiva, che e'
          causa  di  difficolta'  di apprendimento, di relazione o di
          integrazione  lavorativa  e tale da determinare un processo
          di svantaggio sociale o di emarginazione.
              2.  La persona handicappata ha diritto alle prestazioni
          stabilite  in  suo  favore  in relazione alla natura e alla
          consistenza  della  minorazione, alla capacita' complessiva
          individuale   residua   e   alla  efficacia  delle  terapie
          riabilitative.
              3.  Qualora  la  minorazione,  singola o plurima, abbia
          ridotto  l'autonomia personale, correlata all'eta', in modo
          da   rendere   necessario   un   intervento   assistenziale
          permanente,  continuativo e globale nella sfera individuale
          o in quella di relazione, la situazione assume connotazione
          di gravita'.
              Le  situazioni  riconosciute  di  gravita'  determinano
          priorita'  nei  programmi  e  negli  interventi dei servizi
          pubblici.
              4.  La presente legge si applica anche agli stranieri e
          agli  apolidi,  residenti,  domiciliati  o  aventi  stabile
          dimora  nel  territorio  nazionale. Le relative prestazioni
          sono  corrisposte  nei  limiti  ed alle condizioni previste
          dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.».
              «Art.   4   (Accertamento   dell'handicap).  -  1.  Gli
          accertamenti  relativi  alla minorazione, alle difficolta',
          alla  necessita' dell'intervento assistenziale permanente e
          alla  capacita'  complessiva  individuale  residua,  di cui
          all'art.  3,  sono effettuati dalle unita' sanitarie locali
          mediante  le  commissioni  mediche  di cui all'art. 1 della
          legge  15 ottobre  1990,  n.  295, che sono integrate da un
          operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in
          servizio presso le unita' sanitarie locali.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  399,  comma 3, del
          decreto   legislativo  16 aprile  1994,  n.  297,  recante:
          «Approvazione    del   testo   unico   delle   disposizioni
          legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
          scuole  di  ogni ordine e grado» (pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale  19 maggio  1994, n. 115 - serie ordinaria), come
          modificato dalla presente legge:
              «Art. 399 (Accesso ai ruoli). - 3. I docenti immessi in
          ruolo  non  possono chiedere il trasferimento ad altra sede
          nella  stessa  provincia  prima di due anni scolastici e in
          altra   provincia   prima   di   tre  anni  scolastici.  La
          disposizione del presente comma non si applica al personale
          di cui all'art. 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e al
          personale  di  cui  all'art.  33,  comma  5, della medesima
          legge.».
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  97  della  legge
          23 dicembre  2000,  n.  388,  recante  «Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge   finanziaria   2001)»  (pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302 - serie ordinaria), come
          modificato dalla presente legge:
              «Art. 97 (Interventi a favore dei cittadini affetti dal
          morbo di Hansen e dalla sindrome di Down nonche' disabili).
          -  1.  A  decorrere  dal  1° gennaio  2001,  le  misure del
          sussidio  spettante  ai  cittadini  affetti  dal  morbo  di
          Hansen,   previste   dall'art.  1,  comma  1,  della  legge
          27 ottobre 1993, n. 433, sono rideterminate con decreto del
          Ministro  della  sanita',  di  concerto con il Ministro del
          tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica,
          entro  i  limiti delle autorizzazioni di spesa recate dalla
          stessa  legge  n. 433 del 1993 e dalla legge 31 marzo 1980,
          n. 126, e dalla legge 24 gennaio 1986, n. 31.
              2.  I  soggetti  portatori  di  menomazioni o patologie
          stabilizzate o ingravescenti, inclusi i soggetti affetti da
          sindrome   da   talidomide,   che  abbiano  dato  luogo  al
          riconoscimento  dell'indennita'  di  accompagnamento  o  di
          comunicazione   sono   esonerati   da  ogni  visita  medica
          finalizzata   all'accertamento   della   permanenza   della
          minorazione   civile  o  del-l'handicap.  Con  decreto  del
          Ministro  dell'economia e delle finanze, di concerto con il
          Ministro  della  salute,  sono individuate, senza ulteriori
          oneri  per lo Stato, le patologie e le menomazioni rispetto
          alle  quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e di
          revisione  ed  e'  indicata la documentazione sanitaria, da
          richiedere  agli  interessati  o  alle  commissioni mediche
          delle  aziende  sanitarie locali qualora non acquisita agli
          atti, idonea a comprovare la minorazione.
              3.  In  attuazione  dell'art. 24 della legge 8 novembre
          2000,  n.  328,  a  favore  delle  persone  con disabilita'
          fisica,  psichica  o  sensoriale associata alla sindrome di
          Down, e' istituito il Fondo per il riordino dell'indennita'
          di accompagnamento. Per l'anno 2001 e' autorizzata la spesa
          di lire 30 miliardi.».