Art. 7. Monitoraggio della attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 1. Al fine di verificare la corretta ed uniforme applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, le amministrazioni pubbliche, chiamate a dare attuazione alle disposizioni in materia di collocamento obbligatorio, sono tenute a comunicare semestralmente e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, l'elenco del personale disabile collocato nel proprio organico e le assunzioni relative effettuate nell'anno e previste nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni.
Riferimenti normativi: - La legge 12 marzo 1999, n. 68 reca «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1999, n. 68).