Art. 7.
   Monitoraggio della attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68

  1. Al fine di verificare la corretta ed uniforme applicazione della
legge  12 marzo 1999, n. 68, le amministrazioni pubbliche, chiamate a
dare   attuazione   alle  disposizioni  in  materia  di  collocamento
obbligatorio,  sono  tenute  a  comunicare  semestralmente e comunque
entro  il  31 dicembre di ogni anno alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri   -  Dipartimento  della  funzione  pubblica,  l'elenco  del
personale  disabile  collocato  nel  proprio organico e le assunzioni
relative   effettuate   nell'anno   e   previste   nell'ambito  della
programmazione triennale dei fabbisogni.
 
          Riferimenti normativi:

              - La  legge  12 marzo  1999,  n.  68 reca «Norme per il
          diritto  al lavoro dei disabili» (pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 23 marzo 1999, n. 68).