Art. 9. Agevolazione della mobilita' volontaria 1. Per agevolare l'attuazione del previo esperimento delle procedure di mobilita' e la razionale distribuzione dei dipendenti tra le pubbliche amministrazioni, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica puo' istituire, ((senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato,)) una banca dati informatica, ad adesione volontaria, finalizzata all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilita'.