Art. 9.
               Agevolazione della mobilita' volontaria

  1.   Per   agevolare  l'attuazione  del  previo  esperimento  delle
procedure  di  mobilita'  e la razionale distribuzione dei dipendenti
tra  le  pubbliche  amministrazioni,  la Presidenza del Consiglio dei
Ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica  puo' istituire,
((senza  nuovi  o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato,))
una  banca  dati  informatica,  ad  adesione  volontaria, finalizzata
all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilita'.