(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato

                     DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
                  DEL FORMAGGIO PARMIGIANO-REGGIANO
              Regolamento di alimentazione delle bovine
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione
    Il    presente    regolamento   stabilisce   le   modalita'   per
l'alimentazione  degli  animali  destinati  a  produrre  latte per la
trasformazione   in   Parmigiano-Reggiano   e,  se  non  diversamente
specificato,  si  applica  alle  vacche in lattazione, alle vacche in
asciutta  ed  alle manze dal sesto mese di gravidanza compreso. Negli
articoli seguenti  gli  animali  appartenenti alle predette categorie
verranno denominati «bovine da latte».
                               Art. 2.
                Principi generali per il razionamento
    Il  razionamento  delle  bovine  da latte si basa sull'impiego di
foraggi     del    territorio    di    produzione    del    formaggio
Parmigiano-Reggiano.  Nella  razione giornaliera, almeno il 50% della
sostanza secca dei foraggi deve essere apportata da fieni.
    La   razione   di  base,  costituita  dai  foraggi,  deve  essere
convenientemente   integrata  con  mangimi  in  grado  di  bilanciare
l'apporto  dei  vari  nutrienti  della  dieta.  La sostanza secca dei
mangimi  nel  loro  complesso  non  deve  superare quella globalmente
apportata dai foraggi (rapporto foraggi/mangimi non inferiore a 1).
    Non  debbono  essere  somministrati alle bovine da latte alimenti
che  possono  trasmettere aromi e sapori anomali al latte e alterarne
le  caratteristiche tecnologiche, alimenti che rappresentano fonti di
contaminazione e alimenti in cattivo stato di conservazione.
                               Art. 3.
                         Origine dei foraggi
    Nell'alimentazione delle bovine da latte:
      almeno  il 50% della sostanza secca dei foraggi utilizzati deve
essere  prodotta  sui  terreni aziendali, purche' ubicati all'interno
del territorio di produzione del formaggio Parmigiano-Reggiano;
      almeno  il  75%  della  sostanza  secca dei foraggi deve essere
prodotta  all'interno  del  territorio  di  produzione  del formaggio
Parmigiano-Reggiano.
                               Art. 4.
                           Foraggi ammessi
    Possono essere somministrati alle bovine da latte:
      i  foraggi freschi ottenuti da prati naturali, da prati stabili
polifiti e da prati di erba medica e di erba di trifoglio;
      gli  erbai  di  loietto,  di  segale,  di  avena,  di  orzo, di
frumento,  di  granturchino, di sorgo da ricaccio, di panico, di erba
mazzolina  (dactilis),  di  festuca, di fleolo (phleum), di sulla, di
lupinella, somministrati singolarmente o associati tra loro;
      gli  erbai  di  pisello, veccia e favino, purche' associati con
almeno una delle essenze foraggere di cui al punto precedente;
      i  fieni ottenuti a mezzo dell'essiccamento in campo o mediante
ventilazione  forzata  (aeroessiccazione  con temperature inferiori a
100°C) delle essenze foraggere predette;
      il  foraggio  trinciato ottenuto dalla pianta intera del mais a
maturazione latteo-cerosa o cerosa, somministrato immediatamente dopo
la raccolta.
      le paglie di cereali, con esclusione di quella di riso.
    Possono,  altresi',  essere  utilizzati per l'alimentazione delle
bovine  da latte i foraggi delle essenze sopraindicate, ad esclusione
del  trinciato  di mais, trattati termicamente con temperatura pari o
superiore  a  100°C,  nella  dose  massima  di 2 kg/capo/giorno. Tale
apporto  non puo' essere cumulato con la quota di foraggi disidratati
eventualmente fornita con i mangimi.
                               Art. 5.
                   Foraggi e sottoprodotti vietati
    Per  evitare  che  gli insilati, anche attraverso il terreno ed i
foraggi,  possano contaminare l'ambiente di stalla, negli allevamenti
delle  vitelle,  delle manze fino al sesto mese di gravidanza e delle
bovine  da  latte,  sono vietati l'uso e la detenzione di insilati di
ogni tipo.
    L'eventuale  allevamento  di  animali  da  carne deve avvenire in
ambienti  distinti  e  separati da quelli degli animali della filiera
latte.
    E',  comunque, vietata anche la semplice detenzione in azienda di
insilati  di  erba  e di sottoprodotti, quali le polpe di bietola, le
buccette  di pomodoro, ecc., conservati in balloni fasciati, trincee,
platee o con altre tecniche.
    Nell'alimentazione delle bovine da latte e' vietato:
      a) l'impiego di:
        foraggi riscaldati per fermentazione;
        foraggi trattati con additivi;
        foraggi  palesemente  alterati per muffe e/o altri parassiti,
imbrattati oppure contaminati da sostanze tossiche o comunque nocive;
      b) l'impiego di:
        colza,  ravizzone,  senape,  fieno greco, foglie di piante da
frutto e non, aglio selvatico e coriandolo;
        stocchi di mais e di sorgo, brattee e tutoli di mais, paglia,
di riso, nonche' quelle di soia, di medica e di trifoglio da seme;
        ortaggi   in   genere   ivi   compresi   scarti,   cascami  e
sottoprodotti vari allo stato fresco e conservati;
        frutta  fresca  e  conservata  nonche'  tutti i sottoprodotti
freschi della relativa lavorazione;
        barbabietole  da  zucchero  e  da  foraggio,  ivi compresi le
foglie ed i colletti;
        melasso  in  forma  liquida  (fatto salvo l'utilizzo previsto
all'art.  6),  lieviti  umidi, trebbie di birra, distiller, borlande,
vinacce, vinaccioli, graspe ed altri sottoprodotti agroindustriali;
        tutti  i  sottoprodotti  della  macellazione, ivi compreso il
contenuto del rumine;
        tutti i sottoprodotti dell'industria lattiero-casearia.
                               Art. 6.
                      Materie prime per mangimi
    Nell'alimentazione   delle   bovine   da   latte  possono  essere
utilizzate,  nelle  forme indicate nell'allegato, le seguenti materie
prime:
      cereali: mais, sorgo, orzo, avena, frumento, triticale, segale,
farro, miglio e panico;
      semi di oleaginose: soia, lino, girasole;
      semi di leguminose: fava, favino e pisello proteico;
      foraggi: farine delle essenze foraggere ammesse;
      polpe secche di bietola;
      concentrato proteico di patate.
    Possono  inoltre  essere  utilizzati  nei  mangimi  complementari
composti:
      la carruba, in quantita' non superiore al 3%;
      il melasso, in quantita' non superiore al 3%.
    E'  consentito  l'uso  di  mangimi in blocchi melassati, anche in
forma  frantumata,  nella dose massima giornaliera di 1 kg a capo. In
ogni  caso,  l'impiego  dei  blocchi melassati non e' compatibile con
l'impiego di mangimi contenenti melasso.
    Sono  ammesse,  inoltre,  preparazioni  zuccherine  e/o a base di
glicole  propilenico  e  glicerolo,  in  forma liquida o disperse nei
mangimi, nella dose massima complessiva di 300 grammi capo/giorno.
    Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, possono essere, inoltre,
utilizzati  i  prodotti  e gli alimenti consentiti dalla legislazione
vigente  per  le bovine da latte previa sperimentazione del Consorzio
del  formaggio Parmigiano-Reggiano che, verificata la compatibilita',
ne' da comunicazione agli organi preposti.
                               Art. 7.
  Uso dei mangimi complementari semplici e composti integrati e non
    La  somministrazione dei mangimi deve avvenire nel rispetto delle
indicazioni di seguito riportate nell'allegato.
    I  mangimi  devono  essere corredati da «cartellini» in cui siano
indicate le singole materie prime in ordine decrescente di quantita'.
    E' vietato l'impiego di polpe secche di bietola se umidificate.
    I mangimi non possono essere conservati all'interno della stalla.
    La  quantita' complessiva di grasso greggio apportata da prodotti
e  sottoprodotti della soia, del lino, del girasole del germe di mais
e del germe di frumento non deve superare i 300 grammi/capo/giorno.
                               Art. 8.
            Materie prime per mangimi e prodotti vietati
    Non  possono  essere impiegati nell'alimentazione delle bovine da
latte:
      tutti  gli alimenti di origine animale: farine di pesce, carne,
sangue,  plasma, penne, sottoprodotti vari della macellazione nonche'
i sottoprodotti essiccati della lavorazione del latte e delle uova;
      i  semi  di  cotone,  veccia  (comprese  le svecciature), fieno
greco, lupino, colza, ravizzone e vinaccioli;
      il riso e i suoi sottoprodotti;
      i tutoli e gli stocchi di mais trinciati e/o macinati;
      le  farine di estrazione, i panelli e gli expeller di arachide,
colza,  ravizzone, cotone, vinaccioli, semi di pomodoro, girasole con
meno  del  30%  di  proteine,  babassu,  malva,  neuk,  baobab, cardo
mariano,  cocco, tabacco, papavero, palmisto, olive, mandorle, noci e
cartamo;
      la   manioca,   le  patate  e  i  derivati,  ad  eccezione  del
concentrato proteico di patata;
      gli  alimenti  disidratati  ottenuti  da  ortaggi,  frutta ed i
sottoprodotti della loro lavorazione nonche' gli alimenti disidratati
ottenuti da trinciati di mais e da insilati di ogni tipo;
      le  alghe,  ad eccezione di quelle coltivate ed impiegate quali
integratori  di  acidi  grassi  essenziali,  nella  dose  massima  di
100 grammi/capo/giorno;
      tutti  i  sottoprodotti  delle  birrerie  (trebbie essiccate) e
dell'industria dolciaria o della panificazione;
      i terreni di fermentazione;
      l'urea e i derivati, i sali di ammonio;
      il  concentrato  proteico  di  bietole  (CPB),  le borlande e i
distiller di ogni tipo e provenienza.
    Non  possono  essere  somministrati  alle  bovine  da  latte, ne'
direttamente,  ne'  come  ingredienti  dei mangimi i saponi e tutti i
grassi  (oli,  seghi, strutti, burri) siano essi di origine animale o
vegetale.  Possono  essere usati lipidi di origine vegetale solo come
supporto  e  protezione  di micronutrienti, nella dose massima di 100
grammi/capo/giorno.
    Non possono essere somministrati alle bovine da latte mangimi che
contengano:
      additivi appartenenti al gruppo degli antibiotici;
      gli  antiossidanti  butilidrossianisolo, butilidrossitoluolo ed
etossichina.
    Come  supporto  per  gli  integratori  minerali e vitaminici, non
possono   essere   utilizzati   prodotti  non  ammessi  dal  presente
regolamento.
    Non  possono  essere  somministrati  alle bovine da latte mangimi
rancidi,  ammuffiti,  infestati da parassiti, deteriorati, imbrattati
oppure contaminati da sostanze tossiche o comunque nocive.
    Non  possono  essere somministrati, alle bovine da latte, mangimi
che  contengano  foraggi  dei  quali  non  si conosca la provenienza,
tagliati in modo grossolano.
    In  ogni  caso  i  foraggi  eventualmente  presenti  nei  mangimi
complementari in farina o in pellet non possono superare la lunghezza
di 5 mm.
                               Art. 9.
          Animali provenienti da altri comparti produttivi
    Le  bovine  da latte provenienti da filiere produttive diverse da
quella  del  Parmigiano-Reggiano,  possono  essere  introdotte  negli
ambienti  delle  vacche in lattazione ed in asciutta dopo non meno di
quattro  mesi  dall'introduzione  nell'azienda.  In  tale  periodo le
bovine da latte devono essere alimentate conformemente alle norme del
presente  regolamento  e  il  latte, eventualmente prodotto, non puo'
essere conferito in caseificio.
    Le    aziende    agricole    non    appartenenti   alla   filiera
Parmigiano-Reggiano  sono  autorizzate al conferimento del latte dopo
non meno di quattro mesi dalla visita ispettiva.
                              Art. 10.
                   Alimentazione con piatto unico
    Gli  alimenti  possono  essere somministrati alle bovine da latte
mediante   la   tecnica   del  «Piatto  unico»,  che  consiste  nella
preparazione  di  una  miscela  omogenea  di tutti i componenti della
razione prima di distribuirli agli animali.
    La  preparazione della miscela deve avvenire nell'allevamento che
la utilizza.
    Inoltre:
      non e' consentita la miscelazione di foraggi verdi, nemmeno nel
caso in cui si impieghi il trinciato fresco di mais. Se si utilizzano
foraggi verdi, questi vanno somministrati a parte;
      le  operazioni  di  preparazione  non  possono  essere eseguite
all'interno della stalla;
      se  si  procede all'umidificazione della massa, la miscelazione
deve  essere effettuata almeno due volte al giorno e la distribuzione
deve seguire immediatamente la preparazione;
      anche  se  non  si  procede  all'umidificazione della massa, la
conservazione  della  stessa deve essere effettuata al di fuori della
stalla  e  la  distribuzione  in  greppia della miscelata deve essere
effettuata almeno una volta al giorno.
                              Art. 11.
                     Nuovi prodotti e tecnologie
    L'eventuale  impiego  di  alimenti  non  contemplati dal presente
regolamento,  cosi'  come  le  variazioni  delle  dosi utilizzabili e
l'introduzione di modalita' di preparazione e di somministrazione non
previste,    sono    condizionate    dall'esito    favorevole   delle
sperimentazioni   e   degli   studi   valutati   dal   Consorzio  del
Parmigiano-Reggiano e, in caso di esito positivo, potranno costituire
oggetto di richiesta di modifica del disciplinare di produzione.

    MATERIE PRIME PER MANGIMI AMMESSE E DOSI MASSIME UTILIZZABILI
=====================================================================
                      |                      |% massima rispetto al
                      |                      |totale di mangimi
                      |Dose giornaliera      |somministrati
Materie prime         |massima kg/capo/giorno|giornalmente
=====================================================================
Mais in farina....    |4                     |40
---------------------------------------------------------------------
Mais sottoposto ad    |                      |
altri trattamenti     |                      |
fisici....            |3                     |30
---------------------------------------------------------------------
Mais in totale....    |6                     |50
---------------------------------------------------------------------
Orzo in farina....    |4                     |40
---------------------------------------------------------------------
Orzo sottoposto ad    |                      |
altri trattamenti     |                      |
fisici....            |3                     |30
---------------------------------------------------------------------
Orzo in totale....    |6                     |50
---------------------------------------------------------------------
Frumento, triticale,  |                      |
segale, farro, panico |                      |
e miglio....          |2,5                   |25
---------------------------------------------------------------------
Crusca, cruschello,   |                      |
tritello, farinaccio e|                      |
farinetta di          |                      |
frumento....          |3                     |30
---------------------------------------------------------------------
Frumento e derivati,  |                      |
segale, farro, panico |                      |
e miglio in totale....|4,5                   |40
---------------------------------------------------------------------
Sorgo....             |4                     |40
---------------------------------------------------------------------
Avena....             |2                     |20
---------------------------------------------------------------------
Polpe secche di       |                      |
bietola in fettucce   |                      |
e/o in pellet....     |2                     |20
---------------------------------------------------------------------
Trinciato di cereali  |                      |
cerosi, ad esclusione |                      |
del trinciato di mais |                      |
ceroso, e di foraggi  |                      |
ammessi trattati      |                      |
termicamente allo     |                      |
stato fresco a        |                      |
temperatura superiore |                      |
a 100°C in totale.... |2                     |20
---------------------------------------------------------------------
Buccette di soia....  |1                     |10
---------------------------------------------------------------------
Farine di estrazione  |                      |
e/o panello di        |                      |
soia....              |2,5                   |25
---------------------------------------------------------------------
Soia integrale        |                      |
trattata              |                      |
termicamente....      |1                     |10
---------------------------------------------------------------------
Farina di estrazione  |                      |
di soia, panello di   |                      |
soia e soia integrale |                      |
in totale....         |3                     |30
---------------------------------------------------------------------
Seme integrale di     |                      |
lino....              |0,3                   | 3
---------------------------------------------------------------------
Farine di estrazione  |                      |
e/o expeller e/o      |                      |
panelli di lino, di   |                      |
girasole, di germe di |                      |
mais e di germe di    |                      |
frumento in totale....|1,5                   |15
---------------------------------------------------------------------
Fava e/o favino....   |2,5                   |20
---------------------------------------------------------------------
Pisello proteico....  |2,5                   |40
---------------------------------------------------------------------
Fava, favino e pisello|                      |
proteico in totale....|4                     |10
---------------------------------------------------------------------
Semola glutinata,     |                      |
glutine di mais e     |                      |
concentrato proteico  |                      |
di patata in          |                      |
totale....            |1                     | 3
---------------------------------------------------------------------
Melasso solo come     |                      |
componente dei mangimi|                      |
complementari....     |0,3                   | 3
---------------------------------------------------------------------
Carruba....           |0,3                   | 3

                STANDARD DI PRODUZIONE DEL FORMAGGIO

    La D.O.P. Parmigiano-Reggiano e' un formaggio a pasta dura, cotta
e  a  lenta  maturazione,  prodotto  con  latte  crudo,  parzialmente
scremato,  proveniente  da  vacche la cui alimentazione e' costituita
prevalentemente  da  foraggi  della zona d'origine. Il latte non puo'
essere  sottoposto  a  trattamenti  termici e non e' ammesso l'uso di
additivi.
    Tutto  il  latte introdotto in caseificio deve essere conforme ai
regolamenti di produzione del Parmigiano-Reggiano.
    Per  l'intero allevamento il tempo di mungitura di ciascuna delle
due  munte  giornaliere  consentite  deve  essere  contenuto entro le
quattro ore.
    Il  latte della mungitura della sera e quello della mungitura del
mattino  sono  consegnati  integri  al caseificio entro due ore dalla
fine  di  ciascuna  mungitura.  Il latte non puo' essere sottoposto a
processi di centrifugazione.
    Il latte puo' essere raffreddato immediatamente dopo la mungitura
e conservato ad una temperatura non inferiore a 18°C.
    Il  latte della sera viene parzialmente scremato per affioramento
naturale del grasso in vasche di acciaio a cielo aperto. Il latte del
mattino, dopo la consegna in caseificio, viene miscelato con il latte
parzialmente  scremato  della  sera  precedente;  puo'  anche  essere
sottoposto  ad  una parziale scrematura per affioramento naturale del
grasso.
    E'  possibile conservare un'aliquota di latte del mattino, fino a
un  massimo  del 15%, per la caseificazione del giorno successivo. In
tal  caso  il  latte deve essere conservato in caseificio in appositi
recipienti  di  acciaio;  se  raffreddato,  la  temperatura  non puo'
risultare inferiore a 10°C.
    Al latte e' addizionato il siero-innesto, una coltura naturale di
fermenti  lattici  ottenuta  dall'acidificazione  spontanea del siero
residuo della lavorazione del giorno precedente.
    La coagulazione del latte, ottenuta con l'uso esclusivo di caglio
di  vitello,  e'  effettuata nelle caldaie tronco-coniche di rame per
ottenere fino a due forme per ciascuna caldaia.
    Le  caldaie devono essere utilizzate una sola volta al giorno. E'
possibile   riutilizzare   il  15%  delle  caldaie  per  una  seconda
caseificazione.
    Alla coagulazione seguono la rottura della cagliata e la cottura.
Si  lasciano  quindi sedimentare i granuli sul fondo della caldaia in
modo da ottenere una massa compatta. Tali operazioni debbono avvenire
entro la mattinata.
    Dopo  la  sedimentazione,  la  massa  caseosa e' trasferita negli
appositi stampi per la formatura.
    Dopo  alcuni  giorni,  si procede alla salatura per immersione in
una  soluzione  salina.  La  maturazione  deve  protrarsi  per almeno
12 mesi,  a  partire  dalla  formatura  del  formaggio.  In estate la
temperatura del magazzino di stagionatura non puo' essere inferiore a
16°C.
    Il Parmigiano-Reggiano presenta le seguenti caratteristiche:
      forma cilindrica a scalzo leggermente convesso o quasi diritto,
con facce piane leggermente orlate;
      dimensioni:  diametro  delle facce piane da 35 a 45 cm, altezza
dello scalzo da 20 a 26 cm;
      peso minimo di una forma: kg 30;
      aspetto esterno: crosta di colore paglierino naturale;
      colore della pasta: da leggermente paglierino a paglierino;
      aroma e sapore della pasta caratteristici: fragrante, delicato,
saporito ma non piccante;
      struttura   della  pasta:  minutamente  granulosa,  frattura  a
scaglia;
    spessore della crosta: circa 6 mm;
    grasso sulla sostanza secca: minimo 32%.
    Per  quanto  non  specificato,  si  fa  riferimento  alla  prassi
consacrata dagli usi locali, leali e costanti.
    Zona  di  produzione:  territori  delle  province di Bologna alla
sinistra  del  fiume  Reno, Mantova alla destra del fiume Po, Modena,
Parma e Reggio nell'Emilia.
    Il  condizionamento del formaggio Parmigiano-Reggiano grattugiato
e  in  porzioni con e senza crosta deve essere effettuato all'interno
della  zona  di  origine,  al  fine  di  garantire  la  qualita',  la
tracciabilita' e il controllo.
    E'    consentito    il    confezionamento    di    porzioni    di
Parmigiano-Reggiano, destinato alla vendita immediata, nell'esercizio
dove e' stato preparato.
    I  prodotti  per  la  cui  preparazione  e'  utilizzata la D.O.P.
Parmigiano-Reggiano, anche a seguito di processi di elaborazione e di
trasformazione,  possono  essere  immessi  al  consumo  in confezioni
recanti  il  riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione
del logo comunitario, a condizione che:
      il  prodotto  a  denominazione protetta, certificato come tale,
costituisca  il  componente esclusivo della categoria merceologica di
appartenenza;
      gli  utilizzatori  del  prodotto a denominazione protetta siano
autorizzati  dai  titolari  del  diritto  di proprieta' intellettuale
conferito  dalla  registrazione  della  D.O.P.  riuniti  in Consorzio
incaricato  alla  tutela  dal  Ministero  delle  politiche agricole e
forestali.  Lo  stesso  Consorzio  incaricato  provvedera'  anche  ad
iscriverli  in  appositi registri e a vigilare sul corretto uso della
denominazione di origine protetta.
    In assenza dell'autorizzazione del Consorzio, il riferimento alla
denominazione  protetta  potra' avvenire solo tra gli ingredienti del
prodotto che la contiene.

                     REGOLAMENTO DI MARCHIATURA

                             Capitolo I
                 Disposizioni generali e definizioni
                               Art. 1.
                              I marchi
    1.  I  segni  distintivi  del  formaggio Parmigiano-Reggiano sono
rappresentati dai marchi d'origine e dai marchi di selezione.
    2.  La  marchiatura  d'origine  e'  eseguita  a  cura dei singoli
caseifici mediante:
      a) l'apposizione  di  una  placca di caseina recante la scritta
«Parmigiano-Reggiano»  o  «CFPR»  ed  i  codici  identificativi della
forma;
      b) l'impiego  di apposite matrici (fasce marchianti) imprimenti
sulla  superficie  dello  scalzo  di ogni forma la dicitura a puntini
«Parmigiano-Reggiano»,    nonche'   la   matricola   del   caseificio
produttore, l'annata e il mese di produzione.
    3.  La  marchiatura  di selezione e' effettuata dal Consorzio del
Formaggio   Parmigiano-Reggiano   mediante  l'apposizione  di  marchi
indelebili,  come  riportato nei successivi art. 4, 5, 6, 7 e 8, dopo
l'effettuazione delle operazioni di controllo da parte dell'organismo
di controllo autorizzato.
                               Art. 2.
       Compiti del Consorzio del formaggio Parmigiano-Reggiano
    1. Il  Consorzio, ai sensi della legge n. 526/1999, stabilisce le
modalita'  per l'impiego dei marchi, nel rispetto dei Disciplinare di
produzione e vigila sul loro corretto utilizzo presso i caseifici. In
caso   di  uso  non  corretto  dei  marchi  di  origine  o  di  altra
inosservanza  al  disciplinare depositato ai sensi del regolamento n.
2081/92,  verificato  dagli  organi  a  cio'  preposti,  il Consorzio
dispone  il  ritiro  delle  matrici  marchianti  e  delle placche e/o
l'applicazione di una misura sanzionatoria secondo le norme vigenti.
    2. Il   Consorzio   assegna  ad  ogni  caseificio  produttore  di
Parmigiano-Reggiano   un   numero   di  matricola,  che  viene  anche
comunicato  all'organismo  di  controllo  ed  inserito nel sistema di
controllo.
    3. L'uso  sulle  forme  di  altri  contrassegni  non previsti dal
presente   regolamento  deve  essere  espressamente  autorizzato  dal
Consorzio,   che   ne   fissa   le  caratteristiche  e  le  modalita'
applicative,  in  quanto gli stessi non possono sovrapporsi ai marchi
D.O.P. e devono assicurare la prevalenza di questi ultimi.
                               Art. 3.
                       Obblighi dei caseifici
    1. I caseifici che intendono produrre Parmigiano-Reggiano, almeno
quattro  mesi  prima  dall'inizio  dell'attivita',  debbono inoltrare
domanda  al  Consorzio  comunicando  che sono inseriti nel sistema di
controllo  per  l'assegnazione  del  numero  di  matricola  e  per la
richiesta  delle  matrici  marchianti  e delle placche di caseina, al
fine di effettuare la marchiatura di origine.
    2. I  caseifici  sono  responsabili  del  corretto  uso  e  della
conservazione  delle fasce marchianti e delle placche di caseina, che
sono loro fornite in dotazione fiduciaria.
    3. I  caseifici  debbono  tenere  quotidianamente  aggiornato  il
registro   di   produzione,  vidimato  dal  Consorzio,  che  sara'  a
disposizione dell'Organismo di controllo per l'espletamento della sua
attivita', e delle competenti Autorita'.
    4. I  caseifici  hanno  l'obbligo  di  mantenere il rendiconto di
tutta la produzione.
    In  caso  di  non  corretta tenuta della rendicontazione, saranno
applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente.
    5. I  caseifici  hanno  l'obbligo  di  mettere o di far mettere a
disposizione   del  Consorzio  il  formaggio  per  le  operazioni  di
classificazione,  apposizione  dei  bolli  e  annullamento dei marchi
previste  dagli  articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9. In caso di inadempienza,
il  Consorzio  dispone,  secondo  le  modalita' previste dal piano di
controllo,  il  ritiro  delle  matrici marchianti e delle placche e/o
l'applicazione di una misura sanzionatoria.
    6. I  caseifici  sono  tenuti  a  fornire al Consorzio ed ai suoi
incaricati  tutti  gli elementi utili per l'applicazione del presente
regolamento.
                               Art. 4.
  Definizione dei lotti produttivi e operazione di espertizzazione
    1. La  produzione  del  caseificio  e'  divisa  in  lotti  e piu'
precisamente:
      a) 1°  lotto:  il  formaggio  prodotto  nei  mesi da gennaio ad
aprile;
      b) 2°  lotto:  il  formaggio  prodotto  nei  mesi  da maggio ad
agosto;
      c) 3°  lotto:  il  formaggio  prodotto  nei mesi da settembre a
dicembre.
    2.  Prima  della  marchiatura  di  selezione,  tutte  le forme di
Parmigiano-Reggiano  sono  esaminate  da  una Commissione composta da
almeno  due  esperti  nominati  dal  Consorzio, iscritti in un elenco
tenuto dallo stesso e comunicato all'Organismo di controllo.
    3.  Le  operazioni di espertizzazione e di apposizione dei marchi
devono avvenire all'interno della zona di origine.
                             Capitolo II
                              Procedure
                               Art. 5.
                           Espertizzazione
    Le  operazioni  di espertizzazione sono espletate per i tre lotti
di produzione in tre periodi, secondo il seguente calendario:
      a) il  formaggio  del primo lotto e' espertizzato a partire dal
1° dicembre dello stesso anno;
      b) il formaggio del secondo lotto e' espertizzato a partire dal
1° aprile dell'anno successivo;
      c) il  formaggio  del terzo lotto e' espertizzato a partire dal
1° settembre dell'anno successivo.
                               Art. 6.
                    Classificazione del formaggio
    1.   L'espertizzazione   del   formaggio  avviene  attraverso  la
valutazione   dell'aspetto   esterno,   della   struttura   e   delle
caratteristiche  olfattive della pasta, avvalendosi dell'esame con il
martello  e  con  l'ago in riferimento agli usi ed alle consuetudini,
secondo la classificazione riportata in allegato.
    2.  Al  fine di approfondire l'oggettivita' dell'espertizzazione,
le  commissioni  devono  procedere  al taglio di almeno una forma per
lotto  e,  comunque,  non meno di una ogni mille o frazione di mille,
per  valutarne  le  caratteristiche strutturali ed organolettiche. Ai
caseifici  e'  fatto  obbligo  di  mettere  a  disposizione  le forme
indicate  dagli  esperti  da  sottoporre  al  taglio  e di consentire
l'eventuale prelievo di una porzione delle stesse.
                               Art. 7.
                 Apposizione dei bolli ad inchiostro
    Contestualmente   alle  operazioni  di  espertizzazione,  di  cui
all'art.  6, alle forme sono applicati bolli provvisori ad inchiostro
indelebile   per   caratterizzare   le  seguenti  categorie  definite
nell'allegato:
      a) prima  categoria,  costituita  dalle forme classificate come
formaggio Parmigiano-Reggiano «scelto sperlato», «zero» ed «uno»;
      b) seconda  categoria, costituita dalle forme classificate come
formaggio Parmigiano-Reggiano «mezzano» o «prima stagionatura»;
      c) terza  categoria,  costituita  dalle forme classificate come
formaggio «scarto» e «scartone».
                               Art. 8.
                    Apposizione dei bolli a fuoco
    1. Sulle  forme  di  prima  e  di seconda categoria, si appone un
bollo  ovale  a  fuoco  imprimente  la  dicitura «Parmigiano-Reggiano
Consorzio Tutela» e l'anno di produzione.
    2. Il    formaggio    di    seconda   categoria   e'   sottoposto
all'identificazione mediante un contrassegno indelebile da applicarsi
solo sullo scalzo della forma.
    3. L'applicazione  del  bollo a fuoco puo' essere effettuata dopo
sette    giorni   dall'avvenuta   espertizzazione,   su   indicazione
dell'Organismo di controllo.
                               Art. 9.
                    Annullamento marchi d'origine
    Sulle  forme  di  terza  categoria, unitamente a quelle con gravi
difetti  strutturali che non ne hanno consentito la stagionatura ed a
quelle  che  hanno subito correzioni tali da compromettere l'estetica
della   forma   e/o  la  qualita'  della  pasta  e/o  i  contrassegni
identificativi  del  mese,  dell'anno di produzione e della matricola
del  caseificio,  saranno  asportati i marchi di origine a cura degli
addetti  del Consorzio, o le stesse dovranno essere consegnate ad una
o  piu'  strutture  di trasformazione convenzionate con il Consorzio.
Per  tali  forme,  il  caseificio dovra' conservare la documentazione
prodotta   dalle   suddette   strutture  da  cui  risulti  l'avvenuto
annullamento  dei  marchi  di  origine.  L'annullamento dei marchi e'
effettuato   anche   per   le   forme  sulle  quali  non  sono  stati
correttamente applicati i marchi di origine.
                              Art. 10.
                        Redazione dei verbali
    Per  le  operazioni  di  espertizzazione,  di  identificazione  e
bollatura  a  fuoco  delle forme di prima e di seconda categoria e di
annullamento  dei  marchi  di  origine, per ognuno dei lotti o per le
frazioni  di  lotto  della  partita,  e'  redatto un verbale che deve
essere sottoscritto dal personale preposto a svolgere tali operazioni
e  dal  legale  rappresentante  del  caseificio  o da persona da esso
espressamente incaricata.
                              Art. 11.
                               Ricorsi
    1.   I   caseifici   possono   ricorrere  avverso  l'esito  della
espertizzazione inviando apposita notifica al Consorzio entro quattro
giorni dal termine della stessa, a mezzo lettera raccomandata.
    2.  I  ricorsi  sono  esaminati da una Commissione di Appello che
disporra' l'eventuale riesame del formaggio entro quindici giorni dal
ricevimento   della   notifica.  Tale  Commissione  e'  nominata  dal
Consorzio ed e' composta da almeno tre membri non facenti parte delle
Commissioni di espertizzazione di cui all'art. 4.
                            Capitolo III
                         Altre disposizioni
                              Art. 12.
             Richiesta correzione dei marchi di origine
    Per  le  forme  che  nel  corso  della  maturazione presentassero
difetti  di  crosta  tali  da  richiedere un intervento di correzione
nella zona della placca, il caseificio dovra' richiedere al Consorzio
l'applicazione  di  un  bollo  indelebile  a  fuoco sostitutivo della
placca  stessa.  Il  caseificio  dovra'  conservare  e  consegnare al
Consorzio le placche asportate.
                              Art. 13.
             Richiesta di annullamento marchi di origine
    Per  le forme che nel corso della maturazione presentassero gravi
difetti tali da non consentirne la prosecuzione della stagionatura, i
caseifici     avranno    la    facolta'    di    richiedere,    prima
dell'espertizzazione, l'annullamento dei marchi di origine a cura del
Consorzio o la consegna come indicato all'art. 9.
                              Art. 14.
                Cessione di forme prima del 12° mese
    Nel caso di cessione di forme prima del compimento del dodicesimo
mese  di  stagionatura,  ma  comunque in zona di produzione, anche se
riportanti  il  bollo  a  fuoco,  le  bolle  di consegna e le fatture
dovranno  riportare la seguente dizione, gia' sottoscritta dal legale
rappresentante  del  caseificio  sui  verbali di espertizzazione e di
marchiatura:  «Il formaggio non puo' essere immesso al consumo con la
denominazione  tutelata  Parmigiano-Reggiano prima del compimento del
dodicesimo mese».
                              Art. 15.
                      Marchi «Export» e «Extra»
    A  partire dal compimento del diciottesimo mese di maturazione, i
detentori  di  Parmigiano-Reggiano  possono  richiedere  al Consorzio
l'apposizione    del    marchio    «Parmigiano-Reggiano   Export»   o
«Parmigiano-Reggiano Extra».
    Il  formaggio,  per  potersi  fregiare  dei suddetti marchi, deve
presentare   le   caratteristiche   merceologiche   previste  per  il
Parmigiano-Reggiano  «scelto  sperlato»  di  cui all'art. 7. Le forme
certificate  che  abbiano  compiuto la stagionatura di diciotto mesi,
possono  acquisire  l'idoneita' a fregiarsi dei marchi sopra indicati
anche  se la stagionatura e' proseguita in locali situati al di fuori
della  zona  di  produzione;  in  quest'ultimo  caso, dovranno essere
stipulate  apposite convenzioni con il Consorzio di tutela al fine di
consentirgli l'esercizio delle attivita' di vigilanza.
    Le  spese  relative  alle operazioni di marchiatura sono a carico
dei richiedenti.
                              Art. 16.
                                Costi
    1.  Per  la  consegna delle matrici marchianti e delle placche di
caseina,  a  garanzia  dell'adempimento  degli  obblighi relativi, e'
facolta'  del  Consorzio  di  richiedere  ai  caseifici  un  deposito
cauzionale nella misura che sara' dallo stesso annualmente fissata.
    2.  Per  il  servizio  di annullamento dei marchi per le forme di
terza  categoria  di cui agli articoli 9 e 13 e per l'apposizione del
bollo  a  fuoco  sostitutivo  delle  placche  di  cui all'art. 12, ai
caseifici  sara'  richiesto un rimborso spese per forma, nella misura
che sara' stabilita dal Consorzio.
    3.   Per   la   sostituzione  delle  matrici  marchianti  usurate
anzitempo,  o  comunque deteriorate, verra' richiesto ai caseifici un
rimborso spese.