Art. 3.
                        Capo del Dipartimento
  1.  Il  capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli articoli 18,
21   e   28   della   legge  23 agosto  1988,  n.  400  e  successive
modificazioni,  cura  l'organizzazione  del  Dipartimento  e risponde
della  sua  attivita'  e  dei  risultati  raggiunti in relazione agli
obiettivi fissati dal Ministro.
  2.  Il  capo  del  Dipartimento,  che  si  avvale  di  una  propria
segreteria,  cura  i  rapporti  con  il Segretario generale e con gli
altri  Dipartimenti  ed  Uffici  della  Presidenza  del Consiglio dei
Ministri   e   partecipa   alle   riunioni   di  consultazione  e  di
coordinamento con il Segretario generale.
  3.  Le  funzioni  vicarie, nei casi di assenza o di impedimento del
capo  del Dipartimento, sono attribuite, su proposta di quest'ultimo,
dal Ministro al coordinatore di uno degli uffici del Dipartimento. In
mancanza  di tale attribuzione, le funzioni sono svolte dal dirigente
di  prima  fascia da piu' tempo in servizio nella qualifica presso il
Dipartimento.
  4.  Il  capo  del Dipartimento coordina ogni attivita' di carattere
generale,   nonche'   quelle   strumentali   al   funzionamento   del
Dipartimento medesimo. E' responsabile della gestione e controllo del
personale per la parte di competenza del Dipartimento.
  5.   Il  capo  del  Dipartimento,  quale  titolare  del  centro  di
responsabilita'  amministrativa  relativo al Dipartimento, assume gli
impegni e dispone i pagamenti che gravano sui capitoli di competenza.
E'  responsabile  dell'intera  gestione  amministrativo-contabile  di
tutte  le disponibilita' finanziarie, ivi comprese quelle riguardanti
i  fondi comunitari attribuiti al Dipartimento per effetto di accordi
di  gemellaggio. E' altresi' responsabile della gestione di eventuali
fondi strutturali comunitari.
  6.  Alle  dirette  dipendenze  del  capo  del Dipartimento opera il
Servizio  affari generali e del personale, contabilita' e biblioteca,
cui  sono  demandate  le  incombenze  relative  ai  punti  4  e 5 che
precedono.  Inoltre, cura i rapporti con le amministrazioni pubbliche
e,  in  coordinamento  con  i  competenti  dipartimenti  e uffici del
Segretariato generale, la gestione del personale e gli adempimenti in
materia contabile.
  7.  Il  capo  del  Dipartimento  puo'  delegare al responsabile del
Servizio affari generali e del personale, contabilita' e biblioteca o
ai  coordinatori  degli  uffici  nell'ambito  dei  settori di propria
competenza,  il  potere  di firma per l'assunzione di impegni e per i
relativi pagamenti.