Art. 3. Capo del Dipartimento 1. Il capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli articoli 18, 21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, cura l'organizzazione del Dipartimento e risponde della sua attivita' e dei risultati raggiunti in relazione agli obiettivi fissati dal Ministro. 2. Il capo del Dipartimento, che si avvale di una propria segreteria, cura i rapporti con il Segretario generale e con gli altri Dipartimenti ed Uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri e partecipa alle riunioni di consultazione e di coordinamento con il Segretario generale. 3. Le funzioni vicarie, nei casi di assenza o di impedimento del capo del Dipartimento, sono attribuite, su proposta di quest'ultimo, dal Ministro al coordinatore di uno degli uffici del Dipartimento. In mancanza di tale attribuzione, le funzioni sono svolte dal dirigente di prima fascia da piu' tempo in servizio nella qualifica presso il Dipartimento. 4. Il capo del Dipartimento coordina ogni attivita' di carattere generale, nonche' quelle strumentali al funzionamento del Dipartimento medesimo. E' responsabile della gestione e controllo del personale per la parte di competenza del Dipartimento. 5. Il capo del Dipartimento, quale titolare del centro di responsabilita' amministrativa relativo al Dipartimento, assume gli impegni e dispone i pagamenti che gravano sui capitoli di competenza. E' responsabile dell'intera gestione amministrativo-contabile di tutte le disponibilita' finanziarie, ivi comprese quelle riguardanti i fondi comunitari attribuiti al Dipartimento per effetto di accordi di gemellaggio. E' altresi' responsabile della gestione di eventuali fondi strutturali comunitari. 6. Alle dirette dipendenze del capo del Dipartimento opera il Servizio affari generali e del personale, contabilita' e biblioteca, cui sono demandate le incombenze relative ai punti 4 e 5 che precedono. Inoltre, cura i rapporti con le amministrazioni pubbliche e, in coordinamento con i competenti dipartimenti e uffici del Segretariato generale, la gestione del personale e gli adempimenti in materia contabile. 7. Il capo del Dipartimento puo' delegare al responsabile del Servizio affari generali e del personale, contabilita' e biblioteca o ai coordinatori degli uffici nell'ambito dei settori di propria competenza, il potere di firma per l'assunzione di impegni e per i relativi pagamenti.