Art. 5. Gli Uffici inoltre: a) coordinano, nelle materie di propria competenza, amministrazioni dello Stato, regioni, parti sociali e operatori privati nella fase di predisposizione della normativa comunitaria, come previsto dall'art. 2, comma 2, lettera a) e b), del presente decreto, e curano, altresi', d'intesa con il settore legislativo e in collaborazione con le amministrazioni centrali e regionali interessate, le attivita' dirette al recepimento e all'attuazione delle direttive comunitarie; b) procedono, sempre nelle materie di propria competenza, in supporto e coordinamento con il settore legislativo, al monitoraggio dello stato di attuazione delle direttive comunitarie, i cui risultati vengono sottoposti mensilmente alle valutazioni del Consiglio dei Ministri e provvedono all'azione di monitoraggio dell'attuazione della normativa comunitaria in ambito regionale ai fini dell'art. 2, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 86; c) collaborano con il settore legislativo al fine di prevenire il contenzioso comunitario, curando in particolare la fase pre-contenziosa, partecipando agli incontri periodici promossi dal settore legislativo con i rappresentanti della Commissione europea, nonche' attraverso il coordinamento delle amministrazioni competenti ai fini della definizione della posizione da assumere; collaborano con il settore legislativo alle attivita' relative al contenzioso comunitario di cui all'art. 2, comma 2, lettera i), del presente decreto, e alla preparazione, per gli aspetti di competenza, delle riunioni del Consiglio dei Ministri e a quelle del pre-Consiglio; d) provvedono, sempre in collaborazione con il settore legislativo, agli adempimenti istruttori e a quelli strumentali necessari alla presentazione della legge comunitaria annuale, di cui all'art. 2, comma 2, lettera g), il cui iter parlamentare e' seguito dal settore legislativo; e) i lavori della Commissione per il recepimento delle direttive comunitarie di cui all'art. 19 della legge 16 aprile 1987, n. 183, a cui partecipano i rappresentanti dei diversi uffici per le materie di competenza, sono coordinati dal settore legislativo; f) l'Ufficio per la strategia del mercato interno, per gli affari sociali, per la comunicazione, la formazione e l'innovazione tecnologica, l'Ufficio per le politiche economiche, finanziarie e di struttura e 1'Ufficio per la concorrenza e le politiche di coesione forniscono, sulle materie di propria competenza, una costante informativa all'Ufficio di Segreteria del CIACE al fine di consentire a quest'ultimo di svolgere gli adempimenti necessari per la preparazione delle attivita' dello stesso Comitato interministeriale e del Comitato tecnico.