Art. 5.
  Gli Uffici inoltre:
    a) coordinano,    nelle    materie    di    propria   competenza,
amministrazioni  dello  Stato,  regioni,  parti  sociali  e operatori
privati  nella  fase  di predisposizione della normativa comunitaria,
come  previsto  dall'art.  2,  comma 2, lettera a) e b), del presente
decreto, e curano, altresi', d'intesa con il settore legislativo e in
collaborazione   con   le   amministrazioni   centrali   e  regionali
interessate,  le  attivita'  dirette  al recepimento e all'attuazione
delle direttive comunitarie;
    b) procedono,  sempre  nelle  materie  di  propria competenza, in
supporto  e coordinamento con il settore legislativo, al monitoraggio
dello   stato  di  attuazione  delle  direttive  comunitarie,  i  cui
risultati   vengono   sottoposti  mensilmente  alle  valutazioni  del
Consiglio  dei  Ministri  e  provvedono  all'azione  di  monitoraggio
dell'attuazione  della  normativa  comunitaria in ambito regionale ai
fini  dell'art.  2, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n.
86;
    c) collaborano con il settore legislativo al fine di prevenire il
contenzioso    comunitario,    curando   in   particolare   la   fase
pre-contenziosa,  partecipando  agli  incontri periodici promossi dal
settore  legislativo  con i rappresentanti della Commissione europea,
nonche'  attraverso il coordinamento delle amministrazioni competenti
ai  fini  della  definizione della posizione da assumere; collaborano
con  il  settore  legislativo  alle attivita' relative al contenzioso
comunitario  di  cui  all'art.  2,  comma 2, lettera i), del presente
decreto,  e  alla  preparazione, per gli aspetti di competenza, delle
riunioni del Consiglio dei Ministri e a quelle del pre-Consiglio;
    d) provvedono,   sempre   in   collaborazione   con   il  settore
legislativo,  agli  adempimenti  istruttori  e  a  quelli strumentali
necessari  alla presentazione della legge comunitaria annuale, di cui
all'art.  2, comma 2, lettera g), il cui iter parlamentare e' seguito
dal settore legislativo;
    e) i  lavori della Commissione per il recepimento delle direttive
comunitarie  di cui all'art. 19 della legge 16 aprile 1987, n. 183, a
cui partecipano i rappresentanti dei diversi uffici per le materie di
competenza, sono coordinati dal settore legislativo;
    f) l'Ufficio per la strategia del mercato interno, per gli affari
sociali,   per   la  comunicazione,  la  formazione  e  l'innovazione
tecnologica,  l'Ufficio per le politiche economiche, finanziarie e di
struttura  e  1'Ufficio per la concorrenza e le politiche di coesione
forniscono,   sulle  materie  di  propria  competenza,  una  costante
informativa all'Ufficio di Segreteria del CIACE al fine di consentire
a   quest'ultimo   di  svolgere  gli  adempimenti  necessari  per  la
preparazione  delle attivita' dello stesso Comitato interministeriale
e del Comitato tecnico.