(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato
                     Disciplinare di produzione
               Denominazione d'Origine Protetta (DOP)
                      «FORMAGGELLA DEL LUINESE»
                               Art. 1.
                            Denominazione
    La  Denominazione  d'Origine  Protetta  (D.O.P.) «Formaggella del
Luinese» e' riservata al formaggio che risponde alle condizioni ed ai
requisiti   stabiliti   dal   Reg.   (CEE)  2081/92  e  dal  presente
disciplinare.
                               Art. 2.
              Descrizione e caratteristiche al consumo
    La  «Formaggella  del  Luinese» e' un formaggio a pasta semidura,
prodotto  esclusivamente  con  latte  intero  e  crudo  di  capra,  a
coagulazione presamica, con stagionatura minima di 20 giorni.
    2.1. Caratteristiche morfologiche:
      forma: cilindrica, con facce piane;
      dimensioni:
        diametro: 13-15 cm;
        scalzo: 4-6 cm;
        peso medio: 700-900 g;
        aspetto: crosta naturale, non dura, con possibile presenza di
muffe;
        pasta morbida, compatta, con eventuale occhiatura fine;
    2.2. Caratteristiche fisico-chimiche:
      grasso sulla sostanza secca: min. 41%;
      estratto secco: min. 45%;
      tenore in acqua: max 55%.
    2.3. Caratteristiche microbiologiche:
      spiccata  prevalenza  di  una microflora lattica mista (cocchi,
bastoncini,     omoeterofermentanti),    proveniente    dal    latte,
dall'ambiente e dagli innesti.
    2.4. Caratteristiche organolettiche:
      il  sapore  e'  mediamente  dolce,  delicato,  gradevole  e  si
intensifica  con  il progredire della stagionatura. L'odore e l'aroma
sono  delicati  e anch'essi si intensificano durante la stagionatura.
La  struttura  e'  elastica, umida, morbida e abbastanza solubile. Il
colore della pasta e' omogeneo e prevalentemente bianco.
                               Art. 3.
                         Zona di produzione
    Il   territorio  interessato  alla  produzione  del  latte  della
«Formaggella    del   Luinese»,   alla   sua   stagionatura   ed   al
condizionamento   comprende   i  seguenti  comuni  appartenenti  alla
provincia di Varese:
    Agra,   Arcisate,  Azzio,  Barasso,  Bardello,  Bedero  Valcuvia,
Besano,  Besozzo,  Biandronno,  Bisuschio,  Brebbia, Bregano, Brenta,
Brezzo   di  Bedero,  Brinzio,  Brissago  Valtravaglia,  Brusimpiano,
Cadegliano   Viconago,   Cantello,   Casalzuigno,  Cassano  Valcuvia,
Castello  Cabiaglio,  Caravate,  Casciago,  Castelveccana, Cittiglio,
Clivio,  Cocquio  Trevisago,  Comerio,  Cremenaga,  Cuasso  al Monte,
Cugliate  Fabiasco,  Cunardo,  Curiglia  con  Monteviasco,  Cuveglio,
Cuvio,   Dumenza,   Duno,   Ferrera  di  Varese,  Gavirate,  Gemonio,
Germignaga,  Grantola,  Induno  Olona,  Lavena  Ponte  Tresa,  Laveno
Mombello,  Leggiuno,  Luino,  Luvinate, Maccagno, Marchirolo, Marzio,
Masciago   Primo,   Malgesso,   Mesenzana,  Montegrino  Valtravaglia,
Monvalle,  Orino, Pino sulla Sponda del Lago Maggiore, Porto Ceresio,
Porto    Valtravaglia,    Rancio    Valcuvia,    Saltrio,   Sangiano,
Travedona-Monate, Tronzano Lago Maggiore, Valganna, Varese, Veddasca,
Viggiu'.
                               Art. 4.
                               Origine
    Ogni   fase   del  processo  produttivo  deve  essere  monitorata
documentando  per ognuna gli input (prodotti in entrata) e gli output
(prodotti  in  uscita).  In questo modo, e attraverso l'iscrizione in
appositi   elenchi,   gestiti   dall'organismo  di  controllo,  degli
allevatori,  dei  produttori e dei confezionatori, nonche' attraverso
la   dichiarazione  tempestiva  alla  struttura  di  controllo  delle
quantita'  prodotte, e' garantita la tracciabilita' (da valle a monte
della  filiera di produzione) del prodotto. Tutte le persone, fisiche
o  giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al
controllo  da  parte  dell'organismo  di  controllo,  secondo  quanto
disposto  dal  disciplinare  di  produzione  e  dal relativo piano di
controllo.
                               Art. 5.
                        Metodo di ottenimento
    Il metodo di ottenimento e' cosi' schematizzato:
      al  latte  crudo  al 100% di capra sono aggiunti l'innesto e il
caglio;
      coagulazione;
      rottura della cagliata;
      agitazione e sosta;
      estrazione e messa negli stampi;
      rivoltamenti;
      salatura;
      asciugatura;
      stagionatura;
      marchiatura' a fuoco nel corso della stagionatura.
    5.1. Materia prima:
      latte  crudo  intero  100%  di  capra. Il periodo di produzione
copre l'intero ciclo di lattazione.
    5.1.1. Caratteristiche:
      il  latte  utilizzato  puo' essere conservato al massimo per 30
ore  a  una  temperatura  non  superiore  a  +40 C  prima  di  essere
trasformato.
    5.2. Ingredienti:
      latte di capra, caglio naturale, sale.
    5.3. Preparazione.
    Il  riscaldamento del latte puo' avvenire con fuoco di legna, gas
o vapore.
    Si   utilizza  innesto  naturale  o  selezionato,  costituito  in
prevalenza da batteri lattici termofili, con possibilita' di aggiunta
di piccole dosi di ceppi mesofili.
    Il caglio impiegato deve essere esclusivamente caglio naturale di
vitello.
    La  coagulazione avviene tra 320C e 340C, con una durata di 30-40
minuti.
    La  rottura  della  cagliata  avviene  quando  la  consistenza ha
raggiunto   una  densita'  medio-forte  e  viene  protratta  fino  al
raggiungimento  di  una  grana  fine,  tendente  al  chicco  di mais.
Successivamente,  se l'ambiente e' particolarmente freddo, avviene un
eventuale riscaldamento a una temperatura massima di 380C, seguito da
una  fase  di  agitazione  e  da  una  di  riposo  di circa 15 minuti
ciascuna. La formatura avviene in stampi di 14 cm di diametro.
    5.4. Trasformazione.
    La  sgocciolatura  delle  forme viene protratta al massimo per 48
ore  a  temperatura ambiente, nel corso della quale si effettuano 2-5
rivoltamenti.
    La  salatura  puo'  essere  eseguita  a secco o in salamoia ed e'
seguita da un'asciugatura a temperatura ambiente.
    La   stagionatura   viene   effettuata   in  celle  con  umidita'
controllata a 85-95% e con una temperatura massima di 150C, oppure in
cantine a umidita' e temperatura naturali.
    La  fase  di  stagionatura  deve  essere  protratta per almeno 20
giorni.
    In   alternativa   all'acciaio  e  alla  plastica  alimentare  e'
consentito  l'impiego  di  caldaie  in rame e l'utilizzo di tele e di
scalere con assi in legno. Non e' ammesso l'uso di griglie.
                               Art. 6.
                        Legame con l'ambiente
    Le  testimonianze  storiche che comprovano come il formaggio e la
formaggella   di  capra  sia  da  sempre  presente  nella  tradizione
gastronomica  dei luoghi sono numerose a partire dalla menzione dello
«Specioso  formaggio  che  si fa in Valtravaglia», che si trova in un
celebre  trattato  del  XVII  secolo  (Morigia, Paolo, Historia della
nobilta'  et degne qualita' del Lago Maggiore, Milano, 1603). Questo,
analogamente  a  diverse  fonti del periodo medioevale, sottolinea la
presenza  dell'allevamento  nelle Valli del Luinese e come i formaggi
fossero   ampiamente  presenti  sui  mercati  e  oggetto  di  scambi,
donazioni e commerci. Ancora, due secoli dopo, i formaggi locali e il
loro  sapore  non mancano di colpire l'attenzione di Luigi Boniforti,
che,   a  proposito  della  Valtravaglia,  annota:  «...  E'  fertile
specialmente  in viti e pascoli: di questi abbondano le supreme parti
delle  vicine  montagne,  nell'estiva  stagione  popolate  da un gran
numero  di mandriani e caprai, che vi ammaniscono piccoli formaggi di
gusto  piccante, e molto gradito ai riverani ...». (Boniforti, Luigi,
Il  Lago  Maggiore  e  dintorni  con  viaggi  ai  laghi  e  ai  monti
circonvicini,  Milano  1814).  Riferimenti altrettanto espliciti alle
produzioni casearie locali sono di Vagliano (1710), che riferisce dei
«casci  preziosi»  di  Porto Valtravaglia e di Binda, che stimava men
che mediocri le caciole di Valtravaglia e preferiva il gusto piccante
dei formaggini prodotti in valle Veddasca. La «Nota della spesa fatta
dalli  rev.di  sacerdoti  di  Val  travaglia  nella visita di mons.re
ill.mo  card.le  Borromeo  fatta  l'anno  1596  del  mese  di agosto»
riferisce   ancora  come  alcune  libbre  di  formaggio  comparissero
regolarmente  nei  pranzi  e nelle cene offerte al Cardinale Federico
Borromeo.  Il  legame  con  il  territorio,  inteso  come insieme dei
fattori  ambientali  e  sociali, e' sintetizzato dalla stessa filiera
produttiva,  che  si  concretizza  nella  specificita' del patrimonio
caprino allevato, nella prevalenza del pascolamento, nel razionamento
del  bestiame e nelle tecniche di caseificazione che vengono condotte
secondo   metodologie   e   con   strumentazione  tradizionale.  Tali
condizioni  determinano  uno  strettissimo legame tra la qualita' del
patrimonio    caprino,   il   valore   tabulare   dei   foraggi,   le
caratteristiche   chimico-fisiche   e   microbiologiche   del   latte
impiegato,  la  sapidita'  e il valore organolettico del formaggio. A
cio'  si  aggiunga  il  fattore umano che e' depositario di un'antica
cultura  casearia  che  si esprime, attraverso strumenti e tecnologie
particolari, in una serie di produzioni fortemente caratterizzate dai
luoghi.  Queste abilita', che ancora permangono fra gli operatori del
settore,  caratterizzano  il  patrimonio  di competenze e di tecniche
casearie  che si sono espresse all'interno dell'area geografica anche
grazie  alla  costruzione  di un'ampia e specifica serie di strumenti
caseari  che  possono  ritenersi tipici dell'area e lo stretto legame
con  il  territorio  che  si  esprime  in  particolare nella forma di
alimentazione del gregge che permane al pascolo per sette o otto mesi
o  si  alimenta  in prevalenza con foraggi locali avvantaggiandosi di
un'ampia variabilita' di specie vegetali autoctone.
                               Art. 7.
                              Controlli
    Il  controllo  sulla  conformita' del prodotto al disciplinare e'
svolto,  conformemente  a  quanto stabilito dall'art. 10 del Reg. CEE
2081/92.
                               Art. 8.
                  Confezionamento ed etichettatura
    La  «FORMAGGELLA DEL LUINESE» a Denominazione di Origine Protetta
e'  immessa  al consumo esclusivamente in forma intera e identificata
da  un'etichetta di carta ad uso alimentare apposta su una faccia che
riporta  il simbolo grafico cosi' come previsto al successivo art. 9.
Sul bordo circolare esterno di colore giallo oro deve essere indicata
la  sede  dell'azienda produttrice e dello stagionatore. E consentita
inoltre   l'aggiunta  di  indicazioni  che  facciano  riferimento  ad
aziende,   nomi,   ragioni   sociali,   marchi  privati,  non  aventi
significato  laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
Tali  indicazioni devono essere di dimensioni inferiori rispetto alla
scritta  «FORMAGGELLA  DEL LUINESE D.O.P.». Inoltre, sullo scalzo del
formaggio sara' impresso a fuoco un simbolo grafico costituito da una
testa di capra (larghezza e altezza: 3 cm) affiancata ad un numero di
matricola  identificativo  dell'azienda produttrice (altezza 1,5 cm).
Il marchio  a  fuoco  sara' impresso trascorsi almeno 15 giorni dalla
data di lavorazione.

                   ---->  Vedere a pag. 49  <----

                               Art. 9.
                                Logo
    Il  marchio  di  identificazione  della  FORMAGGELLA  DEL LUINESE
D.O.P.  e' di forma circolare di cm 9 di diametro. Esso e' formato da
un  bordo  circolare  esterno  di  colore  giallo  oro e da una parte
interna  di  colore  rosso.  Sulla  parte  interna di colore rosso e'
rappresentata  una testa di capra di colore nero sfumato, con collare
e  campana di colore giallo oro, contornati dalla scritta FORMAGGELLA
DEL  LUINESE  di  colore  bianco. Tale scritta e' divisa in una parte
superiore,  in  cui e' rappresentata la parola «FORMAGGELLA», scritta
in  stampatello,  in senso orario, e in una parte inferiore in cui e'
rappresentata,  in  stampatello,  la  scritta  «DEL LUINESE» in senso
antiorario. La parola «FORMAGGELLA» e' preceduta dal logo comunitario
per le Denominazioni d'Origine Protetta, di dimensioni adattate e nei
colori  e  caratteri  originali, e seguita dall'acronimo D.O.P. dello
stesso  blu  del  logo  comunitario  per  le  Denominazioni d'Origine
Protetta   e  dello  stesso  carattere  utilizzato  per  la  dicitura
FORMAGGELLA DEL LUINESE, inserito in un ovale con sfondo giallo oro e
stesso  bordo  del  logo  comunitario  per le Denominazioni d'Origine
Protetta.  Inoltre,  sopra  la  scritta DEL LUINESE viene inserita la
dicitura  AL  LATTE CRUDO, in stampatello, di colore bianco su sfondo
giallo oro.
    Caratteristiche tecniche:
      forma: cerchio di diametro 9 cm;
      colori:  giallo  oro  Pantone 110, rosso Warm Red, i colori del
marchio DOP;
      carattere: Bodoni grassetto corpo 32, 16 e 9;
      immagine:  testa  stilizzata  della  capra  della razza Nera di
Verzasca.

                   ---->  Vedere a pag. 50  <----
                              Art. 10.
                        Prodotti trasformati
    I prodotti per la cui produzione e' utilizzata la Formaggella del
Luinese  D.O.P.,  anche  a  seguito  di processi di elaborazione e di
trasformazione,  possono  essere  ammessi  al  consumo  in confezioni
recanti  il  riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione
del logo comunitario a condizione che:
      gli  utilizzatori  del  prodotto a denominazione protetta siano
autorizzati  dai  titolari  del  diritto  di proprieta' intellettuale
conferito  dalla  registrazione  della Formaggella del Luinese D.O.P.
riuniti  in  Consorzio  incaricato  alla  tutela  dal Ministero delle
politiche  agricole  e  forestali.  Lo  stesso  Consorzio  incaricato
provvedera'  anche  ad  iscriverli in appositi registri ed a vigilare
sul  corretto  uso  della  denominazione  protetta.  In assenza di un
Consorzio  di  tutela incaricato, le predette funzioni saranno svolte
dal  MIPAF  in quanto autorita' nazionale preposta all'attuazione del
Reg. (CEE) 2081/92.