Art. 8. Commissione Sicurezza 1. E' istituita, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con oneri a carico dei Gestori, la Commissione sicurezza, formata da tecnici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'interno, ed integrata da esperti. 2. La Commissione sicurezza, in coerenza alla presente normativa, esprime parere sulla conformita' secondo le procedure dell'All. IV. 3. La Commissione sicurezza provvede inoltre a valutare aggiornamenti ed eventuali proposte di nuove metodologie di analisi di rischio nonche' ulteriori requisiti di sicurezza, in coerenza con i principi generali contenuti nell'all. III.