Art. 2. 1. I servizi fitosanitari regionali collaborano, nell'ambito delle proprie competenze con le strutture, di cui al successivo art. 4, incaricate dei controlli sugli organismi geneticamente modificati effettuando il prelevamento dei campioni secondo le disposizioni impartite dal MiPAF con successivo provvedimento. 2. Le partite di sementi non possono essere commercializzate fino al ricevimento della comunicazione sull'esito delle analisi circa la presenza di organismi geneticamente modificati.