Art. 2.
  1.  I servizi fitosanitari regionali collaborano, nell'ambito delle
proprie  competenze  con  le  strutture, di cui al successivo art. 4,
incaricate  dei  controlli  sugli  organismi geneticamente modificati
effettuando  il  prelevamento  dei  campioni  secondo le disposizioni
impartite dal MiPAF con successivo provvedimento.
  2.  Le  partite di sementi non possono essere commercializzate fino
al  ricevimento della comunicazione sull'esito delle analisi circa la
presenza di organismi geneticamente modificati.