Art. 3.
  1.  Gli  importatori delle sementi di cui all'art. 1 provenienti da
Paesi  terzi,  sono  tenuti  a  notificare  al servizio fitosanitario
regionale  competente  per  il  punto  di  entrata, almeno due giorni
lavorativi   prima   dell'introduzione,  l'arrivo  della  partita  in
questione nonche' il luogo di stoccaggio.