Art. 4.
    1.  I servizi fitosanitari regionali inviano i campioni prelevati
all'ENSE   o  ai  laboratori  individuati  dal  programma  nazionale,
comunicando  all'Ispettorato  centrale  repressione frodi gli estremi
identificativi dei lotti campionati ed il laboratorio che effettua le
analisi, nonche' il luogo di stoccaggio.