(all. 1 - art. 1)
               PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
                 «Castagna dei Monti Cimini» D.O.P.

                               Art. 1.
                     Denominazione e sua tutela
    La  denominazione di origine protetta «Castagna dei Monti Cimini»
e'  riservata  alle  castagne  che  rispondono  alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
                               Art. 2.
                      Descrizione del prodotto
    La  denominazione di origine protetta «Castagna dei Monti Cimini»
designa  le  castagne  fresche, essiccate o surgelate, prodotte nella
zona  delimitata  al  successivo  art.  3  e  riferibili  alla specie
Castanea  sativa Miller, ecotipo locale «Castagna domestica dei Monti
Cimini»,  e  cultivar  «Marrone  fiorentino»,  «Marrone primaticcio o
premutico».
    All'atto  dell'immissione  al  consumo  la  «Castagna  dei  Monti
Cimini» DOP presenta le seguenti caratteristiche:
      numero di frutti per riccio (o cardo): da 1 a 3;
      pezzatura:
        «fiore» fino a 65 acheni/kg di prodotto fresco;
        «grossa» da 66 a 75 acheni/kg di prodotto fresco;
        «media» da 76 a 90 acheni/kg di prodotto fresco;
        «medio-piccola» da 91 a 100 acheni/kg di prodotto fresco;
        «piccola» > 100 acheni/kg di prodotto fresco;
      forma: tondeggiante o ellittica;
      apice: appuntito;
      pericarpo  (buccia):  di colore marrone uniforme, con striature
piu' scure, facilmente distaccabile;
      episperma (pellicola): di colore fulvo chiaro o giallognolo;
      cicatrice ilare: ellittica o rettangolare;
      seme:  di  colore  dal  crema chiaro al bianco con solcature in
superficie;
      sapore: dolce.
                               Art. 3.
                  Delimitazione area di produzione
    La  zona  di  produzione  della  «Castagna  dei Monti Cimini» DOP
interessa  i  seguenti  comuni  della  provincia di Viterbo: Canepina
(intero),  Capranica (parte), Caprarola (intero), Carbognano (parte),
Fabrica  di  Roma  (parte),  Ronciglione  (parte), Soriano nel Cimino
(parte),  Vetralla  (parte),  Vignanello  (parte),  Viterbo  (parte),
Vitorchiano (parte).
    La delimitazione dell'areale interessato e' il seguente: partendo
dalla  stazione  di  Ronciglione si percorre, direzione Cassia, la SP
Cimina  per circa 1.800 m fino all'intersezione con la isoipsa di 350
m  slm.  Si segue questa in direzione Ovest, fino ad incrociare la SP
Beccacceto,  che  si percorre, direzione Sud, fino al bivio con la SP
Pisciarella.  Si  segue  questa  provinciale  fino  ad  incontrare la
ferrovia  Capranica-Orte. Si prende a seguire questa, direzione Roma,
fino all'intersezione con la ferrovia Viterbo-Roma, in prossimita' di
Capranica;  si  segue questo tratto ferroviario fino ad incontrare la
stazione  di  Porta  Romana. Da qui si prende a seguire, in direzione
Nord, la ferrovia Roma-Nord fino alla localita' «Ponte Barbanera» nel
comune  di  Soriano  nel  Cimino.  Da  questa  localita' si segue, in
direzione  Nord-Est,  il  «Fosso Sant'Eutizio» fino ad intersecare la
S.P.  Sant'Eutizio,  nelle  vicinanze  del  «Borgo  Sant'Eutizio». Si
percorre  questa  strada  provinciale fino a giungere al bivio con la
S.P.  Canepinese,  percorrendo  la  quale  si  giunge all'abitato del
comune  di  Vignanello,  fino ad intersecare il limite amministrativo
dello  stesso comune. Si segue, in direzione Nord-Est, il confine del
comune  di Vignanello fino ad incontrare il limite amministrativo del
comune di Soriano nel Cimino, nei pressi della localita' «Ponte della
Guinza». Da qui, in direzione Ovest, si segue questo confine comunale
fino ad intercettare il limite amministrativo del comune di Canepina.
Si  segue  questo,  in  direzione  Sud,  fino  ad arrivare al confine
comunale di Caprarola.
    Raggiunto   il   limite   amministrativo   di  questo  comune  in
corrispondenza  del  «Fosso  dei  Tappi», si segue questo confine, in
direzione  Sud-Est,  fino  ad incrociare il limite amministrativo del
comune  di  Carbognano.  Si percorre, in direzione Nord, tale confine
comunale  fino  ad  intercettare  il confine del comune di Fabrica di
Roma,  che si segue fino ad giungere alla S.P. Valleranense. Si segue
questa  strada  provinciale,  in direzione dell'abitato del comune di
Fabrica  di  Roma,  fino  a raggiungere la S.P. Ronciglionese, che si
percorre   fino  ad  incontrare  di  nuovo  il  confine  comunale  di
Carbognano.
    Si  segue questo limite amministrativo, in direzione Sud, fino ad
intercettare,  in prossimita' del torrente Triano la S.P. Passerella.
Da  qui  si  percorre  questa  provinciale  in direzione Sud, fino ad
incontrare di nuovo il limite amministrativo del comune di Caprarola.
    Si    segue    questo   confine   comunale   fino   ad   arrivare
all'intersezione  con  la  ferrovia  Capranica-Orte;  seguendola,  in
direzione Capranica, si arriva al punto di partenza della stazione di
Ronciglione.
                               Art. 4.
                         Prova dell'origine
    Ogni  fase  del processo produttivo viene monitorato documentando
per  ognuna  gli  input  e  gli  output. In questo modo, e attraverso
l'iscrizione   in   appositi  elenchi,  gestiti  dalla  struttura  di
controllo, dei produttori e dei condizionatori, nonche' attraverso la
denuncia  alla  struttura  di  controllo delle quantita' prodotte, e'
garantita la tracciabilita' del prodotto. Tutte le persone, fisiche o
giuridiche,  iscritte  nei  relativi  elenchi,  sono  assoggettate al
controllo  da  parte  dell'organismo  di  controllo,  secondo  quanto
disposto  dal  disciplinare  di  produzione  e  dal relativo piano di
controllo.  In questo modo sia i produttori che i consumatori vengono
garantiti,  attraverso  la tracciabilita' sulla salubrita', origine e
qualita' del prodotto stesso.
                               Art. 5.
                 Metodo di ottenimento del prodotto
    Il  prodotto  «Castagna  dei  Monti  Cimini»  D.O.P.  proviene da
fustaie  di  castagno  da  frutto  site  nella zona fitoclimatica del
«Castanetum»  di cui all'art. 3 del presente disciplinare, ubicate ad
un'altitudine compresa tra 350 e 850 m s.l.m.
    I  sesti  di  impianto devono essere quelli in uso nella zona, di
tipo  irregolare  o  regolare, con una densita' massima per ettaro di
100 piante nei castagneti in piena produzione.
    La potatura periodica viene praticata con lo scopo di ottimizzare
il rapporto vegetazione-produzione, con metodiche tradizionali atte a
non  modificare  le caratteristiche del frutto entro un massimo di 10
anni.  Annualmente  viene  praticata  la ripulitura dei rami vecchi e
secchi, mentre nei mesi estivi viene eseguita la spollonatura, con la
quale vengono asportati i polloni alla base del tronco.
    Il  terreno  generalmente inerbito, viene mantenuto pulito con le
operazioni della: trinciatura, sfalciatura e/o pascolamento, eseguite
sia nel periodo primaverile che in quello estivo.
    Queste  operazioni  hanno  lo  scopo di agevolare la raccolta del
prodotto e di arricchire il terreno con sostanza organica.
    E'  consentito  l'utilizzo  di  fitofarmaci  secondo le normative
vigenti. E' ammessa l'irrigazione di soccorso con impianto a goccia.
    La  raccolta  dei frutti viene effettuata, a tutto campo o previa
andanatura,   a   mano   o   con  mezzi  meccanici  idonei,  tali  da
salvaguardare  l'integrita'  del prodotto. La raccolta viene eseguita
tra  il  15 settembre ed il 15 novembre di ogni anno. La resa massima
e' di 6 t/ha di prodotto.
    L'operazione di condizionamento comprende le seguenti fasi:
      cernita, con pulizia da sassi e da altri residui;
      calibratura,  che  permette  di  separare i frutti in base alle
classi  di pezzatura di cui all'art. 2. E' ammessa la sterilizzazione
in  acqua  calda  da  46 a 49°C per un tempo massimo di 45 minuti con
successivo  bagno in acqua fredda, senza aggiunta di nessun additivo,
per  un  massimo  di  30 minuti dove il prodotto subisce un'azione di
«schiumatura» o «barbotaggio» con l'eliminazione dei frutti difettosi
che  vengono  a  galla.  Tale  operazione  non  viene effettuata alle
castagne destinate alla surgelazione;
      curatura  (o  «cura»)  in acqua fredda per non piu' di 6 giorni
senza aggiunta di alcun prodotto chimico;
      asciugatura  dei  frutti con condizionatori d'aria o attraverso
frequenti  paleggiamenti  («trapalature») di castagne poste in strati
sottili,  non  superiori  a  15  cm,  su  pavimenti puliti e porosi o
mediante movimentazione in contenitori lignei o plastici;
      conservazione in locali chiusi o in celle frigorifero.
    Seguono  poi  le operazioni di spazzolatura in modo da lucidare e
pulire il prodotto e di condizionamento.
    Sono ammesse le operazioni di essiccazione e surgelazione.
    Il frutto puo' essere essiccato sia nei forni a gas sia in quelli
a  legna.  E'  ammessa l'essiccazione tradizionale usando le apposite
costruzioni  (raticci) ponendo i frutti su soppalchi (graticci) al di
sotto dei quali viene posta la fonte di calore (braci) per un periodo
di 20/30 giorni. In questo caso non possono essere usate come legname
essenze  resinose  che  conferirebbero  cattivo  odore  e  sapore  al
prodotto.
    E'  ammessa  parimenti la surgelazione che avviene negli appositi
tunnel,  trattando  il  frutto  con  azoto liquido. La temperatura di
surgelazione  deve  essere  di  -35/-40°C  per  12  ore ed in seguito
portata e mantenuta -15/-21°C .
    Le  operazioni  di  produzione  e condizionamento devono avvenire
nella  zona di produzione di cui all'art. 3 del presente disciplinare
al  fine  di  garantire  la  tracciabilita' ed il controllo e per non
alterare la qualita' del prodotto.
                               Art. 6.
                  Legame con l'ambiente geografico
    La  «Castagna dei Monti Cimini» D.O.P. si differenzia dalle altre
produzioni analoghe per il sapore tipicamente dolce, la consistenza e
la  fragranza  particolarmente  gustose  al palato. Tali peculiarita'
derivano   dalle   caratteristiche   delle  cultivar  che,  coltivate
nell'areale   di   produzione,   definito   all'art.   3,  acquistano
caratteristiche   particolari  e  rendono  la  castagna  un  prodotto
perfettamente distinguibile ed inimitabile.
    Il   suolo  dei  Monti  Cimini,  infatti,  e'  caratterizzato  da
formazioni   vulcaniche,   con   tufi   terrosi  ricchi  di  sostanze
essenziali,  da  lave  leucitiche,  rachitiche, con depositi clastici
eterogenei.  I  terreni,  a  reazione  acida o neutra, sono profondi,
leggeri,  ricchi  di  potassio e fosforo, con sottosuolo friabile, ed
ottimamente  drenati.  Il  castagno,  infatti,  non  sopporta terreni
argillosi,  compatti, asfittici, stagnanti ed impermeabili all'acqua.
Per  quanto riguarda le condizioni climatiche, va tenuto presente che
il  clima  ottimale per lo sviluppo del castagno e' caratterizzato da
temperature minime che non scendono frequentemente a 5-10 °C sotto lo
zero  e  da  una  piovosita'  media  annua che supera i 700-800 mm. I
livelli  termici della zona di cui all'art. 3, presentano valori medi
di  temperature  minime  di  4°-  6°  C  e di medie delle temperature
massime di 22 - 23°C, con precipitazioni annuali pari a 900-1200mm di
pioggia,  determinando  una  debole  o  assente  aridita' nel periodo
estivo,  cosi' da favorire l'allegagione e lo sviluppo del frutto. Il
prodotto  «Castagna  dei  Monti  Cimini»  deve  essere considerato un
simbolo della cultura e della tradizione dei territori dell'areale di
produzione cosi' come individuato all'art. 3. La sua denominazione e'
riconducibile   senz'altro   all'area  geografica  storicamente  piu'
vocata, a livello regionale, alla castanicoltura. E' in questo areale
infatti,  particolarmente vocato, che la coltivazione e la produzione
della  «Castagna dei Monti Cimini» avviene da tempo immemorabile come
peraltro  dimostrato  dalle  numerose fonti storiche ritrovate presso
gli  archivi dei comuni interessati. La presenza di quest'albero, con
le  attivita'  connesse  alla  castanicoltura,  hanno  dato vita, nel
tempo,  al  nascere ed al consolidarsi di una vera e propria Civilta'
del  Castagno,  ricca  di usi, costumi, tradizioni, norme giuridiche,
statuti    comunali,    tecniche    agronomiche    e   metodiche   di
lavorazione-conservazione  del prodotto. Sin dal Medioevo, nella zona
dei  Monti Cimini erano presenti, come testimoniano i numerosi ruderi
ritrovati,  vecchie  costruzioni  a  due  piani,  chiamate localmente
metati  o  raticci, in cui le castagne venivano essiccate mediante un
lento  processo  di  affumicazione,  che  durava da 20 a 30 giorni, a
seconda  dell'andamento  stagionale.  Nelle  vallate,  lungo  fiumi e
torrenti,  sorgevano  numerosi  mulini  con  apposite  mole di pietra
impiegati per sfarinare le castagne secche gia' sbucciate e spellate.
Tra  le  tecniche  di  conservazione  del prodotto, allora come oggi,
veniva   utilizzato   il  metodo  della  «curatura»,  chiamata  anche
«novena».   Le  numerose  sagre,  feste  campestri  e  manifestazioni
popolari che si svolgono, ormai da decenni, su tutto il territorio di
produzione  della  «Castagna  dei  Monti Cimini» D.O.P., testimoniano
come  il  forte legame prodotto-territorio trovi una sua collocazione
anche a livello sociale.
                               Art. 7.
                       Strutture di controllo
    Il  controllo  sulla  conformita' del prodotto al disciplinare e'
svolto,  conformemente  a  quanto stabilito dall'art. 10 del Reg. CEE
2081/92.
                               Art. 8.
                  Confezionamento ed etichettatura
    All'atto  dell'immissione al consumo, le partite di frutti devono
contenere  il  100%  degli  acheni  delle singole cultivar fra quelle
indicate all'art. 2.
    Il confezionamento del prodotto deve avvenire:
      in sacchi di rete o juta fino a 30 kg;
      in cassette e contenitori di plastica, con peso fino a 350 kg;
      in sacchi e contenitori di plastica fino a 10 q.
    Tutte  le  tipologie  di  confezionamento  devono essere chiuse e
sigillate  in modo da impedire che il contenuto possa essere estratto
senza la rottura del sigillo.
    In  etichetta,  oltre  al  logo  della  denominazione, al simbolo
grafico  comunitario,  alle  relative  menzioni  (in conformita' alle
prescrizioni  del  Reg.  CE  1726/98  e  successive modifiche) e alle
informazioni  corrispondenti  ai  requisiti  di  legge, devono essere
riportate le seguenti ulteriori indicazioni:
      il   nome,   la   ragione   sociale,  l'indirizzo  dell'azienda
produttrice e/o condizionatrice;
      la quantita' di prodotto contenuta all'origine nei contenitori,
espressa in conformita' delle norme metrologiche vigenti.
    E'  obbligatorio inserire nell'etichettatura il nome dell'ecotipo
locale  o  della  varieta'  delle castagne contenute nella confezione
(Castagna  domestica  dei  Monti  Cimini,  Marrone premutico, Marrone
fiorentino) e la dizione:
      «Fresco»  per  il  prodotto «tal quale» non sottoposto ad alcun
trattamento fisico;
      «Fresco curato» per quel prodotto sottoposto a metodi fisici di
sanitizzazione e conservazione.
    Il  logo  del  prodotto  e'  costituito da un perimetro di colore
verde,  contenente  all'interno  un  albero stilizzato con 4 colori a
ricordare  le  sfumature  delle  foglie  di  castagno  in autunno, la
stagione  della  raccolta  dei frutti. L'albero presenta al centro un
cuore   giallo   con   all'interno   una   castagna,  a  sottolineare
l'importanza  di questo prodotto nel tessuto sociale ed economico del
comprensorio  Cimino,  ed  il  legame affettivo della popolazione con
esso. Di lato e' riportato l'acronimo D.O.P. di colore verde smeraldo
su sfondo giallo, mentre in basso la designazione «Castagna dei Monti
Cimini» e' di colore marrone scuro.
    Il   logo   si   potra'  adattare  proporzionalmente  alle  varie
declinazioni di utilizzo. I riferimenti di colore espressi in pantone
sono di seguito riportati.
    Alla  denominazione  di  origine  protetta  «Castagna  dei  Monti
Cimini»   e'  vietata  l'aggiunta  di  qualsiasi  qualificazione  non
espressamente  prevista  dal disciplinare di produzione, ivi compresi
gli   aggettivi   «extra»,   «fine»,   «selezionata»,  «superiore»  e
«similari».
    E'  tuttavia  ammesso  l'utilizzo  di  indicazioni  che  facciano
riferimento  a  nomi,  ragioni  sociali,  marchi privati, purche' non
abbiano  significato  laudativo e non siano tali da trarre in inganno
l'acquirente.

            ----> Vedere LOGO a pag. 54 della G.U. <----

                               Art. 9
                        Prodotto Trasformati
    I  prodotti  per  la  cui  preparazione  e'  utilizzata la D.O.P.
«Castagna   dei   Monti  Cimini»  anche  a  seguito  di  processi  di
elaborazione  e  di trasformazione, possono essere immessi al consumo
in   confezioni  recanti  il  riferimento  alla  detta  Denominazione
d'origine  protetta  senza  l'apposizione  del  logo  comunitario,  a
condizione che:
      il  prodotto  a  Denominazione  d'origine protetta, certificato
come  tale,  costituisca  il  componente  esclusivo  della  categoria
merceologica;
      gli   utilizzatori   del  prodotto  a  Denominazione  d'origine
protetta  siano  autorizzati  dai  titolari del diritto di proprieta'
intellettuale  conferito  dalla registrazione della D.O.P. riuniti in
Consorzio  incaricato  alla  tutela  dal  Ministero  delle  politiche
agricole  e  forestali.  Lo  stesso  consorzio incaricato provvedera'
anche  ad  iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto
uso   della  Denominazione  d'origine  protetta.  In  assenza  di  un
consorzio  di  tutela incaricato, le predette funzioni saranno svolte
dal   Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali  in  quanto
autorita' nazionale preposta all'attuazione del Reg. (CEE) 2081/92.