Art. 4.
                         Collaudo dei lavori
  1. Il certificato di collaudo e' sostituito, ai sensi dell'art. 28,
comma  3,  della  legge  n.  109/1994  e  successive  modificazioni e
integrazioni, dal certificato di regolare esecuzione.
  2.   Intervenuta   l'approvazione   del   certificato  di  regolare
esecuzione,   il   consorzio   di   bonifica  del  Cixerri  ne  dara'
comunicazione  al  commissario,  certificando  sotto la sua esclusiva
responsabilita'   che   l'oggetto   dell'affidamento  e'  ultimato  e
collaudato  in  ogni  sua  parte  e  trasmettendo  la  documentazione
relativa    al   certificato   stesso   accompagnata   dall'atto   di
approvazione.