Art. 4. Collaudo dei lavori 1. Il certificato di collaudo e' sostituito, ai sensi dell'art. 28, comma 3, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni e integrazioni, dal certificato di regolare esecuzione. 2. Intervenuta l'approvazione del certificato di regolare esecuzione, il consorzio di bonifica del Cixerri ne dara' comunicazione al commissario, certificando sotto la sua esclusiva responsabilita' che l'oggetto dell'affidamento e' ultimato e collaudato in ogni sua parte e trasmettendo la documentazione relativa al certificato stesso accompagnata dall'atto di approvazione.