Art. 7.
  1.  Per  quanto  non  espressamente  previsto  dal presente atto di
affidamento,  si  richiamano  tutte  le  leggi  generali che regolano
l'esecuzione  delle  opere  pubbliche e le norme del codice civile in
quanto applicabili.
  E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare
la presente ordinanza.
  La presente ordinanza e' immediatamente esecutiva, ed e' pubblicata
nella   Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  Italiana,  ai  sensi
dell'art.  5  della  legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sul bollettino
ufficiale della regione Sardegna, parte II.
    Cagliari, 22 marzo 2006
               Il sub-commissario governativo Mannoni