Art. 2.
  1. Le prestazioni, non rientranti tra i servizi pubblici essenziali
o non espletate a garanzia di diritti fondamentali, non riconducibili
a  quelle  individuate  nell'art.  1,  eseguite  dal  Ministero delle
comunicazioni  per  conto  terzi  sono  individuate  come  di seguito
indicato:
    a) collaudi e ispezioni alle stazioni radio a bordo delle navi;
    b) assistenza  ai  concorsi  pubblici per prevenire l'utilizzo di
terminali GSM;
    c) effettuazione  su  richiesta  dei  concessionari  di  progetti
tecnici di compatibilizzazione tra impianti radioelettrici;
    d) effettuazione  di  interventi  su  richiesta  di  operatori di
comunicazione elettronica in assenza di violazioni;
    e) attivita' di istruttoria per il rilascio di nulla osta nonche'
di  vigilanza e controllo concernenti gli impianti e le condutture di
energia  elettrica  ai  sensi  dell'art.  95  del decreto legislativo
1° agosto 2003, n. 259;
    f) attivita'   di  disattivazione  o  suggellamento  di  impianti
radioelettrici effettuate nell'interesse del trasgressore.