Art. 2. 1. Le prestazioni, non rientranti tra i servizi pubblici essenziali o non espletate a garanzia di diritti fondamentali, non riconducibili a quelle individuate nell'art. 1, eseguite dal Ministero delle comunicazioni per conto terzi sono individuate come di seguito indicato: a) collaudi e ispezioni alle stazioni radio a bordo delle navi; b) assistenza ai concorsi pubblici per prevenire l'utilizzo di terminali GSM; c) effettuazione su richiesta dei concessionari di progetti tecnici di compatibilizzazione tra impianti radioelettrici; d) effettuazione di interventi su richiesta di operatori di comunicazione elettronica in assenza di violazioni; e) attivita' di istruttoria per il rilascio di nulla osta nonche' di vigilanza e controllo concernenti gli impianti e le condutture di energia elettrica ai sensi dell'art. 95 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; f) attivita' di disattivazione o suggellamento di impianti radioelettrici effettuate nell'interesse del trasgressore.