Art. 3.
  1.  I  compensi  dovuti  da  altre  amministrazioni statali, enti e
privati,  per le prestazioni di cui all'art. 1, comma 1, del presente
decreto  effettuati per loro conto dal Ministero delle comunicazioni,
sono calcolati sulla base dei sottoelencati elementi:
    a) spese  per  il personale impiegato: Euro 60,00 per ogni ora di
lavoro;
    b) spese  per  l'uso  di  apparecchiature  impiegate nelle prove,
espresse  in  percentuale del costo iniziale dell'apparecchiatura per
ogni ora di utilizzo:
      - strumentazione elettronica ed informatica e camere climatiche
0,80 per mille;
      -  apparecchiature per prove meccaniche, per prove di sicurezza
elettrica  e  per  analisi  tecnologiche  e  chimico fisiche 0,60 per
mille;
      - campioni di riferimento 0,40 per mille;
    c) spese per i materiali di consumo: rimborso del costo sostenuto
per l'acquisto del materiale utilizzato;
    d) spese  di missione per il personale impiegato fuori dalla sede
di  servizio: rimborso delle indennita' da corrispondere al personale
sulla base della normativa vigente;
    e) spese generali: il 20% del totale delle voci precedenti.
  2. Per quanto riguarda le lettere a) e b) del comma 1, nel caso che
la  durata  in  ore  della  prestazione  risulti  pari  ad  un numero
frazionario, il corrispettivo e' pari all'importo orario moltiplicato
per il suddetto numero frazionario.
  3  Qualora si tratti di prestazioni standard a carattere ripetitivo
sono  adottati  prezzi  forfetari compilati sulla base degli elementi
dei commi 1 e 2.