Art. 3. 1. I compensi dovuti da altre amministrazioni statali, enti e privati, per le prestazioni di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto effettuati per loro conto dal Ministero delle comunicazioni, sono calcolati sulla base dei sottoelencati elementi: a) spese per il personale impiegato: Euro 60,00 per ogni ora di lavoro; b) spese per l'uso di apparecchiature impiegate nelle prove, espresse in percentuale del costo iniziale dell'apparecchiatura per ogni ora di utilizzo: - strumentazione elettronica ed informatica e camere climatiche 0,80 per mille; - apparecchiature per prove meccaniche, per prove di sicurezza elettrica e per analisi tecnologiche e chimico fisiche 0,60 per mille; - campioni di riferimento 0,40 per mille; c) spese per i materiali di consumo: rimborso del costo sostenuto per l'acquisto del materiale utilizzato; d) spese di missione per il personale impiegato fuori dalla sede di servizio: rimborso delle indennita' da corrispondere al personale sulla base della normativa vigente; e) spese generali: il 20% del totale delle voci precedenti. 2. Per quanto riguarda le lettere a) e b) del comma 1, nel caso che la durata in ore della prestazione risulti pari ad un numero frazionario, il corrispettivo e' pari all'importo orario moltiplicato per il suddetto numero frazionario. 3 Qualora si tratti di prestazioni standard a carattere ripetitivo sono adottati prezzi forfetari compilati sulla base degli elementi dei commi 1 e 2.