Art. 5. 1. Una somma pari al 30% delle entrate provenienti dai compensi per le prestazioni conto terzi individuate negli articoli 1 e 2 del presente decreto e' destinata, d'intesa con le organizzazioni sindacali, all'incentivazione della produttivita' del personale, incluso quello di livello dirigenziale, in servizio presso il Ministero delle comunicazioni. 2. Il presente decreto, che sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione, ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 3. Dalla medesima data e' abrogato il decreto del Ministro delle comunicazioni 24 settembre 2003, nonche' il decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni 5 settembre 1995, citati nelle premesse, ad eccezione che per i contratti in corso e fino alla loro naturale scadenza. Roma, 15 febbraio 2006 Il Ministro delle comunicazioni Landolfi Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2006 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 355