Art. 5.
  1. Una somma pari al 30% delle entrate provenienti dai compensi per
le  prestazioni  conto  terzi  individuate  negli  articoli 1 e 2 del
presente   decreto  e'  destinata,  d'intesa  con  le  organizzazioni
sindacali,  all'incentivazione  della  produttivita'  del  personale,
incluso  quello  di  livello  dirigenziale,  in  servizio  presso  il
Ministero delle comunicazioni.
  2.  Il presente decreto, che sara' inviato alla Corte dei conti per
la  registrazione,  ha effetto dal primo giorno del mese successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
  3.  Dalla  medesima  data e' abrogato il decreto del Ministro delle
comunicazioni  24 settembre  2003,  nonche'  il  decreto del Ministro
delle  poste  e  telecomunicazioni  5 settembre  1995,  citati  nelle
premesse,  ad eccezione che per i contratti in corso e fino alla loro
naturale scadenza.

    Roma, 15 febbraio 2006


                                      Il Ministro delle comunicazioni
                                                 Landolfi


Il Ministro dell'economia e delle finanze
                 Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2006
Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita' produttive,
registro n. 1, foglio n. 355