L'AUTORITA'

   NELLA  riunione  della Commissione per le infrastrutture e le reti
del 7 marzo 2006;
   VISTA  la  legge  31  luglio  1997,  n.  249, recante "Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
   VISTO  il  decreto  legislativo  l°  agosto  2003, n. 259, recante
"Codice  delle comunicazioni elettroniche", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003 ed,
in particolare, gli articoli 11, 15 e 83;
   VISTA  la  delibera  n.  4/CIR/99,  del  7  dicembre 1999, recante
"Regole  per la fornitura della portabilita' del numero tra operatori
(Service  Provider Portability)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 1999;
   VISTA  la  delibera  n.  236/01/CONS,  recante  "  Regolamento per
l'organizzazione   e  la  tenuta  del  registro  degli  operatori  di
comunicazione",  pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana del 30 giugno 2001, n. 150;
   VISTA  la  delibera  n.  36/02/CONS,  del 6 febbraio 2002, recante
"Regole e modalita' organizzative per la realizzazione e l'offerta di
un  servizio di elenco telefonico generale e adeguamento del servizio
universale",  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica
italiana del 26 marzo 2002, n. 72;
   VISTA la delibera n. 180/02/CONS, 13 giugno 2002, recante " Regole
e  modalita'  organizzative  per  la  realizzazione e l'offerta di un
servizio  di  elenco  telefonico  generale:  disposizioni  attuative"
pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9
luglio 2002, n. 159;
   VISTA  la  delibera n. 9/03/CIR, del 3 luglio 2003, recante "Piano
di  numerazione  nel  settore  delle  telecomunicazioni  e disciplina
attuativa",  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica
italiana n.177 del 1° agosto 2003;
   VISTA  la  delibera n. 335/03/CONS, del 24 settembre 2003, recante
"Modifiche  e  integrazioni  al  regolamento concernente l'accesso ai
documenti  approvato  con  delibera n. 217/01/CONS", pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre
2003;
   VISTA  la  delibera  n. 453/03/CONS, del 23 dicembre 2003, recante
"Regolamento   concernente  la  procedura  di  consultazione  di  cui
all'articolo  11  del  decreto  legislativo  l°  agosto 2003, n. 259"
pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 22
del 28 gennaio 2004;
   VISTI  i provvedimenti del 23 maggio 2002 e del 15 luglio 2004 del
Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali  con  il  quale si
segnalano  e prescrivono a tutti gli operatori le garanzie necessarie
per  trattare  dati  personali  al  fine  di  formare i nuovi elenchi
telefonici e prestare i servizi di informazione all'utenza;
   VISTA  la  delibera  n.  15/04/CIR,  del  3 novembre 2004, recante
"Attribuzione  dei  diritti  d'uso delle numerazioni per i servizi di
informazione  abbonati"  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana n. 288 del 9 dicembre 2004;
   VISTO il decreto-legge del 27 luglio 2005, n. 144, recante "Misure
urgenti  per  il contrasto del terrorismo internazionale", convertito
con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005 n. 155, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 177 del l° agosto
2005;
   VISTO  il  decreto  del  Ministro  dell'interno del 16 agosto 2005
recante  "Misure  di  preventiva  acquisizione di dati anagrafici dei
soggetti   che  utilizzano  postazioni  pubbliche  non  vigilate  per
comunicazioni   telematiche  ovvero  punti  di  accesso  ad  Internet
utilizzando tecnologia senza fili, ai sensi dell'articolo 7, comma 4,
del   decreto-legge   27   luglio   2005,  n.  144,  convertito,  con
modificazioni,  dalla legge 31 luglio 2005, n. 155", pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.190 del 17 agosto
2005;
   VISTA la Circolare del Ministero dell'interno n. 557/2005;
   VISTA  la  determina  n.  01/04/CODIP  del  5 agosto 2004, recante
"Istituzione del gruppo di lavoro sulle problematiche attuative della
regolamentazione  in  materia  di  accesso  disaggregato in modalita'
condivisa e nuovi servizi";
   VISTA  la  delibera  n.  26/05/CIR  del  28  giugno  2005, recante
"Consultazione    pubblica   concernente   proposte   di   interventi
regolamentari  in  merito  alla fornitura di servizi VoIP (voice over
internet   protocol)",  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n.179 del 3 agosto 2005;
   CONSIDERATE  le  risultanze  dell'attivita' di monitoraggio svolta
dal gruppo di lavoro istituito con determina n. 01/04/CODIP in merito
all'espletamento  dei  servizi  di  telefonia vocale su protocollo IP
(VoIP),  che  hanno  evidenziato  la  disponibilita'  sul  mercato di
diverse  modalita'  di  fornitura  dei  suddetti  servizi agli utenti
finali  sia  per  quanto  riguarda  la  tipologia dell'offerta sia in
merito all'architettura di rete sottostante;
   CONSIDERATO  che  da  tali  risultanze  e' emersa la necessita' di
adottare  misure regolamentari in tema di fornitura dei servizi VoIP,
con  particolare  riguardo all'uso della numerazione ed alle garanzie
per  gli  utenti  in  merito  alla  sicurezza  ed  alla  qualita' del
servizio;
   VISTO il documento "Linee guida regolamentari per i servizi VoIP",
predisposto nell'ambito del gruppo di lavoro di cui alla determina n.
01/04/CODIP  e  sottoposto  alle valutazioni della Commissione per le
infrastrutture  e  le  reti  nella  riunione  del  9  marzo  2005,  e
considerati altresi' i commenti ricevuti dai soggetti partecipanti al
suddetto gruppo di lavoro;
   CONSIDERATO  che  l'attuazione  della  portabilita' del numero tra
operatori (Service Provider Portability), che forniscono i servizi di
telefonia  su  rete  fissa  e'  implementata,  in base alla normativa
vigente, in modalita' "onward routing" ;
   RITENUTO  opportuno  consentire  in  via  transitoria,  al fine di
favorire  l'avvio  dei  servizi  Voice  over  IP, l'adozione di altre
soluzioni  tecniche per la portabilita' del numero concordate tra gli
operatori,  fino  alla realizzazione di una banca dati centralizzata,
di  cui  alla  delibera 4/CIR/99, le cui informazioni sono utilizzate
dagli  operatori  autorizzati  ai  fini  della  implementazione della
portabilita'  del  numero  nella  modalita' tecnica piu' consona allo
sviluppo  dei servizi Voice over IP e che verra' stabilita nelle sedi
competenti;
   RITENUTO  opportuno  che  qualsiasi  valutazione  in  merito  alle
eventuali  misure  da  porre in capo ad operatori che offrono servizi
VoIP  in  posizione  di  significativo  potere  di mercato sia svolta
nell'ambito  dei  procedimenti  avviati  ai  sensi  del d.lgs. 259/03
relativamente  all'applicazione  di  misure  ex  ante  secondo quanto
disposto  dalla  direttiva  2002/21/CE,  dell'  11  febbraio 2003 (di
seguito,  la  Raccomandazione),  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita' europee L 114 dell' 8 maggio 2003;
   RITENUTO  che  anche i fornitori dei servizi in tecnologia VoIP di
cui  al  presente  provvedimento  debbano  adottare  le misure di cui
all'art.  6  del  decreto legge n. 144 del 27 luglio 2005, convertito
con  modificazioni  dalla legge 31 luglio 2005 n. 155, in merito alla
identificazione  dei  propri  clienti  ed al trattamento dei dati del
traffico telefonico e telematico;
   SENTITE,  in data 1° settembre 2005, le societa' BT-Albacom, Wind,
Vodafone, Eutelia;
   SENTITE,  in  data  2  settembre 2005, le societa' Telecom Italia,
Fastweb e la AIIP;
   VISTI   i  contributi  prodotti  dai  soggetti  partecipanti  alla
consultazione pubblica;
   VISTI gli atti del procedimento;
   CONSIDERATO quanto segue:


Il procedimento istruttorio

   1. L'Autorita'  ha  avviato  il  26  luglio  2005, il procedimento
istruttorio  "Interventi  regolamentari  in  merito alla fornitura di
servizi  VoIP  (Voice  over  Internet Protocol)" con comunicazione di
avvio  del  procedimento  pubblicata  sul sito dell'Autorita' in data
18/07/05  e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 172
del 26 luglio 2005. L'obiettivo del procedimento e' la valutazione di
eventuali  interventi  regolamentari in tema di fornitura dei servizi
VoIP,  con  particolare  riguardo  all' uso della numerazione ed alle
garanzie  dei  diritti  degli  utenti  finali, tra cui la trasparenza
delle informazioni, la qualita' del servizio, l'accesso ai servizi di
emergenza,  la  portabilita' del numero e la fornitura di prestazioni
supplementari;
   2. Con   la   delibera   n.26/05/CIR  l'Autorita'  ha  avviato  la
consultazione  pubblica,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  n.179  del  3  agosto  2005, concernente alcune
proposte  di  interventi  regolamentari  in  merito alla fornitura di
servizi  VoIP  (Voice  over Internet Protocol), al fine di consentire
alle  parti  interessate  di presentare le proprie osservazioni sulla
proposta di provvedimento dell'Autorita' in merito ai diversi aspetti
di  carattere tecnico, giuridico ed economico derivanti dall'adozione
degli  interventi regolamentari in tema di fornitura di servizi VoIP,
ivi incluse le modifiche al piano nazionale di numerazione;
   3. In  risposta  alla  consultazione  pubblica  hanno presentato i
propri  contributi  i  seguenti  operatori  e  associazioni:  Telecom
Italia, H3G, Vodafone, Eutelia, Wind, Tiscali, Fastweb, AIIP, Clinet,
Unidata, BT-Albacom, Atlanet, MCI, Anuit, Seat Pagine Gialle;
   4. Le   principali   tematiche   sollevate   nelle  risposte  alla
consultazione  pubblica sono state ulteriormente approfondite con gli
operatori rispondenti nel corso delle audizioni del l° settembre 2005
con  BT-Albacom,  Wind, Vodafone, Eutelia, e del 2 settembre 2005 con
Telecom Italia, Fastweb e la AIIP;
   5. Ulteriori  contributi  in  relazione  a  suddetto  procedimento
istruttorio  sono  pervenuti  dalle  associazioni  ANFOV  e Movimento
Difesa del Cittadino;
   CONSIDERATO  il  quadro  normativo di riferimento e il confronto a
livello europeo sulle condizioni regolamentari di offerta dei servizi
VoIP contenuti in allegato A al presente provvedimento;
   CONSIDERATE   le   posizioni  espresse  dai  soggetti  intervenuti
nell'ambito  del  procedimento  di consultazione pubblica di cui alla
delibera  n.  26/05/CIR  e  le  valutazioni dell'Autorita', contenute
nell'allegato B al presente provvedimento;
   UDITE  le  relazioni  dei  Commissari  Nicola  D'Angelo  e Roberto
Napoli,   relatori   ai   sensi  dell'art.  29  del  regolamento  per
l'organizzazione e il funzionamento;


                              DELIBERA


                             Articolo 1
                            (Definizioni)

   1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
    a) "Servizio  telefonico  accessibile  al  pubblico": un servizio
accessibile  al  pubblico  che  consente  di  effettuare  e  ricevere
chiamate  nazionali  ed  internazionali  e  di accedere ai servizi di
emergenza  tramite  uno  o  piu'  numeri,  che  figurano  in un piano
nazionale  o  internazionale  di  numerazione, e che puo' inoltre, se
necessario,  includere  uno o piu' dei seguenti servizi: l'assistenza
di  un  operatore;  servizi  di  elenco  abbonati e consultazione; la
fornitura di telefoni pubblici a pagamento; la fornitura del servizio
a  condizioni  specifiche;  la  fornitura  di  apposite risorse per i
consumatori   disabili  o  con  esigenze  sociali  particolari  e  la
fornitura di servizi non geografici;
    b) "Servizio di comunicazione elettronica": i servizi, forniti di
norma a pagamento, consistenti esclusivamente o prevalentemente nella
trasmissione   di  segnali  su  reti  di  comunicazione  elettronica,
compresi  i  servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione
nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ad
esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando
reti  e  servizi  di  comunicazione  elettronica  o che esercitano un
controllo  editoriale  su  tali  contenuti;  sono  inoltre  esclusi i
servizi della societa' dell'informazione di cui all'articolo 2, comma
1,  lettera  a),  del  decreto  legislativo 9 aprile 2003, n. 70, non
consistenti  interamente  o  prevalentemente  nella  trasmissione  di
segnali su reti di comunicazione elettronica;
    c) "Punto terminale di rete": il punto fisico a partire dal quale
l'abbonato  ha accesso ad una rete pubblica di comunicazione; in caso
di  reti  in  cui abbiano luogo la commutazione o l'instradamento, il
punto  terminale  di  rete  e' definito mediante un indirizzo di rete
specifico  che  puo'  essere  correlato  ad un numero o ad un nome di
utente finale. Per il servizio di comunicazioni mobili e personali il
punto  terminale di rete e' costituito dall'antenna fissa cui possono
collegarsi  via  radio  le apparecchiature terminali utilizzate dagli
utenti del servizio;
    d) "Nomadismo":  prestazione  associata ad un servizio fornito su
rete  fissa  che  permette  di  svincolare  la fornitura del servizio
medesimo  da una particolare locazione fisica, che puo' corrispondere
al  punto terminale di rete fissa presso il sito del cliente indicato
nel contratto con l'operatore; tale prestazione consente la fornitura
del  servizio  potenzialmente da un qualsiasi punto terminale di rete
sia per comunicazioni entranti che uscenti;
    e) "Servizio  di comunicazione elettronica nomadico": un servizio
di comunicazione elettronica offerto con la prestazione di nomadismo;
    f) "Servizio  di  comunicazione  vocale  nomadico":  servizio che
consente all'utente, identificato da uno stesso numero non geografico
del  piano  nazionale  di  numerazione  e/o  altro identificativo, di
originare  e ricevere comunicazioni vocali nazionali, internazionali,
da un qualsiasi punto terminale di rete;
    g) "Tecnologia   Voice   over   IP":   l'insieme  di  protocolli,
tecnologie  e  infrastrutture  di rete che include la commutazione di
pacchetto  con  protocollo  IP (Internet Protocol), utilizzate per la
fornitura di un servizio di comunicazione vocale, anche integrato con
dati,  suono  e  immagini,  servizi  a  valore  aggiunto,  servizi di
condivisione  in tempo reale di risorse e informazioni, e che possono
consentire l'interoperabilita' con reti telefoniche tradizionali;
    h) "Piano  nazionale  di  numerazione":  Piano di numerazione nel
settore   delle  telecomunicazioni  e  disciplina  attuativa  di  cui
all'allegato  alla delibera n. 9/03/CIR e successive modificazioni ed
integrazioni;
    i) "Codice":   il   "Codice   delle  comunicazioni  elettroniche"
adottato con il decreto legislativo del l° agosto 2003, n. 259;
    j) "autorizzazione  generale": il regime giuridico che disciplina
la fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica, anche
ad  uso  privato,  ed  i  relativi  obblighi specifici per il settore
applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di servizi e di reti di
comunicazione elettronica, conformemente al Codice;
    k) "Autorita'":  l'Autorita'  per le garanzie nelle comunicazioni
istituita con la legge 31 luglio 1997, n. 249;
    l) "Ministero": il Ministero delle Comunicazioni.