L'AUTORITA' NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 7 marzo 2006; VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"; VISTO il decreto legislativo l° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003 ed, in particolare, gli articoli 11, 15 e 83; VISTA la delibera n. 4/CIR/99, del 7 dicembre 1999, recante "Regole per la fornitura della portabilita' del numero tra operatori (Service Provider Portability)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 1999; VISTA la delibera n. 236/01/CONS, recante " Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 giugno 2001, n. 150; VISTA la delibera n. 36/02/CONS, del 6 febbraio 2002, recante "Regole e modalita' organizzative per la realizzazione e l'offerta di un servizio di elenco telefonico generale e adeguamento del servizio universale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 26 marzo 2002, n. 72; VISTA la delibera n. 180/02/CONS, 13 giugno 2002, recante " Regole e modalita' organizzative per la realizzazione e l'offerta di un servizio di elenco telefonico generale: disposizioni attuative" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 luglio 2002, n. 159; VISTA la delibera n. 9/03/CIR, del 3 luglio 2003, recante "Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.177 del 1° agosto 2003; VISTA la delibera n. 335/03/CONS, del 24 settembre 2003, recante "Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre 2003; VISTA la delibera n. 453/03/CONS, del 23 dicembre 2003, recante "Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo l° agosto 2003, n. 259" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2004; VISTI i provvedimenti del 23 maggio 2002 e del 15 luglio 2004 del Garante per la protezione dei dati personali con il quale si segnalano e prescrivono a tutti gli operatori le garanzie necessarie per trattare dati personali al fine di formare i nuovi elenchi telefonici e prestare i servizi di informazione all'utenza; VISTA la delibera n. 15/04/CIR, del 3 novembre 2004, recante "Attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni per i servizi di informazione abbonati" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 288 del 9 dicembre 2004; VISTO il decreto-legge del 27 luglio 2005, n. 144, recante "Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale", convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005 n. 155, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del l° agosto 2005; VISTO il decreto del Ministro dell'interno del 16 agosto 2005 recante "Misure di preventiva acquisizione di dati anagrafici dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.190 del 17 agosto 2005; VISTA la Circolare del Ministero dell'interno n. 557/2005; VISTA la determina n. 01/04/CODIP del 5 agosto 2004, recante "Istituzione del gruppo di lavoro sulle problematiche attuative della regolamentazione in materia di accesso disaggregato in modalita' condivisa e nuovi servizi"; VISTA la delibera n. 26/05/CIR del 28 giugno 2005, recante "Consultazione pubblica concernente proposte di interventi regolamentari in merito alla fornitura di servizi VoIP (voice over internet protocol)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.179 del 3 agosto 2005; CONSIDERATE le risultanze dell'attivita' di monitoraggio svolta dal gruppo di lavoro istituito con determina n. 01/04/CODIP in merito all'espletamento dei servizi di telefonia vocale su protocollo IP (VoIP), che hanno evidenziato la disponibilita' sul mercato di diverse modalita' di fornitura dei suddetti servizi agli utenti finali sia per quanto riguarda la tipologia dell'offerta sia in merito all'architettura di rete sottostante; CONSIDERATO che da tali risultanze e' emersa la necessita' di adottare misure regolamentari in tema di fornitura dei servizi VoIP, con particolare riguardo all'uso della numerazione ed alle garanzie per gli utenti in merito alla sicurezza ed alla qualita' del servizio; VISTO il documento "Linee guida regolamentari per i servizi VoIP", predisposto nell'ambito del gruppo di lavoro di cui alla determina n. 01/04/CODIP e sottoposto alle valutazioni della Commissione per le infrastrutture e le reti nella riunione del 9 marzo 2005, e considerati altresi' i commenti ricevuti dai soggetti partecipanti al suddetto gruppo di lavoro; CONSIDERATO che l'attuazione della portabilita' del numero tra operatori (Service Provider Portability), che forniscono i servizi di telefonia su rete fissa e' implementata, in base alla normativa vigente, in modalita' "onward routing" ; RITENUTO opportuno consentire in via transitoria, al fine di favorire l'avvio dei servizi Voice over IP, l'adozione di altre soluzioni tecniche per la portabilita' del numero concordate tra gli operatori, fino alla realizzazione di una banca dati centralizzata, di cui alla delibera 4/CIR/99, le cui informazioni sono utilizzate dagli operatori autorizzati ai fini della implementazione della portabilita' del numero nella modalita' tecnica piu' consona allo sviluppo dei servizi Voice over IP e che verra' stabilita nelle sedi competenti; RITENUTO opportuno che qualsiasi valutazione in merito alle eventuali misure da porre in capo ad operatori che offrono servizi VoIP in posizione di significativo potere di mercato sia svolta nell'ambito dei procedimenti avviati ai sensi del d.lgs. 259/03 relativamente all'applicazione di misure ex ante secondo quanto disposto dalla direttiva 2002/21/CE, dell' 11 febbraio 2003 (di seguito, la Raccomandazione), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 114 dell' 8 maggio 2003; RITENUTO che anche i fornitori dei servizi in tecnologia VoIP di cui al presente provvedimento debbano adottare le misure di cui all'art. 6 del decreto legge n. 144 del 27 luglio 2005, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005 n. 155, in merito alla identificazione dei propri clienti ed al trattamento dei dati del traffico telefonico e telematico; SENTITE, in data 1° settembre 2005, le societa' BT-Albacom, Wind, Vodafone, Eutelia; SENTITE, in data 2 settembre 2005, le societa' Telecom Italia, Fastweb e la AIIP; VISTI i contributi prodotti dai soggetti partecipanti alla consultazione pubblica; VISTI gli atti del procedimento; CONSIDERATO quanto segue: Il procedimento istruttorio 1. L'Autorita' ha avviato il 26 luglio 2005, il procedimento istruttorio "Interventi regolamentari in merito alla fornitura di servizi VoIP (Voice over Internet Protocol)" con comunicazione di avvio del procedimento pubblicata sul sito dell'Autorita' in data 18/07/05 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 172 del 26 luglio 2005. L'obiettivo del procedimento e' la valutazione di eventuali interventi regolamentari in tema di fornitura dei servizi VoIP, con particolare riguardo all' uso della numerazione ed alle garanzie dei diritti degli utenti finali, tra cui la trasparenza delle informazioni, la qualita' del servizio, l'accesso ai servizi di emergenza, la portabilita' del numero e la fornitura di prestazioni supplementari; 2. Con la delibera n.26/05/CIR l'Autorita' ha avviato la consultazione pubblica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.179 del 3 agosto 2005, concernente alcune proposte di interventi regolamentari in merito alla fornitura di servizi VoIP (Voice over Internet Protocol), al fine di consentire alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni sulla proposta di provvedimento dell'Autorita' in merito ai diversi aspetti di carattere tecnico, giuridico ed economico derivanti dall'adozione degli interventi regolamentari in tema di fornitura di servizi VoIP, ivi incluse le modifiche al piano nazionale di numerazione; 3. In risposta alla consultazione pubblica hanno presentato i propri contributi i seguenti operatori e associazioni: Telecom Italia, H3G, Vodafone, Eutelia, Wind, Tiscali, Fastweb, AIIP, Clinet, Unidata, BT-Albacom, Atlanet, MCI, Anuit, Seat Pagine Gialle; 4. Le principali tematiche sollevate nelle risposte alla consultazione pubblica sono state ulteriormente approfondite con gli operatori rispondenti nel corso delle audizioni del l° settembre 2005 con BT-Albacom, Wind, Vodafone, Eutelia, e del 2 settembre 2005 con Telecom Italia, Fastweb e la AIIP; 5. Ulteriori contributi in relazione a suddetto procedimento istruttorio sono pervenuti dalle associazioni ANFOV e Movimento Difesa del Cittadino; CONSIDERATO il quadro normativo di riferimento e il confronto a livello europeo sulle condizioni regolamentari di offerta dei servizi VoIP contenuti in allegato A al presente provvedimento; CONSIDERATE le posizioni espresse dai soggetti intervenuti nell'ambito del procedimento di consultazione pubblica di cui alla delibera n. 26/05/CIR e le valutazioni dell'Autorita', contenute nell'allegato B al presente provvedimento; UDITE le relazioni dei Commissari Nicola D'Angelo e Roberto Napoli, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento per l'organizzazione e il funzionamento; DELIBERA Articolo 1 (Definizioni) 1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per: a) "Servizio telefonico accessibile al pubblico": un servizio accessibile al pubblico che consente di effettuare e ricevere chiamate nazionali ed internazionali e di accedere ai servizi di emergenza tramite uno o piu' numeri, che figurano in un piano nazionale o internazionale di numerazione, e che puo' inoltre, se necessario, includere uno o piu' dei seguenti servizi: l'assistenza di un operatore; servizi di elenco abbonati e consultazione; la fornitura di telefoni pubblici a pagamento; la fornitura del servizio a condizioni specifiche; la fornitura di apposite risorse per i consumatori disabili o con esigenze sociali particolari e la fornitura di servizi non geografici; b) "Servizio di comunicazione elettronica": i servizi, forniti di norma a pagamento, consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ad esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti; sono inoltre esclusi i servizi della societa' dell'informazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, non consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica; c) "Punto terminale di rete": il punto fisico a partire dal quale l'abbonato ha accesso ad una rete pubblica di comunicazione; in caso di reti in cui abbiano luogo la commutazione o l'instradamento, il punto terminale di rete e' definito mediante un indirizzo di rete specifico che puo' essere correlato ad un numero o ad un nome di utente finale. Per il servizio di comunicazioni mobili e personali il punto terminale di rete e' costituito dall'antenna fissa cui possono collegarsi via radio le apparecchiature terminali utilizzate dagli utenti del servizio; d) "Nomadismo": prestazione associata ad un servizio fornito su rete fissa che permette di svincolare la fornitura del servizio medesimo da una particolare locazione fisica, che puo' corrispondere al punto terminale di rete fissa presso il sito del cliente indicato nel contratto con l'operatore; tale prestazione consente la fornitura del servizio potenzialmente da un qualsiasi punto terminale di rete sia per comunicazioni entranti che uscenti; e) "Servizio di comunicazione elettronica nomadico": un servizio di comunicazione elettronica offerto con la prestazione di nomadismo; f) "Servizio di comunicazione vocale nomadico": servizio che consente all'utente, identificato da uno stesso numero non geografico del piano nazionale di numerazione e/o altro identificativo, di originare e ricevere comunicazioni vocali nazionali, internazionali, da un qualsiasi punto terminale di rete; g) "Tecnologia Voice over IP": l'insieme di protocolli, tecnologie e infrastrutture di rete che include la commutazione di pacchetto con protocollo IP (Internet Protocol), utilizzate per la fornitura di un servizio di comunicazione vocale, anche integrato con dati, suono e immagini, servizi a valore aggiunto, servizi di condivisione in tempo reale di risorse e informazioni, e che possono consentire l'interoperabilita' con reti telefoniche tradizionali; h) "Piano nazionale di numerazione": Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa di cui all'allegato alla delibera n. 9/03/CIR e successive modificazioni ed integrazioni; i) "Codice": il "Codice delle comunicazioni elettroniche" adottato con il decreto legislativo del l° agosto 2003, n. 259; j) "autorizzazione generale": il regime giuridico che disciplina la fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica, anche ad uso privato, ed i relativi obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di servizi e di reti di comunicazione elettronica, conformemente al Codice; k) "Autorita'": l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni istituita con la legge 31 luglio 1997, n. 249; l) "Ministero": il Ministero delle Comunicazioni.