Articolo 10 (Modalita' di prima attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni per servizi di comunicazione vocale in decade 5) 1. Il Ministero determina la misura del contributo annuale, di cui all'art. 35 del Codice, per l'attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni per servizi di comunicazione vocale nomadici di cui al presente provvedimento con riguardo ai criteri formulati nell'allegato B al punto 71. 2. Il Ministero, entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente delibera, pubblica l'avviso concernente l'espletamento della prima attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni per i servizi di comunicazione vocale nomadici in decade 5. Entro e non oltre quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso, ciascuna impresa autorizzata alla fornitura dei servizi di comunicazione vocale nomadici, ai sensi dell'art. 25, comma 4, del Codice, puo' richiedere i diritti d'uso delle numerazioni. 3. Decorso il termine di quindici giorni di cui al precedente comma 2, il Ministero espleta la prima attribuzione delle numerazioni per servizi di comunicazione vocale nomadici entro i termini previsti dall'art. 27, comma 8, del Codice.