Articolo 10
(Modalita' di prima attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni
          per servizi di comunicazione vocale in decade 5)

   1. Il Ministero determina la misura del contributo annuale, di cui
all'art.  35  del  Codice, per l'attribuzione dei diritti d'uso delle
numerazioni  per  servizi  di comunicazione vocale nomadici di cui al
presente    provvedimento   con   riguardo   ai   criteri   formulati
nell'allegato B al punto 71.
   2. Il   Ministero,  entro  60  giorni  dalla  pubblicazione  nella
Gazzetta   Ufficiale   della  presente  delibera,  pubblica  l'avviso
concernente l'espletamento della prima attribuzione dei diritti d'uso
delle  numerazioni  per i servizi di comunicazione vocale nomadici in
decade  5.  Entro  e  non  oltre  quindici giorni dalla pubblicazione
dell'avviso,  ciascuna impresa autorizzata alla fornitura dei servizi
di comunicazione vocale nomadici, ai sensi dell'art. 25, comma 4, del
Codice, puo' richiedere i diritti d'uso delle numerazioni.
   3. Decorso  il  termine  di  quindici  giorni di cui al precedente
comma 2, il Ministero espleta la prima attribuzione delle numerazioni
per servizi di comunicazione vocale nomadici entro i termini previsti
dall'art. 27, comma 8, del Codice.