Articolo 11 (Disposizioni finali) 1. L'Autorita' avvia un procedimento istruttorio al fine di stabilire le condizioni tecniche od operative che devono essere soddisfatte, dal fornitore di servizi o dai beneficiari dell'accesso, per l'attuazione degli obblighi di cui all'art. 8, comma 6 della presente delibera. Il procedimento istruttorio, della durata non superiore a 120 giorni, ha per oggetto le problematiche connesse alla definizione di un insieme comune di standard, protocolli di segnalazione e interfacce tecniche, ai fini dell'interconnessione ed interoperabilita' per la fornitura dei servizi oggetto della presente delibera, della codifica dei media e della localizzazione nella fornitura dei servizi di emergenza.