Articolo 11
                        (Disposizioni finali)

   1. L'Autorita'  avvia  un  procedimento  istruttorio  al  fine  di
stabilire  le  condizioni  tecniche  od  operative  che devono essere
soddisfatte, dal fornitore di servizi o dai beneficiari dell'accesso,
per  l'attuazione  degli  obblighi  di  cui all'art. 8, comma 6 della
presente  delibera.  Il  procedimento  istruttorio,  della durata non
superiore a 120 giorni, ha per oggetto le problematiche connesse alla
definizione   di   un  insieme  comune  di  standard,  protocolli  di
segnalazione  e interfacce tecniche, ai fini dell'interconnessione ed
interoperabilita' per la fornitura dei servizi oggetto della presente
delibera,  della  codifica  dei  media  e  della localizzazione nella
fornitura dei servizi di emergenza.