Articolo 12 (Sanzioni) 1. L'inottemperanza delle disposizioni di cui al presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente. 2. La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sul Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorita'. 3. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Roma, 7 marzo 2006 IL COMMISSARIO RELATORE Nicola D'Angelo IL PRESIDENTE Corrado Calabro' IL COMMISSARIO RELATORE Roberto Napoli