Articolo 12
                             (Sanzioni)

   1. L'inottemperanza   delle   disposizioni   di  cui  al  presente
provvedimento  comporta  l'applicazione delle sanzioni previste dalla
normativa vigente.
   2. La  presente  delibera  e'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana,  sul Bollettino ufficiale e sul sito web
dell'Autorita'.
   3. La  presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

    Roma, 7 marzo 2006

IL COMMISSARIO RELATORE
   Nicola D'Angelo
                                                      IL PRESIDENTE
                                                     Corrado Calabro'
IL COMMISSARIO RELATORE
    Roberto Napoli