Articolo 3 (Autorizzazione per la fornitura del servizio telefonico accessibile al pubblico) 1. Le imprese che intendono offrire i servizi di cui alla lettera a) comma 1 dell'art. 2 della presente delibera, richiedono al Ministero, ai sensi dell'art. 25 del Codice, qualora non in possesso di una autorizzazione per la fornitura del servizio telefonico accessibile al pubblico o altro titolo autorizzatorio equivalente ai fini della fornitura dei servizi in oggetto, una "autorizzazione generale per la fornitura del servizio telefonico accessibile al pubblico". Ai fini della corresponsione dei diritti amministrativi di cui all'art. 34 del Codice, tale servizio e' ricompreso nelle fattispecie dell'art. 1, comma 1, lettera b) dell'Allegato 10 al Codice. 2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 del Codice, l'autorizzazione generale per la fornitura di "servizi telefonici accessibili al pubblico", di cui al precedente comma, e' assoggettata al rispetto delle condizioni elencate nella parte A dell'allegato n.1 del Codice. 3. I soggetti in possesso dell'autorizzazione generale per la fornitura di "servizi telefonici accessibili al pubblico" di cui al comma 1 del presente articolo, rispettano gli obblighi previsti dalla normativa vigente per i servizi telefonici accessibili al pubblico, tra cui la portabilita' del numero tra operatori di cui all'art. 80 del Codice, l'accesso ai servizi d'emergenza ai sensi dell'art. 76 del Codice, l'integrita' della rete ai sensi dell' art. 73 del Codice, la identificazione della linea chiamante ai sensi dell'art. 79 del Codice, le prestazioni ai fini di giustizia, di cui all'art. 96 del Codice, sin dall'inizio dell'attivita'. Sono tenuti inoltre al rispetto degli obblighi derivanti dalle disposizioni dell'Autorita' sui servizi di telefonia fissa quali la delibera n. 254/04/CSP nell'ambito del quadro generale definito dalla delibera n. 179/03/CSP e successive disposizioni che potranno essere emanate dall'Autorita', ai sensi dell'art. 72 del Codice, in merito alla qualita' dei servizi. 4. I soggetti in possesso dell'autorizzazione generale per la fornitura di "servizi telefonici accessibili al pubblico" di cui al comma 1 del presente articolo, sono tenuti all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione di cui alla delibera n. 236/01/CONS e successive modifiche e integrazioni.