Articolo 3
      (Autorizzazione per la fornitura del servizio telefonico
                      accessibile al pubblico)

   1. Le  imprese che intendono offrire i servizi di cui alla lettera
a)  comma  1  dell'art.  2  della  presente  delibera,  richiedono al
Ministero,  ai sensi dell'art. 25 del Codice, qualora non in possesso
di  una  autorizzazione  per  la  fornitura  del  servizio telefonico
accessibile  al pubblico o altro titolo autorizzatorio equivalente ai
fini  della  fornitura  dei  servizi  in oggetto, una "autorizzazione
generale  per  la  fornitura  del  servizio telefonico accessibile al
pubblico". Ai fini della corresponsione dei diritti amministrativi di
cui  all'art.  34  del  Codice,  tale  servizio  e'  ricompreso nelle
fattispecie  dell'art.  1,  comma  1,  lettera b) dell'Allegato 10 al
Codice.
   2. Ai   sensi   di   quanto  previsto  dall'art.  28  del  Codice,
l'autorizzazione  generale  per  la  fornitura di "servizi telefonici
accessibili al pubblico", di cui al precedente comma, e' assoggettata
al rispetto delle condizioni elencate nella parte A dell'allegato n.1
del Codice.
   3. I  soggetti  in  possesso  dell'autorizzazione  generale per la
fornitura  di  "servizi telefonici accessibili al pubblico" di cui al
comma 1 del presente articolo, rispettano gli obblighi previsti dalla
normativa  vigente  per i servizi telefonici accessibili al pubblico,
tra  cui  la portabilita' del numero tra operatori di cui all'art. 80
del  Codice,  l'accesso  ai servizi d'emergenza ai sensi dell'art. 76
del  Codice,  l'integrita'  della  rete  ai  sensi  dell' art. 73 del
Codice,  la  identificazione della linea chiamante ai sensi dell'art.
79  del  Codice, le prestazioni ai fini di giustizia, di cui all'art.
96 del Codice, sin dall'inizio dell'attivita'. Sono tenuti inoltre al
rispetto  degli  obblighi derivanti dalle disposizioni dell'Autorita'
sui  servizi  di  telefonia  fissa  quali  la  delibera n. 254/04/CSP
nell'ambito del quadro generale definito dalla delibera n. 179/03/CSP
e successive disposizioni che potranno essere emanate dall'Autorita',
ai  sensi  dell'art.  72  del  Codice,  in  merito  alla qualita' dei
servizi.
   4. I  soggetti  in  possesso  dell'autorizzazione  generale per la
fornitura  di  "servizi telefonici accessibili al pubblico" di cui al
comma  1  del  presente  articolo,  sono  tenuti  all'iscrizione  nel
registro  degli  operatori  di  comunicazione di cui alla delibera n.
236/01/CONS e successive modifiche e integrazioni.