Articolo 4
     (Condizioni e modalita' per l'attribuzione di diritti d'uso
               di numerazione per servizi geografici)

   1. Possono  richiedere  al  Ministero  l'assegnazione  dei diritti
d'uso delle numerazioni per servizi telefonici geografici in decade 0
esclusivamente  le  imprese  in  possesso  dell'autorizzazione per la
fornitura  del  servizio  telefonico  accessibile  al pubblico di cui
all'art. 3, comma 1 della presente delibera.
   2. Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di uso
delle  numerazioni  contenute  nel  piano  nazionale  di numerazione,
l'attribuzione  dei  diritti  d'uso  delle  numerazioni  per  servizi
telefonici  accessibili  al  pubblico  e' soggetta alle condizioni di
seguito elencate:
    a) la  finalita'  esclusiva della fornitura di servizi telefonici
accessibili  al  pubblico,  di cui all'art. 3, comma 1 della presente
delibera;
    b) il   rispetto   delle   condizioni   elencate  nella  parte  C
dell'allegato  n.  1  del  Codice  tra  cui  si richiama l'obbligo di
fornitura  della  portabilita'  del numero e di designare il servizio
per  il  quale e' utilizzato il numero, ivi compresa ogni condizione,
anche tecnica, connessa alla fornitura del servizio;
    c) la  possibilita',  per  gli  utenti  che hanno sottoscritto il
servizio,  di effettuare e ricevere chiamate dagli utenti di tutte le
reti  di  comunicazione elettronica, nazionali ed estere, ivi incluse
le  reti  di  comunicazioni  mobili  e  personali, tramite numeri che
figurano in un piano nazionale o internazionale di numerazione;
    d) utilizzo  nomadico  del  servizio  esclusivamente  nell'ambito
distrettuale.  L'utente  viene preventivamente informato in merito al
divieto  dell'utilizzo  nomadico  al  di fuori del distretto ai sensi
della  normativa  vigente  e  tale  limitazione  e'  sottoposta  alla
specifica accettazione da parte dell'utente.
   3. Il  Ministero attribuisce i diritti d'uso delle numerazioni per
i  servizi  di  cui  al  presente  articolo  in  base  alla  data  di
presentazione della richiesta.