Articolo 4 (Condizioni e modalita' per l'attribuzione di diritti d'uso di numerazione per servizi geografici) 1. Possono richiedere al Ministero l'assegnazione dei diritti d'uso delle numerazioni per servizi telefonici geografici in decade 0 esclusivamente le imprese in possesso dell'autorizzazione per la fornitura del servizio telefonico accessibile al pubblico di cui all'art. 3, comma 1 della presente delibera. 2. Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di uso delle numerazioni contenute nel piano nazionale di numerazione, l'attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni per servizi telefonici accessibili al pubblico e' soggetta alle condizioni di seguito elencate: a) la finalita' esclusiva della fornitura di servizi telefonici accessibili al pubblico, di cui all'art. 3, comma 1 della presente delibera; b) il rispetto delle condizioni elencate nella parte C dell'allegato n. 1 del Codice tra cui si richiama l'obbligo di fornitura della portabilita' del numero e di designare il servizio per il quale e' utilizzato il numero, ivi compresa ogni condizione, anche tecnica, connessa alla fornitura del servizio; c) la possibilita', per gli utenti che hanno sottoscritto il servizio, di effettuare e ricevere chiamate dagli utenti di tutte le reti di comunicazione elettronica, nazionali ed estere, ivi incluse le reti di comunicazioni mobili e personali, tramite numeri che figurano in un piano nazionale o internazionale di numerazione; d) utilizzo nomadico del servizio esclusivamente nell'ambito distrettuale. L'utente viene preventivamente informato in merito al divieto dell'utilizzo nomadico al di fuori del distretto ai sensi della normativa vigente e tale limitazione e' sottoposta alla specifica accettazione da parte dell'utente. 3. Il Ministero attribuisce i diritti d'uso delle numerazioni per i servizi di cui al presente articolo in base alla data di presentazione della richiesta.