Articolo 5 (Integrazione al piano nazionale di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e relativa disciplina attuativa) 1. All'articolo 1, comma 1 della delibera n. 9/03/CIR dopo la lettera m) sono inserite le seguenti definizioni: n) "Nomadismo": prestazione associata ad un servizio fornito su rete fissa che permette di svincolare la fornitura del servizio medesimo da una particolare locazione fisica, che puo' corrispondere al punto terminale di rete fissa associato al sito del cliente indicato nel contratto con l'operatore; tale prestazione consente la fornitura del servizio potenzialmente da un qualsiasi punto terminale di rete sia per comunicazioni entranti che uscenti; o) "Servizio di comunicazione elettronica nomadico": un servizio di comunicazione elettronica offerto con la prestazione di nomadismo; p) "Servizio di comunicazione vocale nomadico": servizio che consente all'utente, identificato da uno stesso numero non geografico del piano nazionale di numerazione e/o altro identificativo, di originare e ricevere chiamate nazionali, internazionali, da un qualsiasi punto terminale di rete. 2. All'articolo 2, sesta riga dell'elenco, e' sostituita la frase 5. "Riservato per esigenze future" con 5. "Numerazione per servizi di comunicazione elettronica nomadici" 3. Dopo l'articolo 11 della delibera n. 9/03/CIR e' inserito il seguente: Articolo 11 bis (Numerazione per servizi di comunicazione vocale nomadici) 1. La norma di riferimento per le numerazioni di cui al presente articolo e' la raccomandazione UIT-T E.164. 2. I codici 5X sono dedicati alla fornitura di servizi di comunicazione vocale nomadici. 3. Le numerazioni di cui al precedente comma hanno la seguente struttura: a) 55 UUUUUUUU , U=0,9 4. I rimanenti codici 5X UUUUUUUU, con X diverso da 5, sono riservati per esigenze future. 5. Le numerazioni sono attribuite agli operatori per blocchi di mille numeri contigui, da 000 a 999. In sede di prima richiesta possono essere attribuiti a ciascun operatore non piu' di 50 blocchi. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 6 del Piano di numerazione, la richiesta di ulteriori attribuzioni di diritti d'uso e' soggetta a verifica dell'utilizzo superiore al 50% della numerazione della stessa tipologia precedentemente attribuita. 6. I prezzi delle chiamate verso numerazione in decade 5 sono stabiliti secondo il modello di terminazione e remunerano i costi della originazione, del trasporto e della terminazione ma escludono ogni tipo di sovrapprezzo. Per le chiamate verso tali numerazioni i prezzi massimi sono pari a quelli delle chiamate verso numerazione geografica, per servizi equivalenti, secondo il piano tariffario sottoscritto dal cliente. Nel caso che il piano tariffario preveda la distinzione tra chiamate locali e interurbane la soglia suddetta e' pari al due volte il prezzo delle chiamate locali verso numerazione geografica. L'Autorita' si riserva di rivedere le soglie di prezzo massimo suddette alla luce della evoluzione della situazione di mercato. 7. La numerazione di cui al presente articolo non puo' essere utilizzata per la fornitura di servizi a sovrapprezzo. 8. Il richiedente in sede di domanda di attribuzione dei diritti d'uso indica la quantita' di numerazione richiesta e le eventuali preferenze. 9. L'attribuzione dei diritti d'uso e' effettuata entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa domanda. 10. Il periodo di latenza per le numerazioni di cui al presente articolo ha una durata di 6 mesi.