Articolo 5
     (Integrazione al piano nazionale di numerazione nel settore
      delle telecomunicazioni e relativa disciplina attuativa)

   1. All'articolo  1,  comma  1  della  delibera n. 9/03/CIR dopo la
lettera m) sono inserite le seguenti definizioni:
    n) "Nomadismo":  prestazione  associata ad un servizio fornito su
rete  fissa  che  permette  di  svincolare  la fornitura del servizio
medesimo  da una particolare locazione fisica, che puo' corrispondere
al  punto  terminale  di  rete  fissa  associato  al sito del cliente
indicato  nel contratto con l'operatore; tale prestazione consente la
fornitura del servizio potenzialmente da un qualsiasi punto terminale
di rete sia per comunicazioni entranti che uscenti;
    o) "Servizio  di comunicazione elettronica nomadico": un servizio
di comunicazione elettronica offerto con la prestazione di nomadismo;
    p) "Servizio  di  comunicazione  vocale  nomadico":  servizio che
consente all'utente, identificato da uno stesso numero non geografico
del  piano  nazionale  di  numerazione  e/o  altro identificativo, di
originare  e  ricevere  chiamate  nazionali,  internazionali,  da  un
qualsiasi punto terminale di rete.
   2. All'articolo 2, sesta riga dell'elenco, e' sostituita la frase
    5. "Riservato per esigenze future"
   con
    5. "Numerazione   per   servizi   di   comunicazione  elettronica
nomadici"
   3. Dopo  l'articolo  11  della delibera n. 9/03/CIR e' inserito il
seguente:
    Articolo 11 bis
    (Numerazione per servizi di comunicazione vocale nomadici)
     1. La norma di riferimento per le numerazioni di cui al presente
articolo e' la raccomandazione UIT-T E.164.
     2. I  codici  5X  sono  dedicati  alla  fornitura  di servizi di
comunicazione vocale nomadici.
     3. Le  numerazioni  di cui al precedente comma hanno la seguente
struttura:
      a) 55 UUUUUUUU , U=0,9
     4. I  rimanenti  codici  5X  UUUUUUUU,  con X diverso da 5, sono
riservati per esigenze future.
     5. Le  numerazioni sono attribuite agli operatori per blocchi di
mille  numeri  contigui,  da  000  a  999. In sede di prima richiesta
possono essere attribuiti a ciascun operatore non piu' di 50 blocchi.
Ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  4,  comma  6 del Piano di
numerazione,  la richiesta di ulteriori attribuzioni di diritti d'uso
e'   soggetta   a  verifica  dell'utilizzo  superiore  al  50%  della
numerazione della stessa tipologia precedentemente attribuita.
     6. I  prezzi  delle  chiamate verso numerazione in decade 5 sono
stabiliti  secondo  il  modello  di terminazione e remunerano i costi
della  originazione,  del trasporto e della terminazione ma escludono
ogni  tipo  di sovrapprezzo. Per le chiamate verso tali numerazioni i
prezzi  massimi  sono  pari a quelli delle chiamate verso numerazione
geografica,  per  servizi  equivalenti,  secondo  il piano tariffario
sottoscritto dal cliente. Nel caso che il piano tariffario preveda la
distinzione  tra  chiamate locali e interurbane la soglia suddetta e'
pari  al  due volte il prezzo delle chiamate locali verso numerazione
geografica.  L'Autorita'  si  riserva di rivedere le soglie di prezzo
massimo  suddette  alla  luce  della  evoluzione  della situazione di
mercato.
     7. La  numerazione  di  cui al presente articolo non puo' essere
utilizzata per la fornitura di servizi a sovrapprezzo.
     8. Il richiedente in sede di domanda di attribuzione dei diritti
d'uso  indica  la  quantita'  di numerazione richiesta e le eventuali
preferenze.
     9. L'attribuzione  dei  diritti d'uso e' effettuata entro trenta
giorni dalla data di ricezione della relativa domanda.
     10. Il  periodo di latenza per le numerazioni di cui al presente
articolo ha una durata di 6 mesi.