Articolo 6 (Autorizzazione per la fornitura dei servizi di comunicazione vocale nomadici) 1. Ogni impresa che intende offrire al pubblico i servizi di cui alla lettera b) dell'art. 2 della presente delibera richiede al Ministero, ai sensi dell'art. 25 del Codice, una "autorizzazione generale per la fornitura di un servizio di comunicazione vocale nomadico". 2. Ai fini della corresponsione dei diritti amministrativi di cui all'art. 34 del Codice tale servizio e' ricompreso nella fattispecie dell'art. 1, comma 2, dell'allegato 10 al Codice. 3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 del Codice, l'autorizzazione generale per la fornitura di servizi di cui al comma 1 del presente articolo, e' assoggettata al rispetto delle condizioni, giustificate rispetto alla rete e al servizio in questione, elencate nella parte A dell'allegato n. 1 del Codice, ad eccezione dei punti 1, 6, 12, 15. 4. I soggetti in possesso di autorizzazione generale per la fornitura di servizi di cui al comma 1 del presente articolo, rispettano gli obblighi previsti dalla normativa vigente per i servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. Gli operatori garantiscono inoltre la identificazione della linea chiamante ai sensi dell'art. 79 del Codice, l'accesso ai servizi d'emergenza ai sensi dell'art. 76 del Codice, le prestazioni ai fini di giustizia, di cui all'art. 96 del Codice, sin dall'inizio dell'attivita'. Sono tenuti inoltre al rispetto delle disposizioni generali dell'Autorita' in materia di qualita' e carte dei servizi di telecomunicazione di cui alla delibera n. 179/03/CSP e successive disposizioni che potranno essere emanate dall'Autorita', ai sensi dell'art. 72 del Codice, in merito alla qualita' dei servizi. 5. I soggetti che forniscono i servizi di cui al comma 1 del presente articolo assicurano opportuna informativa all'utente, preventiva alla sottoscrizione del contratto con il fornitore dei servizi in oggetto, in merito alle eventuali limitazioni relative alla localizzazione nella fornitura dell'accesso ai servizi di emergenza, ad altre prestazioni obbligatorie e alla qualita' del servizio. 6. I soggetti in possesso dell'autorizzazione generale per la fornitura di "un servizio di comunicazione vocale nomadico" di cui al comma 1 del presente articolo, sono tenuti all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione di cui alla delibera n. 236/01/CONS e successive modifiche e integrazioni.