Articolo 6
            (Autorizzazione per la fornitura dei servizi
                  di comunicazione vocale nomadici)

   1. Ogni  impresa  che intende offrire al pubblico i servizi di cui
alla  lettera  b)  dell'art.  2  della  presente delibera richiede al
Ministero,  ai  sensi  dell'art.  25  del Codice, una "autorizzazione
generale  per  la  fornitura  di  un servizio di comunicazione vocale
nomadico".
   2. Ai  fini della corresponsione dei diritti amministrativi di cui
all'art.  34 del Codice tale servizio e' ricompreso nella fattispecie
dell'art. 1, comma 2, dell'allegato 10 al Codice.
   3. Ai   sensi   di   quanto  previsto  dall'art.  28  del  Codice,
l'autorizzazione generale per la fornitura di servizi di cui al comma
1   del   presente   articolo,  e'  assoggettata  al  rispetto  delle
condizioni,   giustificate  rispetto  alla  rete  e  al  servizio  in
questione,  elencate  nella parte A dell'allegato n. 1 del Codice, ad
eccezione dei punti 1, 6, 12, 15.
   4. I  soggetti  in  possesso  di  autorizzazione  generale  per la
fornitura  di  servizi  di  cui  al  comma  1  del presente articolo,
rispettano  gli  obblighi  previsti  dalla  normativa  vigente  per i
servizi  di  comunicazione  elettronica  accessibili al pubblico. Gli
operatori   garantiscono   inoltre  la  identificazione  della  linea
chiamante  ai  sensi  dell'art.  79  del Codice, l'accesso ai servizi
d'emergenza  ai sensi dell'art. 76 del Codice, le prestazioni ai fini
di  giustizia,  di  cui  all'art.  96  del  Codice,  sin  dall'inizio
dell'attivita'.  Sono  tenuti  inoltre al rispetto delle disposizioni
generali dell'Autorita' in materia di qualita' e carte dei servizi di
telecomunicazione  di  cui  alla  delibera n. 179/03/CSP e successive
disposizioni  che  potranno  essere  emanate dall'Autorita', ai sensi
dell'art. 72 del Codice, in merito alla qualita' dei servizi.
   5. I  soggetti  che  forniscono  i  servizi  di cui al comma 1 del
presente   articolo   assicurano  opportuna  informativa  all'utente,
preventiva  alla  sottoscrizione  del  contratto con il fornitore dei
servizi  in  oggetto,  in  merito alle eventuali limitazioni relative
alla  localizzazione  nella  fornitura  dell'accesso  ai  servizi  di
emergenza,  ad  altre  prestazioni  obbligatorie  e alla qualita' del
servizio.
   6. I  soggetti  in  possesso  dell'autorizzazione  generale per la
fornitura di "un servizio di comunicazione vocale nomadico" di cui al
comma  1  del  presente  articolo,  sono  tenuti  all'iscrizione  nel
registro  degli  operatori  di  comunicazione di cui alla delibera n.
236/01/CONS e successive modifiche e integrazioni.