Articolo 7
    (Condizioni e modalita' per l'attribuzione dei diritti d'uso
   delle numerazioni per servizi di comunicazione vocale nomadici)

   1. Possono  richiedere  al  Ministero  l'assegnazione  dei diritti
d'uso  delle numerazioni per servizi di comunicazione vocale nomadici
di   cui   all'art.   5   esclusivamente   le   imprese  in  possesso
dell'autorizzazione  generale  per  la  fornitura del servizio di cui
all'art. 6.
   2. Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di uso
delle  numerazioni  contenute  nel  piano  nazionale  di numerazione,
l'attribuzione  dei  diritti  d'uso  delle numerazioni per servizi di
comunicazione  vocale  nomadici  di  cui  all'art.  5  della presente
delibera e' soggetta alle condizioni di seguito elencate:
    a) la  finalita'  esclusiva  della  fornitura  di  servizi di cui
all'art. 6 della presente delibera;
    b) il   rispetto   delle   condizioni   elencate  nella  parte  C
dell'allegato  n.1 del Codice e in particolare l'obbligo di fornitura
della  portabilita'  del  numero,  di  cui  all'art.  80  del Codice,
nell'ambito  della  stessa  decade, e di designare il servizio per il
quale  e'  utilizzato  il numero, ivi compresa ogni condizione, anche
tecnica, connessa alla fornitura del servizio;
    c) la  possibilita',  per  gli  utenti  che hanno sottoscritto il
servizio,  di effettuare e ricevere chiamate dagli utenti di tutte le
reti di comunicazione elettronica, nazionali ed estere ivi incluse le
reti di comunicazioni mobili e personali, tramite numeri che figurano
in un piano nazionale o internazionale di numerazione;
    d) a   tale   numerazione   e'   sempre  associata,  nei  sistemi
dell'operatore,  l'informazione  riguardo  al  domicilio del cliente,
utilizzato  ai  fini della sottoscrizione del servizio stesso e della
fatturazione;
    e) il Ministero attribuisce i diritti d'uso delle numerazioni per
servizi  di  comunicazione  vocale  nomadici  in  base  alla  data di
presentazione della richiesta.