Articolo 7 (Condizioni e modalita' per l'attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni per servizi di comunicazione vocale nomadici) 1. Possono richiedere al Ministero l'assegnazione dei diritti d'uso delle numerazioni per servizi di comunicazione vocale nomadici di cui all'art. 5 esclusivamente le imprese in possesso dell'autorizzazione generale per la fornitura del servizio di cui all'art. 6. 2. Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di uso delle numerazioni contenute nel piano nazionale di numerazione, l'attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni per servizi di comunicazione vocale nomadici di cui all'art. 5 della presente delibera e' soggetta alle condizioni di seguito elencate: a) la finalita' esclusiva della fornitura di servizi di cui all'art. 6 della presente delibera; b) il rispetto delle condizioni elencate nella parte C dell'allegato n.1 del Codice e in particolare l'obbligo di fornitura della portabilita' del numero, di cui all'art. 80 del Codice, nell'ambito della stessa decade, e di designare il servizio per il quale e' utilizzato il numero, ivi compresa ogni condizione, anche tecnica, connessa alla fornitura del servizio; c) la possibilita', per gli utenti che hanno sottoscritto il servizio, di effettuare e ricevere chiamate dagli utenti di tutte le reti di comunicazione elettronica, nazionali ed estere ivi incluse le reti di comunicazioni mobili e personali, tramite numeri che figurano in un piano nazionale o internazionale di numerazione; d) a tale numerazione e' sempre associata, nei sistemi dell'operatore, l'informazione riguardo al domicilio del cliente, utilizzato ai fini della sottoscrizione del servizio stesso e della fatturazione; e) il Ministero attribuisce i diritti d'uso delle numerazioni per servizi di comunicazione vocale nomadici in base alla data di presentazione della richiesta.