Articolo 8
 (Accesso ai servizi di emergenza e altre prestazioni obbligatorie)

   1. Ai  sensi  dell'art.  76  del  Codice, i soggetti autorizzati a
fornire  servizi  di cui alla lettera a) e b) del comma 1 dell'art. 2
della   presente   delibera,   forniscono  l'accesso  ai  servizi  di
emergenza.  Ai  sensi dell'art. 76 comma 2 del Codice le informazioni
relative all'ubicazione del chiamante sono messe a disposizione delle
autorita'  incaricate dei servizi di soccorso e di protezione civile,
da  parte del soggetto autorizzato alla fornitura del servizio, nella
misura in cui sia tecnicamente fattibile.
   2. I soggetti autorizzati a fornire servizi di cui alla lettera a)
e  b) del comma 1 dell'art. 2 della presente delibera, sono tenuti al
rispetto  delle  norme di cui all'art. 6 del decreto legge n. 144 del
27  luglio  2005,  convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio
2005, n. 155, in merito alla identificazione dei propri clienti ed al
trattamento dei dati del traffico telefonico e telematico.
   3. Fermo  restando  quanto  previsto  dal  Codice,  i soggetti che
intendono  aprire  un  pubblico  esercizio  o  un  circolo privato di
qualsiasi  specie,  nel quale sono posti a disposizione del pubblico,
dei  clienti  o  dei  soci  apparecchi  terminali utilizzabili per le
comunicazioni  anche  telematiche  compreso la trasmissione di dati e
voce  mediante  la  tecnologia  VoIP,  esclusi  i telefoni pubblici a
pagamento abilitati esclusivamente alla telefonia vocale, sono tenuti
al  rispetto  delle norme sulla disciplina degli esercizi pubblici di
telefonia  e  internet di cui all'art. 7 del decreto legge n. 144 del
27  luglio  2005,  convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio
2005,  n.  155,  e delle disposizioni di cui al decreto del Ministero
degli interni del 16 agosto 2005.
   4. Le  eventuali  limitazioni  nella  fornitura delle informazioni
relative  all'ubicazione  del  chiamante  devono  essere  oggetto  di
accurata   informativa   all'utente  preventiva  alla  sottoscrizione
dell'offerta commerciale e soggetta a specifica accettazione da parte
dell'utente stesso.
   5. L'attuazione   della  portabilita'  del  numero  tra  operatori
(Service  Provider  Portability) che forniscono i servizi di cui agli
artt.  3  e  6  della  presente delibera e' implementata in base alla
normativa  vigente.  In  via transitoria, fino alla definizione delle
modalita'  di  implementazione  della  portabilita'  del numero nella
modalita'  tecnica  piu'  consona  allo sviluppo dei servizi VoIP che
verra'  stabilita  dall'Autorita',  possono essere concordate tra gli
operatori altre soluzioni tecniche.
   6. Ai  sensi degli art. 4 comma 3, art. 13, art. 41, art. 42 comma
3,  art.  45  comma  2,  art.  49  del Codice, gli operatori titolari
dell'autorizzazione generale per la fornitura dei servizi di cui agli
artt. 3 e 6 della presente delibera hanno l'obbligo:
    a) di  negoziare tra loro l'interconnessione nella modalita' piu'
efficiente   sul  piano  tecnologico  ed  economico,  ai  fini  della
fornitura  dei  servizi  di  cui  agli  artt.  3  e  6 della presente
delibera, consentendo la piena interoperabilita' dei servizi offerti;
    b) di   concedere   un   accesso  alle  interfacce  tecniche,  ai
protocolli    e    ad    altre    tecnologie    indispensabili    per
l'interoperabilita' dei servizi VoIP;
    c) di  utilizzare protocolli standard, ove praticabile sulla base
di quanto stabilito ai sensi dell'art. 20 del Codice.