Articolo 8 (Accesso ai servizi di emergenza e altre prestazioni obbligatorie) 1. Ai sensi dell'art. 76 del Codice, i soggetti autorizzati a fornire servizi di cui alla lettera a) e b) del comma 1 dell'art. 2 della presente delibera, forniscono l'accesso ai servizi di emergenza. Ai sensi dell'art. 76 comma 2 del Codice le informazioni relative all'ubicazione del chiamante sono messe a disposizione delle autorita' incaricate dei servizi di soccorso e di protezione civile, da parte del soggetto autorizzato alla fornitura del servizio, nella misura in cui sia tecnicamente fattibile. 2. I soggetti autorizzati a fornire servizi di cui alla lettera a) e b) del comma 1 dell'art. 2 della presente delibera, sono tenuti al rispetto delle norme di cui all'art. 6 del decreto legge n. 144 del 27 luglio 2005, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, in merito alla identificazione dei propri clienti ed al trattamento dei dati del traffico telefonico e telematico. 3. Fermo restando quanto previsto dal Codice, i soggetti che intendono aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie, nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche compreso la trasmissione di dati e voce mediante la tecnologia VoIP, esclusi i telefoni pubblici a pagamento abilitati esclusivamente alla telefonia vocale, sono tenuti al rispetto delle norme sulla disciplina degli esercizi pubblici di telefonia e internet di cui all'art. 7 del decreto legge n. 144 del 27 luglio 2005, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e delle disposizioni di cui al decreto del Ministero degli interni del 16 agosto 2005. 4. Le eventuali limitazioni nella fornitura delle informazioni relative all'ubicazione del chiamante devono essere oggetto di accurata informativa all'utente preventiva alla sottoscrizione dell'offerta commerciale e soggetta a specifica accettazione da parte dell'utente stesso. 5. L'attuazione della portabilita' del numero tra operatori (Service Provider Portability) che forniscono i servizi di cui agli artt. 3 e 6 della presente delibera e' implementata in base alla normativa vigente. In via transitoria, fino alla definizione delle modalita' di implementazione della portabilita' del numero nella modalita' tecnica piu' consona allo sviluppo dei servizi VoIP che verra' stabilita dall'Autorita', possono essere concordate tra gli operatori altre soluzioni tecniche. 6. Ai sensi degli art. 4 comma 3, art. 13, art. 41, art. 42 comma 3, art. 45 comma 2, art. 49 del Codice, gli operatori titolari dell'autorizzazione generale per la fornitura dei servizi di cui agli artt. 3 e 6 della presente delibera hanno l'obbligo: a) di negoziare tra loro l'interconnessione nella modalita' piu' efficiente sul piano tecnologico ed economico, ai fini della fornitura dei servizi di cui agli artt. 3 e 6 della presente delibera, consentendo la piena interoperabilita' dei servizi offerti; b) di concedere un accesso alle interfacce tecniche, ai protocolli e ad altre tecnologie indispensabili per l'interoperabilita' dei servizi VoIP; c) di utilizzare protocolli standard, ove praticabile sulla base di quanto stabilito ai sensi dell'art. 20 del Codice.