Articolo 9
                          (Base dati unica)

   1. Gli operatori, cui sono state attribuite risorse di numerazione
di  cui  all'art.  5  della  presente  delibera,  contribuiscono alla
realizzazione   della  base  dati  unica  di  cui  alle  delibere  n.
36/02/CONS  e  n.  180/02/CONS, ed altresi' includono nella carta dei
servizi   e  nelle  condizioni  contrattuali  le  modalita'  relative
all'inserimento  degli  utenti  negli elenchi generali ai sensi della
vigente normativa in tema di protezione dei dati personali.
   2. I  soggetti autorizzati a fornire servizi di cui agli artt. 3 e
6  della  presente  delibera,  a cui sono state attribuite risorse di
numerazione  del piano nazionale di numerazione di cui agli artt. 4 e
5  della  presente  delibera,  garantiscono  l'accesso  ai servizi di
informazioni abbonati di cui all'art. 3 della delibera n. 15/04/CIR.