Articolo 9 (Base dati unica) 1. Gli operatori, cui sono state attribuite risorse di numerazione di cui all'art. 5 della presente delibera, contribuiscono alla realizzazione della base dati unica di cui alle delibere n. 36/02/CONS e n. 180/02/CONS, ed altresi' includono nella carta dei servizi e nelle condizioni contrattuali le modalita' relative all'inserimento degli utenti negli elenchi generali ai sensi della vigente normativa in tema di protezione dei dati personali. 2. I soggetti autorizzati a fornire servizi di cui agli artt. 3 e 6 della presente delibera, a cui sono state attribuite risorse di numerazione del piano nazionale di numerazione di cui agli artt. 4 e 5 della presente delibera, garantiscono l'accesso ai servizi di informazioni abbonati di cui all'art. 3 della delibera n. 15/04/CIR.