ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 11/06/CIR DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI PER LA FORNITURA DI SERVIZI VOIP (VOICE OVER INTERNET PROTOCOL) E INTEGRAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI NUMERAZIONE 1. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO E IL CONTESTO INTERNAZIONALE 1.1 Il quadro normativo Uno degli aspetti salienti del nuovo quadro regolamentare comunitario e del Codice per la regolamentazione dei servizi di comunicazione elettronica, e quindi dei servizi VoIP, e' rappresentato dalla introduzione del principio della neutralita' tecnologica in base al quale la regolamentazione dei servizi di comunicazione elettronica, in generale, e dei servizi di telefonia, nel caso in esame, deve prescindere dalla tecnologia sottostante e considerare solo la tipologia e le caratteristiche dei servizi medesimi. A cio' si aggiungono, quali obiettivi generali dell'attivita' di regolamentazione dei servizi VoIP, in linea con quanto previsto dal Codice: a) promuovere lo sviluppo in regime di concorrenza delle reti e servizi di comunicazione elettronica, ivi compresi quelli a larga banda; b) garantire la convergenza, la interoperabilita' tra reti e servizi di comunicazione elettronica; c) garantire l'integrita' e la sicurezza delle reti di comunicazione elettronica; d) garantire in modo flessibile l'accesso e l' interconnessione per le reti di comunicazione elettronica a larga banda; e) garantire una gestione efficiente delle risorse di numerazione; f) garantire un elevato livello di protezione dei consumatori nei rapporti con i fornitori dei servizi. Alla luce di tali principi occorre definire, per i diversi servizi erogati su tecnologia VoIP, i seguenti aspetti regolamentari: 1. regime autorizzatorio applicabile; 2. numerazione da utilizzare per l'offerta di tali servizi, assegnazione dei diritti d'uso e portabilita' del numero; 3. accesso ai servizi di emergenza e localizzazione del chiamante; 4. diritti ed obblighi in materia di interconnessione con le reti telefoniche fisse e mobili e con le reti IP; 5. obblighi in materia di servizio universale; 6. garanzia di integrita' delle reti, disponibilita' e qualita' dei servizi. Relativamente al titolo autorizzatorio, si ricorda che il Codice definisce i servizi di comunicazione elettroniche (ECS - Electronic Communications Services) come i servizi, forniti di norma a pagamento, consistenti nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni (art. 1, comma 1, lettera gg) del Codice). Nell'ambito di tali servizi il Codice stesso individua il "servizio telefonico accessibile al pubblico" (PATS - Publicly Available Telephone Service) come un servizio: 1) accessibile al pubblico; 2) che consente di effettuare e ricevere chiamate nazionali ed internazionali; 3) che consente di accedere ai servizi di emergenza; 4) che utilizza numeri che figurano in un piano nazionale o internazionale di numerazione. Il servizio telefonico accessibile al pubblico (PATS) rappresenta quindi un sottoinsieme dei servizi di comunicazione elettronica (ECS). Il Codice definisce inoltre una rete telefonica pubblica come una rete di comunicazione elettronica utilizzata per fornire servizi telefonici accessibili al pubblico; la rete telefonica pubblica consente il trasferimento di comunicazioni vocali e altre forme di comunicazione, quali il facsimile e la trasmissione di dati, tra punti terminali di rete. Nel caso di fornitura di servizi PATS, il Codice introduce particolari obblighi per tenere conto delle specifica natura dei servizi telefonici accessibili al pubblico quali ad esempio, l'obbligo di garantire l'integrita' della rete telefonica pubblica in postazioni fisse, la disponibilita' della rete telefonica pubblica e dei servizi telefonici pubblici in postazione fissa. Le imprese fornitrici di servizi telefonici accessibili al pubblico in postazione fissa adottano tutte le misure necessarie per garantire l'accesso ininterrotto ai servizi di emergenza (art. 73 del Codice). Si cita inoltre il diritto degli abbonati a servizi PATS a conservare il proprio numero indipendentemente dall'impresa fornitrice del servizio (art. 80 del Codice). In merito alla numerazione, secondo la direttiva 2002/21/CE (la "Direttiva Quadro"), "gli Stati membri garantiscono che a tutti i servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico vengano forniti numeri e serie di numeri adeguati" (art. 10 Dir. cit.), atteso che "l'accesso alle risorse di numerazione in base a criteri trasparenti, obiettivi e non discriminatori e' di importanza capitale per le imprese che desiderano competere nel settore delle comunicazioni elettroniche" (considerando 20 Dir. cit.). La normativa interna di recepimento prevede che "qualora sia necessario concedere diritti di uso (...) dei numeri, il Ministero attribuisce tali diritti, a richiesta, ad ogni impresa che fornisca o utilizzi reti o servizi di comunicazione elettronica in forza di un'autorizzazione generale (...)" (art. 27, comma 3 del Codice Comunicazioni Elettroniche, che riproduce l'art. 5, comma 2 della DIR. 2002/20/CE, la "Direttiva Autorizzazioni"). Si richiama inoltre la delibera dell'Autorita' 9/03/CIR (recante il "Piano di numerazione nel settore delle comunicazioni e disciplina attuativa"), secondo cui "i diritti d'uso delle numerazioni sono attribuiti agli operatori in possesso di un titolo autorizzatorio previsto dalla normativa vigente per la fornitura di servizi di comunicazioni, o di una risorsa ad essa correlata" (art. 3, comma 1 della delibera 9/03/CIR). Il documento di consultazione pubblica del 14 giugno 2004 della DG Information Society (non corrispondente ad una posizione ufficiale della Commissione) riporta la seguente posizione in merito alla numerazione: "qualsiasi impresa che fornisca o impieghi (...) servizi di comunicazione elettronica ha il diritto di utilizzare le numerazioni" e, pertanto, "al fine di promuovere la concorrenza e stimolare la comparsa di nuovi servizi, gli Stati Membri sono incoraggiati a dare a qualsiasi impresa che fornisca (...) servizi di comunicazione elettronica (...) che ne faccia richiesta, accesso a numerazioni geografiche e non geografiche" (parr. 7.1, 7.2 e 7.3 del documento citato). In merito alla interconnessione e interoperabilita' si richiamano le direttive 2002/19/CE e 2002/21/CE. In particolare si fa riferimento alla Direttiva Accesso (art.l) che ha "l'obiettivo ... di istituire un quadro normativo .. atto a disciplinare le relazioni tra i fornitori di reti e di servizi e che si traduca in concorrenza sostenibile, interoperabilita' dei servizi di comunicazione elettronica e vantaggi per i consumatori". Infatti "l'interoperabilita' va a beneficio degli utenti finali ed e' un importante obiettivo di questo contesto regolamentare. Incoraggiare l'interoperabilita' e' uno degli obiettivi delle autorita' nazionali di regolamentazione... ". Da cio' ne consegue la necessita' di imporre, tramite la regolamentazione ex-ante alcuni diritti ed obblighi per gli Operatori: - "gli operatori di reti pubbliche di comunicazione hanno il diritto e, se richiesto da altre imprese titolari di un'autorizzazione dello stesso tipo, l'obbligo di negoziare tra loro l'interconnessione ai fini della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili a pubblico, allo scopo di garantire la fornitura e l'interoperabilita' dei servizi in tutta la Comunita'"(Art.4 della Direttiva Accesso). Del pari, le ANR "...dovrebbero poter garantire che, in caso di fallimento del negoziato commerciale, gli utenti finali possano comunque disporre di un adeguato livello di accesso e di un'interconnessione e di interoperabilita' dei servizi. In particolare possono garantire l'interconnettibilita' da punto a punto imponendo obblighi proporzionati alle imprese che controllano l'accesso agli utenti finali" (considerando 6 D. A.). Le ANR, inoltre, "... possono imporre agli operatori di accogliere richieste ragionevoli di accesso e autorizzare l'uso di determinati elementi di rete e risorse correlate, in particolare qualora ... il rifiuto di concedere l'accesso, termini e condizioni non ragionevoli di effetto equivalente, ostacolerebbe l'emergere di una concorrenza sostenibile sul mercato al dettaglio o sarebbe contrario agli interessi dell'utente finale" (Art.12.1 D.A.). Sempre al fine di garantire l'interconnessione e l'interoperabilita', agli operatori puo' essere imposto, tra l'altro: - "di concedere un accesso alle interfacce tecniche, ai protocolli o ad altre tecnologie d'importanza decisiva, indispensabili per l'interoperabilita' dei servizi" (art.12.1.e D.A.); - "di fornire determinati servizi necessari per garantire agli utenti la interoperabilita' dei servizi da punto a punto [..]"(art.12.1.g D.A.); - "di interconnettere reti o risorse di rete" (art.12.1.i D.A.). Si cita inoltre l'art.5 della Direttiva Quadro che afferma quanto segue: "le autorita' nazionali di regolamentazione incoraggiano e se del caso garantiscono ... un adeguato accesso, e un'adeguata interconnessione e l'interoperabilita' dei servizi, ... in modo tale da promuovere l'efficienza economica e una concorrenza sostenibile, e recare il massimo vantaggio agli utenti finali". Il considerando n. 9, sia il successivo art. 5, comma 1 della direttiva accesso, chiarisce ulteriormente il ruolo delle autorita' nazionali di regolamentazione affermando testualmente che " ...le autorita' nazionali di regolamentazione incoraggiano e se del caso garantiscono ... un adeguato accesso, e un'adeguata interconnessione e l'interoperabilita' dei servizi, esercitando le rispettive competenze in modo tale da promuovere l'efficienza economica e una concorrenza sostenibile, e recare il massimo vantaggio agli utenti finali. In particolare ... le autorita' nazionali di regolamentazione possono imporre: a) nella misura necessaria a garantire l'interconnettibilita' da punto a punto, obblighi alle imprese che controllano l'accesso agli utenti finali, compreso in casi giustificati l'obbligo di interconnessione delle rispettive reti qualora non sia gia' prevista; ...". L'art. 12, comma 1, della direttiva accesso prevede che le autorita' di regolamentazione nazionale possono imporre agli Operatori SPM, accogliendo le ragionevoli richieste di accesso e/o di uso di elementi di rete, "... e) di concedere un accesso alle interfacce tecniche, ai protocolli o ad altre tecnologie d'importanza decisiva, indispensabili per l'interoperabilita' dei servizi o dei servizi di reti virtuali; ... g) di fornire determinati servizi necessari per garantire agli utenti l'interoperabilita' dei servizi da punto a punto, tra cui risorse per servizi di reti intelligenti o servizi di roaming per le reti mobili; h) di garantire l'accesso ai sistemi di supporto operativo o a sistemi software analoghi necessari per garantire eque condizioni di concorrenza nella fornitura dei servizi;". La normativa nazionale ha recepito l'impianto normativo della direttiva accesso per quanto riguarda: - i diritti e gli obblighi degli operatori di reti in materia di interconnessione (cfr. art. 41, comma 1, del Codice che riproduce l'art. 4, comma 1, della direttiva accesso, cit. sub par. 2.1): gli operatori di reti pubbliche di comunicazione hanno il diritto e, se richiesto da altri operatori titolari di un'autorizzazione dello stesso tipo, l'obbligo di negoziare tra loro l'interconnessione (art. 41 del Codice). - gli indirizzi di azione ed i provvedimenti adottabili dall'Autorita' in caso di fallimento del negoziato commerciale sull'interconnessione tra gli operatori di rete, prevedendo che questa possa imporre "... l'obbligo agli operatori che controllano l'accesso agli utenti finali, compreso, in casi giustificati, e qualora non sia gia' previsto, l'obbligo di interconnessione delle rispettive reti, nella misura necessaria a garantire l'interconnessione da punto a punto e valutati i servizi intermedi gia' resi disponibili;" (art. 42, comma 2, lett. a del Codice, che riproduce l'art. 5, comma 1 della direttiva accesso); - gli obblighi che l'AGCom puo' imporre all'operatore SPM, ed a favore di operatori o fornitori terzi, a fronte di richieste ragionevoli di accesso. Tra tali obblighi sono inclusi quelli: "a) di concedere agli operatori un accesso a determinati elementi e risorse di rete, compreso l'accesso disaggregato alla rete locale; ... d) di garantire determinati servizi all'ingrosso necessari affinche' terze parti possano formulare offerte; ... i) di interconnettere reti o risorse di rete." (art. 49, comma 1 del Codice, che recepisce l'art. 12, comma 1, della direttiva accesso). 1.2 Il contesto internazionale Numerazione per i servizi VoIP nel contesto europeo Relativamente all'uso di numerazione geografica per servizi VoIP, essa risulta autorizzata nella maggior parte dei paesi, sebbene alcuni di questi non consentano per tale numerazione i servizi nomadici. Per quanto riguarda il titolo autorizzatorio necessario per richiedere archi di numerazione geografica, in alcuni casi sono ammessi sia operatori di rete che service providers, in altri solo gli operatori di rete o fornitori di servizi PATS. Per cio' che riguarda la numerazione non-geografica, la maggior parte dei paesi ha introdotto appositi archi di numerazione di tale tipo per servizi VoIP, per lo piu' nomadici, che possono essere richiesti, in alcuni casi, sia da operatori di rete che ISP, in altri, solo da operatori di rete o fornitori di servizi PATS. La portabilita' del numero e' generalmente consentita nell'ambito della stessa categoria di servizi, come identificati dal Piano Nazionale di Numerazione. La posizione comune dell'ERG in materia di servizi VoIP. Il Gruppo dei Regolatori Europei (ERG) ha adottato una posizione comune sui servizi VoIP riportata nel documento ERG (05) 12 - ERG Common Statement for VoIP regulatory approaches, 11 febbraio 2005, ove esplicita gli obiettivi generali sul tema e chiarisce la posizione del gruppo sull'utilizzazione della numerazione e sugli obblighi dei fornitori di servizio, con particolare riferimento all'accesso ai servizi di emergenza. In linea generale il gruppo ERG si pone l'obiettivo di un approccio regolamentare in linea con il quadro normativo europeo, che consenta il massimo livello di innovazione tecnologica e competizione nel mercato dei servizi di comunicazione elettronica, assicurando, allo stesso tempo, un'adeguata protezione dei consumatori, ad esempio facendo in modo che questi ultimi siano debitamente informati in merito ai servizi offerti. L'ERG, nel rilevare che la diffusione della tecnologia VoIP, indicata dallo stesso ERG genericamente come un sistema per la trasmissione di voce, fax e altri servizi connessi, su una rete a commutazione di pacchetto basata sul protocollo IP, puo' potenzialmente portare benefici sia al mercato sia agli utenti finali e che inoltre i servizi basati sulla tecnologia VoIP sono oggi in una fase evolutiva per cui non e' possibile derivare conclusioni affidabili sugli effetti che la diffusione del VoIP avra' sui mercati di riferimento, evidenzia le difficolta', per le Autorita' nazionali, di applicare il vigente quadro regolamentare a servizi basati su differenti tecnologie (ad esempio a commutazione di circuito o di pacchetto) in modo tecnologicamente neutro, tanto piu' in presenza di particolari caratteristiche dei servizi (quali ad esempio l'uso nomadico dei terminali) connesse ad una particolare tecnologia (nel caso in esame la tecnologia IP). Pertanto l'ERG conclude che: - l'applicazione e interpretazione dei diritti e obblighi in relazione al VoIP debba essere in accordo con l'attuale quadro normativo europeo (rappresentato dalle direttive quadro del 2002, Accesso, Autorizzazioni e Servizio Universale) oltre che con gli obiettivi politici e i principi regolatori; - le singole Autorita' nazionali definiscono, nell' ambito delle proprie competenze, i diritti e obblighi dei VoIP providers nel rispetto del quadro normativo europeo e tenendo presente i potenziali rischi di innalzamento di barriere all'ingresso sul mercato. In merito alla numerazione il gruppo ERG evidenzia che e' possibile accedere ai servizi VoIP mediante indirizzi IP, sistemi di indirizzamento utilizzati dai protocolli SIP o H323 e numeri E.164. In particolare quest'ultima opzione, attualmente predominante, potrebbe essere destinata nel tempo a lasciare sempre maggiore spazio alle altre alternative sopramenzionate. Nell'ambito della numerazione E.164, l'ERG pone l'accento sull'importanza della portabilita' del numero a fini competitivi come anche riportato nel considerato n. 40 della direttiva Servizio Universale in cui si riconosce che "La portabilita' del numero e' un elemento chiave per agevolare la scelta dei consumatori e la concorrenza effettiva nell'ambiente concorrenziale delle telecomunicazioni. Per tale motivo gli utenti finali che ne fanno richiesta devono poter conservare il proprio numero (o i propri numeri) sulla rete telefonica pubblica a prescindere dall'organismo che fornisce il servizio". In tale ambito l'ERG conclude che, al fine di promuovere la competizione, la portabilita' del numero e l'innovazione tecnologica, i piani di numerazione dovrebbero essere tecnologicamente neutri e basati sulla descrizione dei servizi. Inoltre le condizioni relative alla portabilita' del numero dovrebbero essere, nell' ambito dei servizi vocali, le stesse al fine di facilitare le scelte degli utenti e promuovere la competizione. La posizione comune dell'ERG sottolinea l'importanza dell'accesso ai servizi di emergenza per gli utenti finali, indipendentemente da come i servizi vocali sono classificati da un punto di vista regolamentare. Tale punto di vista e' anche richiamato nel considerato n. 36 della direttiva Servizio Universale che recita: "Occorre che gli utenti possano chiamare gratuitamente il numero d'emergenza unico europeo 112 o qualsiasi numero d'emergenza nazionale a partire da qualsiasi apparecchio telefonico, compresi i telefoni pubblici a pagamento, senza dover utilizzare alcun mezzo di pagamento. Le informazioni relative alla localizzazione del chiamante che devono essere messe a disposizione dei servizi di soccorso nella misura in cui sia tecnicamente fattibile miglioreranno il livello di protezione e la sicurezza degli utenti dei servizi 112 e aiuteranno tali servizi nell'espletamento dei loro compiti, a condizione che sia garantito il trasferimento delle chiamate e dei dati pertinenti verso i servizi di soccorso competenti. La ricezione e l'utilizzazione di tali informazioni dovrebbero avvenire nel rispetto del pertinente diritto comunitario in materia di protezione dati". In conclusione l'ERG raccomanda che: - l'accesso ai servizi di emergenza sia consentito dall'insieme piu' ampio possibile dei servizi di comunicazione elettronica; - le chiamate di emergenza da parte di utenti VoIP da postazioni fisse o comunque note siano instradate al centro di emergenza piu' vicino, in base all'indirizzo comunicato alla sottoscrizione del contratto; - l'informazione di localizzazione dell'utente e' fornita nella misura in cui sia tecnicamente fattibile, come previsto dall'articolo 26 della direttiva Servizio Universale; - nel caso di uso nomadico dei servizi su tecnologia VoIP, l'utente venga informato in merito alla difficolta' (o impossibilita) di instradare la chiamata di emergenza al centro servizi piu' vicino a causa della difficolta' di conoscere l'esatta localizzazione dell'utente. Tale posizione andra' comunque rivalutata alla luce dell'evoluzione tecnologica. La posizione del Comitato Europeo per le Comunicazioni (ECC) Il Comitato Europeo per le Comunicazioni (CEPT/ECC), nel rapporto 59 "Numbering for VoIP Services", ECC Report 59 "Numbering for VoIP Services" - December 2004, peraltro considerato dall'ERG nel documento di posizione comune prima descritto, conclude favorevolmente in merito all'uso della numerazione geografica per servizi VoIP per i benefici alla competizione che derivano dalla possibilita' per gli operatori VoIP di competere nel mercato della telefonia e per gli utenti finali di conservare il proprio numero nel caso di scelta di un fornitore di servizi VoIP; il rapporto rileva l'ulteriore vantaggio per gli utenti finali nell'uso della numerazione geografica per servizi VoIP che deriva dalla familiarita' con tale tipo di numerazione. Il rapporto rileva inoltre possibili problemi legati all'uso della numerazione geografica per servizi nomadici e raccomanda per tali servizi l'apertura di un nuovo arco di numerazione, con il conseguente vantaggio di non alterare l'attuale piano di numerazione e consentire ai fornitori VoIP di introdurre servizi innovativi; il rapporto infine sconsiglia, per il VoIP, l'uso della numerazione per servizi mobili o personali adducendo come uno dei motivi la possibilita', per l'utente, di associare a tali servizi tariffe elevate. In merito alla portabilita' del numero l'ECC conclude che deve essere assicurata la portabilita' tra i differenti fornitori dei servizi VoIP, indipendentemente dalla natura (PATS o ECS) degli stessi. Il titolo autorizzatorio richiesto per i servizi VoIP nel contesto europeo (fonte (c) Cullen International October 2005) ===================================================================== | Posizione ufficiale | I servizi VoIP sono Nazione | sul Voice over IP | considerati come PATS? ===================================================================== | | SI. | |Nelle linee guida | |regolamentari, RTR | |stabilisce che: |La RTR ha pubblicato i | Tutti i servizi VoIP che |propri commenti alla |includono l'accesso verso |consultazione della |e/o dalla rete PSTN (tramite |Commissione sul VoIP |un gateway IP) sono |del 14 giugno 2004. |generalmente |A seguito di una |classificati come PATS; |consultazione pubblica RTR | L'accesso ai servizi di |ha pubblicato delle linee |emergenza non dovrebbe |guida regolamentari per |essere decisivo per la |fornitori di servizi VoIP e |classificazione di un |Frequently Asked Questions |servizio VoIP come PATS o Austria |il 10 ott., 2005. |ECS --------------------------------------------------------------------- Belgio |Nessuna posizione pubblica. |Nessuna decisione. --------------------------------------------------------------------- | |SI, con alcune precisazioni. | |Nella normativa Danese non | |e' utilizzata la | |classificazione PATS/ECS. Il | |concetto piu' prossimo al | |PATS e' rappresentato dalla | |definizione nazionale di |A seguito di una |'voice telephony' che |consultazione pubblica NITA |implica obblighi simili al |ha pubblicato un rapporto in|PATS (incluso l'accesso ai |marzo 2005 riguardo le |servizi di emergenza - 112). |barriere per lo sviluppo |Secondo la NITA il concetto |della telefonia su IP |di telefonia vocale e' |in Danimarca. |indipendente dalla |NITA ha inoltre pubblicato i|tecnologia per cui dovrebbe |propri commenti al documento|essere applicato alla |di consultazione pubblica |telefonia su IP cosi' come |della Commissione del 14 |alla telefonia fissa Danimarca |giugno 2004. |tradizionale e mobile. --------------------------------------------------------------------- |In ottobre 2003 FICORA ha | |richiesto che il servizio | |della societa' Sonera | |(TeliaSonera) di telefonia | |su IP fornito tramite ADSL | |ottemperasse agli obblighi |SI con alcune precisazioni. |stabiliti dalla normativa |Il concetto di PATS non |nazionale avendo ritenuto, |esiste nel Finnish |inter alia, che il servizio |Communications Market Act. |fosse assimilabile a un PATS|Tuttavia nelle sezioni 54-55 |cosi' come definito nella |dell' Act, si dice che un |Direttiva Servizio |operatore di |Universale, in quanto |telecomunicazioni deve | disponibile al pubblico; |assicurare che gli utenti | utilizza numeri |possano effettuare chiamate |non-geografici (020) di un |internazionali e accedere ai |piano nazionale di |numeri di emergenza. Un |numerazione; |operatore di | consente di originare e |telecomunicazioni puo' |ricevere chiamate nazionali |essere un "un operatore di |e internazionali e accedere |rete o fornitore di Finlandia |ai servizi di emergenza; |servizi". --------------------------------------------------------------------- |ARCEP ha definito la sua | |posizione sul VoIP nella | |propria decisione in merito | |all'analisi del mercato | |della telefonia retail. | |ARCEP distingue tra: | | Voice over Broadband (VoB)| |or "managed IP telephony ", | |dove la qualita' del | |servizio e' controllata dal | |fornitore dell'accesso con |Si, per quanto concerne il |una qualita' confrontabile |mercato di riferimento. |con la telefonia |Non vi e una posizione |tradizionale; e |esplicita, tuttavia i | Voice over Internet (VoI) |servizi VoB originati su una |or "unmanaged IP telephony",|connessione a larga banda e |servizio non fornito da un |gestiti end-to-end da un |provider di accesso a larga |operatore (a differenza di |banda e che richiede |servizi voce su Internet |l'accensione di un PC per |pubblica) sono inclusi |poter effettuare e ricevere |nell'ambito dei mercati 3 e |chiamate. |6. Il servizio di telefonia |NB ARCEP ha introdotto tale |pubblica e' definito come la |distinzione a seguito |fornitura al pubblico, a |dell'intervento |fronte di una remunerazione, |dell'autorita' nazionale |del trasferimento diretto |antitrust. |della voce in tempo reale |I servizi VoB sono stati |fra utenti fissi o mobili. |considerati appartenenti ai |Tuttavia, ai sensi dell' |mercati 3 - 6. Tuttavia, a |Art. L.33-1 I del Code of |differenza di quanto accade |Post and Electronic |nel mercato della telefonia |Communications l'obbligo del |fissa, l'operatore SMP (i.e.|trasporto delle chiamate di |FT), quando fornisce servizi|emergenza ricade su tutti i |VoB, non e' soggetto a |fornitori di servizi di Francia |retail remedies. |comunicazione elettronica. --------------------------------------------------------------------- |Il 9 settembre, 2005 BnetzA | |ha pubblicato alcune | |disposizioni regolamentari | |per il Voice over Internet | |Protocol (VoIP). Il | |documento definisce un | |possibile quadro | |regolamentare per i servizi | |VoIP, riconoscendo allo | |stesso tempo il carattere | |evolutivo del mercato. | | BNetzA ha deciso che i | |servizi VoIP possono | |utilizzare sia numeri | |geografici che non | |geografici. L'utilizzo | |nomadico non e' limitato | |alla numerazione non | |geografica. Un gruppo di | |lavoro tecnico dovra' | |analizzare un possible | |quadro regolamentare per la | |interconnessione IP | |producendo un rapporto entro| |agosto 2006. | | BNetzA ha inoltre concluso| |che i servizi VoIP che | |consentono l'accesso alla | |rete PSTN rientrano nella | |definizione di servizi di | |telecomunicazione ai sensi | |della sezione 3(24) del | |Telecommunications Law, | |equivalente ai publicly | |available telephone service | |(PATS) definiti nel contesto| |regolamentare europeo. | | Sebbene BNetzA non abbia | |effettuato una formale | |analisi di mercato, ha | |stabilito che le chiamate | |VoIP nazionali e | |internazionali possono | |essere incluse nei mercati 3| |- 6 (retail fixed telephony | |markets), ritenendo che il | Si, |grado di sostituibilita' con|il VoIP puo essere |i servizi di telefonia |assimilato ai servizi PATS |tradizionali sia |(per dettagli si veda la Germania |sufficiente. |colonna 1). --------------------------------------------------------------------- Grecia |Nessuna posizione ufficiale | --------------------------------------------------------------------- |La posizione ufficiale | |dell'Irlanda e' | |rappresentata dalla risposta| |di ComReg alla consultazione| |04/103 del 14 ottobre sulla | |numerazione per i servizi | |VoIP in Irlanda. | |Le principali decisioni di | |ComReg mirano a: | | Aprire una decade di | |numeri non geografici | |(access code 076) al fine di| |facilitare l'introduzione di| |servizi VoIP; | | Consentire l'accesso alla | |numerazione per servizi | |geografici, con alcune | |restrizioni, ad operatori | |che intendono fornire | Si. |servizi VoIP; |Tuttavia, al fine di | Consentire la fornitura di|consentire lo sviluppo del |servizi come chiamate con |mercato dei servizi VoIP in |addebito ripartito |Irlanda, ComReg ha deciso |attraverso il VoIP; |che i numeri geografici, | Garantire adeguata |possono essere richiesti |informazione agli utenti in |anche da fornitori di |merito alle differenze tra |servizi ECS, sebbene |servizi di telefonia |assoggettati a certe Irlanda |tradizionali e servizi VoIP.|condizioni. --------------------------------------------------------------------- |La posizione ufficiale e' | |rappresentata dalla | |decisione 04/79 della ILR | |del 25 ottobre 2004 in | |merito alla allocazione di | |risorse di numerazione per | |la introduzione del VoIP e | Lussemburgo|servizi innovativi. |Nessuna posizione esplicita. --------------------------------------------------------------------- |L'11 ottobre 2004 OPTA ha | |pubblicato un documento di | |consultazione dal titolo | |'generic obligations of | |providers of packet switched| |voice services towards | |end-users'. | |OPTA ha proposto una | |classificazione dei servizi | |di comunicazione forniti con| |tecnologia a commutazione di| |pacchetto. Nello specifico | |ha individuato due | |categorie: (IP telephony and| |VoIP services linked with | |broadband services) che | |dovrebbero essere soggetti a| |specifici obblighi al fine | No. |di tutelare gli utenti |Una sentenza della |finali (come portabilita' |administrative court del 16 |del numero, accesso |aprile, 2004 ha stabilito |all'elenco abbonati, accesso|che il VoIP non puo' essere |ai servizi di emergenza e |assimilato ai servizi di |localizzazione del |telefonia tradizionali in Olanda |chiamante). |Olanda. --------------------------------------------------------------------- |Nell'ambito delle analisi | |dei mercati rilevanti, in un| |documento di consultazione | |sui mercati 1-6 (15 sett.-3 | |nov., 2005) NPT ha proposto |La decisione viene presa |che la telefonia su accesso |caso per caso. |a larga banda, che consente |Il concetto di PATS non |comunicazioni 'all-to-all', |esiste nella normativa |rientri nei mercati 1-6. NTP|nazionale. NPT e' in attesa |ha avviato una consultazione|di chiarimenti dalla |pubblica sul VoIP |Commissione Europea su tale Norvegia |nell'ottobre 2004. |punto. --------------------------------------------------------------------- |ANACOM ha avviato una | |consultazione pubblica sul | |VoIP il 7 nov., 2005 in cui | Si |sostiene di concordare con |se i servizi VoIP sono |il documento della |forniti alle stesse |Commissione Europea del |condizioni dei servizi di Portogallo |giugno 2004. |telefonia tradizionali. --------------------------------------------------------------------- |Una risoluzione ministeriale| |di agosto 2005 alloca due | |archi di numerazione ai | |servizi VoIP. | | Numeri geografici 8XY sono| |allocati sia a servizi di | |telefonia fissa tradizionali| |sia a servizi VoIP. L'uso | |nomadico e' tuttavia | |consentito entro il | |distretto telefonico a cui | |appartiene il numero. | | Numeri non geografici con | |codice 51 sono allocati a | |servizi VoIP nomadici. | |A seguito di una | |consultazione (31 maggio-20 | |agosto, 2004) CMT ha deciso | |che la portabilita' del | |numero e' consentita tra: | | Servizi VoIP nomadici | |forniti tramite numeri con | |codice 51; | | servizi VoIP che | |utilizzano | |numeri geografici; e | | servizi di telefonia fissa| |PATS tradizionali e servizi | |VoIP nell'ambito dei | |numeri geografici. | No. |NB Non e consentita la |I servizi VoIP sono |portabilita' tra numeri |considerati servizi di Spagna |geografici e non geografici.|comunicazione elettronica. --------------------------------------------------------------------- |Il 13 novembre, 2003 PTS ha | |pubblicato un rapporto | |riguardante il mercato dei | |servizi di IP-telephony in | |Svezia. Il capitolo 7 di | |tale rapporto affronta il | |problema della | |regolamentazione del VoIP | |nell'ambito dell' Electronic| |Communications Act | |(2003:389), in merito alle | |intercettazioni, accesso ai | |servizi di emergenza e | Svezia |portabilita' del numero. | SI --------------------------------------------------------------------- |Nel 2002, Bakom ha | |pubblicato una nota | |informativa sul VoIP. Un | |gruppo di lavoro specifico | |su VoIP ha pubblicato nel | |giugno 2003, un rapporto | |sulla implementazione di | |servizi di telefonia | |accessibili al pubblico, in | |Svizzera, basati sulla |Viene stabilito caso per Svizzera |tecnologia VoIP. |caso. --------------------------------------------------------------------- |Ofcom ha effettuato una | |consultazione pubblica dal 6| |sett. all'11 nov., 2004 in | |merito ad aspetti | |regolamentari del VoIP in | |cui si propone una | |regolamentazione "leggera" | |del VoIP sostenendo che "i | |servizi voce forniti su | |accesso broadband | |costituiscono un | |mercato emergente. | |In una successiva |Viene stabilito caso |consultazione pubblica del |per caso. |22 febbraio 2006 "Regulation|Nella normativa Inglese il |of VoiP services" OFCOM ha |PATS e' un "Servizio |rivisto alcune posizioni del|disponibile al pubblico per |precedente approccio |originare e ricevere |regolamentare nella |chiamate nazionali e |direzione di un |internazionali e accedere ai |rafforzamento delle garanzie|servizi di emergenza. |nei confronti degli utenti, |Nella posizione "ad interim" |richiedendo agli operatori |di Ofcom del 2004 i |una maggiore trasparenza del|fornitori di servizi VoIP |servizio offerto (viene |non erano obbligati ad |proposta una sorta di carta |offrire l'accesso ai servizi |dei servizi). Per i PATS e' |di emergenza. Potevano |previsto l'obbligo di |comunque scegliere di |fornitura dell'accesso ai |fornirlo al meglio delle |servizi di emergenza, la |possibilita' tecniche senza |portabilita' del numero, |comunque diventare |l'integrita' della rete |automaticamente PATS. Nel |indipendentemente dalla |successivo documento di |tecnologia adottata. |consultazione pubblica del |A tale proposito l'OFCOM |22 febbraio 2006 OFCOM si |cita, nel proprio documento |allontana dall'approccio di |di consultazione pubblica, |cosiddetta "light |la FCC che, a seguito di |regulation" del 2004 |incidenti occorsi ad utenti |richiedendo che se un |VoIP, e' passata da un |operatore fornisce un |approccio di light |servizio VoIP che rientra |regulation ad uno di |nella definizione di PATS, |maggiore tutela dell'utenza |ad esempio in quanto |per cui tutti gli operatori |fornisce l'accesso ai |che forniscono servizi VoIP |servizi di emergenza, allora |e che consentono chiamate |e' tenuto ad ottemperare a |verso la rete PSTN sono |tutti gli obblighi PATS, tra |obbligati a fornire |cui la portabilita' del |l'accesso ai servizi di |numero e la integrita' della UK |emergenza. |rete. ===================================================================== | Posizione ufficiale I servizi VoIP sono considerati Nazione| sul Voice over IP come PATS? ===================================================================== |Obbligo di integrita' della rete: si applicano solo ai |fornitori di servizi VoIP fissi cioe' forniti presso un sito |specifico, mentre non si applicano ai servizi nomadici. |Localizzazione nelle chiamate di emergenza: tutti i fornitori |di servizi di reti telefoniche pubbliche fisse garantiscano, |nei limiti della fattibilita' tecnica, la fornitura della |informazione di localizzazione dell'utente chiamante ai |centri servizi di emergenza. |Secondo la posizione di Ofcom, i fornitori di servizi VoIP |nomadici hanno l'obbligo di informare adeguatamente gli |utenti di ogni limitazione in merito alla localizzazione |quanto utilizzano il servizio al di fuori del proprio |distretto (cioe' il sito utilizzato per la definizione del |contratto). |Portabilita del numero: il 5 gennaio, 2005 Ofcom ha stabilito |che: | La NP e consentita solo tra fornitori di servizi PATS che |ottemperano agli obblighi conseguenti al corrispondente UK |titolo autorizzatorio. Utilizzo nomadico della numerazione geografica (fonte (c) Frost&Sullivan 2006) ===================================================================== | E consentito l'uso della numerazione NAZIONE | Geografica per servizi nomadici? ===================================================================== AUSTRIA |NO --------------------------------------------------------------------- BELGIO |SI --------------------------------------------------------------------- REPUBBLICA CECA|NO --------------------------------------------------------------------- DANIMARCA |Sono utilizzati solo numeri non geografici, SI --------------------------------------------------------------------- FINLANDIA |SI --------------------------------------------------------------------- FRANCIA |SI, in modo limitato --------------------------------------------------------------------- GERMANIA |SI, in modo limitato --------------------------------------------------------------------- UNGHERIA |NO --------------------------------------------------------------------- IRLANDA |SI, in modo limitato --------------------------------------------------------------------- LUSSEMBURGO |NO --------------------------------------------------------------------- OLANDA |SI --------------------------------------------------------------------- NORVEGIA |SI, in modo limitato --------------------------------------------------------------------- PORTOGALLO |NO --------------------------------------------------------------------- SPAGNA |SI --------------------------------------------------------------------- SVEZIA |NO --------------------------------------------------------------------- SVIZZERA |SI --------------------------------------------------------------------- INGHILTERRA |SI