(all. 1 - art. 1)
                ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 11/06/CIR

     DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI PER LA FORNITURA DI SERVIZI VOIP
       (VOICE OVER INTERNET PROTOCOL) E INTEGRAZIONE DEL PIANO
                      NAZIONALE DI NUMERAZIONE


1. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO E IL CONTESTO INTERNAZIONALE

1.1 Il quadro normativo

   Uno   degli   aspetti  salienti  del  nuovo  quadro  regolamentare
comunitario  e  del  Codice  per  la  regolamentazione dei servizi di
comunicazione   elettronica,   e   quindi   dei   servizi   VoIP,  e'
rappresentato  dalla  introduzione  del  principio  della neutralita'
tecnologica  in  base  al  quale  la  regolamentazione dei servizi di
comunicazione  elettronica,  in generale, e dei servizi di telefonia,
nel  caso  in  esame, deve prescindere dalla tecnologia sottostante e
considerare  solo  la  tipologia  e  le  caratteristiche  dei servizi
medesimi.
   A  cio'  si aggiungono, quali obiettivi generali dell'attivita' di
regolamentazione  dei  servizi VoIP, in linea con quanto previsto dal
Codice: a) promuovere lo sviluppo in regime di concorrenza delle reti
e  servizi  di comunicazione elettronica, ivi compresi quelli a larga
banda;  b)  garantire la convergenza, la interoperabilita' tra reti e
servizi  di comunicazione elettronica; c) garantire l'integrita' e la
sicurezza  delle  reti  di comunicazione elettronica; d) garantire in
modo  flessibile  l'accesso  e  l'  interconnessione  per  le reti di
comunicazione  elettronica  a  larga banda; e) garantire una gestione
efficiente  delle  risorse  di  numerazione;  f) garantire un elevato
livello  di  protezione  dei consumatori nei rapporti con i fornitori
dei servizi.
   Alla luce di tali principi occorre definire, per i diversi servizi
erogati su tecnologia VoIP, i seguenti aspetti regolamentari:
    1. regime autorizzatorio applicabile;
    2. numerazione  da  utilizzare  per  l'offerta  di  tali servizi,
assegnazione dei diritti d'uso e portabilita' del numero;
    3. accesso   ai   servizi   di  emergenza  e  localizzazione  del
chiamante;
    4. diritti ed obblighi in materia di interconnessione con le reti
telefoniche fisse e mobili e con le reti IP;
    5. obblighi in materia di servizio universale;
    6. garanzia  di  integrita' delle reti, disponibilita' e qualita'
dei servizi.
   Relativamente  al  titolo autorizzatorio, si ricorda che il Codice
definisce  i  servizi di comunicazione elettroniche (ECS - Electronic
Communications   Services)   come  i  servizi,  forniti  di  norma  a
pagamento,  consistenti  nella  trasmissione  di  segnali  su reti di
comunicazione  elettronica,  compresi  i servizi di telecomunicazioni
(art.  1,  comma  1,  lettera  gg)  del  Codice). Nell'ambito di tali
servizi   il   Codice   stesso   individua  il  "servizio  telefonico
accessibile   al  pubblico"  (PATS  -  Publicly  Available  Telephone
Service) come un servizio:
    1) accessibile al pubblico;
    2) che  consente  di  effettuare e ricevere chiamate nazionali ed
internazionali;
    3) che consente di accedere ai servizi di emergenza;
    4)  che  utilizza  numeri  che  figurano  in un piano nazionale o
internazionale di numerazione.
   Il  servizio telefonico accessibile al pubblico (PATS) rappresenta
quindi  un  sottoinsieme  dei  servizi  di  comunicazione elettronica
(ECS).
   Il  Codice definisce inoltre una rete telefonica pubblica come una
rete  di  comunicazione  elettronica  utilizzata  per fornire servizi
telefonici  accessibili  al  pubblico;  la  rete  telefonica pubblica
consente  il  trasferimento  di comunicazioni vocali e altre forme di
comunicazione,  quali  il  facsimile  e  la trasmissione di dati, tra
punti terminali di rete.
   Nel  caso  di  fornitura  di  servizi  PATS,  il  Codice introduce
particolari  obblighi  per  tenere  conto  delle specifica natura dei
servizi   telefonici   accessibili  al  pubblico  quali  ad  esempio,
l'obbligo di garantire l'integrita' della rete telefonica pubblica in
postazioni  fisse, la disponibilita' della rete telefonica pubblica e
dei  servizi  telefonici  pubblici  in  postazione  fissa. Le imprese
fornitrici   di   servizi   telefonici  accessibili  al  pubblico  in
postazione  fissa  adottano  tutte le misure necessarie per garantire
l'accesso  ininterrotto ai servizi di emergenza (art. 73 del Codice).
Si cita inoltre il diritto degli abbonati a servizi PATS a conservare
il  proprio  numero  indipendentemente  dall'impresa  fornitrice  del
servizio (art. 80 del Codice).
   In  merito  alla  numerazione, secondo la direttiva 2002/21/CE (la
"Direttiva  Quadro"),  "gli  Stati  membri garantiscono che a tutti i
servizi  di comunicazione elettronica accessibili al pubblico vengano
forniti  numeri  e  serie  di  numeri  adeguati" (art. 10 Dir. cit.),
atteso  che  "l'accesso alle risorse di numerazione in base a criteri
trasparenti, obiettivi e non discriminatori e' di importanza capitale
per   le   imprese   che   desiderano  competere  nel  settore  delle
comunicazioni elettroniche" (considerando 20 Dir. cit.). La normativa
interna  di recepimento prevede che "qualora sia necessario concedere
diritti  di  uso  (...)  dei  numeri,  il  Ministero attribuisce tali
diritti,  a richiesta, ad ogni impresa che fornisca o utilizzi reti o
servizi  di  comunicazione  elettronica in forza di un'autorizzazione
generale   (...)"   (art.   27,  comma  3  del  Codice  Comunicazioni
Elettroniche,  che riproduce l'art. 5, comma 2 della DIR. 2002/20/CE,
la  "Direttiva  Autorizzazioni").  Si  richiama  inoltre  la delibera
dell'Autorita' 9/03/CIR (recante il "Piano di numerazione nel settore
delle  comunicazioni e disciplina attuativa"), secondo cui "i diritti
d'uso delle numerazioni sono attribuiti agli operatori in possesso di
un  titolo  autorizzatorio  previsto  dalla  normativa vigente per la
fornitura  di  servizi  di  comunicazioni,  o  di una risorsa ad essa
correlata" (art. 3, comma 1 della delibera 9/03/CIR).
   Il documento di consultazione pubblica del 14 giugno 2004 della DG
Information  Society  (non  corrispondente ad una posizione ufficiale
della  Commissione)  riporta  la  seguente  posizione  in merito alla
numerazione: "qualsiasi impresa che fornisca o impieghi (...) servizi
di   comunicazione   elettronica  ha  il  diritto  di  utilizzare  le
numerazioni"  e,  pertanto,  "al  fine di promuovere la concorrenza e
stimolare  la  comparsa  di  nuovi  servizi,  gli  Stati  Membri sono
incoraggiati a dare a qualsiasi impresa che fornisca (...) servizi di
comunicazione  elettronica  (...)  che ne faccia richiesta, accesso a
numerazioni  geografiche e non geografiche" (parr. 7.1, 7.2 e 7.3 del
documento citato).
   In  merito alla interconnessione e interoperabilita' si richiamano
le   direttive   2002/19/CE   e  2002/21/CE.  In  particolare  si  fa
riferimento alla Direttiva Accesso (art.l) che ha "l'obiettivo ... di
istituire un quadro normativo .. atto a disciplinare le relazioni tra
i  fornitori  di  reti  e  di servizi e che si traduca in concorrenza
sostenibile,   interoperabilita'   dei   servizi   di   comunicazione
elettronica     e    vantaggi    per    i    consumatori".    Infatti
"l'interoperabilita'  va  a  beneficio  degli  utenti finali ed e' un
importante  obiettivo  di questo contesto regolamentare. Incoraggiare
l'interoperabilita'  e' uno degli obiettivi delle autorita' nazionali
di  regolamentazione...  ".  Da  cio'  ne  consegue  la necessita' di
imporre,  tramite  la  regolamentazione  ex-ante  alcuni  diritti  ed
obblighi  per  gli  Operatori:  - "gli operatori di reti pubbliche di
comunicazione  hanno  il  diritto  e,  se  richiesto da altre imprese
titolari   di  un'autorizzazione  dello  stesso  tipo,  l'obbligo  di
negoziare  tra  loro  l'interconnessione  ai  fini della fornitura di
servizi  di  comunicazione  elettronica  accessibili a pubblico, allo
scopo  di garantire la fornitura e l'interoperabilita' dei servizi in
tutta  la Comunita'"(Art.4 della Direttiva Accesso). Del pari, le ANR
"...dovrebbero  poter  garantire  che,  in  caso  di  fallimento  del
negoziato commerciale, gli utenti finali possano comunque disporre di
un  adeguato  livello  di  accesso  e  di  un'interconnessione  e  di
interoperabilita'  dei  servizi.  In  particolare  possono  garantire
l'interconnettibilita'   da   punto   a   punto   imponendo  obblighi
proporzionati  alle  imprese  che  controllano  l'accesso agli utenti
finali" (considerando 6 D. A.). Le ANR, inoltre, "... possono imporre
agli  operatori  di  accogliere  richieste  ragionevoli  di accesso e
autorizzare   l'uso   di  determinati  elementi  di  rete  e  risorse
correlate,  in  particolare  qualora  ...  il  rifiuto  di  concedere
l'accesso,   termini   e   condizioni   non  ragionevoli  di  effetto
equivalente,  ostacolerebbe l'emergere di una concorrenza sostenibile
sul   mercato   al  dettaglio  o  sarebbe  contrario  agli  interessi
dell'utente  finale"  (Art.12.1  D.A.).  Sempre  al fine di garantire
l'interconnessione  e l'interoperabilita', agli operatori puo' essere
imposto,  tra  l'altro:  -  "di  concedere un accesso alle interfacce
tecniche,  ai protocolli o ad altre tecnologie d'importanza decisiva,
indispensabili   per  l'interoperabilita'  dei  servizi"  (art.12.1.e
D.A.); - "di fornire determinati servizi necessari per garantire agli
utenti   la   interoperabilita'   dei   servizi   da  punto  a  punto
[..]"(art.12.1.g D.A.); - "di interconnettere reti o risorse di rete"
(art.12.1.i D.A.).
   Si  cita inoltre l'art.5 della Direttiva Quadro che afferma quanto
segue:  "le autorita' nazionali di regolamentazione incoraggiano e se
del   caso  garantiscono  ...  un  adeguato  accesso,  e  un'adeguata
interconnessione  e l'interoperabilita' dei servizi, ... in modo tale
da promuovere l'efficienza economica e una concorrenza sostenibile, e
recare  il  massimo vantaggio agli utenti finali". Il considerando n.
9,  sia  il  successivo  art.  5,  comma  1  della direttiva accesso,
chiarisce   ulteriormente  il  ruolo  delle  autorita'  nazionali  di
regolamentazione   affermando  testualmente  che  "  ...le  autorita'
nazionali di regolamentazione incoraggiano e se del caso garantiscono
...   un   adeguato   accesso,   e   un'adeguata  interconnessione  e
l'interoperabilita' dei servizi, esercitando le rispettive competenze
in  modo  tale da promuovere l'efficienza economica e una concorrenza
sostenibile,  e  recare  il  massimo vantaggio agli utenti finali. In
particolare  ...  le  autorita' nazionali di regolamentazione possono
imporre:     a)     nella     misura     necessaria    a    garantire
l'interconnettibilita'  da  punto  a punto, obblighi alle imprese che
controllano   l'accesso   agli   utenti   finali,  compreso  in  casi
giustificati  l'obbligo  di  interconnessione  delle  rispettive reti
qualora  non  sia  gia'  prevista;  ...".  L'art.  12, comma 1, della
direttiva  accesso  prevede  che  le  autorita'  di  regolamentazione
nazionale   possono   imporre  agli  Operatori  SPM,  accogliendo  le
ragionevoli richieste di accesso e/o di uso di elementi di rete, "...
e)  di concedere un accesso alle interfacce tecniche, ai protocolli o
ad   altre   tecnologie  d'importanza  decisiva,  indispensabili  per
l'interoperabilita'  dei  servizi o dei servizi di reti virtuali; ...
g) di fornire determinati servizi necessari per garantire agli utenti
l'interoperabilita' dei servizi da punto a punto, tra cui risorse per
servizi di reti intelligenti o servizi di roaming per le reti mobili;
h)  di  garantire  l'accesso  ai  sistemi  di  supporto operativo o a
sistemi  software analoghi necessari per garantire eque condizioni di
concorrenza  nella fornitura dei servizi;". La normativa nazionale ha
recepito  l'impianto  normativo  della  direttiva  accesso per quanto
riguarda:
    -  i diritti e gli obblighi degli operatori di reti in materia di
interconnessione  (cfr.  art.  41,  comma 1, del Codice che riproduce
l'art.  4,  comma 1, della direttiva accesso, cit. sub par. 2.1): gli
operatori  di  reti pubbliche di comunicazione hanno il diritto e, se
richiesto  da  altri  operatori  titolari  di un'autorizzazione dello
stesso tipo, l'obbligo di negoziare tra loro l'interconnessione (art.
41 del Codice).
    -   gli   indirizzi  di  azione  ed  i  provvedimenti  adottabili
dall'Autorita'  in  caso  di  fallimento  del  negoziato  commerciale
sull'interconnessione  tra  gli  operatori  di  rete,  prevedendo che
questa  possa  imporre  "... l'obbligo agli operatori che controllano
l'accesso  agli  utenti  finali,  compreso,  in  casi giustificati, e
qualora  non  sia  gia' previsto, l'obbligo di interconnessione delle
rispettive    reti,    nella    misura    necessaria    a   garantire
l'interconnessione  da  punto  a punto e valutati i servizi intermedi
gia'  resi  disponibili;"  (art. 42, comma 2, lett. a del Codice, che
riproduce l'art. 5, comma 1 della direttiva accesso);
    -  gli  obblighi che l'AGCom puo' imporre all'operatore SPM, ed a
favore  di  operatori  o  fornitori  terzi,  a  fronte  di  richieste
ragionevoli di accesso. Tra tali obblighi sono inclusi quelli: "a) di
concedere  agli operatori un accesso a determinati elementi e risorse
di  rete, compreso l'accesso disaggregato alla rete locale; ... d) di
garantire  determinati servizi all'ingrosso necessari affinche' terze
parti  possano  formulare  offerte;  ... i) di interconnettere reti o
risorse  di rete." (art. 49, comma 1 del Codice, che recepisce l'art.
12, comma 1, della direttiva accesso).


1.2 Il contesto internazionale

         Numerazione per i servizi VoIP nel contesto europeo

   Relativamente  all'uso di numerazione geografica per servizi VoIP,
essa  risulta  autorizzata  nella  maggior  parte  dei paesi, sebbene
alcuni  di  questi  non  consentano  per  tale  numerazione i servizi
nomadici. Per quanto riguarda il titolo autorizzatorio necessario per
richiedere  archi  di  numerazione  geografica,  in  alcuni casi sono
ammessi  sia  operatori  di rete che service providers, in altri solo
gli operatori di rete o fornitori di servizi PATS.
   Per  cio'  che  riguarda la numerazione non-geografica, la maggior
parte  dei  paesi ha introdotto appositi archi di numerazione di tale
tipo  per  servizi  VoIP,  per  lo  piu' nomadici, che possono essere
richiesti,  in  alcuni  casi,  sia  da  operatori di rete che ISP, in
altri, solo da operatori di rete o fornitori di servizi PATS.
   La  portabilita' del numero e' generalmente consentita nell'ambito
della  stessa  categoria  di  servizi,  come  identificati  dal Piano
Nazionale di Numerazione.


      La posizione comune dell'ERG in materia di servizi VoIP.

   Il  Gruppo  dei Regolatori Europei (ERG) ha adottato una posizione
comune  sui  servizi  VoIP  riportata nel documento ERG (05) 12 - ERG
Common  Statement  for  VoIP regulatory approaches, 11 febbraio 2005,
ove  esplicita  gli  obiettivi  generali  sul  tema  e  chiarisce  la
posizione  del  gruppo  sull'utilizzazione  della numerazione e sugli
obblighi  dei  fornitori  di  servizio,  con  particolare riferimento
all'accesso  ai servizi di emergenza. In linea generale il gruppo ERG
si  pone  l'obiettivo  di  un approccio regolamentare in linea con il
quadro   normativo  europeo,  che  consenta  il  massimo  livello  di
innovazione  tecnologica  e  competizione  nel mercato dei servizi di
comunicazione    elettronica,   assicurando,   allo   stesso   tempo,
un'adeguata  protezione  dei  consumatori, ad esempio facendo in modo
che  questi  ultimi  siano debitamente informati in merito ai servizi
offerti.
   L'ERG,  nel  rilevare  che  la  diffusione  della tecnologia VoIP,
indicata  dallo  stesso  ERG  genericamente  come  un  sistema per la
trasmissione  di  voce,  fax  e altri servizi connessi, su una rete a
commutazione   di   pacchetto   basata   sul   protocollo   IP,  puo'
potenzialmente portare benefici sia al mercato sia agli utenti finali
e che inoltre i servizi basati sulla tecnologia VoIP sono oggi in una
fase   evolutiva  per  cui  non  e'  possibile  derivare  conclusioni
affidabili sugli effetti che la diffusione del VoIP avra' sui mercati
di riferimento, evidenzia le difficolta', per le Autorita' nazionali,
di  applicare  il  vigente  quadro  regolamentare a servizi basati su
differenti  tecnologie  (ad  esempio  a commutazione di circuito o di
pacchetto) in modo tecnologicamente neutro, tanto piu' in presenza di
particolari  caratteristiche  dei  servizi  (quali  ad  esempio l'uso
nomadico  dei  terminali) connesse ad una particolare tecnologia (nel
caso in esame la tecnologia IP). Pertanto l'ERG conclude che:
    - l'applicazione  e  interpretazione  dei  diritti  e obblighi in
relazione  al  VoIP  debba  essere  in  accordo  con l'attuale quadro
normativo  europeo  (rappresentato  dalle  direttive quadro del 2002,
Accesso,  Autorizzazioni  e  Servizio  Universale)  oltre che con gli
obiettivi politici e i principi regolatori;
    - le  singole Autorita' nazionali definiscono, nell' ambito delle
proprie  competenze,  i  diritti  e  obblighi  dei VoIP providers nel
rispetto del quadro normativo europeo e tenendo presente i potenziali
rischi di innalzamento di barriere all'ingresso sul mercato.
   In  merito  alla  numerazione  il  gruppo  ERG  evidenzia  che  e'
possibile  accedere ai servizi VoIP mediante indirizzi IP, sistemi di
indirizzamento  utilizzati  dai protocolli SIP o H323 e numeri E.164.
In   particolare   quest'ultima  opzione,  attualmente  predominante,
potrebbe essere destinata nel tempo a lasciare sempre maggiore spazio
alle altre alternative sopramenzionate. Nell'ambito della numerazione
E.164,  l'ERG  pone  l'accento sull'importanza della portabilita' del
numero  a fini competitivi come anche riportato nel considerato n. 40
della  direttiva  Servizio  Universale  in  cui  si riconosce che "La
portabilita' del numero e' un elemento chiave per agevolare la scelta
dei    consumatori   e   la   concorrenza   effettiva   nell'ambiente
concorrenziale  delle  telecomunicazioni.  Per tale motivo gli utenti
finali  che  ne  fanno  richiesta  devono poter conservare il proprio
numero   (o  i  propri  numeri)  sulla  rete  telefonica  pubblica  a
prescindere  dall'organismo che fornisce il servizio". In tale ambito
l'ERG  conclude  che,  al  fine  di  promuovere  la  competizione, la
portabilita'  del  numero  e  l'innovazione  tecnologica,  i piani di
numerazione  dovrebbero essere tecnologicamente neutri e basati sulla
descrizione   dei   servizi.  Inoltre  le  condizioni  relative  alla
portabilita'  del  numero dovrebbero essere, nell' ambito dei servizi
vocali,  le  stesse  al  fine  di facilitare le scelte degli utenti e
promuovere la competizione.
   La  posizione comune dell'ERG sottolinea l'importanza dell'accesso
ai  servizi  di emergenza per gli utenti finali, indipendentemente da
come  i  servizi  vocali  sono  classificati  da  un  punto  di vista
regolamentare.   Tale   punto   di  vista  e'  anche  richiamato  nel
considerato  n.  36  della  direttiva Servizio Universale che recita:
"Occorre  che  gli  utenti  possano  chiamare gratuitamente il numero
d'emergenza   unico   europeo  112  o  qualsiasi  numero  d'emergenza
nazionale  a  partire da qualsiasi apparecchio telefonico, compresi i
telefoni  pubblici a pagamento, senza dover utilizzare alcun mezzo di
pagamento. Le informazioni relative alla localizzazione del chiamante
che  devono essere messe a disposizione dei servizi di soccorso nella
misura  in cui sia tecnicamente fattibile miglioreranno il livello di
protezione  e  la sicurezza degli utenti dei servizi 112 e aiuteranno
tali servizi nell'espletamento dei loro compiti, a condizione che sia
garantito il trasferimento delle chiamate e dei dati pertinenti verso
i  servizi  di soccorso competenti. La ricezione e l'utilizzazione di
tali  informazioni  dovrebbero  avvenire  nel rispetto del pertinente
diritto  comunitario  in  materia di protezione dati". In conclusione
l'ERG raccomanda che:
    - l'accesso  ai  servizi di emergenza sia consentito dall'insieme
piu' ampio possibile dei servizi di comunicazione elettronica;
    - le  chiamate di emergenza da parte di utenti VoIP da postazioni
fisse  o  comunque  note siano instradate al centro di emergenza piu'
vicino,  in  base  all'indirizzo  comunicato  alla sottoscrizione del
contratto;
    - l'informazione  di  localizzazione dell'utente e' fornita nella
misura in cui sia tecnicamente fattibile, come previsto dall'articolo
26 della direttiva Servizio Universale;
    - nel  caso  di  uso  nomadico  dei  servizi  su tecnologia VoIP,
l'utente venga informato in merito alla difficolta' (o impossibilita)
di  instradare la chiamata di emergenza al centro servizi piu' vicino
a  causa  della  difficolta'  di  conoscere  l'esatta  localizzazione
dell'utente.  Tale  posizione  andra'  comunque  rivalutata alla luce
dell'evoluzione tecnologica.


    La posizione del Comitato Europeo per le Comunicazioni (ECC)

   Il  Comitato Europeo per le Comunicazioni (CEPT/ECC), nel rapporto
59  "Numbering  for VoIP Services", ECC Report 59 "Numbering for VoIP
Services"   -   December  2004,  peraltro  considerato  dall'ERG  nel
documento    di    posizione   comune   prima   descritto,   conclude
favorevolmente  in  merito  all'uso  della numerazione geografica per
servizi  VoIP  per  i  benefici  alla competizione che derivano dalla
possibilita'  per  gli  operatori VoIP di competere nel mercato della
telefonia e per gli utenti finali di conservare il proprio numero nel
caso  di  scelta  di un fornitore di servizi VoIP; il rapporto rileva
l'ulteriore   vantaggio   per   gli   utenti  finali  nell'uso  della
numerazione geografica per servizi VoIP che deriva dalla familiarita'
con tale tipo di numerazione.
   Il rapporto rileva inoltre possibili problemi legati all'uso della
numerazione  geografica  per  servizi  nomadici e raccomanda per tali
servizi   l'apertura   di  un  nuovo  arco  di  numerazione,  con  il
conseguente  vantaggio di non alterare l'attuale piano di numerazione
e  consentire  ai fornitori VoIP di introdurre servizi innovativi; il
rapporto  infine sconsiglia, per il VoIP, l'uso della numerazione per
servizi   mobili  o  personali  adducendo  come  uno  dei  motivi  la
possibilita',  per  l'utente,  di  associare  a  tali servizi tariffe
elevate.  In  merito  alla portabilita' del numero l'ECC conclude che
deve essere assicurata la portabilita' tra i differenti fornitori dei
servizi  VoIP,  indipendentemente  dalla  natura  (PATS  o ECS) degli
stessi.


        Il titolo autorizzatorio richiesto per i servizi VoIP
                        nel contesto europeo

            (fonte (c) Cullen International October 2005)

=====================================================================
           |    Posizione ufficiale     |    I servizi VoIP sono
  Nazione  |     sul Voice over IP      |   considerati come PATS?
=====================================================================
           |                            |            SI.
           |                            |Nelle linee guida
           |                            |regolamentari, RTR
           |                            |stabilisce che:
           |La RTR ha pubblicato i      |• Tutti i servizi VoIP che
           |propri commenti alla        |includono l'accesso verso
           |consultazione della         |e/o dalla rete PSTN (tramite
           |Commissione sul VoIP        |un gateway IP) sono
           |del 14 giugno 2004.         |generalmente
           |A seguito di una            |classificati come PATS;
           |consultazione pubblica RTR  |• L'accesso ai servizi di
           |ha pubblicato delle linee   |emergenza non dovrebbe
           |guida regolamentari per     |essere decisivo per la
           |fornitori di servizi VoIP e |classificazione di un
           |Frequently Asked Questions  |servizio VoIP come PATS o
Austria    |il 10 ott., 2005.           |ECS
---------------------------------------------------------------------
Belgio     |Nessuna posizione pubblica. |Nessuna decisione.
---------------------------------------------------------------------
           |                            |SI, con alcune precisazioni.
           |                            |Nella normativa Danese non
           |                            |e' utilizzata la
           |                            |classificazione PATS/ECS. Il
           |                            |concetto piu' prossimo al
           |                            |PATS e' rappresentato dalla
           |                            |definizione nazionale di
           |A seguito di una            |'voice telephony' che
           |consultazione pubblica NITA |implica obblighi simili al
           |ha pubblicato un rapporto in|PATS (incluso l'accesso ai
           |marzo 2005 riguardo le      |servizi di emergenza - 112).
           |barriere per lo sviluppo    |Secondo la NITA il concetto
           |della telefonia su IP       |di telefonia vocale e'
           |in Danimarca.               |indipendente dalla
           |NITA ha inoltre pubblicato i|tecnologia per cui dovrebbe
           |propri commenti al documento|essere applicato alla
           |di consultazione pubblica   |telefonia su IP cosi' come
           |della Commissione del 14    |alla telefonia fissa
Danimarca  |giugno 2004.                |tradizionale e mobile.
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           |In ottobre 2003 FICORA ha   |
           |richiesto che il servizio   |
           |della societa' Sonera       |
           |(TeliaSonera) di telefonia  |
           |su IP fornito tramite ADSL  |
           |ottemperasse agli obblighi  |SI con alcune precisazioni.
           |stabiliti dalla normativa   |Il concetto di PATS non
           |nazionale avendo ritenuto,  |esiste nel Finnish
           |inter alia, che il servizio |Communications Market Act.
           |fosse assimilabile a un PATS|Tuttavia nelle sezioni 54-55
           |cosi' come definito nella   |dell' Act, si dice che un
           |Direttiva Servizio          |operatore di
           |Universale, in quanto       |telecomunicazioni deve
           |• disponibile al pubblico;  |assicurare che gli utenti
           |• utilizza numeri           |possano effettuare chiamate
           |non-geografici (020) di un  |internazionali e accedere ai
           |piano nazionale di          |numeri di emergenza. Un
           |numerazione;                |operatore di
           |• consente di originare e   |telecomunicazioni puo'
           |ricevere chiamate nazionali |essere un "un operatore di
           |e internazionali e accedere |rete o fornitore di
Finlandia  |ai servizi di emergenza;    |servizi".
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           |ARCEP ha definito la sua    |
           |posizione sul VoIP nella    |
           |propria decisione in merito |
           |all'analisi del mercato     |
           |della telefonia retail.     |
           |ARCEP distingue tra:        |
           |• Voice over Broadband (VoB)|
           |or "managed IP telephony ", |
           |dove la qualita' del        |
           |servizio e' controllata dal |
           |fornitore dell'accesso con  |Si, per quanto concerne il
           |una qualita' confrontabile  |mercato di riferimento.
           |con la telefonia            |Non vi e una posizione
           |tradizionale; e             |esplicita, tuttavia i
           |• Voice over Internet (VoI) |servizi VoB originati su una
           |or "unmanaged IP telephony",|connessione a larga banda e
           |servizio non fornito da un  |gestiti end-to-end da un
           |provider di accesso a larga |operatore (a differenza di
           |banda e che richiede        |servizi voce su Internet
           |l'accensione di un PC per   |pubblica) sono inclusi
           |poter effettuare e ricevere |nell'ambito dei mercati 3 e
           |chiamate.                   |6. Il servizio di telefonia
           |NB ARCEP ha introdotto tale |pubblica e' definito come la
           |distinzione a seguito       |fornitura al pubblico, a
           |dell'intervento             |fronte di una remunerazione,
           |dell'autorita' nazionale    |del trasferimento diretto
           |antitrust.                  |della voce in tempo reale
           |I servizi VoB sono stati    |fra utenti fissi o mobili.
           |considerati appartenenti ai |Tuttavia, ai sensi dell'
           |mercati 3 - 6. Tuttavia, a  |Art. L.33-1 I del Code of
           |differenza di quanto accade |Post and Electronic
           |nel mercato della telefonia |Communications l'obbligo del
           |fissa, l'operatore SMP (i.e.|trasporto delle chiamate di
           |FT), quando fornisce servizi|emergenza ricade su tutti i
           |VoB, non e' soggetto a      |fornitori di servizi di
Francia    |retail remedies.            |comunicazione elettronica.
---------------------------------------------------------------------
           |Il 9 settembre, 2005 BnetzA |
           |ha pubblicato alcune        |
           |disposizioni regolamentari  |
           |per il Voice over Internet  |
           |Protocol (VoIP). Il         |
           |documento definisce un      |
           |possibile quadro            |
           |regolamentare per i servizi |
           |VoIP, riconoscendo allo     |
           |stesso tempo il carattere   |
           |evolutivo del mercato.      |
           |• BNetzA ha deciso che i    |
           |servizi VoIP possono        |
           |utilizzare sia numeri       |
           |geografici che non          |
           |geografici. L'utilizzo      |
           |nomadico non e' limitato    |
           |alla numerazione non        |
           |geografica. Un gruppo di    |
           |lavoro tecnico dovra'       |
           |analizzare un possible      |
           |quadro regolamentare per la |
           |interconnessione IP         |
           |producendo un rapporto entro|
           |agosto 2006.                |
           |• BNetzA ha inoltre concluso|
           |che i servizi VoIP che      |
           |consentono l'accesso alla   |
           |rete PSTN rientrano nella   |
           |definizione di servizi di   |
           |telecomunicazione ai sensi  |
           |della sezione 3(24) del     |
           |Telecommunications Law,     |
           |equivalente ai publicly     |
           |available telephone service |
           |(PATS) definiti nel contesto|
           |regolamentare europeo.      |
           |• Sebbene BNetzA non abbia  |
           |effettuato una formale      |
           |analisi di mercato, ha      |
           |stabilito che le chiamate   |
           |VoIP nazionali e            |
           |internazionali possono      |
           |essere incluse nei mercati 3|
           |- 6 (retail fixed telephony |
           |markets), ritenendo che il  |          Si,
           |grado di sostituibilita' con|il VoIP puo essere
           |i servizi di telefonia      |assimilato ai servizi PATS
           |tradizionali sia            |(per dettagli si veda la
Germania   |sufficiente.                |colonna 1).
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Grecia     |Nessuna posizione ufficiale |
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           |La posizione ufficiale      |
           |dell'Irlanda e'             |
           |rappresentata dalla risposta|
           |di ComReg alla consultazione|
           |04/103 del 14 ottobre sulla |
           |numerazione per i servizi   |
           |VoIP in Irlanda.            |
           |Le principali decisioni di  |
           |ComReg mirano a:            |
           |• Aprire una decade di      |
           |numeri non geografici       |
           |(access code 076) al fine di|
           |facilitare l'introduzione di|
           |servizi VoIP;               |
           |• Consentire l'accesso alla |
           |numerazione per servizi     |
           |geografici, con alcune      |
           |restrizioni, ad operatori   |
           |che intendono fornire       |           Si.
           |servizi VoIP;               |Tuttavia, al fine di
           |• Consentire la fornitura di|consentire lo sviluppo del
           |servizi come chiamate con   |mercato dei servizi VoIP in
           |addebito ripartito          |Irlanda, ComReg ha deciso
           |attraverso il VoIP;         |che i numeri geografici,
           |• Garantire adeguata        |possono essere richiesti
           |informazione agli utenti in |anche da fornitori di
           |merito alle differenze tra  |servizi ECS, sebbene
           |servizi di telefonia        |assoggettati a certe
Irlanda    |tradizionali e servizi VoIP.|condizioni.
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           |La posizione ufficiale e'   |
           |rappresentata dalla         |
           |decisione 04/79 della ILR   |
           |del 25 ottobre 2004 in      |
           |merito alla allocazione di  |
           |risorse di numerazione per  |
           |la introduzione del VoIP e  |
Lussemburgo|servizi innovativi.         |Nessuna posizione esplicita.
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           |L'11 ottobre 2004 OPTA ha   |
           |pubblicato un documento di  |
           |consultazione dal titolo    |
           |'generic obligations of     |
           |providers of packet switched|
           |voice services towards      |
           |end-users'.                 |
           |OPTA ha proposto una        |
           |classificazione dei servizi |
           |di comunicazione forniti con|
           |tecnologia a commutazione di|
           |pacchetto. Nello specifico  |
           |ha individuato due          |
           |categorie: (IP telephony and|
           |VoIP services linked with   |
           |broadband services) che     |
           |dovrebbero essere soggetti a|
           |specifici obblighi al fine  |           No.
           |di tutelare gli utenti      |Una sentenza della
           |finali (come portabilita'   |administrative court del 16
           |del numero, accesso         |aprile, 2004 ha stabilito
           |all'elenco abbonati, accesso|che il VoIP non puo' essere
           |ai servizi di emergenza e   |assimilato ai servizi di
           |localizzazione del          |telefonia tradizionali in
Olanda     |chiamante).                 |Olanda.
---------------------------------------------------------------------
           |Nell'ambito delle analisi   |
           |dei mercati rilevanti, in un|
           |documento di consultazione  |
           |sui mercati 1-6 (15 sett.-3 |
           |nov., 2005) NPT ha proposto |La decisione viene presa
           |che la telefonia su accesso |caso per caso.
           |a larga banda, che consente |Il concetto di PATS non
           |comunicazioni 'all-to-all', |esiste nella normativa
           |rientri nei mercati 1-6. NTP|nazionale. NPT e' in attesa
           |ha avviato una consultazione|di chiarimenti dalla
           |pubblica sul VoIP           |Commissione Europea su tale
Norvegia   |nell'ottobre 2004.          |punto.
---------------------------------------------------------------------
           |ANACOM ha avviato una       |
           |consultazione pubblica sul  |
           |VoIP il 7 nov., 2005 in cui |           Si
           |sostiene di concordare con  |se i servizi VoIP sono
           |il documento della          |forniti alle stesse
           |Commissione Europea del     |condizioni dei servizi di
Portogallo |giugno 2004.                |telefonia tradizionali.
---------------------------------------------------------------------
           |Una risoluzione ministeriale|
           |di agosto 2005 alloca due   |
           |archi di numerazione ai     |
           |servizi VoIP.               |
           |• Numeri geografici 8XY sono|
           |allocati sia a servizi di   |
           |telefonia fissa tradizionali|
           |sia a servizi VoIP. L'uso   |
           |nomadico e' tuttavia        |
           |consentito entro il         |
           |distretto telefonico a cui  |
           |appartiene il numero.       |
           |• Numeri non geografici con |
           |codice 51 sono allocati a   |
           |servizi VoIP nomadici.      |
           |A seguito di una            |
           |consultazione (31 maggio-20 |
           |agosto, 2004) CMT ha deciso |
           |che la portabilita' del     |
           |numero e' consentita tra:   |
           |• Servizi VoIP nomadici     |
           |forniti tramite numeri con  |
           |codice 51;                  |
           |• servizi VoIP che          |
           |utilizzano                  |
           |numeri geografici; e        |
           |• servizi di telefonia fissa|
           |PATS tradizionali e servizi |
           |VoIP nell'ambito dei        |
           |numeri geografici.          |           No.
           |NB Non e consentita la      |I servizi VoIP sono
           |portabilita' tra numeri     |considerati servizi di
Spagna     |geografici e non geografici.|comunicazione elettronica.
---------------------------------------------------------------------
           |Il 13 novembre, 2003 PTS ha |
           |pubblicato un rapporto      |
           |riguardante il mercato dei  |
           |servizi di IP-telephony in  |
           |Svezia. Il capitolo 7 di    |
           |tale rapporto affronta il   |
           |problema della              |
           |regolamentazione del VoIP   |
           |nell'ambito dell' Electronic|
           |Communications Act          |
           |(2003:389), in merito alle  |
           |intercettazioni, accesso ai |
           |servizi di emergenza e      |
Svezia     |portabilita' del numero.    |           SI
---------------------------------------------------------------------
           |Nel 2002, Bakom ha          |
           |pubblicato una nota         |
           |informativa sul VoIP. Un    |
           |gruppo di lavoro specifico  |
           |su VoIP ha pubblicato nel   |
           |giugno 2003, un rapporto    |
           |sulla implementazione di    |
           |servizi di telefonia        |
           |accessibili al pubblico, in |
           |Svizzera, basati sulla      |Viene stabilito caso per
Svizzera   |tecnologia VoIP.            |caso.
---------------------------------------------------------------------
           |Ofcom ha effettuato una     |
           |consultazione pubblica dal 6|
           |sett. all'11 nov., 2004 in  |
           |merito ad aspetti           |
           |regolamentari del VoIP in   |
           |cui si propone una          |
           |regolamentazione "leggera"  |
           |del VoIP sostenendo che "i  |
           |servizi voce forniti su     |
           |accesso broadband           |
           |costituiscono un            |
           |mercato emergente.          |
           |In una successiva           |Viene stabilito caso
           |consultazione pubblica del  |per caso.
           |22 febbraio 2006 "Regulation|Nella normativa Inglese il
           |of VoiP services" OFCOM ha  |PATS e' un "Servizio
           |rivisto alcune posizioni del|disponibile al pubblico per
           |precedente approccio        |originare e ricevere
           |regolamentare nella         |chiamate nazionali e
           |direzione di un             |internazionali e accedere ai
           |rafforzamento delle garanzie|servizi di emergenza.
           |nei confronti degli utenti, |Nella posizione "ad interim"
           |richiedendo agli operatori  |di Ofcom del 2004 i
           |una maggiore trasparenza del|fornitori di servizi VoIP
           |servizio offerto (viene     |non erano obbligati ad
           |proposta una sorta di carta |offrire l'accesso ai servizi
           |dei servizi). Per i PATS e' |di emergenza. Potevano
           |previsto l'obbligo di       |comunque scegliere di
           |fornitura dell'accesso ai   |fornirlo al meglio delle
           |servizi di emergenza, la    |possibilita' tecniche senza
           |portabilita' del numero,    |comunque diventare
           |l'integrita' della rete     |automaticamente PATS. Nel
           |indipendentemente dalla     |successivo documento di
           |tecnologia adottata.        |consultazione pubblica del
           |A tale proposito l'OFCOM    |22 febbraio 2006 OFCOM si
           |cita, nel proprio documento |allontana dall'approccio di
           |di consultazione pubblica,  |cosiddetta "light
           |la FCC che, a seguito di    |regulation" del 2004
           |incidenti occorsi ad utenti |richiedendo che se un
           |VoIP, e' passata da un      |operatore fornisce un
           |approccio di light          |servizio VoIP che rientra
           |regulation ad uno di        |nella definizione di PATS,
           |maggiore tutela dell'utenza |ad esempio in quanto
           |per cui tutti gli operatori |fornisce l'accesso ai
           |che forniscono servizi VoIP |servizi di emergenza, allora
           |e che consentono chiamate   |e' tenuto ad ottemperare a
           |verso la rete PSTN sono     |tutti gli obblighi PATS, tra
           |obbligati a fornire         |cui la portabilita' del
           |l'accesso ai servizi di     |numero e la integrita' della
UK         |emergenza.                  |rete.



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       |     Posizione ufficiale     I servizi VoIP sono considerati
Nazione|      sul Voice over IP                come PATS?
=====================================================================
       |Obbligo di integrita' della rete: si applicano solo ai
       |fornitori di servizi VoIP fissi cioe' forniti presso un sito
       |specifico, mentre non si applicano ai servizi nomadici.
       |Localizzazione nelle chiamate di emergenza: tutti i fornitori
       |di servizi di reti telefoniche pubbliche fisse garantiscano,
       |nei limiti della fattibilita' tecnica, la fornitura della
       |informazione di localizzazione dell'utente chiamante ai
       |centri servizi di emergenza.
       |Secondo la posizione di Ofcom, i fornitori di servizi VoIP
       |nomadici hanno l'obbligo di informare adeguatamente gli
       |utenti di ogni limitazione in merito alla localizzazione
       |quanto utilizzano il servizio al di fuori del proprio
       |distretto (cioe' il sito utilizzato per la definizione del
       |contratto).
       |Portabilita del numero: il 5 gennaio, 2005 Ofcom ha stabilito
       |che:
       |• La NP e consentita solo tra fornitori di servizi PATS che
       |ottemperano agli obblighi conseguenti al corrispondente
UK     |titolo autorizzatorio.



           Utilizzo nomadico della numerazione geografica
                   (fonte (c) Frost&Sullivan 2006)
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               |        E consentito l'uso della numerazione
    NAZIONE    |          Geografica per servizi nomadici?
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AUSTRIA        |NO
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BELGIO         |SI
---------------------------------------------------------------------
REPUBBLICA CECA|NO
---------------------------------------------------------------------
DANIMARCA      |Sono utilizzati solo numeri non geografici, SI
---------------------------------------------------------------------
FINLANDIA      |SI
---------------------------------------------------------------------
FRANCIA        |SI, in modo limitato
---------------------------------------------------------------------
GERMANIA       |SI, in modo limitato
---------------------------------------------------------------------
UNGHERIA       |NO
---------------------------------------------------------------------
IRLANDA        |SI, in modo limitato
---------------------------------------------------------------------
LUSSEMBURGO    |NO
---------------------------------------------------------------------
OLANDA         |SI
---------------------------------------------------------------------
NORVEGIA       |SI, in modo limitato
---------------------------------------------------------------------
PORTOGALLO     |NO
---------------------------------------------------------------------
SPAGNA         |SI
---------------------------------------------------------------------
SVEZIA         |NO
---------------------------------------------------------------------
SVIZZERA       |SI
---------------------------------------------------------------------
INGHILTERRA    |SI