(all. 2 - art. 1)
                ALLEGATO B ALLA DELIBERA N. 11/06/CIR
     DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI PER LA FORNITURA DI SERVIZI VOIP
      (VOICE OVER INTERNET PROTOCOL) ) E INTEGRAZIONE DEL PIANO
                      NAZIONALE DI NUMERAZIONE


2. LE  POSIZIONI  ESPRESSE  DAI  SOGGETTI INTERVENUTI NELL'AMBITO DEL
   PROCEDIMENTO E LE CONCLUSIONI DELL'AUTORITA'

2.1 Commenti di carattere generale da parte dei soggetti rispondenti

   1. A   livello   generale  buona  parte  dei  soggetti  che  hanno
partecipato    alla    consultazione   ha   condiviso   la   proposta
dell'Autorita'  nella  sua  impostazione  generale. In particolare e'
stato espresso un giudizio positivo sull'approccio di distinguere dal
punto  di  vista  regolamentare  diverse  categorie  di servizi VoIP,
individuando   offerte   VoIP   sostitutive  dei  servizi  telefonici
tradizionali   a   commutazione   di   circuito  oppure  offerte  con
caratteristiche  aggiuntive  ed in molti casi non confrontabili con i
servizi  di telefonia tradizionali (anche in termini di qualita' e di
prestazioni   a   garanzia   dell'utente).  Tra  queste  si  cita  la
possibilita' di verificare la disponibilita' dell'interlocutore prima
di  effettuare la chiamata (servizio di presence), l'uso nomadico del
telefono,  potenziali  diverse  garanzie di disponibilita' e qualita'
del servizio.


2.2 Il principio di neutralita' tecnologica

   2. Alcuni  dei soggetti che hanno risposto alla consultazione sono
dell'avviso che il principio regolamentare di neutralita' tecnologica
vada  applicato  a  parita'  di  servizio offerto e pertanto dovrebbe
essere   riferito   esclusivamente   a   servizi  ritenuti  tra  loro
"sostituibili"   e,  pertanto,  appartenenti  alla  stessa  categoria
nell'ambito  della  classificazione dei servizi ai fini regolamentari
definita nella sezione 4 dello schema di provvedimento dell'Autorita'
sottoposto   alla   consultazione   pubblica  di  cui  alla  delibera
26/05/CIR.   In  tale  contesto  e'  stato  proposto,  da  uno  degli
operatori,  di  precisare  nel  testo finale del provvedimento che le
indicazioni  regolamentari  si  applicano in via esclusiva ai servizi
voce  o  assimilabili,  dato  che, mediante piattaforme basate su IP,
sono fornibili una varieta' di servizi innovativi (i cosiddetti SoIP)
multimediali   voce,  video  e  dati/applicazioni  Internet  (ad  es.
videocomunicazione)  e  convergenti. Cio' anche in considerazione del
fatto  che  la  connotazione multimediale e convergente voce-dati del
servizio  puo' essere addirittura prevalente rispetto alla sola voce.
Lo  stesso  operatore concorda comunque sulla necessita' di porre una
maggiore  attenzione  regolamentare alla fornitura della telefonia su
IP   qualora   tale   servizio  si  configuri  come  sostitutivo  del
tradizionale servizio telefonico di base.


2.3 La classificazione regolamentare dei servizi VoIP

   3. Con riferimento alla classificazione proposta dall'Autorita' le
riposte  alla  consultazione  evidenziano  un  generale  accordo. Due
operatori   tuttavia  ritengono  che  essa  possa  essere  migliorata
differenziando i seguenti casi:
    a) fornitura    del    solo   servizio   VoIP   indipendentemente
dall'accesso ad Internet;
    b) fornitura,  oltre  al servizio VoIP, anche dell'infrastruttura
di accesso a larga banda;
argomentando   che  la  fornitura,  oltre  al  servizio  VoIP,  anche
dell'infrastruttura  di accesso a larga banda sia da considerare come
elemento  essenziale  ai  fini della definizione dell'appartenenza di
un'offerta VoIP alla categoria PATS. Tali operatori ritengono infatti
che  il  controllo  dell'infrastruttura  di  accesso  (propria oppure
acquisita  mediante  l'adesione  alle  offerte  di  full unbundling o
shared  access)  sia  essenziale  per  assicurare  il  rispetto degli
obblighi  definiti dal Codice per i PATS (ad es. l'accesso ai servizi
di  emergenza, la disponibilita', sicurezza ed integrita' delle reti,
qualita',  ecc.).  A  tale  proposito  in  una  delle  risposte  alla
consultazione  si  suggerisce  la seguente articolazione di categorie
regolamentari PATS per i servizi su IP:
    1) "servizi  telefonici  accessibili  al  pubblico  in postazione
fissa,  anche  di  tipo  innovativo,  con  caratteristiche funzionali
analoghe,  sul  servizio  voce,  ai  servizi  telefonici tradizionali
(PATS-  Publicly  Available  Telephone  Service) definiti dal Codice,
fornito  mediante  tecnologia  "IP-based"  di tipo "carrier grade". A
tale   servizio  si  applicano  la  generalita'  di  obblighi/diritti
regolamentari  previsti dal Codice per il PATS da postazione fissa e,
relativamente  ai  parametri  di qualita', si applica quanto previsto
dalla  Delibera  254/04/CSP;  tale  servizio  usa  la decade 0 e deve
fornire
     - la   garanzia   di  raggiungibilita'  del  cliente,  senza  la
necessita' di instaurare preventivamente la connettivita' IP;
     - deve  essere  fornito  tramite una infrastruttura di accesso a
larga   banda   di  proprieta'  o  acquisita  mediante  l'adesione  a
specifiche  offerte  di  unbundling  escludendo  la  possibilita'  di
utilizzo  di infrastrutture di accesso totalmente "best effort" e non
controllabili;
    2) offerte  di  "servizi  voce  e  innovativi con caratteristiche
alternative  rispetto  al  servizio  telefonico tradizionale", e rese
disponibili  su  protocollo  IP  tramite  accessi a larga banda; tale
categoria usa la decade 5 e comprende servizi multimediali innovativi
che,   pur   essendo  "session-based",  possono  non  comprendere  la
componente  voce  oppure,  se  presente,  lo e' in forme estremamente
innovative   ed   integrate   con   altri  media  (ad  es.  streaming
multimediali,   ecc.);   tali  offerte  possono  caratterizzarsi,  ad
esempio, per uno o piu' dei seguenti aspetti:
     - nomadismo;
     - differenti  livelli  di  qualita'  e di prestazioni a garanzia
dell'utente.  Tali  livelli di qualita' dovrebbero essere definiti, a
parere  del  rispondente,  insieme  ai  punti  di  misura  in modo da
consentire  la differenziazione, in modo oggettivo, di questi servizi
telefonici  da  quelli  equiparati  ai  servizi  PATS tradizionali ed
agevolare il processo per il rilascio delle necessarie autorizzazioni
generali  ai  sensi  del  Codice.  Dovendo  garantire  il rispetto di
livelli  minimi  di qualita', pur piu' laschi rispetto a quelli della
prima  categoria,  tali servizi non sono compatibili con soluzioni di
infrastrutture di accesso del tutto "best effort";
    3) La  terza  categoria  di servizi di comunicazione elettronica,
che  non  richiede  attribuzione  di numerazione e che e' definita, a
parere  del  rispondente,  in  modo  troppo  ampio  nella proposta di
provvedimento  dell'Autorita', dovrebbe essere definita come "Servizi
multimediali di comunicazione elettronica accessibili al pubblico".

   4. In  merito alla definizione dei servizi IP based, in generale i
commenti  ricevuti  evidenziano  un  disaccordo  sulla definizione di
servizi  innovativi proposta dall'Autorita' in quanto troppo generica
e  riferita  solo  alla  decade  5,  argomentando  che  la tecnologia
consente di fornire servizi innovativi anche in decade 0. In generale
emerge,  dalle  risposte,  un  maggiore  accordo sulla definizione di
servizi   nomadici   essendo   questo  il  principale  attributo  che
differenzia  i servizi offerti in decade 5 e quelli offerti in decade
0,  oltre  a  possibile  differenze  nella  qualita'  del  servizio e
affidabilita' dei servizi di emergenza.

   5. Si  riporta infine la proposta di sostituire, nella definizione
di nomadismo fornita dall'Autorita', la locuzione "punto terminale di
rete  fissa"  con  quella  di "punto di accesso alla rete" al fine di
includere  anche  forme  di  accesso  ai  servizi  VoIP  tramite reti
wireless (ad esempio Wi-Fi).


2.4 Il titolo autorizzatorio per la fornitura di servizi VoIP

   6. In merito al titolo autorizzatorio emergono dalla consultazione
differenti  posizioni.  Alcuni  operatori  concordano con la proposta
dell'Autorita'  di  richiedere una autorizzazione per la fornitura di
servizi  telefonici  accessibili  al  pubblico (PATS) ai soggetti che
intendessero  offrire servizi VoIP tramite numeri del piano nazionale
di  numerazione,  ponendo  in  capo ai providers gli attuali obblighi
regolamentari  per  i  PATS  tra  cui  la  portabilita'  del  numero,
l'accesso  ai  servizi  di  emergenza  e il pagamento dei conseguenti
diritti  amministrativi  e  dei  diritti  d'uso  per  i numeri. Altri
soggetti   ritengono,   viceversa,   che   anche  gli  operatori  con
autorizzazione  generale per la fornitura di servizi di comunicazione
elettronica  (ECS)  accessibili  al  pubblico  debbano avere titolo a
richiedere  diritti  d'uso  per  i  numeri  del  piano  nazionale  di
numerazione,   pagando   i  diritti  amministrativi  previsti  per  i
fornitori di servizi di comunicazione elettronica, di molto inferiori
ai  diritti amministrativi richiesti ai PATS providers. A supporto di
suddetta  posizione gli operatori sottolineano il fatto che l'entita'
dei  contributi  per  i  PATS  e'  tale  da  violare  il principio di
proporzionalita', oltre a costituire una barriera finanziaria per gli
ISP,  costituiti  spesso  da  piccole  e  medie imprese. Viene quindi
richiesto di rivedere la decisione dell'Autorita' in merito al titolo
autorizzatorio  o, in subordine, di rivedere gli oneri amministrativi
e  i  contributi  per  l'attribuzione dei diritti d'uso dei numeri in
modo  da prevedere criteri di commisurazione alla reale entita' degli
operatori  presenti  sul  mercato  (copertura  territoriale,  impiego
effettivo  delle  risorse  di  numerazione,  fatturato e presenza sul
mercato).

   7. Da   parte   di  uno  dei  soggetti  che  hanno  risposto  alla
consultazione  viene  sottolineata  l'importanza  di  precisare,  nel
provvedimento  in  oggetto,  che la fornitura di servizi appartenenti
alle  tre  categorie  regolamentari  individuate  nella  proposta  di
provvedimento dell'Autorita' richiede, come previsto dal Codice (art.
25),  la  preventiva  dichiarazione  al Ministero delle comunicazioni
anche  da  parte  di  provider  esteri  considerando le potenzialita'
offerte  dalla  tecnologia  IP  di fornire servizi attraverso la rete
Internet,  quindi  da  provider localizzati in qualsiasi Stato (anche
non della Unione Europea).


2.5 Le tutele per i consumatori

   8. Sul  fronte  dei  diritti dei consumatori viene richiamato che,
sebbene  siano evidenti i vantaggi del VoIP, grazie ai risparmi sulle
chiamate nazionali, internazionali, mancano ad oggi le garanzie della
telefonia  tradizionale  su rete PSTN, cui l'utente e' ormai da tempo
abituato,  quali i tempi di attivazione, gli standard di qualita' del
servizio,   la   trasparenza   delle  condizioni  contrattuali  e  la
possibilita' di chiamare i numeri di emergenza. Si auspica quindi che
l'Autorita'  estenda  al  VoIP  la  regolamentazione  esistente nella
telefonia  tradizionale  consentendo  ai  consumatori  stessi ed alle
rispettive  Associazioni  di poter intervenire piu' incisivamente sia
nella  tutela  amministrativa che in quella giudiziaria. In tal senso
viene  espresso  un parere positivo sui vari punti caratterizzanti la
proposta  di  provvedimento  di  cui all'allegato B della Delibera n.
26/05/CIR  che  potrebbe  porre un limite agli attuali disagi per gli
utenti  di  servizi  VoIP  causati  dalla mancata fornitura di alcune
prestazioni, tra cui la portabilita' del numero.


2.6 La numerazione

   9. Molti    dei    rispondenti   concordano   con   la   posizione
dell'Autorita'   di   attribuire  la  numerazione  geografica  e  non
geografica  (decade  5)  per la fornitura di servizi PATS concordando
con  le  argomentazioni  riportate  nelle  premesse  alla proposta di
provvedimento  di  cui  alla  delibera  26/05/CIR  e che non sono qui
richiamate  per  brevita'. Di parere opposto altri soggetti secondo i
quali    la    normativa    europea   non   consente   di   sostenere
l'utilizzabilita'  della  numerazione  E.164 del piano di numerazione
nazionale  (PNN)  unicamente  per  servizi  telefonici accessibili al
pubblico.   Viceversa   dovrebbe  essere  consentito  l'accesso  alle
numerazioni  E.164  anche da parte di operatori che intendono fornire
servizi  di  comunicazione  elettronica, non necessariamente PATS (ad
es.  servizi  convergenti  voce  e dati, messaggistica, multimediali,
ecc.).  A  sostegno  di  tale obiezione viene richiamata la direttiva
2002/21/CE  (la  "Direttiva  Quadro"),  secondo cui "gli Stati membri
garantiscono  che  a  tutti  i  servizi  di comunicazione elettronica
accessibili  al  pubblico  vengano  forniti  numeri e serie di numeri
adeguati"  (art. 10 Dir. cit.), atteso che "l'accesso alle risorse di
numerazione   in   base   a  criteri  trasparenti,  obiettivi  e  non
discriminatori   e'   di  importanza  capitale  per  le  imprese  che
desiderano  competere  nel  settore delle comunicazioni elettroniche"
(considerando  20  Dir.  cit.). La normativa nazionale di recepimento
prevede  che  "qualora  sia necessario concedere diritti di uso (...)
dei  numeri,  il  Ministero attribuisce tali diritti, a richiesta, ad
ogni  impresa che fornisca o utilizzi reti o servizi di comunicazione
elettronica  in  forza di un'autorizzazione generale (...)" (art. 27,
comma  3  del Codice comunicazioni elettroniche, che riproduce l'art.
5,  comma 2 della DIR. 2002/20/CE, la "Direttiva Autorizzazioni"). Il
rispondente   richiama   il   fatto   che  suddetto  principio  trova
applicazione anche nella delibera dell'Autorita' 9/03/CIR (recante il
"Piano  di  numerazione  nel settore delle comunicazioni e disciplina
attuativa"),  secondo  cui  "i  diritti  d'uso delle numerazioni sono
attribuiti  agli  operatori  in  possesso di un titolo autorizzatorio
previsto  dalla  normativa  vigente  per  la  fornitura di servizi di
comunicazioni,  o  di una risorsa ad essa correlata" (art. 3, comma 1
della  delibera  9/03/CIR).  Inoltre  viene  citato  il  documento di
consultazione  del  14  giugno  2004 della DG Information Society per
conto   Commissione  Europea  (che  non  riporta  comunque  posizioni
ufficiali  dalla  Commissione)  secondo  cui  "qualsiasi  impresa che
fornisca  o impieghi (...) servizi di comunicazione elettronica ha il
diritto  di  utilizzare  le  numerazioni"  e,  pertanto,  "al fine di
promuovere  la  concorrenza e stimolare la comparsa di nuovi servizi,
gli  Stati  Membri  sono  incoraggiati a dare a qualsiasi impresa che
fornisca  (...)  servizi  di  comunicazione  elettronica (...) che ne
faccia   richiesta,   accesso   a   numerazioni   geografiche  e  non
geografiche"  (parr.  7.1,  7.2  e  7.3  del documento citato). Viene
infine riportata da uno dei soggetti rispondenti una recente sentenza
del T.A.R. Lazio del febbraio 2005 secondo cui "l'articolo 4, secondo
comma, della delibera dell'Autorita' sopraccitata [i.e. Del. AGCom n.
9/03/CIR] ... non sembra precludere il diritto all'assegnazione delle
numerazioni  agli  operatori  che prestino servizi vocali diversi dal
servizio  telefonico accessibile al pubblico, limitandosi a stabilire
che il richiedente, in sede di domanda per l'attribuzione dei diritti
di  uso  delle  numerazioni,  deve  fornire le seguenti informazioni:
"...c)  utilizzo  previsto  delle  risorse di numerazione". Pertanto,
poiche'   secondo  la  suddetta  sentenza  non  e'  previsto  che  le
numerazioni  geografiche  siano  riservate esclusivamente al servizio
telefonico  accessibile  al pubblico ma solo che l'operatore dichiari
nella  domanda  l'utilizzo  delle  risorse",  e'  stato  annullato un
provvedimento   del   Ministero   delle   Comunicazioni   che  negava
l'assegnazione  di  numerazioni  geografiche ad un'impresa che voleva
svolgere servizi VoIP non PATS.

   10. Un'altra  delle risposte alla consultazione pone l'accento sul
fatto che, nel rispetto delle definizioni e condizioni previste nella
Delibera  9/03/CIR  e  del  principio  di neutralita' tecnologica, le
altre  numerazioni  del  PNN  (ad  es. le numerazioni non geografiche
esistenti  in  decade 1, 7 e 8 e la decade 4) dovrebbero poter essere
utilizzate  per  la  fornitura  di  servizi  non  geografici (anche a
sovrapprezzo)  forniti  su  piattaforme  basate  su  IP.  Inoltre  le
numerazioni  geografiche  e  non geografiche del PNN dovrebbero poter
essere  utilizzate  anche per servizi accessori di tipo multimediale,
convergente  voce  e  dati  (ad  es. videocomunicazione, SMS/MMS, IM,
ecc.).

   11. Da  parte  di  uno dei soggetti rispondenti viene sollevato il
problema  della  rivendita di numerazioni proponendo che lo schema di
provvedimento  precisi  che  l'operatore  cui  sono  stati attribuiti
diritti  d'uso  di numerazioni puo' assegnare numerazioni geografiche
solo  alla propria clientela finale e nell'ambito di un contratto per
la  fornitura  di  un  servizio. Non deve essere quindi consentita la
"rivendita"  delle  numerazioni,  e la successiva sub-assegnazione da
parte  di  Operatori  non  dotati di diritti d'uso di numerazione del
PNN.  Viceversa  a  questi ultimi possono essere assegnati blocchi di
numerazione  E.164  a seguito della loro attestazione ad un operatore
di  reti  pubbliche (si tratta, ad esempio, di operatori dotati di un
PABX/gateway IP, attestati alla rete pubblica con accessi GNR). Viene
inoltre  sottolineato  dal  rispondente  che i casi sopra indicati di
"rivendita"  delle numerazioni o di sub-assegnazione, da vietare, non
vanno  confusi con i servizi di "number hosting" che invece prevedono
la    configurazione    ed   il   trattamento   (ad   es.   ai   fini
dell'instradamento)  sulla  rete  di un operatore di rete pubblica di
numerazioni  assegnate  ad  altro  operatore autorizzato e che quindi
vanno consentiti.

   12. E'  generalmente  condivisa  la proposta di modifica del piano
nazionale  di numerazione per l'apertura della decade 5 che andra' ad
identificare  i servizi di telefonia nomadici e in generale IP based.
A  questa  posizione fanno eccezione alcuni degli operatori che hanno
risposto  alla  consultazione  secondo  i quali e' preferibile, per i
suddetti  servizi,  l'uso  della attuale decade 7 o della numerazione
30x.  I  soggetti  che  hanno  aderito  alla  proposta della decade 5
concordano anche sull'attribuzione in blocchi di mille numeri.

   13. In  merito  al nomadismo parte degli operatori concorda con la
proposta dell'Autorita' di non consentirlo in decade 0 ritenendo tale
uso  non  conforme alla normativa vigente. Altri soggetti, viceversa,
ritengono  opportuno  consentire  il  nomadismo  anche in decade 0 in
quanto   difficilmente  evitabile,  per  ragioni  tecniche.  Uno  dei
soggetti  intervenuti  auspica  che  il divieto dell'uso nomadico non
vada  ad incidere sulla possibilita' di estendere al VoIP il servizio
di  trasferimento  di  chiamata,  oggi gia' disponibile, e che con il
VoIP diventerebbe a costo zero per l'utente.


2.7 Modelli economici

   14. Per quanto riguarda i modelli economici applicabili in scenari
di  interconnessione  e,  qualora necessario, di interoperabilita' di
reti  e  servizi  telefonici forniti sulla nuova decade 5, la maggior
parte dei soggetti che hanno risposto alla consultazione concorda con
l'adozione  del  modello  di terminazione analogo all'attuale modello
per i servizi su decade 0.

   15. Tuttavia  in  una  delle  risposte si esprime il parere che il
costo di terminazione per chiamate fisso mobile puo' essere orientato
al  costo solo nel caso di interconnessione con operatori VoIP muniti
di  gateway  e tramite segnalazione SS7. Viceversa la terminazione IP
dovrebbe  essere,  secondo  lo  stesso  soggetto,  basata  su accordi
commerciali.  Lo  stesso operatore propone di introdurre l'obbligo di
informazione  del cliente su base chiamata con esplicita accettazione
del  cliente  per  trasparenza  tariffaria  (ad  esempio  nei casi di
chiamata verso un fisso e deviata automaticamente verso un mobile).

   16. Riguardo  al  costo  delle  chiamate  verso numeri in decade 5
alcuni  operatori  chiedono che, al fine di contribuire allo sviluppo
di  tali  servizi  e  di  evitare  discriminazioni  nei  confronti di
operatori  che  forniscono  servizi in decade 5, l'Autorita' ponga un
limite  al  prezzo delle chiamate verso tali numeri pari, ad esempio,
al  prezzo  delle attuali chiamate verso numerazioni geografiche. Per
contro  altri  soggetti  hanno  espresso parere contrario a qualsiasi
fissazione  di  limiti  sul  prezzo  delle  chiamate  verso numeri in
decade 5.


2.8 Interconnessione IP e interoperabilita' dei servizi

   17. Alcuni dei soggetti che hanno risposto alla consultazione, pur
concordando  nella  sostanza  con  buona parte del documento proposto
dall'Autorita',    ritengono    che    i   soggetti   che   ottengono
l'autorizzazione  alla  fornitura di servizi di telefonia accessibili
al  pubblico  (PATS  provider)  sono  tenuti  a rispettare oltre all'
obbligo,  gia'  previsto dal Codice delle comunicazione elettroniche,
di  negoziare  l'interconnessione  con  chiunque  la  richieda, anche
l'obbligo  di  utilizzare  protocolli  standard  al  fine  di rendere
interoperabili i servizi forniti. A tale proposito in alcune risposte
viene  lamentato  il  fatto  che  l'Autorita',  nelle  varie bozze di
provvedimento  da  essa predisposta per regolamentare la fornitura di
servizi VoIP, non abbia previsto misure atte a garantire:
    (i) l'interconnessione  piena  ed  efficiente, direttamente in IP
(anziche'  transitando  per  la  tecnologia  SS7  tipica delle reti a
commutazione  di  circuito,  che  non consente di assicurare tutte le
funzionalita' dei nuovi servizi VoIP) e
    (ii) l'interoperabilita' dei servizi VoIP dei diversi operatori.
   A  sostegno  della suddetta posizione sono richiamate le direttive
2002/19/CE  e  2002/21/CE.  In  particolare  si  fa  riferimento alla
Direttiva  Accesso  (art.  1) che ha "l'obiettivo ... di istituire un
quadro  normativo .. atto a disciplinare le relazioni tra i fornitori
di  reti  e  di  servizi e che si traduca in concorrenza sostenibile,
interoperabilita' dei servizi di comunicazione elettronica e vantaggi
per i consumatori". Infatti "l'interoperabilita' va a beneficio degli
utenti  finali  ed  e'  un  importante  obiettivo  di questo contesto
regolamentare.   Incoraggiare   l'interoperabilita'   e'   uno  degli
obiettivi delle autorita' nazionali di regolamentazione... ". Da cio'
ne  consegue  la  necessita'  di imporre, tramite la regolamentazione
ex-ante  alcuni  diritti  ed  obblighi  per  gli  Operatori:  -  "gli
operatori  di  reti pubbliche di comunicazione hanno il diritto e, se
richiesto da altre imprese titolari di un'autorizzazione dello stesso
tipo,  l'obbligo  di  negoziare  tra  loro l'interconnessione ai fini
della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili a
pubblico,  allo scopo di garantire la fornitura e l'interoperabilita'
dei  servizi in tutta la Comunita'"( Art.4 della Direttiva Accesso ).
Del  pari,  le  ANR  "...dovrebbero  poter  garantire che, in caso di
fallimento  del  negoziato  commerciale,  gli  utenti  finali possano
comunque   disporre   di   un   adeguato  livello  di  accesso  e  di
un'interconnessione   e   di   interoperabilita'   dei   servizi.  In
particolare possono garantire l'interconnettibilita' da punto a punto
imponendo   obblighi   proporzionati  alle  imprese  che  controllano
l'accesso  agli  utenti  finali"  (considerando  6  D.  A.).  Le ANR,
inoltre,  "... possono imporre agli operatori di accogliere richieste
ragionevoli di accesso e autorizzare l'uso di determinati elementi di
rete  e  risorse  correlate, in particolare qualora ... il rifiuto di
concedere  l'accesso, termini e condizioni non ragionevoli di effetto
equivalente,  ostacolerebbe l'emergere di una concorrenza sostenibile
sul   mercato   al  dettaglio  o  sarebbe  contrario  agli  interessi
dell'utente finale" (Art.12.1 D.A.). Il soggetto rispondente richiama
inoltre il fatto che, sempre al fine di garantire 1' interconnessione
e  1'  interoperabilita',  agli  operatori  puo'  essere imposto, tra
l'altro:  -  "di  concedere  un  accesso alle interfacce tecniche, ai
protocolli    o    ad   altre   tecnologie   d'importanza   decisiva,
indispensabili   per  l'interoperabilita'  dei  servizi"  (art.12.1.e
D.A.); - "di fornire determinati servizi necessari per garantire agli
servizi   da   punto   a   punto   [..]"(art.12.1.g   D.A.);   -  "di
interconnettere reti o risorse di rete" (art.12.1.i D.A.).
   Alcuni  dei  rispondenti sottolineano che il rispetto dei principi
cardine  di  massimo  vantaggio  per  gli  utenti  e  di  garanzia di
interconnessione,  interoperabilita',  efficienza e concorrenza tra i
servizi di comunicazione elettronica e' un impegno preciso delle ANR,
come  ribadito  nell'  art.5  della  Direttiva Quadro che afferma "le
autorita'  nazionali  di  regolamentazione incoraggiano e se del caso
garantiscono  ... un adeguato accesso, e un'adeguata interconnessione
e  l'interoperabilita'  dei  servizi,  ... in modo tale da promuovere
l'efficienza  economica  e  una  concorrenza sostenibile, e recare il
massimo   vantaggio   agli  utenti  finali".  Nello  specifico  viene
richiamato  sia il considerando n. 9, sia il successivo art. 5, comma
1  della  direttiva  accesso,  a  norma  del quale " ... le autorita'
nazionali di regolamentazione incoraggiano e se del caso garantiscono
...   un   adeguato   accesso,   e   un'adeguata  interconnessione  e
l'interoperabilita' dei servizi, esercitando le rispettive competenze
in  modo  tale da promuovere l'efficienza economica e una concorrenza
sostenibile,  e  recare  il  massimo vantaggio agli utenti finali. In
particolare  ...  le  autorita' nazionali di regolamentazione possono
imporre:     a)     nella     misura     necessaria    a    garantire
l'interconnettibilita'  da  punto  a punto, obblighi alle imprese che
controllano   l'accesso   agli   utenti   finali,  compreso  in  casi
giustificati  l'obbligo  di  interconnessione  delle  rispettive reti
qualora non sia gia' prevista; ... ". Il soggetto rispondente ritiene
che   tale   principi  regolamentari  trovino  applicazione  tra  gli
operatori di rete indipendentemente dalle rispettive quote di mercato
nel  settore dell'interconnessione e dell'accesso agli utenti finali.
Inoltre, viene richiamato l'art. 12, comma 1, della direttiva accesso
che  prevede  che  le autorita' di regolamentazione nazionale possono
imporre   agli  Operatori  SPM,  quale  Telecom  Italia  nei  mercati
dell'accesso  e  dell'interconnessione su rete fissa, sia di raccolta
che  di terminazione, nonche' dell'accesso a banda larga, accogliendo
le  ragionevoli  richieste di accesso e/o di uso di elementi di rete,
"...  e)  di  concedere  un  accesso  alle  interfacce  tecniche,  ai
protocolli    o    ad   altre   tecnologie   d'importanza   decisiva,
indispensabili  per  l'interoperabilita' dei servizi o dei servizi di
reti  virtuali;  ...  g) di fornire determinati servizi necessari per
garantire  agli  utenti  l'interoperabilita'  dei  servizi da punto a
punto,  tra cui risorse per servizi di reti intelligenti o servizi di
roaming  per  le reti mobili; h) di garantire l'accesso ai sistemi di
supporto  operativo  o  a  sistemi  software  analoghi  necessari per
garantire   eque   condizioni  di  concorrenza  nella  fornitura  dei
servizi,.".  Viene  inoltre  richiamato che la normativa nazionale ha
recepito  l'impianto  normativo  della  direttiva  accesso per quanto
riguarda:
     - i diritti e gli obblighi degli operatori di reti in materia di
interconnessione  (cfr.  art.  41,  comma 1, del Codice che riproduce
l'art. 4, comma 1, della direttiva accesso, cit. sub par. 2.1);
     -   gli  indirizzi  di  azione  ed  i  provvedimenti  adottabili
dall'Autorita'  in  caso  di  fallimento  del  negoziato  commerciale
sull'interconnessione  tra  gli  operatori  di  rete,  prevedendo che
questa  possa  imporre  "... l'obbligo agli operatori che controllano
l'accesso  agli  utenti  finali,  compreso,  in  casi giustificati, e
qualora  non  sia  gia' previsto, l'obbligo di interconnessione delle
rispettive    reti,    nella    misura    necessaria    a   garantire
l'interconnessione  da  punto  a punto e valutati i servizi intermedi
gia'  resi  disponibili;"  (art. 42, comma 2, lett. a del Codice, che
riproduce l'art. 5, comma 1 della direttiva accesso);
     -  gli obblighi che l'AGCom puo' imporre all'operatore SPM, ed a
favore  di  operatori  o  fornitori  terzi,  a  fronte  di  richieste
ragionevoli di accesso. Tra tali obblighi sono inclusi quelli: "a) di
concedere  agli operatori un accesso a determinati elementi e risorse
di  rete, compreso l'accesso disaggregato alla rete locale; ... d) di
garantire  determinati servizi all'ingrosso necessari affinche' terze
parti  possano  formulare  offerte;  ... i) di interconnettere reti o
risorse  di rete." (art. 49, comma 1 del Codice, che recepisce l'art.
12, comma 1, della direttiva accesso).

   18. Uno dei soggetti che ha risposto alla consultazione sottolinea
che i sistemi VoIP, proprio in quanto non limitati alla fonia, devono
essere  tra  loro  interconnessi  (dal  punto  di vista delle reti di
trasporto)  ed  interoperare  (dal punto di vista delle funzionalita)
nella  maniera  piu' efficiente sul piano tecnologico e dei costi, al
fine  di  garantire il massimo beneficio funzionale ed economico agli
utenti  finali,  oltre  a  consentire  una  molteplicita'  di offerta
tramite  una corretta ed equilibrata competizione sul mercato. Sempre
secondo   lo   stesso   soggetto,   interconnettere  i  servizi  VoIP
dell'operatore A con i servizi VoIP dell'operatore B tramite SS7, per
consentire  le comunicazioni tra i clienti dei due diversi operatori,
implica un inutile innalzamento dei costi industriali (la conversione
da  VoIP  a  SS7 e successiva riconversione da SS7 a VoIP ha un costo
non  trascurabile  quanto inutile) che si riflettono conseguentemente
sui  prezzi  al  pubblico, e inibisce l'interoperabilita' degli altri
tipici  servizi  integrati nei servizi VoIP (videocomunicazioni, text
messaging,  presence,  directory,  etc..) in quanto il protocollo SS7
supporta  solo  la  fonia  e  le  segnalazioni  di  centrale di base.
Un'interconnessione di servizi VoIP tramite SS7 consentirebbe quindi,
sottolinea  il  soggetto  rispondente,  un'interoperabilita' limitata
solo  alla  fonia ed inutilmente costosa (conversione e riconversione
intermedia).  Inoltre,  la  limitazione  dell'interoperabilita'  alla
fonia  e  il relativo aumento dei prezzi, oltre a limitare fortemente
le possibilita' di comunicazione degli utenti, implica lo svilupparsi
di  un effetto rete favorevole all'operatore con il piu' ampio bacino
d'utenza   (tipicamente   l'operatore   incumbent,  ma  anche  gruppi
internazionali  che stanno maturando decine di milioni d'utenti quali
Skype,  GoogleTalk,  Yahoo,  Microsoft) che potra' garantire la piena
interoperabilita'  su tutte le tipiche funzionalita' dei servizi VoIP
all'elevato  numero  di  utenti  del  proprio bacino, disincentivando
cosi' la migrazione verso altri operatori da un lato, ed incentivando
i  clienti  dei  concorrenti  ad  abbandonare  i  servizi del vecchio
operatore,  tramite  i quali non possono comunicare in forma completa
con  la  maggior parte del resto degli utenti, che appartengono cioe'
all'operatore  dominante.  Lo stesso soggetto conclude affermando che
un approccio regolamentare che intenda garantire il massimo beneficio
per  l'utente,  da  un  lato,  e la corretta competizione dall'altro,
dovrebbe     contemplare    l'obbligo    di    interconnessione    ed
interoperabilita', effettuate nella maniera piu' efficiente sul piano
tecnologico  ed  economico  e piu' completa sul piano funzionale, per
tutti  gli  operatori  che  offrano  alla propria utenza servizi VoIP
interconnessi  in una qualche forma con la rete pubblica di telefonia
(sia  PSTN  fissa  che  cellulare),  ovvero  che offrano alla propria
utenza  VoIP  la possibilita' di raggiungere un altro utente connesso
alla  rete  telefonica  pubblica  mondiale  o  di essere raggiunto da
questi  (il che implica ovviamente l'assegnazione alla propria utenza
di un numero E.164 appartenente al PNN).


2.9 L'utilizzo del VoIP nella rete di trasporto nazionale

   19. Secondo   uno   degli   operatori   che  hanno  risposto  alla
consultazione  pubblica  l'utilizzo  della  tecnologia IP all'interno
della  rete  dell'operatore dovrebbe essere esplicitamente assimilato
al  caso  dell'utilizzo  di  tale  tecnologia  all'interno delle reti
private,  dato  che  non  vi  e'  alcuna percezione di differenza nei
servizi  forniti  alla  clientela  finale. Di conseguenza si dovrebbe
esplicitamente   affermare  che  l'utilizzo,  interno  alla  rete  di
trasporto,  dell'operatore  della  tecnologia  IP e' consentito senza
specifiche  imposizioni  regolamentari,  qualora  si  assicuri che il
servizio  end-to-end  fornito  al  cliente finale sia coerente con le
condizioni dei servizi PATS.

   20. Di  avviso  contrario  sono altri operatori secondo i quali la
conversione   delle   reti   di  trasporto  dell'operatore  dominante
dall'attuale  tecnologia  a  commutazione di circuito alla tecnologia
IP,  poiche'  comporta  per  l'operatore  dominante notevoli economie
dovute  alla  maggiore  efficienza  delle  reti a pacchetto, dovrebbe
avere   un   riflesso   sulle  modalita'  di  imposizione  di  misure
asimmetriche,    tra    cui   un   aggiornamento   del   listino   di
interconnessione  in  modo  da  prevedere  l' interconnessione IP. In
particolare  uno dei rispondenti, relativamente all'utilizzo del VoIP
all'interno   della   rete  di  trasporto  dell'operatore  dominante,
richiede  che,  ai  sensi dell'art.13 del Codice (commi 4 e 5), venga
posto  in  capo  a quest'ultimo l'obbligo di fornire interconnessione
(art.49 c. l) basata su tecnologia IP alla propria rete di trasporto.


2.10 Il mercato di riferimento dei servizi VoIP e gli obblighi SMP

   21. Uno degli operatori che ha risposto alla consultazione ritiene
che la individuazione di una nuova tipologia di servizi PATS (come ad
esempio   quelli   basati   sulla   tecnologia   VoIP)   non  implica
automaticamente  la  stessa  modalita' di applicazione degli obblighi
SMP  associati  ai  servizi  PATS  oggi  esistenti. Cio', a detta del
rispondente,  anche  alla luce del fatto che gia' oggi i servizi PATS
su   rete  fissa  e  mobile  appartengono  a  differenti  mercati  di
riferimento  e  sono  soggetti ad una differente normativa. Lo stesso
operatore  evidenzia  che ai fini delle valutazioni di dominanza e la
conseguente   individuazione   degli   obblighi  connessi  per  nuove
tipologie  di  servizi  su  IP  di  tipo  PATS,  anche nel caso siano
sostituibili  al  servizio  telefonico  tradizionale, e' in ogni caso
necessaria  l'analisi  dei  rispettivi  mercati.  Con  riferimento ai
servizi  VoIP  in  decade  5  tale operatore ritiene che si tratti di
servizi  embrionali  e  scarsamente  diffusi  ed in quanto tali fanno
riferimento  a  nuovi  mercati, attualmente non maturi ed emergenti e
conseguentemente   non   assoggettabili  a  condizioni  regolamentari
asimmetriche.

   22. Di  diverso  avviso  sono altre risposte alla consultazione in
cui  viene  richiesto  che  alla  telefonia basata su tecnologia VoIP
siano estese le attuali misure asimmetriche pro-competitive, nel caso
di  fornitura  da  parte  di  un operatore SMP, proprio in virtu' del
principio di neutralita' tecnologica tra servizi sostituibili.


2.11 Obblighi di accesso ai servizi di emergenza

   23. Per  quanto  riguarda  gli  obblighi  di accesso ai servizi di
emergenza   gli  operatori  che  hanno  risposto  alla  consultazione
concordano  in  generale  sull'importanza della fornitura agli utenti
finali dell'accesso ai servizi di emergenza sebbene in una prima fase
dell'offerta   del   servizio  VoIP,  soprattutto  per  quei  servizi
caratterizzati  da un forte carattere innovativo, potrebbe non essere
tecnicamente   possibile   garantire  opportuna  affidabilita'  nella
fornitura  delle  prestazioni  richieste.  Viene condivisa inoltre la
posizione  dell'Autorita'  sulla  necessita' di garantire un'adeguata
informativa  agli  utenti  finali sulle limitazioni della prestazione
dei  servizi  di  emergenza.  In particolare in una delle risposte si
suggerisce  che  alle  differenti  categorie  di  servizi individuate
dall'Autorita'  si  applichino  imposizioni  regolamentari modulate e
differenziate. In particolare:
    - per  la prima categoria (decade 0) la fornitura dell'accesso ai
servizi  di emergenza dovrebbe obbligatoriamente rispettare modalita'
di  fornitura analoghe a quelle dei servizi PATS tradizionali su rete
PSTN,  compreso  l'accesso  ininterrotto, e dovrebbero essere avviati
opportuni  approfondimenti  affinche' cio' sia sempre garantibile (ad
es. unico centro servizi a livello distrettuale, come gia' fornito da
TI agli OLO nell' Offerta di Riferimento);
    - nel  caso  della  seconda  e  terza  categoria  di servizi VoIP
(decade  5  e  servizi ECS che non richiedono attribuzione di diritti
d'uso  di  numerazione E.164) la fornitura dell'accesso ai servizi di
emergenza   dovrebbe   essere   solo  incoraggiata  dall'Autorita'  e
dovrebbero      essere      avviati     opportuni     approfondimenti
tecnici-regolamentari    per   identificare   "concrete"   soluzioni,
condivise  tra gli operatori e coerenti con soluzioni standardizzate.
Inoltre  dovrebbe  essere  chiarito se l'Autorita' intende imporre la
fornitura  "ininterrotta"  dell'accesso ai servizi di emergenza, dato
che tale requisito puo' in molti casi essere incoerente con soluzioni
praticabili   o   determinare   differenti   soluzioni   tecniche  ed
architetturali.

   24. Di  avviso  contrario  alcuni  soggetti che non concordano con
l'introduzione di deroghe, sulla base del criterio della fattibilita'
tecnica, su nessuno degli obblighi regolamentari incluso l'obbligo di
fornitura dell'accesso ai servizi di emergenza.

   25. In  merito  alla  localizzazione  viene  osservato  da uno dei
soggetti  che  hanno  risposto  alla  consultazione che nelle attuali
condizioni  di  esercizio  delle  reti  IP,  solo  gli  operatori che
contestualmente  forniscono  all' utente la linea d'accesso alla rete
IP  ed  il  servizio di comunicazione over IP, possono, e non sempre,
conoscere  l'esatta  ubicazione  dell'utente. Questi stessi operatori
non  possono  essere  in  grado  di conoscere l'ubicazione dei propri
utenti VoIP qual'ora:
    - consentano all'utente l'utilizzo nomadico del servizio rispetto
al domicilio ufficiale;
    - data  l'architettura di rete utilizzata per l'accesso ai propri
servizi,  non  siano  in  grado di tener traccia dell'esatto punto di
rete dove un certo indirizzo IP assegnato all'utente venga utilizzato
(per esempio sistemi di accesso basati su MAN ethernet);
    - l'utente remotizzi autonomamente (e quindi trasparentemente per
l'operatore) il servizio VoIP su altre reti IP.
   Viene   quindi  proposto  dallo  stesso  soggetto  rispondente  di
prevedere,  ove  tecnicamente possibile e sostenibile economicamente,
l'obbligo  per gli operatori che forniscono un accesso ad una rete IP
(fissa,  mobile,  semimobile),  di  popolare e mantenere un database,
collettivo  ed  accessibile  a  tutti gli operatori, ove risiedano le
informazioni che associno un determinato indirizzo IP alla coordinata
geografica  ove questo e' stato assegnato ad un utente all'interno di
un  certo  segmento  temporale,  in  maniera  tale da consentire alla
Autorita'  Giudiziaria, cosi' come agli operatori di servizi VoIP, di
ottenere le informazioni di localizzazione necessarie; viene comunque
sottolineata  la  necessita'  di essere consapevoli che non vi potra'
essere  sempre  e  comunque  la  certezza  sull'effettiva  ubicazione
dell'utente  (a  causa  delle  remotizzazioni  che l'utente puo' fare
autonomamente e trasparentemente all'operatore).


2.12 Sicurezza, disponibilita' ed integrita' di reti/servizi

   26. A  livello generale gli operatori evidenziano l'importanza per
le  reti  e  i  servizi "IP-based" di rispettare opportuni livelli di
sicurezza,  disponibilita'  ed integrita' delle piattaforme di rete e
di  servizio.  Per quanto riguarda i servizi che dovrebbero confluire
nella  categoria  individuata dalla decade 5 alcuni di essi ritengono
necessario  avviare,  nelle  opportune  sedi istituzionali, opportuni
approfondimenti   per   individuare   i  requisiti  di  qualita'  che
l'Autorita'  intende  richiedere, in modo da valutarne congiuntamente
la fattibilita' e sostenibilita' economica.

   27. Inoltre  uno dei rispondenti evidenzia che, considerato che il
concetto di servizio nomadico fa perdere l'associazione rigida tra il
punto  di  accesso alla rete e il cliente che utilizza il servizio di
comunicazione  elettronica,  tali servizi sono maggiormente esposti a
possibili utilizzi ingannevoli in cui un utente puo' presentarsi alla
rete  con una diversa identita' (spoofing). Ne segue la necessita' di
adottare  norme  che  consentano  in ogni caso la identificazione dei
clienti utilizzatori dei servizi VoIP.


2.13 La portabilita' del numero

   28. In  merito  alle  modalita'  tecniche di implementazione della
portabilita'  del  numero  generalmente  gli  operatori ritengono che
l'attuale tecnica, onward routing, in cui e' sempre l'operatore donor
(tipicamente  l'incumbent)  che  instrada la chiamata verso operatore
recepient  (su base accordi bilaterali) non sia adatta. Ad esempio il
problema  delle  portabilita'  successive, non ancora oggi risolto in
presenza   di   un   ridotto   numero   di   operatori,  diventerebbe
difficilmente  gestibile  all'aumentare del numero di operatori, come
prevedibile  con il VoIP. Uno dei soggetti che hanno partecipato alla
consultazione ritiene che la soluzione di instradamento da preferire,
come  gia'  suggerito  dalla stessa Autorita', sia quella dell'Always
Query, ma sottolinea alcune criticita' che devono essere attentamente
analizzate  e  risolte  affinche'  sia  possibile  implementare  tale
soluzione.   Innanzitutto   la   costituzione   di   una  banca  dati
centralizzata  e'  un elemento propedeutico all'implementazione della
soluzione  tecnica  dell'Always Query. Infatti l'applicazione di tale
soluzione  tecnica  richiede  che il riconoscimento dell'associazione
tra  numero  del cliente portato e la rete recipient, avvenga tramite
una  banca  dati  centralizzata,  cosi'  come indicato nella Delibera
4/CIR/99. La realizzazione di un data base unico richiede peraltro la
partecipazione  attiva  di  tutti  gli  operatori  di  rete fissa che
effettuano  la  portabilita',  al  fine  di  consentire  un  corretto
recepimento delle informazioni inserite nel data base stesso. Sebbene
tutti  gli operatori abbiano l'obbligo di contribuire al mantenimento
della   banca  dati  con  comunicazione  "tempestive"  relative  all'
acquisizione di un numero oggetto di portabilita', sarebbe necessario
definire  congiuntamente  una  procedura  di  scambio di informazioni
real-time  fra  tutti gli operatori, ad oggi non prevista, al fine di
non  creare  alcun  disservizio  ai clienti finali. Infine, lo stesso
soggetto rileva come il numero degli operatori di rete fissa non puo'
in  alcun  modo essere confrontato con quello degli operatori mobili,
verso  i  quali  e'  stata  adottata la soluzione tecnica dell'always
query con le logiche di comunicazione interoperatore a maglia totale:
tali logiche aumentano di complessita' in proporzione al quadrato del
numero  di  operatori  coinvolti.  In  definitiva  suddetto  soggetto
ritiene  che,  sebbene  l'implementazione  della soluzione tecnica di
rete  Always  Query  per  la  Service  Provider  Portability  tra gli
operatori  di  rete  fissa  possa  essere  considerato  un obbiettivo
futuro,   ad   oggi   tale   soluzione  non  puo'  essere  facilmente
realizzabile,  sia  per  gli  aspetti  di natura strettamente tecnica
evidenziati  sia  per  gli  ingenti  investimenti  che  gli operatori
coinvolti dovrebbero sostenere per la sua implementazione. Allo stato
attuale  quindi  e'  opportuno  applicare  il  principio  dell'onward
routing   in   ambito   di  number  portability  per  le  numerazioni
geografiche   fintanto   che   non   ci  saranno  le  condizioni  per
l'applicazione  dell'always query (in primis il DB centralizzato). In
attesa  della definizione di una specifica tecnica viene proposto, da
alcuni  rispondenti, di introdurre un periodo entro il quale la NP e'
fornita  solo  da VoIP provider che forniscono anche l'accesso, oltre
ad adottare temporaneamente l'attuale tecnica onward routing.


2.14 Il nomadismo

   29. In  merito  alla proposta dell'Autorita' di porre in capo agli
operatori  l'obbligo  di  impedire  l'uso  nomadico  del terminale in
decade   0  alcuni  soggetti  rispondenti  richiamano  il  fatto  che
l'architettura  di rete IP ed i relativi protocolli non consentono in
questa  fase a tutti gli operatori di inibire agevolmente il servizio
su  una  linea  diversa  dalla  linea fissa dichiarata all'atto della
sottoscrizione del contratto con l'operatore che fornisce il servizio
VoIP,  anche  se  al cliente e' stato assegnato un numero geografico.
D'altra  parte  due  degli  operatori  che forniscono anche l'accesso
tramite  ULL  o ADSL wholesale riportano, nelle proprie risposte alla
consultazione,    soluzioni   tecniche   adeguate   alla   inibizione
dell'accesso  nomadico.  Riguardo al problema della localizzazione si
rimanda   a   quanto  riportato  nella  precedente  sezione  relativa
all'accesso ai servizi di emergenza.


2.15 Punto A dell'allegato B alla delibera 26/05/CIR

      A. L'Autorita'  ritiene opportuno, al fine di tener conto degli
   aspetti  innovativi  introdotti  dai  servizi  VoIP, introdurre le
   seguenti definizioni nel Piano Nazionale di Numerazione:
      A1. Nomadismo: prestazione di un servizio fornito su rete fissa
   che  permette  di svincolare la fornitura del servizio medesimo ad
   una  particolare locazione fisica; il servizio puo' essere fornito
   potenzialmente  da  un qualsiasi punto terminale di rete fissa sia
   per comunicazioni entranti che uscenti.
      A2. Servizi    telefonici    innovativi:   servizi   telefonici
   accessibili   al   pubblico   con  caratteristiche  aggiuntive  ed
   alternative  rispetto  ai  servizi telefonici tradizionali offerti
   sulla  rete telefonica pubblica a commutazione di circuito; tra le
   prestazioni  aggiuntive  e'  incluso,  a  titolo  di  esempio,  il
   nomadismo.  Un  servizio  telefonico  accessibile  al  pubblico e'
   nomadico  se  consente al sottoscrittore di usufruire del servizio
   telefonico accessibile al pubblico tramite uno stesso numero da un
   qualsiasi   punto   terminale  della  rete  fissa  utilizzando  la
   prestazione di nomadismo.
      A   tale   numerazione  puo'  essere  associata  l'informazione
   riguardo  un  punto  terminale della rete fissa di riferimento del
   sottoscrittore.  Il servizio PATS e' considerato nomadico solo nel
   caso  in  cui l'utente acceda alla rete telefonica pubblica da una
   terminazione di rete fissa diversa da quella suddetta.
      A3. Numerazione  per servizi telefonici innovativi: numerazione
   per  servizi  non  geografici  utilizzabile per servizi telefonici
   accessibili  al  pubblico  innovativi, che permette tra l'altro al
   sottoscrittore  di  usufruire  della  prestazione di nomadismo per
   servizi  offerti  su  rete telefonica pubblica. Il sotto scrittore
   fornisce l'informazione riguardo un punto terminale di riferimento
   della rete fissa.

   30. Punto   A1:   A   livello  generale  tutte  le  risposte  alla
consultazione riportano un parere positivo in merito alla definizione
di  servizi  nomadici.  Mentre  il  concetto  di  servizi  innovativi
associati  alla  decade 5 non e' generalmente visto positivamente per
le ragioni esposte nelle precedenti considerazioni generali.
       Punto A2 e A3: La maggior parte dei rispondenti ritiene che la
definizione  di  "servizi telefonici innovativi" sia troppo generica.
Ad  esempio  viene sottolineato da alcuni che il servizio di presence
management,  che  puo' essere senz'altro definito aggiuntivo rispetto
al tradizionale servizio telefonico ed innovativo (almeno nell'ambito
della  telefonia  fissa),  dovrebbe  essere  associabile  a qualsiasi
numerazione  (anche geografica) in quanto non esistono motivazioni di
ordine  tecnico o regolamentare per limitarne l'utilizzo solo tramite
numeri  in  decade  5.  Sempre  secondo  lo  stesso  soggetto l'unica
prestazione  ad  oggi  individuata  che  necessita di una numerazione
specifica  e'  esclusivamente  quella  nomadica  in  quanto viola una
regola  generale della telefonia fissa, che consente di associare una
locazione  fisica  definita (e fissa) ad ogni numero, mentre le altre
prestazioni  aggiuntive, finora apparse sul mercato, sono in generale
applicabili  sia  a  servizi  "fissi"  che  a servizi nomadici. Nello
specifico  tale  soggetto propone di limitare le definizioni A2 ed A3
dello  schema  di  provvedimento ai soli servizi nomadici, riservando
una loro eventuale generalizzazione ad uno stadio successivo, qualora
emergano dal mercato comprovate esigenze in tal senso.


2.16 Punto B dell'allegato B alla delibera 26/05/CIR

      B.  L'Autorita'  intende  proporre  le  seguenti  modalita'  di
   attribuzione di risorse di numerazione per servizi geografici
      B1  La  numerazione  per servizi geografici attualmente inclusa
   nel  piano nazionale di numerazione e' utilizzabile unicamente per
   la  fornitura di servizi telefonici accessibili al pubblico (PATS)
   da   postazione  fissa.  Tali  servizi,  anche  se  realizzati  su
   tecnologia  VoIP  presentano caratteristiche di fornitura analoghe
   ai  servizi  telefonici accessibili al pubblico offerti tramite la
   rete telefonica pubblica a commutazione di circuito.
      Gli operatori, cui sono state attribuite risorse di numerazione
   per  servizi  geografici  e  che  forniscono  servizi di telefonia
   pubblica  con  tecnologia  VoIP,  garantiscono  il  rispetto degli
   obblighi previsti dalla normativa vigente per i servizi telefonici
   accessibili al pubblico (PATS), tra cui la portabilita' del numero
   tra  operatori,  l'accesso  ai  servizi  d'emergenza, l'integrita'
   della rete, la disponibilita' della rete telefonica pubblica e dei
   servizi  telefonici  accessibili  al  pubblico in postazione fissa
   confrontabile  con  quella  della telefonia vocale tradizionale su
   rete a commutazione di circuito, il rispetto dei parametri tecnici
   minimi  di  qualita'  dei  servizi  VoIP  (per  quanto attualmente
   definiti   o   in   corso  di  definizione  nelle  sedi  normative
   competenti),  il  rispetto di livelli di sicurezza non inferiori a
   quelli  della  telefonia  vocale  tradizionale,  il rispetto degli
   obblighi  derivanti  dalle disposizioni dell'Autorita' sui servizi
   di telefonia fissa quali la delibera n. 254/04/CSP nell'ambito del
   quadro generale definito dalla delibera n. 179/03/CSP.
      B2  Non  e' consentito fornire servizi nomadici con numerazione
   per  servizi  geografici.  L'operatore  che  fornisce  il servizio
   all'utente   tramite   numerazione   geografica   e'  tenuto,  ove
   possibile,   a   impedire   tramite  idonei  accorgimenti  tecnici
   l'utilizzo   del   servizio   da   ubicazione  diversa  da  quella
   specificata nel contratto, oltre che informare l'utente finale che
   il   servizio   di   telefonia   puo'   essere   fornito  solo  ed
   esclusivamente nella predetta ubicazione.

   31. In  merito  al  titolo autorizzatorio necessario per l'accesso
alla  numerazione  geografica,  punto  Bl,  la  maggior  parte  delle
risposte alla consultazione concorda che debba essere PATS.

   32. Due  soggetti  rispondenti  viceversa  ritengono che tutti gli
operatori  VoIP  debbano  avere  accesso  alla  numerazione decidendo
autonomamente se configurare il servizio come PATS o come ECS.

   33. Due  delle  risposte  ricevute,  sebbene esprimano un giudizio
positivo  a livello generale sulla proposta dell'Autorita', riportano
anche  il  timore  che  la  fornitura di servizi VoIP disgiunti dalla
fornitura  dell'accesso  non  possa  consentire  il  controllo  della
qualita',  integrita' e disponibilita' della rete. Per tale ragione i
servizi  VoIP  forniti  in  modalita'  disgiunta  da  un  servizio di
accesso,   pur  essendo  qualificati  come  PATS,  dovrebbero  essere
soggetti  ad  obblighi  piu'  stringenti  di  comunicazione verso gli
utenti  finali,  che  dovranno poter disporre di un tempo congruo per
disdire  il  servizio  nel  caso  in cui non fosse compatibile con le
caratteristiche  del  proprio  accesso  a  larga banda. Per la stessa
ragione  viene  espresso  il parere che solo l'operatore che fornisce
l'accesso  puo' con relativa semplicita' garantire l'uso non nomadico
di  numerazioni  geografiche  (ad  esempio verificando l'indirizzo IP
utilizzato  dall'utente  al  momento  di  effettuare  o  ricevere una
chiamata).

   34. Sempre  in  merito  all'accesso  ai  servizi di emergenza, pur
condividendo   l'orientamento   dell'Autorita',  viene  richiesto  di
richiamare  nel  provvedimento  finale,  laddove  sono menzionati gli
obblighi  imposti  ai  fornitori di servizi telefonici accessibili al
pubblico,  gli artt. 76 e 79 del D.lvo n. 259/03 che consentono i) il
trattamento  delle  chiamate  verso i numeri di emergenza "in maniera
compatibile  con  le  possibilita'  tecnologiche  delle  reti"  e  le
informazioni  relative  all' ubicazione del chiamante nella misura in
cui  sia tecnicamente fattibile ed ii) la fornitura delle prestazioni
supplementari   sempre   che  sia  "fattibile  sul  piano  tecnico  e
praticabile su quello economico".

   35. Uno    degli   operatori,   pur   condividendo   la   proposta
dell'Autorita',   propone   che   nel   punto   B1   venga  affermata
l'applicazione  anche ai servizi in discussione di tutta la normativa
regolamentare  vigente e relativa agli operatori notificati (obblighi
e modalita' di comunicazione delle offerte, determinazione dei prezzi
dei servizi, fornitura di prestazioni wholesale quali CS, CPS).

   36. Alcuni  rispondenti  concordano con il divieto di uso nomadico
in  decade  zero, di cui al punto B2, confermando la necessita' di un
uso della numerazione conforme al piano nazionale di numerazione e la
pericolosita'  dell'uso nomadico legata alla difficile localizzazione
del chiamante. Tuttavia sono evidenziate le potenziali difficolta' da
parte  degli  operatori di inibire l'uso nomadico ai propri abbonati.
In   alcuni   casi   si   propone   pertanto   di   circoscrivere  la
responsabilita'  degli operatori, in merito all'eventuale uso abusivo
da  parte  dell'utente  finale,  all'  adozione  di  tutte  le misure
tecniche  effettivamente  disponibili per impedire tali violazioni ed
alla  predisposizione di una corretta informativa verso la clientela.
Alcuni  operatori  riportano  soluzioni  tecniche  per impedire l'uso
nomadico  basate,  ad  esempio, sull'autenticazione tramite Username,
Password  dell'utente  o  sul riconoscimento della porta del DSLAM su
cui e' collegata quell'utenza.

   37. Da   parte  di  altri  soggetti  viceversa  viene  evidenziata
l'utilita'  per  gli  utenti dell'uso nomadico del terminale anche in
decade  0  anche  per  la  maggiore familiarita' dell'utenza con tale
numerazione,   auspicando   quindi   una  revisione  della  posizione
dell'Autorita'.   Uno   degli   operatori  suggerisce  di  introdurre
l'obbligo   di  informare  l'utente  che,  qualora  quest'ultimo  non
ottemperasse all'obbligo di uso non nomadico, l'accesso ai servizi di
emergenza  potrebbe  non  consentire  la  corretta localizzazione del
chiamante.

   38. A  livello  generale  alcune  risposte, pur concordando con la
proposta    dell'Autorita',   evidenziano   alcune   criticita'.   In
particolare  viene  rilevato  che,  sebbene tra gli obblighi relativi
alla  fornitura  di servizi PATS vi sia anche quello di permettere la
portabilita'  del  numero,  tale  servizio  non  e' ad oggi del tutto
implementabile  tra  operatori  alternativi. Infatti da un lato manca
un'adeguata   procedura   che   possa   consentire   la  gestione  di
portabilita'  successive  (sincronizzazione  delle  date di cut-over,
gestione   degli  instradamenti,  etc)  dall'altro  non  e'  ad  oggi
possibile accedere ad un database centralizzato per la gestione della
portabilita'  dei  numeri  geografici.  A  tal  proposito  lo  stesso
soggetto  ritiene  che la prevedibile, ed auspicabile, diffusione dei
servizi  VoIP  determinera'  in breve tempo l'incremento dei soggetti
interessati   alla   portabilita'  del  numero.  Tuttavia,  l'attuale
meccanismo  di  portabilita'  delle  numerazioni geografiche ("onward
routing"),  stante l'indisponibilta' di un data base centralizzato di
rete   fissa   (i  DB  esistenti/di  prossima  creazione  sono  stati
strutturati per utilizzi diversi e quindi non idonei per gli scopi in
oggetto)  necessario per l'implementazione di meccanismi portabilita'
differenti  (ad esempio always query/direct routing), comportera' una
complessa e poco fruibile gestione delle portabilita' (in particolare
di   quelle  cosiddette  successive).  Cio'  potrebbe  indurre  molti
operatori  a  rifiutare  la  prestazione  oppure  a garantirla ma con
disservizi  per  il  cliente  finale.  Pertanto, per la prima fase di
regolamentazione del VoIP, in attesa che vengano analizzate le dovute
modifiche  all'attuale  struttura  del  processo  di portabilita' per
numerazioni   geografiche  ed  alle  relative  norme  tecniche,  tale
soggetto propone che, nell'ottica del principio della fornitura della
prestazione  nei  limiti  dell'oggettiva  fattibilita'  tecnica, tale
obbligo  non  venga  imposto come vincolante ai fini dell'offerta del
servizio VoIP al cliente finale.

   39. Altre criticita', richiamate in una delle risposte, riguardano
alcune  modalita'  di  fornitura  del  servizio  di  accesso da parte
dell'operatore   dominante  che,  secondo  lo  scrivente,  potrebbero
rallentare la competizione nell'offerta di servizi VoIP:
    - non  e' ad oggi chiara nell'offerta di riferimento la procedura
di  passaggio  a  full unbundling nel caso di cessazione del servizio
voce  di  un  cliente di Telecom Italia a seguito di portabilita' del
numero in presenza di accesso condiviso (shared access);
    - ad  oggi,  in  caso  di  NP  (number portability) su SA (shared
access),   Telecom   Italia  elimina  dai  propri  sistemi  tutte  le
coordinate relativa alla linea SA in uso all'operatore interconnesso.
Pertanto, in caso di guasto sulla linea interessata, non e' possibile
per  Telecom Italia individuare la catena impiantistica per procedere
alla diagnosi del guasto in tempi congruenti agli SLA .

   40. Altre  criticita'  evidenziate  che,  secondo  il parere di un
soggetto  rispondente,  potrebbero  impedire  il  corretto e completo
adempimento  degli  obblighi  posti  in  capo ai fornitori di servizi
PATS, riguardano:
    - l'obbligo  per  gli  operatori  di consentire l'intercettazione
delle  chiamate per le quali solo negli ultimi tempi (anche a seguito
della   prevista  definitiva  pubblicazione  del  Repertorio  per  le
prestazioni obbligatorie di TLC) si stanno studiando soluzioni ad hoc
da parte dei costruttori,
    - le   problematiche   relative   all'   obbligo   di   garantire
l'integrita'  della  rete  nel  caso  di  acquisto  degli  accessi da
fornitori  terzi  che  controllano  le  infrastrutture  di rete. Tale
possibilita'  implica diversi risvolti, il primo riguarda l'operatore
proprietario  delle infrastrutture di rete che non necessariamente e'
a  conoscenza  dei  servizi  che verranno erogati da terzi sui propri
accessi   e   quindi  potrebbe  non  soddisfare  eventuali  parametri
d'integrita'  della  rete  o  disponibilita' del servizio. Il secondo
riguarda  l'operatore  che  acquista  il servizio intermedio da terzi
che,  in  considerazione  della tipologia di contratto che lo lega al
fornitore,   avrebbe   scarse   possibilita'   di   garantire  quanto
eventualmente stabilito nei confronti del cliente finale;
    - la  corretta  localizzazione  della linea chiamante nel caso di
accesso  nomadico  e/o nel caso di indebito spostamento del terminale
di  accesso  dalla  linea  fissa "nativa" ad altra linea che supporta
tecnicamente  il servizio. A parere dello scrivente l'architettura di
rete  IP  ed  i  relativi  protocolli non consentono in questa fase a
tutti  gli  operatori di inibire agevolmente il servizio su una linea
diversa  dalla  linea  fissa dichiarata all'atto della sottoscrizione
del contratto con l'operatore che fornisce il servizio VoIP, anche se
al cliente e' stato assegnato un numero geografico.

   41. In una delle risposte si evidenzia la necessita' di introdurre
gli  obblighi  per  l'operatore SMP in merito all'interconnessione IP
essendo  la  nuova  rete di trasporto dell'operatore dominante basata
sulla  commutazione  IP  e  quindi  funzionalmente  predisposta  alla
gestione   nativa   sia  del  traffico  VoIP  sia  di  altri  servizi
multimediali  interattivi.  Suddetto operatore, in assenza di precisi
obblighi   corredati   da   linea   guida   di   dettaglio  da  parte
dell'Autorita',   ritiene  estremamente  difficoltoso  negoziare  con
Telecom   Italia   una  tipologia  di  interconnessione  di  tipo  IP
(collegamento  diretto  tra i rispettivi router, senza passare per le
centrali  SS7  della  rete  PSTN),  con  interoperabilita' end-to-end
avendo  la  garanzia  che  non  vengano applicate pratiche abusive di
discriminazione  e "walled gardens", assicurando al contempo garanzie
"minime"  in  termini  di  funzionalita'  del servizio, trasparenza e
sicurezza.  Lo  stesso  soggetto  ritiene che l'esperienza passata su
servizi  analoghi  insegna  che  lo  sviluppo di servizi e tecnologie
innovativi   fara'   emergere  problematiche  che  necessiteranno  di
immediati   controlli   e   correzione   per  via  regolamentare.  In
conclusione   alcune   risposte   alla   consultazione  ritengono  di
fondamentale    importanza    per   qualsiasi   servizio   VoIP   che
(congiuntamente o in maniera disgiunta):
    - offra   all'utenza   l'accesso  (solo  in  uscita  o  anche  in
ricezione) alla 1a rete telefonica pubblica;
    - offra all'utenza un'identificativo appartenente al PNN; rendere
obbligatoria:
    - l'interconnessione  della  propria  rete  con  le reti di altri
operatori  nella  forma  tecnologica  a maggior efficienza economica,
onde   evitare   arbitrarie   forme  di  innalzamento  dei  costi  di
interconnessione a fini anticompetitivi che si rifletterebbero in uno
svantaggio  per  gli utenti, a causa del conseguente innalzamento dei
prezzi  finali per compensare i maggiori costi, e per la diminuizione
della  pluralita'  di  offerte  sul  mercato  a  seguito dei suddetti
effetti anticompetitivi;
    - l'interoperabilita'  funzionale  end-to-end dei servizi offerti
alla propria clientela con quelli offerti dai concorrenti.

   42. In   una   delle   risposte  si  propone  che,  parallelamente
all'introduzione  delle  linee  guida  iniziali,  venga istituito una
sorta  di  unita'  per  il  monitoraggio  al  fine  di raccogliere le
necessita/criticita'  che  emergeranno  dalla fornitura del servizio,
per  una rapida definizione dei correttivi di carattere regolamentare
da applicare.


2.17 Punto C dell'allegato B alla delibera 26/05/CIR

      C. L'Autorita'   ritiene   opportuno   proporre   la   seguente
   integrazione  al  Piano Nazionale di Numerazione nel settore delle
   telecomunicazioni e relativa disciplina attuativa:
      C1. Il  Piano  Nazionale  di  Numerazione e' integrato mediante
   introduzione  della  numerazione  per servizi geografici avente la
   struttura descritta di seguito:
       5xy UUUUUUU con U da 0 a 9
       dove le cifre x e y possono essere assegnate su base operatore
   e/o su base tipologia di servizio.
      C2. Non  possono  essere forniti servizi telefonici accessibili
   al  pubblico  che  usufruiscono  della  prestazione  di  nomadismo
   tramite  numerazioni del Piano Nazionale di Numerazione diverse da
   quelle previste dal punto Cl.
      C3. Le  numerazioni  sono attribuite agli operatori per blocchi
   di mille numeri contigui da 000 a 999.
      C4. I  prezzi  applicati  al chiamante, da ciascun operatore di
   accesso,  sono  relativi  al  costo del trasporto e della gestione
   della chiamata ed escludono ogni tipo di sovrapprezzo. L'Autorita'
   si  riserva  di  applicare eventuali soglie di prezzo massimo alla
   luce della evoluzione della situazione di mercato.

   43. In merito al punto C si e' riscontrato un generale accordo con
la proposta dell' Autorita'.

   44. In  merito  al  punto C1 uno dei soggetti che ha risposto alla
consultazione  concorda  con la proposta dell'Autorita' ma propone di
fissare  la  seconda  cifra  della  numerazione in decade 5 usando ad
esempio  la  struttura  59x.  Due  dei  soggetti  rispondenti, seppur
concordando   con  l'introduzione  della  decade  5  per  servizi  di
telefonia nomadici, ritengono non necessario assegnare le cifre x e y
su  base  tipologia  di  servizio  ne' su base operatore essendo tale
modalita' vanificata dalla portabilita' del numero. Di diverso avviso
due  dei  rispondenti che propongono di sostituire la decade 5 con la
decade 7, gia' attribuibile per l'accesso ad Internet, o con i numeri
30x.

   45. Con  riferimento  alle  modalita'  di  assegnazione dei numeri
sulla  decade  5,  due  rispondenti propongono di garantire a ciascun
cliente  dei servizi telefonici accessibili al pubblico, utilizzatore
di  un  numero geografico, la possibilita' di avere sulla decade 5 un
numero   corrispondente   a   quello   gia'  attivo  sulla  decade  0
semplicemente   sostituendo   il  5  allo  0,  indipendentemente  dal
fornitore del servizio telefonico con numerazione geografica.

   46. I   merito   al  punto  C4,  con  riferimento  al  modello  di
interconnessione   applicabile,  sebbene  tutti  i  rispondenti  alla
consultazione   ritengono   condivisibile   in   linea  di  principio
l'applicazione   del   modello   di  terminazione,  quattro  di  essi
sottolineano  la  necessita'  di  regolamentare i prezzi applicati al
cliente  che  chiama  la decade 5, configurandosi altrimenti un serio
rischio di tariffe eccessivamente elevate da parte degli operatori di
accesso  che vogliono ostacolare lo sviluppo dei servizi in decade 5.
Con  riferimento  al  controllo  dei  prezzi,  suddetto  soggetto non
ritiene sufficiente la proposta dell'Autorita' di escludere ogni tipo
di  sovrapprezzo  ne'  di  definire  una soglia tariffaria massima ma
ritiene  opportuno  che  sia  stabilito  il principio che le chiamate
dirette  verso la decade 5 siano tariffate analogamente alle chiamate
dello  stesso  cliente  verso numerazione geografica secondo il piano
tariffario   da   lui   sottoscritto.  Tale  regola  dovrebbe  essere
applicata,  secondo  tre dei rispondenti, a qualsiasi rete di accesso
sia essa fissa o mobile.

   47. Due  operatori  concordano con l'esclusione di sovrapprezzo ma
ritengono  che  non  possano  essere  fissati  limiti  di  prezzo per
chiamate  mobile-fisso  verso decade 5 e sottolineano l'importanza di
definire  vincoli  di prezzo esclusivamente per le chiamate originate
da  rete  fissa,  cosi'  come  previsto  gia'  dal  PNN  per le altre
numerazioni   non   geografiche.   Viene  anche  sottolineato,  nella
risposta,  che  per  le chiamate originate da rete mobile e dirette a
numerazioni  non  geografiche la titolarita' della tariffa al cliente
chiamante  spetta  alla  rete  mobile  di  origine. Un altro soggetto
concorda  con  quanto previsto al punto C4 precisando tuttavia che la
regola  di  formazione del prezzo al chiamante deve comprendere anche
il costo di terminazione.

   48. Uno  dei soggetti rispondenti ritiene che l'esclusione di ogni
tipo di sovrapprezzo sui prezzi applicati al chiamante limiterebbe le
intrinseche caratteristiche innovative del servizio. A tale proposito
viene  richiesto  che  sia  lasciata  all'operatore  VoIP la liberta'
commerciale di addebitare ai propri clienti VoIP nomadici una tariffa
secondo le modalita' ritenute piu' opportune (canone, tariffa su base
chiamata,  tariffa  su base minutaria) per remunerare, eventualmente,
anche il valore aggiuntivo del nomadismo.

   49. Altri   punti   critici  sollevati  da  alcune  risposte  alla
consultazione riguardano:
    - accesso  da  reti estere: si ritiene che, sebbene l'articolo 38
della  direttiva  comunitaria  sul  servizio  universale (2002/22/EC)
disponga  l'obbligo  di  accesso  alle  numerazioni  non  geografiche
nazionali  da  tutti  gli  stati  membri,  non  sempre  i  numeri non
geografici   nazionali   risultano  accessibili  dall'estero  tramite
selezione  IDD  (nel  caso italiano 0039NNG). A tal proposito uno dei
soggetti  rispondenti propone che venga imposto un termine perentorio
a   tutti   gli   operatori   per   aggiornare   i  propri  referenti
internazionali  al  fine di consentire che tutte le chiamate verso la
decade 5 vadano a buon fine;
    - accesso  da  reti  mobili:  viene  sottolineato  che benche' la
normativa  nazionale  disponga per alcune numerazioni non geografiche
(es.   numero   unico,   numero   personale)   il   medesimo  obbligo
regolamentare riportato al punto C4 (i prezzi applicati al chiamante,
da ciascun operatore di accesso, sono relativi al costo del trasporto
e   della   gestione   della  chiamata  ed  escludono  ogni  tipo  di
sovrapprezzo)  i  prezzi  ad  oggi  applicati dagli operatori di rete
mobile  per  tali  numerazioni  non  geografiche sono molto piu' alti
rispetto a quelli di una chiamata mobile-fisso.


2.18 Punto D dell'allegato B alla delibera 26/05/CIR

      D. L'Autorita'   intende  proporre  le  seguenti  modalita'  di
   attribuzione  di risorse di numerazione non geografica in decade 5
   di cui al punto C precedente:
      D1. La  numerazione  in decade 5 e' attribuita per la fornitura
   di servizi telefonici accessibili al pubblico (PATS) innovativi di
   cui al punto A.
      D2. I  soggetti,  cui  vengono  attribuiti  diritti d'uso delle
   numerazioni  in decade 5, garantiscono le prestazioni obbligatorie
   che   saranno   previste  dalla  autorizzazione  generale  per  la
   fornitura  dei  servizi  in  oggetto,  e  i  diritti  d'uso  della
   numerazione, come precisato all'articolo 28 del Codice (1).
      D3. Agli   operatori  cui  sono  state  attribuite  risorse  di
   numerazione  con  codice  5,  di  cui  al punto C, si applicano le
   disposizioni  generali  in materia di qualita' e carte dei servizi
   di telecomunicazione di cui alla delibera n.179/0

   50. Sul  punto  D1  parte  dei  rispondenti  condivide la proposta
dell'Autorita'  in  merito  all'introduzione  della  decade  5 per la
fornitura di servizi PATS nomadici ritenendo che si tratta di servizi
di  telefonia  ai quali vanno estesi gli attuali obblighi relativi ai
PATS,  oltre  a garantire tutti i diritti per gli utenti, tra i quali
la  carta  dei  servizi,  la  qualita'  e la portabilita' del numero.
Viceversa  altre  risposte  esprimono il timore che l'imposizione del
titolo  autorizzatorio  per  servizi  PATS  abbia  l'unico effetto di
innalzare barriere economiche alla competizione da parte di piccole e
medie imprese a causa degli eccessivi oneri amministrativi e obblighi
regolamentari.  Vengono  inoltre  espressi  dubbi  sulla fattibilita'
tecnica,  allo  stato  attuale  della tecnologia, di ottemperare, nel
caso  di  servizi nomadici, agli obblighi regolamentare PATS quali la
disponibilita'  e integrita' della rete, l'affidabilita' dell'accesso
ai  servizi  di  emergenza, la qualita' del servizio, la portabilita'
del  numero.  A  cio'  si  aggiunge  la richiesta, da parte di alcuni
rispondenti,  di  non  gravare con eccessivi obblighi regolamentari i
servizi  emergenti  come  quelli  che potrebbero essere offerti nella
decade  5  da parte di alcuni operatori, caratterizzando tali servizi
come  servizi  multimediali e convergenti dove la componente voce non
e'  piu'  l'elemento  dominante  del servizio offerto, come viceversa
accade nei servizi PATS tradizionali.

------------------------------
          (1) Nella  definizione  dell'elenco  delle  condizioni  che
          dovranno  corredare l'autorizzazione generale per i servizi
          forniti  nella  suddetta decade si dovra' tenere conto che,
          allo  stato  attuale  di  sviluppo  della  tecnologia VoIP,
          alcune prestazioni appaiono di difficile fornitura nel caso
          di servizi nomadici. Tra queste rientrano la localizzazione
          del    chiamante    nelle   chiamate   di   emergenza,   le
          intercettazioni,  l'integrita'  e  la  disponibilita' della
          rete   che  pertanto  andranno  fornite  nei  limiti  della
          fattibilita' tecnica. In merito all'obbligo di integrita' e
          disponibilita'  della  rete  si pone un analogo problema di
          applicazione,  anche  nel caso di accesso da una postazione
          fissa,  nel  caso in cui l'operatore che fornisce i servizi
          VoIP sia indipendente dall'operatore che fornisce l'accesso
          e  che  puo'  non  essere  a  conoscenza  dei  servizi  che
          transitano sulla propria infrastruttura di rete.

   51. Due   dei  soggetti  che  hanno  risposto  alla  consultazione
sottolineano  che  non debba essere consentita la utilizzazione della
numerazione  in  decade  5  per  servizi di comunicazione elettronica
mobili e personali.

   52. In merito agli obblighi regolamentari, alcuni operatori temono
che  i  limiti  di  fattibilita' tecnica menzionati nella proposta di
provvedimento possano costituire una discriminante per l'applicazione
degli  obblighi  regolamentari  PATS. In particolare, con particolare
riferimento  al  punto D2, alcuni ritengono opportuno evidenziare che
la "deroga" temporanea (limitata ad una sola fase iniziale) ad alcune
prestazioni supplementari offerte agli utenti finali, legata a limiti
di   fattibilita'   tecnica,   possa  esclusivamente  riguardare:  1)
l'ubicazione   del   chiamante,   2)  l'identificazione  della  linea
chiamante.  I soggetti che offrono servizi VoIP devono quindi in ogni
caso  garantire  agli utenti finali, sin dall'avvio, almeno l'accesso
gratuito  alle numerazioni di emergenza. Al contrario, nessuna deroga
dovrebbe  essere  concessa, secondo gli stessi soggetti, in relazione
alla  fornitura  delle prestazioni obbligatorie ai fini di giustizia.
Tale  requisito,  anche  se dovesse comportare alcune difficolta' dal
punto  di  vista  tecnico,  non puo' essere in alcun modo derogato in
considerazione del particolare scenario internazionale che ha proprio
di  recente  irrigidito  le  norme  relative  ai  dati  del  traffico
telefonico  e  telematico  in  termini  di obblighi per gli operatori
(cfr. L. 31 luglio 2005, n. 155). Di avviso contrario altri operatori
riguardo  la  fornitura  dell'accesso  ai  servizi  di emergenza che,
secondo  il  loro parere, non puo' che essere effettuata in modalita'
best effort, almeno in una fase iniziale di avvio dei servizi VoIP.

   53. Uno dei rispondenti propone di eliminare il punto D2 in quanto
le  modalita'  di fornitura di prestazioni obbligatorie sono trattate
al  successivo punto E mentre la formulazione del punto D2, che nulla
aggiunge a quanto previsto sui titoli autorizzativi, sembra piuttosto
dar  luogo  a  difficolta' interpretative nel momento in cui richiama
una "autorizzazione generale per la fornitura dei servizi in oggetto"
quando  invece  l'unica  autorizzazione  necessaria e sufficiente per
l'erogazione   di  servizi  telefonici  accessibili  al  pubblico  in
tecnologia VoIP e' l'autorizzazione di cui all'Allegato 1 al Codice.
   Per  quanto  concerne  il  punto  D3,  alcune risposte ribadiscono
l'opportunita'  che  gli  operatori  che  forniscono il servizio VoIP
debbano   garantire   il  rispetto  degli  obblighi  derivanti  dalle
disposizioni  dell'Autorita'  sui servizi di telefonia fissa quali la
delibera n. 254/04/CSP nell'ambito del quadro generale definito dalla
delibera  n.  179/03/CSP.  Uno  dei  soggetti  che  ha  risposto alla
consultazione  ritiene  opportuno  introdurre  opportuni SLA (Service
Level  Agreement) tra VoIP provider e access provider per ottemperare
agli obblighi regolamentari, tra cui la disponibilita' e qualita' del
servizio.


2.19 Punto E dell'allegato B alla delibera 26/05/CIR

      E. In  merito  all'accesso  ai  servizi  di  emergenza  e altre
   prestazioni  obbligatorie,  l'Autorita' ritiene opportuno proporre
   quanto segue:
      E1. I  soggetti  autorizzati  a  fornire  servizi  di telefonia
   accessibili  al  pubblico,  a cui sono state attribuite risorse di
   numerazione   del  Piano  Nazionale  di  Numerazione  per  servizi
   geografici  e  non  geografici,  di  cui  al  punto Cl, forniscono
   l'accesso  ai  servizi  di  emergenza di cui all'articolo 12 della
   delibera  n.  9/03/CIR.  Nel  caso  di utilizzo di numerazione non
   geografica   per   servizi   PATS   nomadici,   il   servizio   di
   localizzazione  del  chiamante  puo'  essere  fornito,  quando  la
   chiamata  e'  effettuata  da  un  punto terminale della rete fissa
   diverso  da  quello  definito  all'atto  della  sottoscrizione del
   contratto   con  l'utente  finale,  nei  limiti  della  tecnologia
   utilizzata.
      E2. La  fornitura  della  informazione sulla localizzazione del
   chiamante  al  centro  servizi di emergenza e' responsabilita' del
   fornitore dei servizi telefonici (operatore fornitore dell'accesso
   o   fornitore   dei   servizi   VoIP  indipendente  dal  fornitore
   dell'accesso  a  Internet)  nel  caso di accesso da una postazione
   fissa.  Nel caso di uso nomadico, puo' essere richiesto all'utente
   di  fornire  l'informazione  sulla  localizzazione all' atto della
   iniziale  installazione  del  terminale  alla  rete da un generico
   punto   di   accesso,   o   fare   riferimento   ad  un  indirizzo
   precedentemente concordato con l'operatore.
      E3. I  soggetti  autorizzati  a  fornire  servizi  di telefonia
   accessibile  al  pubblico  possono valutare la possibilita' di non
   fornire l'accesso ai servizi di emergenza nel caso in cui l'utente
   usufruisca gia' di un collegamento alla rete telefonica pubblica a
   commutazione di circuito con possibilita' di accesso ai servizi di
   emergenza  e  l'apparato  per  l'accesso  ai  servizi  VoIP a casa
   dell'utente  consenta,  senza  alcuna  preselezione, di instradare
   direttamente   ed   automaticamente  le  chiamate  ai  servizi  di
   emergenza   sull'accesso   alla   rete  telefonica  pubblica  gia'
   esistente. Tuttavia, la mancata implementazione su tecnologia VoIP
   dell'accesso  ai  servizi di emergenza da parte dell'operatore non
   lo  esime  dall'  essere  considerato,  ai  fini regolamentari, un
   operatore di servizi telefonici accessibili al pubblico.
      E4. In  merito  alle modalita' di attuazione della portabilita'
   del   numero   tra   operatori   (Service  Provider  Portability),
   l'Autorita' invita, alla luce della diffusione dei servizi VoIP, i
   soggetti  rispondenti  a  fornire elementi utili ad individuare la
   modalita'  piu' idonea di implementazione di tale prestazione e le
   eventuali criticita'.

   54. Punto  E1: a livello generale quasi tutti i soggetti che hanno
risposto    alla    consultazione    concordano   con   la   proposta
dell'Autorita'.

   55. Alcuni  operatori  esprimono  parere  positivo a consentire la
localizzazione  nei  limiti  della  fattibilita'  tecnica.  Di avviso
contrario  altri  operatori  i  quali ritengono che il problema possa
essere  risolto tecnicamente tramite opportuni SLA con l'operatore di
accesso.  In  merito  all'accesso  ai  numeri  di  emergenza  uno dei
rispondenti  osserva  che i servizi VoIP non sembrano poter garantire
quanto richiamato dalla Direttiva Servizio Universale nel considerato
n.  36,  che  espressamente  prevede  che gli utenti possano chiamare
gratuitamente  il  numero  d'emergenza  unico europeo 112 o qualsiasi
numero  d'emergenza  nazionale  a  partire  da  qualsiasi apparecchio
telefonico.    Infatti,   come   anche   richiamato   dal   documento
dell'Autorita',  l'utente  dei  servizi VoIP sostiene almeno il costo
della  connessione  ad  Internet  e  pertanto  le  chiamate  verso le
numerazioni di emergenza attraverso servizi VoIP non sono gratuite.

   56. Sul  punto  E2  non  vengono sollevate particolari obiezioni a
parte  quella  di  un  operatore  che  ravvisa l'assenza di modalita'
tecniche  automatiche  idonee  ad implementare quanto proposto ovvero
che  "Nel  caso  di uso nomadico, puo' essere richiesto all'utente di
fornire  l'informazione  sulla localizzazione all'atto della iniziale
installazione  del  terminale  alla  rete  da  un  generico  punto di
accesso,   o   fare   riferimento  ad  un  indirizzo  precedentemente
concordato con l'operatore".

   57. In  merito  al  punto  E3  viene  espresso  un generale parere
contrario  ritenendo  che  tutti  i  VoIP  provider  debbano  fornire
l'accesso  ai  servizi di emergenza, indipendentemente dalla presenza
di  un  accesso PSTN. Uno degli operatori ritiene opportuno precisare
che  la  presenza  di  un  apparato  gateway  a casa dell'utente e la
co-esistenza  di  una linea telefonica di tipo tradizionale (PSTN) si
debba  considerare  come  una  opportunita'  aggiuntiva e non come un
vincolo.  In  merito  allo stesso punto un altro soggetto intervenuto
concorda   con  la  possibilita'  data  agli  operatori,  ma  ritiene
l'alternativa  poco funzionale ed onerosa (fornitura al cliente di un
apparato  accessorio  su  cui  attestare  sia il telefono VoIP che il
telefono  PSTN)  pertanto per la fornitura dei propri servizi optera'
sempre  per  la modalita' di accesso diretto ai servizi di emergenza,
ovvero  direttamente  dalla  linea  dati/VoIP.  Uno  dei  rispondenti
ritiene   inoltre   inopportuno  correlare  l'eventuale  deroga  alla
fornitura  dell'accesso ai servizi di emergenza al fatto che l'utente
disponga  gia'  di  un  collegamento  alla rete telefonica pubblica a
commutazione  di  circuito  con possibilita' di accesso ai servizi di
emergenza.  Lo  stesso  soggetto  sostiene  che gli obblighi relativi
all'accesso  ai  servizi di emergenza e alle prestazioni obbligatorie
vanno  assolti  da parte di tutti i fornitori di servizi di telefonia
accessibili   al   pubblico,  indipendentemente  dal  fatto  che  uno
specifico utente possa disporre di piu' accessi da parte di operatori
diversi.

   58. In  merito  alle  modalita'  tecniche di implementazione della
portabilita' del numero, punto E4, si rimanda a quanto gia' riportato
nella sezione 3.13 e nei commenti al punto B2 della sezione 3.15.

   59. Sempre  in  merito alla number portability uno dei rispondenti
richiama  alcune  problematiche inerenti il caso di assegnazione agli
utenti  di  numerazioni  geografiche  di  tipo GNR. Il GNR (Gruppo di
Numerazione Ridotta) e' un servizio che viene fornito dagli operatori
di  rete telefonica, tipicamente su interfacce fisiche E1 / ISDN PRI,
anche   se  sono  possibili  altre  soluzioni.  Il  GNR  viene  anche
utilizzato  da  operatori  ECS  e PATS per assegnare numerazioni agli
utenti di un servizio realizzato a valle delle suddette interfacce. A
titolo  esemplificativo,  un  fornitore  di  servizi  ECS  VOIP  puo'
collegare  un suo apparato ad una linea ISDN PRI con 1000 numeri come
GNR,  assegnando  singolarmente  questi  numeri  ad  ognuno  dei suoi
utenti.  Questo  tipo  di  soluzione  ha  il  vantaggio di utilizzare
numerazioni  gia'  attribuite ad un operatore, ma ha lo svantaggio di
rendere  di  fatto impossibile, per motivi sia tecnici che normativi,
la  portabilita' di un singolo numero appartenente ad un sottoinsieme
del  GNR  tra  un  operatore  ed  un  altro. Viene quindi proposto di
individuare  una  soluzione  tecnico/regolamentare  che  permetta  di
effettuare  portabilita'  anche dei singoli numeri a valle dei GNR o,
quantomeno,  porre  l'obbligo  di  una  chiara informativa all'utente
circa la impossibilita' di usufruire della portabilita' del numero.

   60. In   generale,  con  riferimento  al  tema  delle  prestazioni
obbligatorie, diversi soggetti sottolineano l'importanza di garantire
in  ogni  caso  l'identificazione della linea chiamante anche ai fini
delle  intercettazioni  delle  comunicazioni  nell'ambito di indagini
giudiziarie.   Uno  degli  operatori  sottolinea  che  e'  gia'  oggi
tecnicamente possibile fornire l'identificativo della linea chiamante
(CLI)  e  l'ascolto  per  le  intercettazioni  telefoniche  anche per
chiamate VoIP.


2.20 Punto F dell'allegato B alla delibera 26/05/CIR

      F. In merito alla creazione di una base dati unica, l'Autorita'
   ritiene opportuno proporre quanto segue:
      F1. Gli   operatori,  cui  sono  state  attribuite  risorse  di
   numerazione  non  geografiche  di  cui al punto C1, contribuiscono
   alla  realizzazione  della base dati unica di cui alla delibera n.
   36/02/CONS,  nonche'  ad includere nella carta dei servizi e nelle
   condizioni  contrattuali  le  modalita'  relative  all'inserimento
   degli utenti negli elenchi generali.

   Su  tale  punto  si  evidenzia un generale accordo con la proposta
dell'Autorita'  da  parte di tutti i soggetti che hanno risposto alla
consultazione.  Uno dei soggetti rispondenti propone che sia inserito
nel  provvedimento  l'obbligo  di consentire l'accesso da parte degli
abbonati  dotati  di  numerazioni VoIP, oltre ai numeri di emergenza,
anche  alle  nuove  numerazioni  12xy  previste  per la fornitura dei
servizi  di  informazioni  abbonati  (come  da  art.3  della delibera
15/04/CIR  che  richiede  la  raggiungibilita'  "universale"  di tali
servizi  da  tutti  gli  utenti  di  tutte  le  reti di comunicazione
elettronica).


2.21 Punto G dell'allegato B alla delibera 26/05/CIR

      G. L'Autorita' ritiene opportuno proporre che:
      G1. I  soggetti  che  intendono  fornire  servizi VoIP mediante
   sistemi  di  indirizzamento  differenti dai numeri E.164 e che non
   richiedono  attribuzione  di  risorse  di  numerazione  del  Piano
   Nazionale di Numerazione, richiedono l'autorizzazione generale per
   la fornitura di servizi di comunicazione elettronica (ECS).
      G2. A  tali  soggetti e' comunque raccomandata la fornitura, ai
   propri  utenti,  dell'accesso  ai servizi di emergenza nel caso in
   cui   si   interconnettono   alla  rete  telefonica  pubblica  per
   consentire chiamate uscenti verso numerazioni E.164.

   61. Le  risposte  ricevute  evidenziano  un generale accordo sulla
proposta.

   62. In merito al punto G2 uno dei soggetti che hanno risposto alla
consultazione   chiede   che   venga   previsto   l'obbligo,  non  la
raccomandazione,  di  fornire l'accesso ai numeri di emergenza. Altri
due  operatori  concordano  con  la  proposta  dell'Autorita'  previo
aggiungere  l'obbligo  di  fornire una adeguata informativa ai propri
clienti.

   63. Uno  degli  operatori ritiene non dovrebbe essere consentito a
Telecom  Italia  di  offrire servizi VoIP solo uscenti di tipo ECS, o
che,   in   subordine,   tali   offerte   debbano  essere  comunicate
preventivamente  ed  approvate  esplicitamente  dall'Autorita'  prima
della   loro   commercializzazione,   ai   fini   di   garantirne  la
replicabilita' da parte dei concorrenti. Dello stesso avviso un altro
operatore che condivide la proposta ma richiede che qualora l'op. SMP
fornisca  offerte  in  bundle  di servizi PSTN e VoIP ECS al medesimo
cliente  finale,  vadano  applicate  anche  ai  servizi ECS le misure
asimmetriche  relative agli obblighi di comunicazione ed approvazione
delle tariffe dei servizi telefonici.


2.22 Le conclusioni dell'Autorita'

Aspetti di carattere generale

   64. Considerato  il  generale accordo da parte di tutti i soggetti
rispondenti  in  merito  alla  distinzione  regolamentare, effettuata
nella proposta di provvedimento, di diverse categorie di servizi VoIP
individuando   offerte   VoIP   sostitutive  dei  servizi  telefonici
tradizionali a commutazione di circuito e offerte con caratteristiche
aggiuntive  ed  in  molti  casi  non  confrontabili  con i servizi di
telefonia   tradizionali,  l'Autorita'  ritiene  di  confermare  tale
approccio.

   65. In   merito   alle   precisazioni  sollevate  dagli  operatori
sull'applicazione    del   principio   di   neutralita'   tecnologica
l'Autorita'   conferma   che,   in  accordo  con  le  intenzioni  del
legislatore   che   ha  introdotto  il  principio  nel  nuovo  quadro
regolamentare, la sua applicazione debba tenere conto del criterio di
sostituibilita' del servizio di volta in volta considerato.


La classificazione regolamentare dei servizi VoIP

   66. In  merito alla classificazione regolamentare dei servizi VoIP
e alla definizione del conseguente titolo autorizzatorio, l'Autorita'
non  concorda  con quanto proposto da alcuni rispondenti di associare
alla  classe  di servizi telefonici accessibili al pubblico (PATS) in
decade  0  il  requisito  obbligatorio,  per le imprese, di fornitura
dell'accesso  alla  rete  IP  contestualmente  al servizio VoIP. Tale
richiesta  e'  stata  motivata  dalla apparente impossibilita' per un
operatore   che   fornisce   il   servizio   VoIP   indipendentemente
dall'accesso,  di  fornire  le  sufficienti  garanzie  di  qualita' e
disponibilita' della rete. A tale proposito viene richiamato il fatto
che  l'operatore  che  fornisce  l'accesso  non  e' necessariamente a
conoscenza  dei  servizi  che transitano sulla propria rete. A parere
dell'Autorita'   tuttavia,   suddetto   approccio  costituirebbe  una
barriera  ingiustificata  allo sviluppo della concorrenza sui servizi
VoIP.  Infatti servizi VoIP possono essere forniti anche da operatori
"indipendenti  dall'accesso  ad  Internet", come peraltro evidenziato
nel  documento  di  consultazione  pubblica e come testimoniato dalle
numerose offerte oggi disponibili sul mercato. A cio' va aggiunto che
e'  nelle  possibilita'  del VoIP provider, come rilevato dalla OFCOM
nel proprio documento di consultazione pubblica del 22 febbraio 2006,
nel  momento  in  cui si accinge all'acquisto di servizi intermedi da
altri  operatori  o  quando  stipula  accordi di peering nei punti di
interconnessione  tra fornitori di accesso ad Internet, di concordare
opportuni  SLA  al  fine  da  avere le garanzie che gli consentono di
ottemperare  agli obblighi del Codice in merito alla integrita' della
rete e disponibilita' dei servizi telefonici accessibili al pubblico,
oltre  a una adeguata qualita' del servizio. La stessa OFCOM tuttavia
riconosce  che tale approccio puo' diventare complesso in presenza di
piu'  operatori  di  rete  coinvolti  nel  trasporto dei servizi VoIP
end-toend.  L'Autorita' concorda tuttavia sul fatto che vada comunque
affrontato  il  problema  della disponibilita' e qualita' dei servizi
offerti  con tecnologia VoIP al fine di determinare parametri e punti
di   misura   oggettivi  per  la  dovuta  trasparenza  nei  confronti
dell'utente e per consentire, ove previsto dal Codice, l'attivita' di
vigilanza da parte degli organi competenti.

   67. In  merito  al  concetto di servizi innovativi offerti tramite
numeri   in   decade   5  introdotto  nella  consultazione  pubblica,
l'Autorita'  ritiene di accogliere la proposta da parte della maggior
parte  dei  soggetti intervenuti di sostituirlo con la definizione di
servizi  nomadici  adottata  nelle  prime  linee  guida regolamentari
dell'Autorita'  sul  VoIP,  concordando  sul fatto che il concetto di
innovativita' di un servizio di telefonia non puo' essere legato solo
alla  numerazione.  In  altri  termini  e'  possibile offrire servizi
innovativi  anche  tramite numeri geografici purche' siano rispettati
gli  obblighi  sui  servizi  telefonici  previsti  dal  Codice  e  le
condizioni di utilizzo della numerazione.

   68. In  merito  alla  proposta,  pervenuta  da  parte  di  uno dei
rispondenti,  di  sostituire  la  locuzione  "punto terminale di rete
fissa"  con  quella  di  "punto  di  accesso  alla  rete"  al fine di
includere  il  caso  di accesso ai servizi VoIP tramite reti wireless
(ad esempio Wi-Fi), si fa presente che gia' l'attuale definizione del
Codice  di punto terminale di rete contempla il caso di accesso radio
per  cui  l'Autorita'  ritiene  di confermare la definizione di punto
terminale di rete.


Il titolo autorizzatorio per la fornitura dei servizi VoIP con numeri
   geografici

   69. Su  tale  punto  l'Autorita'  ritiene di confermare la propria
posizione,  riportata  nella consultazione pubblica, di richiedere il
titolo autorizzatorio per "servizi telefonici accessibili al pubblico
(PATS)"  per  la  fornitura  di  servizi  telefonici  tramite  numeri
geografici,     indipendentemente    dalla    tecnologia    impiegata
(commutazione  di  circuito,  tecnologia  VoIP  o  altra tecnologia a
commutazione  di  pacchetto).  Come  anticipato  in premessa, su tale
posizione  le risposte alla consultazione hanno evidenziato l'accordo
della  maggior  parte degli operatori, che condividono le motivazioni
dell'Autorita'  riportate  nel  proprio  documento  di  consultazione
pubblica.  Fa  eccezione la posizione della AIIP contraria a limitare
l'uso  dei  numeri  geografici  solo  ai servizi PATS richiedendo che
venga consentito l'accesso a suddetta numerazione anche ai servizi di
comunicazione  elettronica  (ECS). Le motivazioni per cui l'Autorita'
intende confermare l'obbligo dell'autorizzazione generale per servizi
PATS sono sostanzialmente legate, da una parte, all' applicazione del
principio   della   neutralita'   tecnologica,   dall'   altra   alla
opportunita'  del  mantenimento  di  tutte  le attuali tutele per gli
utenti   che  conseguono  agli  obblighi  regolamentari  in  capo  ai
fornitori di PATS (disponibilita' e integrita' della rete, accesso ai
servizi  di  emergenza,  qualita'  del  servizio)  in ottemperanza ai
principi sanciti dal Codice all'art.4 comma 3 e all'art.13 comma 2, e
comma  6  lettera  f).  In  merito  all'applicazione del principio di
neutralita'  tecnologica  l'Autorita'  osserva  infatti che i servizi
telefonici  da postazione fissa basati su tecnologia VoIP che ad oggi
sono   offerti   sul   mercato   tramite  numeri  geografici  offrono
funzionalita' analoghe a quelle dei servizi telefonici accessibili al
pubblico  tradizionali da postazione fissa, in quanto basati sull'uso
di  telefoni analogici (cioe' i telefoni tradizionali) con adattatori
(per  la  conversione del segnale da analogico a digitale) o telefoni
VoIP   con   tastiera   numerica   per  effettuare  chiamate  tramite
numerazione    geografica    e   non   geografica,   consentendo   la
raggiungibilita'   dell'utente   da   qualunque   destinazione  senza
necessita'  preventiva  di  attivare  una  connessione  a Internet, e
consentendo,  in  alcuni  casi,  di accedere ai servizi di emergenza.
Suddetti  servizi  VoIP presentano quindi tutte le caratteristiche di
un  servizio PATS (chiamate nazionali e internazionali tramite numeri
del  piano  di  numerazione e accesso ai servizi di emergenza) (2). A
cio'  si  aggiunge la possibilita' per gli operatori VoIP, consentita
dall'attuale  livello  di  maturazione  della tecnologia VoIP e delle
reti  di  trasporto  IP/MPLS,  di  garantire,  nel caso di accesso da
postazione  fissa, standard di qualita' e disponibilita' del servizio
confrontabili  a  quelli  della  rete PSTN. Quanto detto conferisce a
suddetti  servizi  VoIP una sostanziale sostituibilita' con i servizi
tradizionali. E' inoltre lecito attendersi che, conseguentemente alla
migrazione  delle  reti  di trasporto (gia' realta' da alcuni anni) e
accesso  verso  la  tecnologia NGN (Next Generation Networks), basata
sulla  gestione  integrata  dei  servizi tramite il protocollo IP, un
sempre  maggiore  numero di chiamate saranno trasportate, end to end,
con tecnologia VoIP Tale considerazione rafforza la necessita', anche
rilevata  dall'OFCOM  nella  consultazione  pubblica  del 22 febbraio
2006,  di  un  approccio  regolamentare  tecnologicamente  neutro che
garantisca  suddetta  transizione  tecnologica  mantenendo un elevato
grado  di  disponibilita'  e  qualita'  della  rete  e  di tutele per
l'utenza.  In  aggiunta,  l'Autorita' ritiene, al contrario di quanto
sostenuto  da  uno  dei  rispondenti,  che  l'offerta  di prestazioni
aggiuntive rispetto al servizio telefonico di base, quali il servizio
di  presence e la multimedialita (3) non giustifichi la necessita' di
un  cambiamento del titolo autorizzatorio. Va infatti considerato che
l'evoluzione  delle  caratteristiche dei servizi di telefonia vocale,
sia  su  rete fissa che mobile, e' stata una costante a partire dalla
sostituzione  delle  centrali  analogiche  con centrali numeriche, la
introduzione   dell'ISDN,   della   segnalazione   CSS7,  della  rete
intelligente  e  infine  grazie alla maggiore disponibilita' di banda
sull'accesso.  Cio' ha consentito l'arricchimento delle funzionalita'
del  servizio  di  telefonia  vocale,  dalla  presentazione  del  CLI
chiamante,  alla possibilita' di inviare sms, alla video-chiamata, al
call  forwarding,  per  citarne  alcune.  La multimedialita' e' stata
introdotta  con  l'avvento  delle reti ISDN, nella telefonia fissa, e
del  GPRS  e  ancor  piu'  dell'UMTS,  nella  telefonia  mobile. Tale
evoluzione  del  servizio telefonico da postazione fissa o mobile non
ha  tuttavia  comportato negli anni passati un cambiamento del titolo
autorizzatorio  richiesto  o  della  regolamentazione, che e' rimasto
quello per servizi telefonici accessibili al pubblico (PATS nel nuovo
quadro  regolamentare),  precedentemente  per  servizi  di "telefonia
vocale".

------------------------------

          (2) Alcuni  rispondenti  richiamano  il  fatto  che  se  il
          servizio  VoIP  venisse fornito al pubblico, consentendo di
          effettuare  e ricevere chiamate nazionali e internazionali,
          ma   non   di   accedere  ai  servizi  di  emergenza,  esso
          costituirebbe  un  servizio  di  comunicazione  elettronica
          diverso  dal  PATS.  Come spesso sottolineato da altre NRA,
          tale  interpretazione  restrittiva  tende  a disincentivare
          l'accesso  ai  servizi  di  emergenza  da  parte  di quegli
          operatori   che   per  evitare  gli  obblighi  imposti  sui
          fornitori  di  PATS  -  limitano  le  proprie  offerte  non
          fornendo   tale  accesso  (cfr.  lo  studio  IP  Voice  and
          Associated   Convergent  Services  redatto  dalla  Societa'
          Analysys per la Commissione Europea).
          (3) La  disponibilita'  di  maggiore  banda sull'accesso ad
          Internet  ha,  con il VoIP, incrementato la possibilita' di
          arricchire   il   servizio   telefonico   di  base  con  la
          multimedialita',  ovvero la possibilita' che piu' linguaggi
          di  comunicazione,  intesi  come  segnali di natura diversa
          (suoni,     immagini     e     dati),    siano    veicolati
          contemporaneamente dallo stesso mezzo.


Il titolo autorizzatorio per la fornitura dei servizi VoIP con numeri
   non geografici

   70.  Su  tale  punto  l'Autorita'  ritiene,  accogliendo  anche le
osservazioni  di  alcuni  rispondenti,  di  introdurre  uno specifico
titolo autorizzatorio per consentire la fornitura, tramite numeri non
geografici in decade 5, di servizi Voice over IP. L'Autorita' infatti
osserva   che   la  tecnologia  a  commutazione  di  pacchetto  e  la
disponibilita'  di diverse tecnologie di accesso (ADSL ,fibra, Wi-Fi,
Wi-Max,   satellite,  o  altre  forme  di  accesso  fisso  o  radio),
permettono   di  conferire  ai  servizi  VoIP  un  elevato  grado  di
convergenza tra le tradizionali modalita' di accesso di tipo mobile e
fisso, come tra l'altro testimoniato da alcuni servizi VoIP gia' oggi
disponibili   sul   mercato.  A  tal  proposito  basti  pensare  alla
possibilita'   di  fornire  servizi  VoIP  nomadici,  che  consentono
l'accesso  al  servizio da qualunque punto terminale di rete fissa, o
tramite  accessi  Wi-Fi, Wi-Max. Si cita infine la recente immissione
sul  mercato  di  cellulari dual mode che integrano interfacce WiFi e
GPRS/UMTS  e  software  spesso  proprietari per il VoIP. Alla diversa
modalita'  con cui l'utente accede al servizio (rete fissa, radio, in
movimento,  ecc.)  si accompagna un elevato grado di incertezza sulle
prestazioni  ottenibili  in  termini di qualita' e disponibilita' del
servizio.  A  tal  proposito  si  pensi che un accesso da un hot spot
Wi-Fi  non  darebbe  garanzie  di  qualita'  dato  che la banda radio
utilizzata e' ad uso collettivo, senza protezione dalle interferenze.
Ovviamente  una  completa caratterizzazione di suddetti servizi sara'
possibile  solo  alla  luce  della  evoluzione del mercato. A cio' si
aggiunge  che  gli  obblighi  in  merito alle misure per garantire la
integrita'  della  rete e la disponibilita' del servizio PATS, di cui
all'art.73  del Codice, sono riferiti a servizi offerti da postazione
fissa.   Per   quanto   detto   l'Autorita'   ritiene   che,  sebbene
potenzialmente  l'uso  della  decade 5 possa consentire di effettuare
chiamate  telefoniche  che  dal  punto  di  vista dell'utente possono
essere  percepite  come  un  prodotto  con  funzionalita' analoghe al
servizio  telefonico  in decade zero (PATS), le condizioni di accesso
alla  rete  e la tipologia del servizio non consentano di ottemperare
agli attuali obblighi regolamentari previsti dal Codice per i servizi
PATS  da postazione fissa, tra cui l'integrita' della rete, l'accesso
ininterrotto  ai  servizi  di  emergenza,  ne'  garantire  gli stessi
livelli di qualita' e disponibilita' del servizio (in maniera analoga
a  quanto  avviene  per  la  telefonia cellulare ove l'utente accetta
livelli di qualita' e disponibilita' del servizio inferiori alla rete
fissa  a fronte del vantaggio della mobilita). Tenuto conto di quanto
detto,  al  fine  di  non  includere  nell'ambito dello stesso titolo
autorizzatorio  servizi  non  omogenei in merito alle possibilita' di
ottemperare   agli   obblighi   regolamentari,   l'Autorita'  intende
confermare   la   introduzione  di  una  decade  5  per  "servizi  di
comunicazione  nomadici" consentendo l'accesso a tale numeri da parti
di  soggetti  che intendono fornire servizi con tecnologia Voice over
IP  o  altre  tecnologie,  e  eventualmente  con  caratteristiche  di
qualita'  e  disponibilita' che, in virtu' delle differenti modalita'
di  accesso  (ad  es.utilizzando  il  terminale  da qualunque accesso
wireless),  potrebbero  essere  differenti  da  quelle garantibili da
postazione  fissa.  Per  la fornitura di suddetti servizi l'Autorita'
ritiene  opportuno  introdurre  una  nuovo  titolo autorizzatorio per
servizi di comunicazione vocale nomadici consistenti nella fornitura,
tramite  numeri  non  geografici del piano nazionale di numerazione o
altri  identificativi,  del  tipo  SIP-URI,  di  servizi di telefonia
vocale con tecnologia Voice over IP o altre tecnologie a commutazione
di   pacchetto,   anche   associati  a  servizi  a  valore  aggiunto,
multimediali,  e  convergenti grazie alla possibilita' del nomadismo.
Suddetti servizi devono ottemperare agli obblighi previsti dal Codice
per  i  servizi di comunicazione elettronica. L'Autorita' ritiene, al
fine  di  incentivare la concorrenza e la libera scelta degli utenti,
di confermare l'obbligo di fornitura della portabilita' del numero in
capo  a tutti gli operatori che forniscono servizi VoIP sia in decade
5 sia in decade 0, siano essi forniti in virtu' di una autorizzazione
generale   per   servizi  di  comunicazione  vocalenomadici  o  PATS,
indipendentemente dalla tecnologia utilzzata.

   71. In  merito ai contributi per la concessione dei diritti d'uso,
l'art.  35 del Codice prevede che i contributi per la concessione dei
diritti   d'uso   dei  numeri  sono  stabiliti  dal  Ministero  delle
comunicazioni  sulla  base  dei criteri fissati dall'Autorita'. A tal
fine,  l'Autorita'  ritiene  di  assumere  come  riferimento  per  la
fissazione  di tali criteri i valori stabiliti dal Codice nel caso di
attribuzione  di  diritti  d'uso di numerazioni composte dal medesimo
numero  di  cifre  e con funzionalita' simili. Pertanto, l'Autorita',
tenuto  conto  dei  contributi previsti dal Codice per le numerazioni
esistenti  ritiene  opportuno,  anche  al  fine  di  garantire  l'uso
efficiente di tali numerazioni, considerare un contributo annuale non
superiore a quello dovuto per numeri geografici in decade 0.

   72. In  merito  ai  diritti  amministrativi  di cui all'art.34 del
Codice  per  la  fornitura  del servizio di comunicazione elettronica
nomadico  in  decade  5,  alcuni  soggetti  hanno  espresso  la  loro
preoccupazione  in  merito alla iniziale impostazione dell'Autorita',
che  implicava il pagamento dei contributi PATS, auspicando viceversa
un   onere  proporzionato  alle  caratteristiche  dell'attivita'  che
svolgono  i  fornitori  del  servizio suddetto e l'effettivo utilizzo
della  numerazione,  evitando  cosi'  una  barriera  all'ingresso del
mercato  dei  servizi  in  esame.  Come  precedentemente  richiamato,
l'Autorita'   ritiene   opportuno   introdurre   un   nuovo  tipo  di
autorizzazione   generale   per   la   fornitura   del  "servizio  di
comunicazione  vocale  nomadico".  Ai  fini  della corresponsione dei
diritti  amministrativi di cui all'art. 34 del Codice, tale servizio,
rientrando  nell'ambito  della categoria dei servizi di comunicazione
elettronica,  e'  ricompreso  nelle fattispecie dell'art. 1, comma 2,
dell'Allegato   10   al   Codice.  Quest'ultimo  contributo,  essendo
proporzionale   al   numero   di   sedi   in   cui   sono  installate
apparecchiature  di  commutazione utilizzate per la fornitura di tali
servizi,  e  non  alla  copertura  potenziale  del territorio (sempre
nazionale  per  servizi  nomadici),  consente  investimenti  graduali
incentivando  l'avvio  di  tali nuovi servizi e rimuovendo potenziali
barriere  all'ingresso  per  piccoli  operatori.  Si  richiama a tale
proposito  l'art.34  del  Codice secondo cui i diritti amministrativi
coprono  complessivamente  i soli costi sostenuti per la gestione, il
controllo  e l'applicazione del regime di autorizzazione generale, di
analisi di mercato, di sorveglianza del rispetto delle disposizioni e
di   altri  controlli  di  mercato,  nonche'  di  preparazione  e  di
applicazione  del  diritto derivato e delle decisioni amministrative,
ed   in   particolare   di   decisioni   in   materia  di  accesso  e
interconnessione.  I diritti amministrativi sono imposti alle singole
imprese  in modo proporzionato, obiettivo e trasparente che minimizzi
i costi amministrativi aggiuntivi e gli oneri accessori.


Le tutele nei confronti degli utenti finali

   73. In   merito   alle   garanzie   per  i  consumatori,  sul  cui
mantenimento  concordano  tutti  i  soggetti  che hanno risposto alla
consultazione,  l'Autorita'  prende atto della presenza di potenziali
disservizi  per gli utenti finali, richiamati dalla maggior parte dei
rispondenti,  che  possono derivare dall'impossibilita' di chiamare i
numeri  di  emergenza  o  mantenere  il  proprio numero a seguito del
cambio  dell'operatore  che  fornisce  il  servizio, fino alla scarsa
qualita'  della  comunicazione.  A  cio' si aggiunge che l'utente che
acquista un servizio di telefonia su numerazione geografica, anche se
VoIP  e con servizi aggiuntivi, tende ad aspettarsi la qualita' della
telefonia   tradizionale,   non   dovendo  necessariamente  essere  a
conoscenza   della  tecnologia  sottostante,  anche  se  quest'ultima
consente  un risparmio sui costi. Per le suddette ragioni l'Autorita'
ritiene  di  dover  confermare  gli  attuali  obblighi  in  capo agli
operatori  che  offrono servizi PATS o di comunicazione vocale (anche
se  non rientranti nella categoria dei PATS), indipendentemente dalla
tecnologia  utilizzata,  cosi' come richiesto dalla maggior parte dei
rispondenti,  in  merito  alla  portabilita'  del  numero, accesso ai
servizi  di  emergenza,  garanzie di trasparenza sulle condizioni del
servizio,  elenchi telefonici e servizi informazione. Inoltre ritiene
di  confermare tutti gli obblighi PATS sui numeri geografici quali la
localizzazione  nell'accesso  ai  numeri di emergenza, disponibilita'
del servizio e integrita' della rete.


La numerazione per i servizi VoIP

   In  merito  alla  possibilita' di attribuzione di diritti d'uso di
numeri  del  piano  nazionale  di numerazione l'Autorita' richiama la
direttiva  2002/21/CE (la "Direttiva Quadro"), secondo cui "gli Stati
membri   garantiscono   che   a  tutti  i  servizi  di  comunicazione
elettronica accessibili al pubblico vengano forniti numeri e serie di
numeri  adeguati"  (art.  10  Dir.  cit.), atteso che "l'accesso alle
risorse di numerazione in base a criteri trasparenti, obiettivi e non
discriminatori   e'   di  importanza  capitale  per  le  imprese  che
desiderano  competere  nel  settore delle comunicazioni elettroniche"
(considerando  20  Dir.  cit.). La normativa nazionale di recepimento
prevede  che  "qualora  sia necessario concedere diritti di uso (...)
dei  numeri,  il  Ministero attribuisce tali diritti, a richiesta, ad
ogni  impresa che fornisca o utilizzi reti o servizi di comunicazione
elettronica  in  forza di un'autorizzazione generale (...)" (art. 27,
comma  3  del Codice comunicazioni elettroniche, che riproduce l'art.
5,  comma 2 della DIR. 2002/20/CE, la "Direttiva Autorizzazioni"). La
delibera  dell'Autorita'  9/03/CIR  (recante il "Piano di numerazione
nel  settore delle comunicazioni e disciplina attuativa"), stabilisce
che "i diritti d'uso delle numerazioni sono attribuiti agli operatori
in  possesso  di  un  titolo  autorizzatorio previsto dalla normativa
vigente  per  la  fornitura  di  servizi  di  comunicazioni, o di una
risorsa ad essa correlata" (art. 3, comma 1 della delibera 9/03/CIR).
Gia'  oggi  nell'ordinamento  nazionale  gli operatori che forniscono
servizi di accesso ad Internet possono accedere al piano nazionale di
numerazione,  dato  che ai sensi dell'art. 11 della Del. 9/03/CIR, "i
codici  70X  sono  esclusivamente  dedicati all'accesso, in modalita'
"dial-up" ad Internet".
   Al  fine di promuovere la concorrenza e stimolare l'avvio di nuovi
servizi,  tenendo conto del quadro regolamentare sopra riportato e di
quanto  detto  precedentemente  in  merito  alle  caratteristiche dei
servizi di comunicazione vocale nomadici offerti con tecnologia VoIP,
l'Autorita'  ritiene  opportuno  consentire  l'accesso,  da  parte di
fornitori  di  servizi  di  comunicazione elettronica che ne facciano
richiesta,  a  numerazioni  non  geografiche in decade 5. Allo stesso
tempo  l'Autorita'  ritiene,  in  virtu' del principio di neutralita'
tecnologica  e  considerato  che la tipologia di servizi di telefonia
vocale  con  tecnologia VoIP oggi offerte da postazione fissa tendono
nella  sostanza  a  replicare modalita' di fornitura dei servizi PATS
tradizionali,   non  necessario,  anzi  dannoso  per  i  consumatori,
introdurre  un  diverso  titolo  autorizzatorio  per  l'accesso  alla
numerazione   in  decade  0.  Ribadisce  quindi  che  l'accesso  alla
numerazione   in  decade  0  e'  consentito  solo  ad  operatori  che
forniscono  servizi  PATS,  anche  al  fine  di  mantenere le attuali
garanzie per gli utenti finali e i diritti degli operatori.
   In   merito   al   problema   della  rivendita  della  numerazione
l'Autorita'  richiama  il fatto che il Codice conferisce al Ministero
delle comunicazioni, art.15, il potere di controllo sull'assegnazione
delle risorse di numerazione.
   Infine  riguardo  la  proposta  da  parte  di  alcuni  soggetti di
utilizzare  la  decade 7 e i numeri 30x, l'Autorita' richiama che, ai
sensi  dell'art.  28,  comma  1  dell'allegato  A  alla  delibera  n.
9/03/CIR,  le numerazioni 30x sono riservate, allo stato, per servizi
di  comunicazioni  mobili e personali di tipo specializzato. Altresi'
le  "numerazioni  per  servizi Internet", ai sensi dell'art. 11 della
Del.   9/03/CIR,  con  "  codici  70X  sono  esclusivamente  dedicati
all'accesso,  in  modalita'  "dial-up"  ad  Internet". In merito alla
richiesta  da  parte di alcuni rispondenti di consentire il nomadismo
su  numerazione  geografica  l'Autorita'  osserva  che  le  obiezioni
sollevate  sembrano, in buona parte, derivare dal timore di non poter
piu'   disporre   del   servizio  di  deviazione  di  chiamata  (call
forwarding).  L'Autorita'  conferma  che  la  deviazione  di chiamata
(servizio  che  consente  di  deviare  la  chiamata  in  arrivo verso
postazioni   telefoniche   differenti   appositamente  preselezionate
dall'utente  o  in  modo  automatico,  o  quando si verificano eventi
particolari)  e' un servizio che continua ad essere possibile essendo
diverso  dal  nomadismo, cosi' come definito nella presente delibera.
Viceversa,  l'uso nomadico non e' consentito in quanto le numerazioni
geografiche sono caratterizzate dal fatto che nella successione delle
cifre  contengono  informazioni  relative  alla  effettiva ubicazione
fisica   del   punto   terminale  di  rete  dell'abbonato,  cui  tale
numerazione  e'  attribuita  da  parte  dell'operatore  di  una  rete
pubblica  di comunicazioni" (art. 1, lett. "c", Del. 9/03/CONS). Tale
requisito  verrebbe  a cadere nel caso si consentisse un uso nomadico
in  decade  0.  L'Autorita'  tuttavia  ritiene, in considerazione del
contesto   internazionale,   e  delle  attuali  difficolta'  tecniche
(riportate da alcuni operatori) ad impedire l'uso nomadico di servizi
IP based, di consentire l'uso nomadico in decade 0 limitatamente all'
ambito distrettuale.


I modelli economici

   74. L'Autorita' conferma l'adozione, cosi' come richiesto da tutti
i  soggetti  rispondenti, di un modello economico di terminazione per
la  fissazione  del  costo  prezzo  delle chiamate verso numeri 5 con
l'esclusione  di  qualunque tipo di sovrapprezzo. A tale proposito e'
opportuno  richiamare  la scarsa utilizzazione della numerazione 056,
introdotta per i servizi VoIP in Inghilterra dovuta, in base a quanto
sostenuto  nel documento di consultazione pubblica della OFCOM del 22
febbraio   2006,   alla   mancanza  di  accordi  per  le  tariffe  di
terminazione e all'inadeguato aggiornamento delle centrali.

   75. Riguardo  l'opportunita'  di  fissare  limiti  di prezzo sulle
chiamate  verso  la  numerazione  in  decade  5 va detto che ai sensi
dell'art.15  del  Codice l'Autorita' stabilisce il piano nazionale di
numerazione  in  modo  da assicurare parita' di trattamento a tutti i
fornitori  di  servizi  di  comunicazione  elettronica accessibili al
pubblico.  Pertanto operatori che intendessero iniziare ad utilizzare
numeri  in  decade  5  per  l'offerta  di  servizi  di  telefonia non
dovrebbero  in  alcun  modo essere discriminati rispetto a coloro che
sono gia' posseggono numeri in decade 0. Cio' si potrebbe verificarsi
qualora  l'operatore  di accesso fissasse prezzi artificialmente alti
per le chiamate verso numeri in decade 5. A cio' si aggiunge che gia'
il piano di numerazione fissa dei limiti di prezzo per le chiamate da
fisso  verso  numeri  non  geografici.  L'Autorita' quindi ritiene di
accogliere   la   richiesta   proveniente  da  una  parte  di  alcuni
rispondenti  introducendo  un  limite  al prezzo delle chiamate verso
numeri  in  decade  5  pari  al  prezzo  delle  chiamate verso numeri
geografici  da  parte  dello stesso cliente, per servizi dello stesso
tipo  ("equivalenti")  con riferimento sia alla tipologia di tariffe,
che   alla   tipologia   di  servizio  svolto  (ad  esempio  chiamate
esclusivamente  vocali  o  multimediali, ad esempio). Nel caso che il
piano  tariffario  preveda  la  distinzione  tra  chiamate  locali  e
interurbane  la  soglia suddetta e' pari al due volte il prezzo delle
chiamate   locali   verso   numerazione   geografica.  In  ogni  caso
l'Autorita'  si  riserva di rivedere le soglie di prezzo massimo alla
luce della evoluzione della situazione di mercato.


Interconnessione IP e interoperabilita' dei servizi VoIP

   76. In   merito   alla   richiesta   di   introdurre  obblighi  di
interconnessione IP si fa presente che gia' oggi la rete di trasporto
di  alcuni operatori tra cui Telecom Italia, e' costituita da reti di
nuova  generazione  basate sul protocollo IP. Come risulta da recenti
pubblicazioni  sul  "Notiziario tecnico di Telecom Italia" la rete di
Telecom  Italia, denominata BackBone Nazionale (BBN), che sostituisce
la rete di transito a commutazione di circuito, trasporta il traffico
telefonico  interdistrettuale  che viene pacchettizzato e trasportato
su Backbone IP OBP (Optical racket Backbone), permettendo di cogliere
significative  sinergie  nel  trasporto  quali la riduzione dei costi
Opex  e Capex, l'abilitazione dello sviluppo di servizi telefonici IP
(VoIP)   e   l'interconnessione  con  quelli  della  rete  telefonica
tradizionale.   La   riduzione   dei   costi   Opex   consegue   alla
semplificazione    della   architettura   di   rete   precedentemente
organizzata  in 33 aree gateway (66 nodi di transito SGT) che passano
a  24  PoP  (Point  ofPresence)  in  23 sedi costituendo 12 bacini di
raccolta,  e  la  gestione  integrata  di  voce  e  dati.  Dal BBN si
raggiungono direttamente tutti gli SGU. Il traffico interdistrettuale
fra  gli  SGU  appartenenti  al generico bacino BBN viene commutato a
circuito  nel  PoP  BBN, mentre quello interdistrettuale fra i bacini
viene pacchettizzato dai MG (Media Gateway) del PoP BBN e trasportato
su backbone IP. Va inoltre considerato che un principio cardine della
regolamentazione  e'  il  beneficio  degli  utenti finali, oltre alla
promozione   dell'efficienza   economica   e   di   una   concorrenza
sostenibile,  come richiamato nella direttiva 2002/19/CE all'art.5. A
cio'  si  aggiunge  il  fatto  che l'interoperabilita' va a beneficio
degli  utenti finali ed e' un importante obiettivo di questo contesto
regolamentare,  oltre a migliorare la liberta' di scelta degli utenti
cosi'  come richiamato nel considerando 9 della direttiva 2002/21/CE.
Interconnettere  i  servizi  VoIP dell'operatore A con i servizi VoIP
dell'operatore  B  tramite SS7, per consentire le comunicazioni tra i
clienti  dei  due  diversi operatori, implica un inutile innalzamento
dei  costi  di  conversione (VoIP a SS7 e successiva riconversione da
SS7  a  VoIP)  che  si  riflettono  conseguentemente  sui  prezzi  al
pubblico,  e  inibisce l'interoperabilita' degli altri tipici servizi
integrabili     nell'ambito     della     stessa     sessione    VoIP
(videocomunicazioni,   text  messaging,  presence,  directory,  etc.)
supportando,  il  protocollo  SS7, solo la fonia e le segnalazioni di
centrale di base.


          ---->   VEDERE SCHEMA A PAG. 69 DELLA G.U.  <----


   In  ottemperanza  ai  principi stabiliti negli articoli 4, 13 e 41
del Codice, l'Autorita' ritiene che i sistemi VoIP, proprio in quanto
non  limitati  alla  fonia, devono essere tra loro interconnessi (dal
punto di vista delle reti di trasporto) ed interoperare (dal punto di
vista  delle  funzionalita)  nella  maniera piu' efficiente sul piano
tecnologico  e  dei  costi, al fine di garantire il massimo beneficio
funzionale  ed  economico  agli utenti finali, oltre a consentire una
molteplicita' di offerta.


          ---->   VEDERE SCHEMA A PAG. 69 DELLA G.U.  <----


   In   tale   contesto   l'Autorita'  ritiene  opportuno,  ai  sensi
dell'art.49  del Codice, imporre agli operatori di interconnettere le
rispettive  reti  anche con protocollo IP e concedere un accesso alle
interfacce   tecniche,   ai   protocolli   o   ad   altre  tecnologie
indispensabili   per  l'interoperabilita'  dei  servizi  offerti  con
tecnologia  Voice  over  IP.  Al  fine  di poter imporre gli obblighi
suddetti,  ai  sensi  dell'art.42  comma  3  del  Codice, l'Autorita'
ritiene   opportuno   avviare  un  procedimento  istruttorio  per  la
definizione   delle   interfacce   tecniche,  dei  protocolli,  delle
condizioni  tecniche  e  operative  che devono essere soddisfatte dal
fornitore  dei servizi o dai beneficiari dell'accesso, ai sensi della
normativa  comunitaria. Il procedimento istruttorio avra' per oggetto
le  problematiche  connesse  alla definizione di un insieme comune di
standard,  protocolli  di segnalazione e interfacce tecniche, ai fini
dell'interconnessione  ed  interoperabilita'  per  la  fornitura  dei
servizi  oggetto  della presente delibera, della codifica della voce,
dati  e  immagini, e della localizzazione nella fornitura dei servizi
di emergenza.


Utilizzo del VoIP nella rete di trasporto di Telecom Italia

   77. L'Autorita'  non concorda con la richiesta di assimilare l'uso
della  tecnologia  IP  all'interno  della  rete  di  trasporto  ad un
servizio  di  comunicazione  elettronica ad uso privato in quanto, ai
sensi  dell'art.102 del Codice, l'uso privato consiste nell' utilizzo
di  reti  di  comunicazione  elettronica  soltanto  per  trasmissioni
riguardanti  attivita' di pertinenza propria, non per conto di terzi.
Viceversa  l'Autorita'  ritiene  che,  anche  in virtu' del principio
della  neutralita'  tecnologica,  vada  applicata la regolamentazione
relativa  alle  reti  di  comunicazione  elettronica  accessibili  al
pubblico, nel rispetto del principio di neutralita' tecnologica.


Il mercato di riferimento per i servizi VoIP e gli obblighi SMP

   78. L'Autorita'  ritiene  di dover confermare che, in applicazione
del  principio  di  neutralita'  tecnologica,  e  laddove un servizio
offerto   con  tecnologia  innovativa  sia,  da  un  punto  di  vista
dell'utente,  sostituibile  con  un  servizio  offerto con tecnologia
tradizionale,  vadano estesi gli obblighi regolamentari preesistenti,
indipendentemente  dal  titolo autorizzatorio. Per quanto riguarda il
VoIP  le  indagini  svolte  nel  corso  dell'istruttoria  evidenziano
l'esistenza  sul  mercato  di  offerte con modalita' di fornitura del
servizio analoghe e sostituibili alla telefonia tradizionale, sia per
quanto riguarda la garanzia di raggiungibilita' del cliente, senza la
necessita'  di instaurare preventivamente la connettivita' IP, sia in
merito  alla  possibilita'  di chiamare ed essere chiamato dalla rete
telefonica PSTN con un telefono a tastiera (modalita' phone-to-phone)
e agli aspetti tariffari.


Accesso ai servizi di emergenza e localizzazione

   79. In  merito all'accesso ai servizi di emergenza le osservazioni
giunte   dai   molti   rispondenti  concordano  con  la  impostazione
dell'Autorita' di porre in capo agli operatori l'obbligo di fornitura
dell'accesso  ai  servizi  di  emergenza  agli utenti di servizi VoIP
siano  essi  PATS  o  ECS forniti tramite numerazione appartenente al
Piano   nazionale   di  numerazione.  L'Autorita'  inoltre  ribadisce
l'orientamento  di consentire, come tra l'altro previsto dal Codice e
richiesto dalla maggioranza delle parti, la localizzazione nei limiti
della  fattibilita'  tecnica  nel caso di uso nomadico del terminale.
L'Autorita'  inoltre  accoglie  positivamente  la  proposta  fatta da
alcuni soggetti di studiare soluzioni tecniche per la costituzione di
un  data  base  aggiornato  da  parte di tutti gli operatori, con una
certa  cadenza,  contenente le indicazioni sulla localizzazione degli
utenti associata all'attuale indirizzo IP dell'utente.


Le problematiche  relative alla sicurezza, la qualita' del servizio e
   l'integrita' delle reti VoIP

   80. L'Autorita'  concorda  con  quanto  evidenziato  dai  soggetti
rispondenti  in  merito  alle  maggiori problematiche sollevate dalla
tecnologia  VoIP  nel  fornire  le  adeguate  garanzie  relative alla
sicurezza,  alla  disponibilita' e qualita' del servizio di telefonia
offerto.  Le  prestazioni  e  la  disponibilita'  di un servizio VoIP
dipendono  infatti,  come  da molti sottolineato, da diversi fattori.
Nel caso di servizi VoIP forniti tramite un accesso xDSL, ad esempio,
tra  gli  elementi  principali  che  influenzano  le  prestazioni del
servizio offerto sono:
    - gli  apparati  presso  la  sede  dell'utente  (Consumer Premise
Equipment)  quali  il  telefono  IP,  il  software,  l'adattatore del
telefono tradizionale, ecc;
    - il local loop
    - le  caratteristiche dell'accesso a banda larga (fino al DSLAM e
da quest'ultimo fino, tramite il trasporto ATM e/o IP, al BRAS, ecc)
    - il  trasporto  IP  e  le  modalita' di interconnessione (direct
peering, transit o exchange peering, public Internet exchanges, ecc)
    - i livelli applicativi (media gateways, server di gestione della
chiamata, ecc)
    - le modalita' interconnessione ai fini della terminazione;
   Nel  caso  di utilizzo di diverse modalita' di accesso, ad esempio
radio,    intervengono    altri    elementi    legati    anche   alla
nomadicita/mobilita'  del terminale e alle caratteristiche del canale
trasmissivo.
   In  tale  contesto  l'operatore  che  controlla  la  comunicazione
end-to-end ha maggiori possibilita' di controllare l'integrita' della
rete,  anche  tramite  una  opportuna  gestione  della  qualita'  del
servizio e della priorita' del traffico IP per la voce.
   Viceversa,  i  VoIP provider che forniscono i propri servizi sulla
base  dell'accesso  fornito da altri operatori possono avere maggiori
difficolta'  a  fornire  le  suddette  garanzie  di  disponibilita' e
integrita'  della  rete.  A  tale  proposito  la OFCOM ha individuato
nell'utilizzo  di  SLA  (Service Leve/ Agreement) tra VoIP provider e
access  provider  una  modalita'  efficace per ottemperare a suddetti
obblighi PATS da postazione fissa. La stessa OFCOM tuttavia riconosce
che  tale  approccio  e'  poco efficace nel caso di utilizzo nomadico
dato  che  l'operatore non e' a conoscenza della rete di accesso che,
volta  per  volta,  verra'  utilizzata  dal  cliente. A tale riguardo
l'Autorita'    conferma   la   propria   intenzione   di   promuovere
approfondimenti,  anche  nell'  ambito  di  tavoli  tecnici  con  gli
operatori,   in   merito  alle  suddette  problematiche  al  fine  di
integrare,  laddove  necessario,  le attuali disposizioni in merito a
suddetti  punti  per  quanto  riguarda  la  fornitura dei servizi con
tecnologia VoIP.


La portabilita' del numero

   81. In  merito  alla implementazione della portabilita' del numero
degli  utenti  di  servizi di telefonia VoIP l'Autorita' riconosce le
problematiche  tecniche  richiamate  da  alcuni rispondenti in merito
alla  potenziale  inefficienza dell'attuale sistema onward routing in
presenza  di un elevato numero di VolP providers. La stessa OFCOM nel
proprio  documento  di  consultazione  pubblica  del 22 febbraio 2006
riconosce  che  imporre  l'utilizzo  della  tecnica  onward  routing,
introdotta  in ambito PSTN, costituisce una non giustificata barriera
all'ingresso  sul mercato di VoIP providers. Ad oggi sono allo studio
soluzioni  alternative  e  vantaggiose  in ambito IP quali la tecnica
"all  calls query" basata sull'utilizzo di ENUM. L'Autorita' tuttavia
ritiene,  al  fine  di consentire una piena concorrenza sui servizi e
agevolare  la  libera  scelta  degli  utenti  in  merito  al  proprio
fornitore, di dover mantenere l'obbligo di fornitura della NP in capo
a  tutti i soggetti autorizzati alla fornitura di servizi VolP . Allo
stesso  tempo  ritiene  che, fino alla definizione delle modalita' di
implementazione della portabilita' del numero nella modalita' tecnica
piu'  consona  allo  sviluppo dei servizi VolP e che verra' stabilita
dall'Autorita',  possono  essere  concordate  tra gli operatori altre
soluzioni tecniche.


L'uso nomadico del terminale VoIP

   82. Dalle  risposte  ricevute  dai  soggetti che hanno partecipato
alla  consultazione l'Autorita' ha acquisito una serie di descrizioni
tecniche  in  merito  alla  modalita' attuata da alcuni operatori per
impedire  l'utilizzo  nomadico del terminale VolP dell'utente finale.
Tutte  le  modalita'  illustrate sono caratterizzate dal fatto che 1)
non e' allo stato ancora possibile avere la certezza di evitare l'uso
nomadico  sebbene  i  casi di riuscita di tentativi di connessione da
altri accessi siano poco probabili, 2) solo operatori che controllano
l'accesso  per  il  tramite  della  propria  rete  o dell'acquisto di
servizi intermedi (ULL, ADSL wholesale) sono in grado di attuare tali
misure  tecniche.  Per  quanto detto l'Autorita' ritiene di mantenere
l'indicazione  secondo  cui  l'operatore  ha  la  responsabilita'  di
attuare  tutte  le  misure  tecnicamente  fattibili per evitare l'uso
nomadico   in   decade  0  in  ottemperanza  alla  delibera  9/03/CIR
sull'utilizzo  della  numerazione.  Tuttavia  alla  luce del contesto
internazionale  e  delle  difficolta'  tecniche  suddette l'Autorita'
ritiene  opportuno  consentire il nomadismo in decade 0 limitatamente
al distretto di appartenenza del numero dell'utente.