Art. 15.
  L'ammontare  degli  interessi  derivanti  dai B.O.T. e' corrisposto
anticipatamente   ed  e'  determinato,  ai  soli  fini  fiscali,  con
riferimento  al  prezzo  medio  ponderato della prima tranche, che si
calcola,  con  un  arrotondamento  al  terzo decimale, sulla base dei
prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.
  Ferme  restando  le  disposizioni  vigenti  relative alle esenzioni
fiscali  in  materia  di  debito  pubblico,  ai  B.O.T. emessi con il
presente  decreto  si  applicano  le  disposizioni  di cui al decreto
legislativo  1° aprile  1996,  n.  239,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni  e  al  decreto  legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e
successive modifiche ed integrazioni.
  Il   presente  decreto  verra'  inviato  all'Ufficio  centrale  del
bilancio e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

    Roma, 5 aprile 2006

                                    p. Il direttore generale: Cannata