Art. 3.
  Sono  escluse  dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i
cui  rendimenti  siano  superiori  di  cento  o  piu'  punti  base al
rendimento  del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate
partendo  dal prezzo piu' alto, costituiscono la meta' dell'ammontare
complessivo  di  quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia
superiore  alla  tranche  offerta,  il  prezzo  medio ponderato viene
calcolato   sulla  base  dell'importo  complessivo  delle  richieste,
ordinate  in  modo  decrescente  rispetto al prezzo e pari alla meta'
della  tranche  offerta.  Sono  escluse  dal calcolo del prezzo medio
ponderato  di  cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi
dell'art.  2  del  presente  decreto. Il rendimento da considerare e'
quello  lordo,  calcolato  in  regime  di  capitalizzazione  semplice
riferita all'anno di trecentosessanta giorni.