Art. 11. Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.