Art. 12. Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano, nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto, quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso. La spesa per interessi gravera' sul capitolo 2215 (unita' previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2006.